Gazz.Uff.: Istituzione del Fondo Nazionale di pensione complementare
Data: 31/05/2007
Argomento: Personale dipendente


AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - COMUNICATO - Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale. (GU n. 118 del 23-5-2007 )

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

COMUNICATO 

Accordo   per   l'istituzione   del   Fondo   nazionale  di  pensione
complementare  per  i  lavoratori  dei comparti delle Regioni e delle
Autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale.

    Il giorno 14 maggio 2007, alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro
tra   l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  e  le  Confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali
rappresentative nelle persone:
ARAN:
    nella  persona  del  presidente  avv. Massimo Massella Ducci Teri
(firmato);
=====================================================================
          Organizzazioni sindacali          |Confederazioni sindacali
=====================================================================
CGIL-FP (firmato)                           |  CGIL (firmato)
---------------------------------------------------------------------
CISL/FPS (firmato)                          |  CISL (firmato)
---------------------------------------------------------------------
UIL/FPL (firmato)                           |  UIL (firmato)
---------------------------------------------------------------------
Coordinamento sindacale autonomo            |
{Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas-Fisael,   |
Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal,  |
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel} (firmato)         |  CISAL (firmato)
---------------------------------------------------------------------
Diccap - Dipartimento enti locali - Camere  |
di commercio - Polizia municipale (Fenal,   |
Snalcc, Sulpm) (firmato)                    |
---------------------------------------------------------------------
Cida enti locali (firmato)                  |  CIDA (firmato)
---------------------------------------------------------------------
Direr Direl (firmato)                       |  CONFEDIR (firmato)
---------------------------------------------------------------------
Fsi (firmato)                               |  USAE (firmato)
---------------------------------------------------------------------
Fials (firmato)                             |  CONFSAL (firmato)

    Le  Parti  prendono atto che nell'ipotesi di Accordo, all'art. 6,
comma  3, e' stata omessa per errore materiale la parola "anche" dopo
l'espressione "... da un numero di candidati ...".
    Al  termine della riunione, le parti stipulano l'allegato Accordo
concernente   l'istituzione   del   Fondo   Nazionale   di   Pensione
Complementare  per  i  lavoratori  dei comparti delle Regioni e delle
Autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale.
Accordo   per   l'istituzione   del  Fondo  Nazionale  di  Previdenza
Complementare  per  i  lavoratori  dei comparti delle Regioni e delle
        Autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale.
Premessa:
    Visto   il   decreto   legislativo   n.   124/1993  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia
pensionistica  e  deleghe  al  Governo  nel  settore della previdenza
pubblica,   per   il   sostegno   alla   previdenza  complementare  e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria;
    Visto  il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 inerente la
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
    Visto  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma 767, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
    Vista  la  legge  8  agosto  1995, n. 335, di riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 20
dicembre  1999  sul  trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei
fondi  pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato
dal  successivo  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
marzo 2001 pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 111
del  15  maggio  2000 e nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
2001;
    Visto  l'Accordo  quadro  stipulato  in  data  29  luglio 1999 in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare
ed i seguenti CCNL:
comparto del personale delle Regioni ed Autonomie locali:
      CCNL  successivo a quello del 1° aprile 1999 sottoscritto il 14
settembre  2000  e  pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 (art.
49) alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2000;
      CCNL biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 5 ottobre 2001
e pubblicato nel supplemento ordinario n. 247 (art. 18) alla Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2001;
comparto del personale del Servizio sanitario nazionale:
      CCNL   integrativo   del   CCNL  stipulato  il  7  aprile  1999
sottoscritto  il  20  settembre  2001  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 - serie generale (art. 46);
      CCNL  biennio  economico 2000/2001 sottoscritto il 20 settembre
2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
- serie generale (art. 13);
dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie locali:
      CCNL  biennio  economico  2000/2001  sottoscritto  in  data  12
febbraio  2002  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1°
marzo 2002 - serie generale (art. 11).
    Le   parti   concordano  di  istituire  una  forma  pensionistica
complementare,   a   contribuzione  definita  ed  a  capitalizzazione
individuale,  da  attuare  mediante  costituzione del Fondo nazionale
pensione  complementare  per  i  lavoratori di cui ai CCNL citati, di
seguito  denominato  Fondo  per  brevita'  di  dizione.  Il  Fondo e'
alimentato  dai contributi stabiliti dal presente accordo e da quelli
eventualmente fissati da successivi contratti collettivi nazionali di
lavoro.
    I   contenuti  del  presente  accordo  istitutivo  devono  essere
recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro
aspetto  disciplinato  dalla  normativa  vigente  o da delibere della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.
                               Art. 1.
                            Costituzione
    1.  Il  Fondo  e' costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del
codice  civile  e  del  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  di seguito indicato per
brevita' decreto.
    2.  Il  Fondo  e'  disciplinato  dallo  statuto e dal regolamento
elettorale.

