AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale di pensione
complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle
Autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale.
Il giorno 14 maggio 2007, alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro
tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni e le Confederazioni ed organizzazioni sindacali
rappresentative nelle persone:
ARAN:
nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri
(firmato);
=====================================================================
Organizzazioni sindacali |Confederazioni sindacali
=====================================================================
CGIL-FP (firmato) | CGIL (firmato)
---------------------------------------------------------------------
CISL/FPS (firmato) | CISL (firmato)
---------------------------------------------------------------------
UIL/FPL (firmato) | UIL (firmato)
---------------------------------------------------------------------
Coordinamento sindacale autonomo |
{Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas-Fisael, |
Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, |
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel} (firmato) | CISAL (firmato)
---------------------------------------------------------------------
Diccap - Dipartimento enti locali - Camere |
di commercio - Polizia municipale (Fenal, |
Snalcc, Sulpm) (firmato) |
---------------------------------------------------------------------
Cida enti locali (firmato) | CIDA (firmato)
---------------------------------------------------------------------
Direr Direl (firmato) | CONFEDIR (firmato)
---------------------------------------------------------------------
Fsi (firmato) | USAE (firmato)
---------------------------------------------------------------------
Fials (firmato) | CONFSAL (firmato)
Le Parti prendono atto che nell'ipotesi di Accordo, all'art. 6,
comma 3, e' stata omessa per errore materiale la parola "anche" dopo
l'espressione "... da un numero di candidati ...".
Al termine della riunione, le parti stipulano l'allegato Accordo
concernente l'istituzione del Fondo Nazionale di Pensione
Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle
Autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale.
Accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di Previdenza
Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle
Autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale.
Premessa:
Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza
pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 inerente la
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
dicembre 1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei
fondi pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato
dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
marzo 2001 pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 111
del 15 maggio 2000 e nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
2001;
Visto l'Accordo quadro stipulato in data 29 luglio 1999 in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare
ed i seguenti CCNL:
comparto del personale delle Regioni ed Autonomie locali:
CCNL successivo a quello del 1° aprile 1999 sottoscritto il 14
settembre 2000 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 (art.
49) alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2000;
CCNL biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 5 ottobre 2001
e pubblicato nel supplemento ordinario n. 247 (art. 18) alla Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2001;
comparto del personale del Servizio sanitario nazionale:
CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999
sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 - serie generale (art. 46);
CCNL biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 20 settembre
2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
- serie generale (art. 13);
dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie locali:
CCNL biennio economico 2000/2001 sottoscritto in data 12
febbraio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1°
marzo 2002 - serie generale (art. 11).
Le parti concordano di istituire una forma pensionistica
complementare, a contribuzione definita ed a capitalizzazione
individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo nazionale
pensione complementare per i lavoratori di cui ai CCNL citati, di
seguito denominato Fondo per brevita' di dizione. Il Fondo e'
alimentato dai contributi stabiliti dal presente accordo e da quelli
eventualmente fissati da successivi contratti collettivi nazionali di
lavoro.
I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere
recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro
aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.
Art. 1.
Costituzione
1. Il Fondo e' costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del
codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato per
brevita' decreto.
2. Il Fondo e' disciplinato dallo statuto e dal regolamento
elettorale.
Art. 2.
Destinatari
1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori
dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle
Organizzazioni sindacali e dall'ARAN per il Comparto delle Regioni e
delle Autonomie locali, per il comparto del Servizio sanitario
nazionale e per le relative aree dirigenziali, assunti con una delle
seguenti tipologie di contratto:
contratto a tempo indeterminato;
contratto part-time a tempo indeterminato;
contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra
tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina
legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o
superiore a tre mesi continuativi.
2. I lavoratori, come identificati al comma 1, a seguito
dell'adesione volontaria al Fondo, acquistano il titolo di
"Associato".
3. Possono, altresi', essere destinatari delle prestazioni del
Fondo:
a) i lavoratori, cosi' come identificati al precedente comma 1,
appartenenti ai seguenti settori affini: personale di enti ed
organizzazioni regionali ed interregionali, personale dipendente
dalle case di cura private e personale dipendente delle strutture
ospedaliere gestite da enti religiosi, personale dei servizi
esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, personale dipendente di
imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari
assistenziali ed educativi, a condizione che vengano stipulati dalle
competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi
ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei
lavoratori interessati;
b) i lavoratori, cosi' come identificati al precedente comma 1,
dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al
comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi
dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le
predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i
correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche
disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette
Organizzazioni.