        
      
                               Art. 2.
                             Destinatari
    1.  Sono  destinatari  delle  prestazioni  del Fondo i lavoratori
dipendenti   ai   quali   si  applicano  i  CCNL  sottoscritti  dalle
Organizzazioni  sindacali e dall'ARAN per il Comparto delle Regioni e
delle  Autonomie  locali,  per  il  comparto  del  Servizio sanitario
nazionale  e per le relative aree dirigenziali, assunti con una delle
seguenti tipologie di contratto:
      contratto a tempo indeterminato;
      contratto part-time a tempo indeterminato;
      contratto  a  tempo  determinato, anche part-time, e ogni altra
tipologia  di  rapporto  di  lavoro flessibile, secondo la disciplina
legislativa  e  contrattuale  vigente  nel  tempo,  di  durata pari o
superiore a tre mesi continuativi.
    2.  I  lavoratori,  come  identificati  al  comma  1,  a  seguito
dell'adesione   volontaria   al   Fondo,   acquistano  il  titolo  di
"Associato".
    3.  Possono,  altresi',  essere destinatari delle prestazioni del
Fondo:
      a) i lavoratori, cosi' come identificati al precedente comma 1,
appartenenti  ai  seguenti  settori  affini:  personale  di  enti  ed
organizzazioni  regionali  ed  interregionali,  personale  dipendente
dalle  case  di  cura  private e personale dipendente delle strutture
ospedaliere   gestite   da  enti  religiosi,  personale  dei  servizi
esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, personale dipendente di
imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari
assistenziali  ed educativi, a condizione che vengano stipulati dalle
competenti  organizzazioni  sindacali appositi accordi nei rispettivi
ambiti   contrattuali   per  disciplinare  l'adesione  da  parte  dei
lavoratori interessati;
      b) i lavoratori, cosi' come identificati al precedente comma 1,
dipendenti  delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie del presente
accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al
comma  1,  compresi  i  dipendenti  in aspettativa sindacale ai sensi
dell'art.  31  della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le
predette   Organizzazioni   firmatarie,  alle  quali  competeranno  i
correlativi   oneri   contrattuali,   sulla   base  delle  specifiche
disposizioni  che  disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette
Organizzazioni.
                       Dichiarazione congiunta
    Le  parti si danno reciprocamente atto che l'area dei destinatari
del  presente  Accordo  puo' comprendere anche i segretari comunali e
provinciali e i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico
ed  amministrativo del Servizio sanitario nazionale, i quali potranno
aderire  al Fondo una volta perfezionate le dichiarazioni di volonta'
di  adesione  e  le  procedure  contrattuali  che  li  riguardano, in
particolare  per  il reperimento delle risorse, secondo gli indirizzi
formulati dal Comitato di settore.

        
      
                               Art. 3.
                              Associati
    1. Sono associati al Fondo:
      a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di
cui  all'art.  2,  che  abbiano  sottoscritto  la domanda di adesione
volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";
      b)  gli  enti  e  le aziende dei comparti delle Regioni e delle
Autonomie   locali   e   della   Sanita',   di   seguito   denominati
Amministrazioni,   che   abbiano   alle  loro  dipendenze  lavoratori
associati al Fondo;
      c)  i  percettori di prestazioni pensionistiche complementari a
carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".

        
      
                               Art. 4.
                          Organi del Fondo
    1. Sono organi del Fondo:
      l'Assemblea dei delegati;
      il consiglio di amministrazione;
      il presidente e il vice presidente;
      il collegio dei revisori contabili.

        
      
                               Art. 5.
                       Assemblea dei delegati
    1.  L'assemblea  e'  costituita,  nel  rispetto  del  criterio di
partecipazione  paritetica,  da  60 (sessanta) delegati, per meta' in
rappresentanza  dei  lavoratori  associati,  eletti  da questi ultimi
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento elettorale, e per
meta',  in rappresentanza delle amministrazioni, designati secondo le
modalita' stabilite da apposito atto normativo del Governo.
    2.  L'elezione  dei  rappresentanti  dei lavoratori avviene sulla
base   di   liste  presentate  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
regolamento elettorale.
    3.  Le  elezioni  per  l'insediamento  della prima assemblea sono
indette  al raggiungimento del numero di 30.000 (trentamila) adesioni
al Fondo.

        
      
                               Art. 6.
                   Il consiglio di amministrazione
    1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da 18 (diciotto)
componenti    in   possesso   dei   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita' previsti dalle vigenti disposizioni.
    2.  In  attuazione  del  principio  di  pariteticita', i delegati
rappresentanti  dei  lavoratori  e  i  delegati  rappresentanti delle
Amministrazioni  in  seno  all'assemblea  provvedono, disgiuntamente,
alla  elezione  dei  rispettivi n. 9 (nove) consiglieri componenti il
consiglio di amministrazione.
    3.  Le  liste  per  le elezioni di cui al comma 2, composte da un
numero  di  candidati  anche  superiore  al  numero di consiglieri da
eleggere, possono essere presentate:
      a)  per  la  elezione  dei  consiglieri  in  rappresentanza dei
lavoratori    secondo   la   disciplina   dell'apposito   regolamento
elettorale;
      b)  per  la  elezione  dei  consiglieri in rappresentanza delle
Amministrazioni  secondo  le  modalita'  stabilite dall'apposito atto
normativo del Governo di cui all'art. 5, comma 1.
    4. Qualora uno o piu' componenti del consiglio di amministrazione
siano  eletti  tra  i  delegati  dell'assemblea,  gli stessi decadono
dall'assemblea medesima al momento della loro nomina.
    5.  Qualora,  nel  corso  del  mandato, uno o piu' componenti del
consiglio  di  amministrazione  rappresentanti  delle Amministrazioni
vengano  a  cessare  dall'incarico, per qualsiasi motivo, subentra il
primo  dei  non  eletti  della  lista che ha espresso il consigliere.
Quando non sia possibile la sostituzione con il primo dei non eletti,
il  nuovo  consigliere  in rappresentanza delle Amministrazione viene
designato  nel  rispetto delle modalita' stabilite nell'apposito atto
normativo del Governo di cui all'art. 5, comma 1.

        
      
                               Art. 7.
                    Presidente e vice presidente
    1.  Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio
di  amministrazione  rispettivamente ed alternativamente tra i membri
del  consiglio  rappresentanti  le Amministrazioni e tra i membri del
consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

        
      
                               Art. 8.
                   Collegio dei revisori contabili
    1.  Il collegio dei revisori contabili e' composto da 4 (quattro)
componenti effettivi e 2 (due) supplenti.
    2.  In  attuazione  del  principio  di  pariteticita', i delegati
rappresentanti  dei  lavoratori  e  i  delegati  rappresentanti delle
Amministrazioni  in  seno  all'assemblea  provvedono, disgiuntamente,
alla  elezione  dei  rispettivi n. 2 (due) componenti effettivi e del
rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori contabili.
    3.  Per  la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste
presentate  disgiuntamente con le stesse modalita' previste dall'art.
6,  comma  3.  Ciascuna  lista contiene i nomi di almeno due revisori
contabili effettivi e almeno di un revisore contabile supplente.
    4.  Tutti  i componenti il collegio dei revisori contabili devono
essere  in  possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 4,
comma  1 del decreto del Ministro del lavoro n. 211/1997 e successive
modifiche  ed  integrazioni  e devono essere iscritti al registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
    5.  Il  collegio dei revisori contabili nomina al proprio interno
il  presidente,  nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso
il presidente del consiglio di amministrazione.