Dichiarazione congiunta
Le parti si danno reciprocamente atto che l'area dei destinatari
del presente Accordo puo' comprendere anche i segretari comunali e
provinciali e i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico
ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale, i quali potranno
aderire al Fondo una volta perfezionate le dichiarazioni di volonta'
di adesione e le procedure contrattuali che li riguardano, in
particolare per il reperimento delle risorse, secondo gli indirizzi
formulati dal Comitato di settore.
Art. 3.
Associati
1. Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di
cui all'art. 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione
volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";
b) gli enti e le aziende dei comparti delle Regioni e delle
Autonomie locali e della Sanita', di seguito denominati
Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori
associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a
carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".
Art. 4.
Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
l'Assemblea dei delegati;
il consiglio di amministrazione;
il presidente e il vice presidente;
il collegio dei revisori contabili.
Art. 5.
Assemblea dei delegati
1. L'assemblea e' costituita, nel rispetto del criterio di
partecipazione paritetica, da 60 (sessanta) delegati, per meta' in
rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi ultimi
secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale, e per
meta', in rappresentanza delle amministrazioni, designati secondo le
modalita' stabilite da apposito atto normativo del Governo.
2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla
base di liste presentate secondo le modalita' stabilite dal
regolamento elettorale.
3. Le elezioni per l'insediamento della prima assemblea sono
indette al raggiungimento del numero di 30.000 (trentamila) adesioni
al Fondo.
Art. 6.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da 18 (diciotto)
componenti in possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' previsti dalle vigenti disposizioni.
2. In attuazione del principio di pariteticita', i delegati
rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle
Amministrazioni in seno all'assemblea provvedono, disgiuntamente,
alla elezione dei rispettivi n. 9 (nove) consiglieri componenti il
consiglio di amministrazione.
3. Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da un
numero di candidati anche superiore al numero di consiglieri da
eleggere, possono essere presentate:
a) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei
lavoratori secondo la disciplina dell'apposito regolamento
elettorale;
b) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza delle
Amministrazioni secondo le modalita' stabilite dall'apposito atto
normativo del Governo di cui all'art. 5, comma 1.
4. Qualora uno o piu' componenti del consiglio di amministrazione
siano eletti tra i delegati dell'assemblea, gli stessi decadono
dall'assemblea medesima al momento della loro nomina.
5. Qualora, nel corso del mandato, uno o piu' componenti del
consiglio di amministrazione rappresentanti delle Amministrazioni
vengano a cessare dall'incarico, per qualsiasi motivo, subentra il
primo dei non eletti della lista che ha espresso il consigliere.
Quando non sia possibile la sostituzione con il primo dei non eletti,
il nuovo consigliere in rappresentanza delle Amministrazione viene
designato nel rispetto delle modalita' stabilite nell'apposito atto
normativo del Governo di cui all'art. 5, comma 1.
Art. 7.
Presidente e vice presidente
1. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio
di amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri
del consiglio rappresentanti le Amministrazioni e tra i membri del
consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
Art. 8.
Collegio dei revisori contabili
1. Il collegio dei revisori contabili e' composto da 4 (quattro)
componenti effettivi e 2 (due) supplenti.
2. In attuazione del principio di pariteticita', i delegati
rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle
Amministrazioni in seno all'assemblea provvedono, disgiuntamente,
alla elezione dei rispettivi n. 2 (due) componenti effettivi e del
rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori contabili.
3. Per la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste
presentate disgiuntamente con le stesse modalita' previste dall'art.
6, comma 3. Ciascuna lista contiene i nomi di almeno due revisori
contabili effettivi e almeno di un revisore contabile supplente.
4. Tutti i componenti il collegio dei revisori contabili devono
essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 4,
comma 1 del decreto del Ministro del lavoro n. 211/1997 e successive
modifiche ed integrazioni e devono essere iscritti al registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
5. Il collegio dei revisori contabili nomina al proprio interno
il presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso
il presidente del consiglio di amministrazione.
Art. 9.
Impiego delle risorse
1. Il patrimonio del Fondo e' integralmente affidato in gestione,
sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere
l'attivita' di gestione ai sensi dell'art. 6 del decreto.