        
      
                               Art. 9.
                        Impiego delle risorse
    1. Il patrimonio del Fondo e' integralmente affidato in gestione,
sulla  base  di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere
l'attivita' di gestione ai sensi dell'art. 6 del decreto.
    2.  Le  convenzioni  di  gestione  indicano le linee di indirizzo
dell'attivita',  le  modalita'  con  le  quali  esse  possono  essere
modificate,  nonche'  i  termini  e  le  modalita'  con  i  quali  e'
esercitata la facolta' di recesso dalla convenzione medesima, qualora
se ne ravvisi la necessita'.
    3.  E' in facolta' del consiglio di amministrazione realizzare un
assetto  di  gestione  delle  risorse  finanziarie atte a produrre un
unico    tasso   di   rendimento   (gestione   monocomparto)   ovvero
differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle
diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
    4.  Per  il  primo  esercizio  a  partire dall'avvio del Fondo e'
attuata  una  gestione  monocomparto,  salva  diversa decisione degli
organi  statutari.  Per  gli  esercizi  successivi, dopo le opportune
verifiche,  il  consiglio di amministrazione propone all'assemblea le
modifiche  statutarie  finalizzate  ad  attuare  un eventuale diverso
assetto di gestione.

        
      
                              Art. 10.
                        Conflitti d'interesse
    1.  Ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4-quinquies, lettera c), del
decreto  e  successive  modificazioni ed integrazioni, lo statuto del
Fondo  definisce  le  norme  da  osservare in materia di conflitti di
interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti
dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 emanato in attuazione
della norma di cui sopra.

        
      
                              Art. 11.
                            Contribuzione
    1.  L'obbligo  contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle
rispettive  amministrazioni  sorge  in  conseguenza  dell'adesione al
Fondo  da  parte  del  lavoratore su base volontaria. Non e', quindi,
dovuto  ai  lavoratori  alcun  trattamento  retributivo sostitutivo o
alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale,
in  assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica
di associato.
    2.   La   contribuzione   dovuta   al   Fondo   da   parte  delle
Amministrazioni e' pari all'1% degli elementi retributivi considerati
utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e fissati:
      a)  per  il  comparto Regioni ed Autonomie locali: dall'art. 49
del  CCNL successivo a quello del 1° aprile 1999 - sottoscritto il 14
settembre 2000 - ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
      b)  per  il comparto Sanita': dall'art. 46 del CCNL integrativo
del  CCNL  stipulato  il 7 aprile 1999 - sottoscritto il 20 settembre
2001 - ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
      c)  per  i  dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie locali:
dall'art.  11  del  CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2002 per il
biennio   economico  2000-2001  e  dall'art.  4  dell'Accordo  Quadro
Nazionale  in  materia di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici sottoscritto il 29
luglio 1999, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
    Eventuali   voci   retributive   ulteriori,  utili  ai  fini  del
trattamento di fine rapporto, possono essere definite tra le parti in
sede di rinnovi contrattuali, di comparto o area dirigenziale.
    3.  La  contribuzione  destinata  al Fondo dai lavoratori e' pari
all'1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.
    4. Sono altresi' contabilizzate dall'INPDAP:
      a)  la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR
dei  dipendenti gia' occupati al 31 dicembre 1995 e di quelli assunti
nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;
      b)   l'1,5%   della   base   contributiva  di  riferimento  del
trattamento  di fine servizio secondo le modalita' previste dall'art.
2,  commi 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 dicembre 1999;
      c)  per  i  lavoratori  assunti  dal  1°  gennaio  2001 il 100%
dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.
    Nei  casi  nei  quali e' prevista l'erogazione diretta del TFR da
parte  delle  Amministrazioni,  queste  provvedono  direttamente agli
adempimenti di cui alle lettere a) e c).
    5. La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di
pariteticita',  e'  versata, secondo modalita' definite dal consiglio
di  amministrazione,  anche  in caso di sospensione della prestazione
lavorativa  dovuta  ad  una  delle cause espressamente previste dalle
fonti  legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata
la percezione di un trattamento economico anche se in misura ridotta.
    6.  E'  prevista la facolta' del lavoratore associato al Fondo di
effettuare  versamenti  aggiuntivi,  rispetto  a  quelli previsti dal
presente  articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo
e  dal  consiglio  di  amministrazione, fermo restando i contributi a
carico  delle  Amministrazioni  cosi'  come  indicato  dalla clausola
contrattuale.
    7.  In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei
contributi   contrattualmente   dovuti,   si  applicano  le  sanzioni
stabilite  dallo  statuto  e  dalle  norme  indicate dal consiglio di
amministrazione.
    8.  In  relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati
le  parti  istitutive  si  incontreranno per verificare la congruita'
delle   disponibilita'   finanziarie   ed   assumere  le  conseguenti
determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.
    9.  Le Amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa
indicazione  sul cedolino dello stipendio, l'entita' delle trattenute
a suo carico.
    10. Ai fini dello svolgimento delle attivita' e degli adempimenti
a  carico  dell'Inpdap  in  materia  di  previdenza complementare, le
modalita'  di  comunicazione  e  di  fornitura  dei  dati informativi
occorrenti  (anagrafici,  retributivi,  contributivi)  sono  definite
dagli organi del Fondo d'intesa con l'istituto previdenziale.
    11.  Le quote contabilizzate dall'Inpdap ai sensi del comma 4 del
presente  articolo  saranno  erogate  esclusivamente  nei casi in cui
ricorrano  le  condizioni  di  legge previste per la liquidazione del
trattamento di fine rapporto.
    12.  Le  parti  in  sede  di  contrattazione di comparto potranno
destinare   ulteriori   risorse   per   incrementare   le   posizioni
individuali.