2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo
dell'attivita', le modalita' con le quali esse possono essere
modificate, nonche' i termini e le modalita' con i quali e'
esercitata la facolta' di recesso dalla convenzione medesima, qualora
se ne ravvisi la necessita'.
3. E' in facolta' del consiglio di amministrazione realizzare un
assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un
unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero
differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle
diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo e'
attuata una gestione monocomparto, salva diversa decisione degli
organi statutari. Per gli esercizi successivi, dopo le opportune
verifiche, il consiglio di amministrazione propone all'assemblea le
modifiche statutarie finalizzate ad attuare un eventuale diverso
assetto di gestione.
Art. 10.
Conflitti d'interesse
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4-quinquies, lettera c), del
decreto e successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto del
Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di
interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti
dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 emanato in attuazione
della norma di cui sopra.
Art. 11.
Contribuzione
1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle
rispettive amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al
Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non e', quindi,
dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o
alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale,
in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica
di associato.
2. La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle
Amministrazioni e' pari all'1% degli elementi retributivi considerati
utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e fissati:
a) per il comparto Regioni ed Autonomie locali: dall'art. 49
del CCNL successivo a quello del 1° aprile 1999 - sottoscritto il 14
settembre 2000 - ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
b) per il comparto Sanita': dall'art. 46 del CCNL integrativo
del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 - sottoscritto il 20 settembre
2001 - ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
c) per i dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie locali:
dall'art. 11 del CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2002 per il
biennio economico 2000-2001 e dall'art. 4 dell'Accordo Quadro
Nazionale in materia di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici sottoscritto il 29
luglio 1999, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Eventuali voci retributive ulteriori, utili ai fini del
trattamento di fine rapporto, possono essere definite tra le parti in
sede di rinnovi contrattuali, di comparto o area dirigenziale.
3. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori e' pari
all'1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.
4. Sono altresi' contabilizzate dall'INPDAP:
a) la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR
dei dipendenti gia' occupati al 31 dicembre 1995 e di quelli assunti
nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;
b) l'1,5% della base contributiva di riferimento del
trattamento di fine servizio secondo le modalita' previste dall'art.
2, commi 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 dicembre 1999;
c) per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2001 il 100%
dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.
Nei casi nei quali e' prevista l'erogazione diretta del TFR da
parte delle Amministrazioni, queste provvedono direttamente agli
adempimenti di cui alle lettere a) e c).
5. La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di
pariteticita', e' versata, secondo modalita' definite dal consiglio
di amministrazione, anche in caso di sospensione della prestazione
lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle
fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata
la percezione di un trattamento economico anche se in misura ridotta.
6. E' prevista la facolta' del lavoratore associato al Fondo di
effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal
presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo
e dal consiglio di amministrazione, fermo restando i contributi a
carico delle Amministrazioni cosi' come indicato dalla clausola
contrattuale.
7. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei
contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni
stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal consiglio di
amministrazione.
8. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati
le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruita'
delle disponibilita' finanziarie ed assumere le conseguenti
determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.
9. Le Amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa
indicazione sul cedolino dello stipendio, l'entita' delle trattenute
a suo carico.
10. Ai fini dello svolgimento delle attivita' e degli adempimenti
a carico dell'Inpdap in materia di previdenza complementare, le
modalita' di comunicazione e di fornitura dei dati informativi
occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi) sono definite
dagli organi del Fondo d'intesa con l'istituto previdenziale.
11. Le quote contabilizzate dall'Inpdap ai sensi del comma 4 del
presente articolo saranno erogate esclusivamente nei casi in cui
ricorrano le condizioni di legge previste per la liquidazione del
trattamento di fine rapporto.
12. Le parti in sede di contrattazione di comparto potranno
destinare ulteriori risorse per incrementare le posizioni
individuali.
Art. 12.
Adesione e permanenza nel Fondo
1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale
con le modalita' previste dallo statuto.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al
lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni
previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla
commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto
alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di
associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo. Eventuali
contribuzioni volontarie del lavoratore possono essere consentite
secondo le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, con
fruizione anche parziale della retribuzione, permane la condizione di
associato e l'obbligo di contribuzione secondo le modalita' previste
dal precedente art. 11, comma 5.
Art. 13.
Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti
1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico
dell'amministrazione e del lavoratore associato cessa a seguito della
risoluzione del rapporto di lavoro, fatta salva la contribuzione
volontaria del lavoratore di cui all'art. 12, comma 3.
2. Il lavoratore ha la facolta' di disporre unilateralmente,
mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione
dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la
sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si
determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a
carico dell'amministrazione. Le modalita' di esercizio della suddetta
facolta' sono disciplinate nello statuto.
3. Il lavoratore associato, cessato dal servizio prima del
pensionamento, deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle
seguenti opzioni:
trasferimento della posizione individuale presso altro fondo
cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al
cambiamento di settore contrattuale;
trasferimento della posizione individuale presso altre forme
pensionistiche;
riscatto della posizione individuale; il riscatto della
posizione individuale comporta la riscossione dell'intera posizione
maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il
fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni
che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo cosi'
definito avviene secondo le modalita' stabilite nello statuto;
conservazione della posizione individuale anche in assenza di
contribuzione.
4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il
lavoratore associato ha facolta' di chiedere il trasferimento
dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione
complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di
avere maturato almeno cinque anni di associazione al Fondo,
limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e,
successivamente a tale termine, non prima di tre anni. Tale
fattispecie determina la cessazione dell'obbligo contributivo a
carico del datore di lavoro e del versamento della quota del TFR.
5. Le richieste di trasferimento, ai sensi del comma 4, possono
effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre
di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere
rispettivamente dal 1° luglio dei medesimo anno e dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
6. Le modalita' relative alla facolta' di cui al precedente comma
5 sono determinate nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi
a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei
mesi.
Art. 14.
Prestazioni
1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni
pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianita'.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si
consegue al compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime
pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno cinque anni di
contribuzione al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianita' si
consegue al compimento di un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime
pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di
contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche
nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga
acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare,
computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di
permanenza, anche l'anzianita' contributiva maturata presso il fondo
di provenienza.
4. In via transitoria, entro i primi quindici anni dalla
autorizzazione all'esercizio dell'attivita', i termini di cui al
precedente comma sono ridotti a cinque anni.
5. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti
di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la
propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
6. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni
pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianita' mediante
apposite convenzioni con imprese di assicurazione eo enti abilitati
dalla legge.
7. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per
anzianita', ha facolta' di chiedere la liquidazione in forma capitale
della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella
percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
8. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione
e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione
prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge,
non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente
articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione
pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di
accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la
liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla
propria posizione individuale.
9. In caso di morte del lavoratore associato prima del
pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale viene
riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge
vigenti.
10. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto puo'
conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto
della prima abitazione per se' o per i figli, documentato con atto
notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31,
comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali
spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche, con facolta' di reintegrare la
propria posizione del Fondo.
11. Le modalita' di reintegro della posizione individuale sono
disciplinate da disposizioni del consiglio di amministrazione.
12. Il Fondo non puo' concedere o assumere prestiti.
13. Il Fondo puo' stipulare convenzioni con una o piu' compagnie
di assicurazione per erogare prestazioni per invalidita' permanente e
premorienza.
14. Il Fondo comunica ai lavoratori, almeno una volta l'anno, i
versamenti effettuati in loro favore dalle Amministrazioni,
distinguendo le diverse quote contributive, reali e virtuali,
previste dall'art. 11, comma 2.
Art. 15.
Spese per la gestione del fondo
1. All'atto dell'adesione, il lavoratore associato e' tenuto al
versamento di una quota di iscrizione una tantum nella misura
stabilita dal consiglio di amministrazione.
2. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla
gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
3. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il
fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
a) delle quote di iscrizione "non impiegate per le spese di
avvio e di amministrazione provvisoria";
b) di una "quota associativa" ricompresa nella contribuzione,
il cui ammontare e' stabilito annualmente dal consiglio di
amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
c) degli interessi di mora versati dalle Amministrazioni in
caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
d) delle somme provenienti dall'acquisizione al fondo delle
posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di
beneficiari ex lege;
e) di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto
sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
4. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie,
ivi compresi i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati
direttamente sul patrimonio del Fondo.
5. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa
del Fondo e' determinata di anno in anno con deliberazione del
consiglio di amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di
spesa e nel rispetto del principio di economicita'.
Art. 16.
Spese di avvio del Fondo
1. Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'Inpdap, in fase
di prima attuazione, versera' all'atto della costituzione del fondo
stesso la quota di iscrizione di Euro 2,75 (due/75) "pro capite"
riferita al numero dei dipendenti del comparto.