        
      
                              Art. 12.
                   Adesione e permanenza nel Fondo
    1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale
con le modalita' previste dallo statuto.
    2.  L'adesione  deve  comunque essere preceduta dalla consegna al
lavoratore  di  una  scheda  informativa  contenente  le  indicazioni
previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  ed  approvata dalla
commissione di vigilanza sui fondi pensione.
    3.  In  caso  di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto
alla  corresponsione  della  retribuzione  permane  la  condizione di
associato,  ma  sono  sospese  le  contribuzioni  al Fondo. Eventuali
contribuzioni  volontarie  del  lavoratore  possono essere consentite
secondo le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione
    4.  In  caso  di  sospensione  della  prestazione lavorativa, con
fruizione anche parziale della retribuzione, permane la condizione di
associato  e l'obbligo di contribuzione secondo le modalita' previste
dal precedente art. 11, comma 5.

        
      
                              Art. 13.
      Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti
    1.    L'obbligo    di    contribuzione    al   Fondo   a   carico
dell'amministrazione e del lavoratore associato cessa a seguito della
risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  fatta salva la contribuzione
volontaria del lavoratore di cui all'art. 12, comma 3.
    2.  Il  lavoratore  ha  la  facolta' di disporre unilateralmente,
mediante   presentazione   di   apposita   domanda,   la   cessazione
dell'obbligo  di versare i contributi a suo carico, ferma restando la
sussistenza  del  rapporto  associativo  con il Fondo. In tal caso si
determina  automaticamente  la cessazione dell'obbligo contributivo a
carico dell'amministrazione. Le modalita' di esercizio della suddetta
facolta' sono disciplinate nello statuto.
    3.  Il  lavoratore  associato,  cessato  dal  servizio  prima del
pensionamento,  deve  comunicare  al  Fondo  la  scelta tra una delle
seguenti opzioni:
      trasferimento  della  posizione  individuale presso altro fondo
cui   il   lavoratore   associato  possa  accedere  in  relazione  al
cambiamento di settore contrattuale;
      trasferimento  della  posizione  individuale presso altre forme
pensionistiche;
      riscatto   della   posizione  individuale;  il  riscatto  della
posizione  individuale  comporta la riscossione dell'intera posizione
maturata  al  giorno  di valorizzazione successivo a quello in cui il
fondo  ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni
che  danno  diritto  al  riscatto. La liquidazione dell'importo cosi'
definito avviene secondo le modalita' stabilite nello statuto;
      conservazione  della  posizione individuale anche in assenza di
contribuzione.
    4.  In  costanza  dei  requisiti  di  partecipazione al Fondo, il
lavoratore   associato  ha  facolta'  di  chiedere  il  trasferimento
dell'intera   posizione   individuale  presso  altro  fondo  pensione
complementare  non  istituito  tramite  contrattazione,  non prima di
avere   maturato   almeno  cinque  anni  di  associazione  al  Fondo,
limitatamente  ai  primi  cinque  anni  di  vita del Fondo stesso, e,
successivamente   a  tale  termine,  non  prima  di  tre  anni.  Tale
fattispecie  determina  la  cessazione  dell'obbligo  contributivo  a
carico del datore di lavoro e del versamento della quota del TFR.
    5.  Le  richieste di trasferimento, ai sensi del comma 4, possono
effettuarsi  entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre
di  ciascun  anno  e  la  relativa  contribuzione  cessa  a decorrere
rispettivamente  dal  1°  luglio  dei  medesimo anno e dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
    6. Le modalita' relative alla facolta' di cui al precedente comma
5  sono determinate nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi
a  carico  del  Fondo  sono espletati entro il termine massimo di sei
mesi.

        
      
                              Art. 14.
                             Prestazioni
    1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni
pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianita'.
    2.  Il  diritto  alla  prestazione pensionistica per vecchiaia si
consegue  al  compimento  dell'eta' pensionabile stabilita nel regime
pensionistico  obbligatorio  ed avendo maturato almeno cinque anni di
contribuzione al Fondo.
    3.  Il  diritto  alla prestazione pensionistica per anzianita' si
consegue al compimento di un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
a   quella   stabilita  per  la  pensione  di  vecchiaia  nel  regime
pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di
contribuzione  al  Fondo.  La presente norma trova applicazione anche
nei  confronti  dei  lavoratori  associati  la  cui  posizione  venga
acquisita  per  trasferimento  da altro fondo pensione complementare,
computando,  ai  fini  della  integrazione  dei  requisiti  minimi di
permanenza,  anche l'anzianita' contributiva maturata presso il fondo
di provenienza.
    4.  In  via  transitoria,  entro  i  primi  quindici  anni  dalla
autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita',  i  termini  di cui al
precedente comma sono ridotti a cinque anni.
    5.  Il  lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti
di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la
propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
    6.   Il   Fondo   provvede   all'erogazione   delle   prestazioni
pensionistiche  complementari per vecchiaia o per anzianita' mediante
apposite  convenzioni con imprese di assicurazione eo enti abilitati
dalla legge.
    7.  Il  lavoratore  associato  che  abbia maturato i requisiti di
accesso   alle   prestazioni   pensionistiche  per  vecchiaia  o  per
anzianita', ha facolta' di chiedere la liquidazione in forma capitale
della  prestazione  pensionistica complementare cui ha diritto, nella
percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
    8. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione
e  ai  quali  sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione
prodotta,  la  qualifica  di "vecchi iscritti" agli effetti di legge,
non  si  applicano  le  norme  di  cui ai commi 2, 3 e 6 del presente
articolo.  Essi  hanno  diritto  alla  liquidazione della prestazione
pensionistica  indipendentemente  dalla  sussistenza dei requisiti di
accesso  di  cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la
liquidazione  in  forma  capitale  dell'intero importo maturato sulla
propria posizione individuale.
    9.   In   caso  di  morte  del  lavoratore  associato  prima  del
pensionamento   per   vecchiaia,   la   posizione  individuale  viene
riscattata  dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge
vigenti.
    10.  Trascorsi  otto  anni di iscrizione al Fondo l'iscritto puo'
conseguire  un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto
della  prima  abitazione  per se' o per i figli, documentato con atto
notarile,  o  per  la  realizzazione  di  interventi  di recupero del
patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31,
comma  1,  della  legge  5  agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali
spese  sanitarie,  per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle  competenti strutture pubbliche, con facolta' di reintegrare la
propria posizione del Fondo.
    11.  Le  modalita'  di reintegro della posizione individuale sono
disciplinate da disposizioni del consiglio di amministrazione.
    12. Il Fondo non puo' concedere o assumere prestiti.
    13.  Il Fondo puo' stipulare convenzioni con una o piu' compagnie
di assicurazione per erogare prestazioni per invalidita' permanente e
premorienza.
    14.  Il  Fondo comunica ai lavoratori, almeno una volta l'anno, i
versamenti   effettuati   in   loro   favore  dalle  Amministrazioni,
distinguendo   le  diverse  quote  contributive,  reali  e  virtuali,
previste dall'art. 11, comma 2.