2. A tale onere si fa fronte secondo quanto stabilito dall'art.
1, comma 767 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
per l'anno 2007) e con le modalita' definite dall'art. 74, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 17.
Norme transitorie e finali
1. Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a
predisporre entro quattro mesi lo statuto ed il regolamento
elettorale del Fondo.
2. All'atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive del
fondo indicano, ciascuna per il numero ad essa spettante, i
componenti del primo consiglio di amministrazione, e tra questi il
presidente. Le stesse parti, sempre pro quota, indicano anche i
componenti del primo collegio dei revisori contabili. La designazione
dei rappresentanti delle Amministrazioni nel primo consiglio di
amministrazione e nel primo collegio dei revisori contabili avviene
nel rispetto delle modalita' stabilite nell'apposito atto normativo
del Governo.
3. I primi organi di cui al comma 2 restano in carica fino a
quando la prima assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 5, non abbia proceduto alla elezione del nuovo consiglio di
amministrazione e del nuovo collegio dei revisori contabili.
4. Nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle
amministrazioni e dei lavoratori, il primo consiglio di
amministrazione e' composto da n. 18 (diciotto) membri, di cui n. 9
(nove) in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 (nove) in
rappresentanza dei lavoratori.
5. Nel rispetto del medesimo criterio paritetico di cui al comma
3, il primo collegio dei revisori contabili e' composto da 4 membri
(quattro), di cui 2 (due) in rappresentanza delle Amministrazioni e 2
(due) in rappresentanza dei lavoratori, e 2 (due) supplenti, anche
questi ultimi designati in modo paritetico. Il primo collegio dei
revisori nomina, al proprio interno, il presidente, nell'ambito della
rappresentanza che non ha espresso il presidente del consiglio di
amministrazione.
6. Spetta al primo consiglio di amministrazione, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 5, indire le elezioni per l'insediamento
della prima assemblea al raggiungimento della soglia di n. 30.000
(trentamila) adesioni al Fondo.
7. Il primo consiglio di amministrazione attua tutti gli
adempimenti necessari, espleta tutte le formalita' preliminari alla
richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e
gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
8. Il primo consiglio di amministrazione gestisce l'attivita' di
promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura
delle spese di avvio del Fondo di cui all'art. 16 del presente
accordo, predispone la scheda informativa e la domanda di adesione da
sottoporre all'approvazione della commissione di vigilanza sui fondi
pensione ed in ogni caso e' deputato a svolgere ogni altra attivita'
prevista dalla delibera COVIP del 22 maggio 2001 e successive.
9. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti
nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare, l'apporto delle Amministrazioni al Fondo in
mezzi, locali o risorse umane e' disciplinato mediante apposita
convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di
quest'ultimo.
Dichiarazione congiunta
Nell'ottica di perseguire la parita' di trattamento tra i
lavoratori della pubblica amministrazione, le parti concordano sulla
opportunita' che per sostenere le adesioni al Fondo nei primi anni di
gestione venga riconosciuta, anche ai dipendenti dei comparti e delle
aree dirigenziali destinatarie del presente accordo, la quota
aggiuntiva di incentivazione dell'1% per primo anno e dello 0.5% per
il secondo anno.
Nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, le parti porranno
in essere ogni utile iniziativa per sollecitare i necessari
provvedimenti ed indirizzi.
Le Parti si impegnano ad un sollecito avvio e conclusione della
specifica trattativa in materia, per l'integrazione del presente
Accordo, a seguito del perfezionamento e formalizzazione dei
necessari atti di indirizzo dei comitati di settore interessati.
Le parti si impegnano altresi' ad una verifica per l'adeguamento
delle voci retributive che attualmente sono prese a base di calcolo
del TFR alle discipline contrattuali intervenute successivamente alla
loro definizione, secondo gli indirizzi formulati e formalizzati dai
comitati di settore, nel rispetto delle regole sulle procedure di
contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo n. 165/2001.
Dichiarazione di parte sindacale
Tutte le organizzazioni sindacali impegnano il Governo alla
emanazione tempestiva degli atti formali di sua competenza di cui
all'art. 5, comma 1, e 17, comma 2, indispensabili per costituzione e
l'avvio dell'attivita' del fondo.
Dichiarazione Aran
Se e quando sara' attivato quanto previsto ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera e), punto 2 della legge 23 agosto 2004, n. 243, le
Regioni proporranno l'apertura di un confronto con le Organizzazioni
sindacali.
|