        
      
                              Art. 15.
                   Spese per la gestione del fondo
    1.  All'atto  dell'adesione, il lavoratore associato e' tenuto al
versamento  di  una  quota  di  iscrizione  una  tantum  nella misura
stabilita dal consiglio di amministrazione.
    2. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla
gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
    3.  Alla  copertura degli oneri della gestione amministrativa, il
fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
      a)  delle  quote  di  iscrizione "non impiegate per le spese di
avvio e di amministrazione provvisoria";
      b)  di  una "quota associativa" ricompresa nella contribuzione,
il   cui   ammontare   e'  stabilito  annualmente  dal  consiglio  di
amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
      c)  degli  interessi  di  mora versati dalle Amministrazioni in
caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
      d)  delle  somme  provenienti  dall'acquisizione al fondo delle
posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di
beneficiari ex lege;
      e)  di  ogni  altra  entrata finalizzata a realizzare l'oggetto
sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
    4. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie,
ivi  compresi i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati
direttamente sul patrimonio del Fondo.
    5.  La  quantificazione degli oneri della gestione amministrativa
del  Fondo  e'  determinata  di  anno  in  anno con deliberazione del
consiglio  di  amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di
spesa e nel rispetto del principio di economicita'.

        
      
                              Art. 16.
                      Spese di avvio del Fondo
    1. Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'Inpdap, in fase
di  prima  attuazione, versera' all'atto della costituzione del fondo
stesso  la  quota  di  iscrizione  di Euro 2,75 (due/75) "pro capite"
riferita al numero dei dipendenti del comparto.
    2.  A  tale onere si fa fronte secondo quanto stabilito dall'art.
1,  comma 767 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
per  l'anno  2007) e con le modalita' definite dall'art. 74, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        
      
                              Art. 17.
                     Norme transitorie e finali
    1.  Le  Parti  firmatarie  del  presente  accordo  si impegnano a
predisporre   entro   quattro  mesi  lo  statuto  ed  il  regolamento
elettorale del Fondo.
    2. All'atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive del
fondo   indicano,  ciascuna  per  il  numero  ad  essa  spettante,  i
componenti  del  primo  consiglio di amministrazione, e tra questi il
presidente.  Le  stesse  parti,  sempre  pro  quota, indicano anche i
componenti del primo collegio dei revisori contabili. La designazione
dei  rappresentanti  delle  Amministrazioni  nel  primo  consiglio di
amministrazione  e  nel primo collegio dei revisori contabili avviene
nel  rispetto  delle modalita' stabilite nell'apposito atto normativo
del Governo.
    3.  I  primi  organi  di  cui al comma 2 restano in carica fino a
quando  la prima assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 5, non abbia proceduto alla elezione del nuovo consiglio di
amministrazione e del nuovo collegio dei revisori contabili.
    4.  Nel  rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle
amministrazioni   e   dei   lavoratori,   il   primo   consiglio   di
amministrazione  e'  composto da n. 18 (diciotto) membri, di cui n. 9
(nove)  in  rappresentanza  delle  amministrazioni  e  n. 9 (nove) in
rappresentanza dei lavoratori.
    5.  Nel rispetto del medesimo criterio paritetico di cui al comma
3,  il  primo collegio dei revisori contabili e' composto da 4 membri
(quattro), di cui 2 (due) in rappresentanza delle Amministrazioni e 2
(due)  in  rappresentanza  dei lavoratori, e 2 (due) supplenti, anche
questi  ultimi  designati  in  modo paritetico. Il primo collegio dei
revisori nomina, al proprio interno, il presidente, nell'ambito della
rappresentanza  che  non  ha  espresso il presidente del consiglio di
amministrazione.
    6.  Spetta al primo consiglio di amministrazione, nel rispetto di
quanto  previsto  dall'art.  5, indire le elezioni per l'insediamento
della  prima  assemblea  al  raggiungimento della soglia di n. 30.000
(trentamila) adesioni al Fondo.
    7.   Il  primo  consiglio  di  amministrazione  attua  tutti  gli
adempimenti  necessari,  espleta tutte le formalita' preliminari alla
richiesta  di  autorizzazione  all'esercizio  da  parte  del  Fondo e
gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
    8.  Il primo consiglio di amministrazione gestisce l'attivita' di
promozione,  potendo  allo scopo utilizzare le quote per la copertura
delle  spese  di  avvio  del  Fondo  di  cui all'art. 16 del presente
accordo, predispone la scheda informativa e la domanda di adesione da
sottoporre  all'approvazione della commissione di vigilanza sui fondi
pensione  ed in ogni caso e' deputato a svolgere ogni altra attivita'
prevista dalla delibera COVIP del 22 maggio 2001 e successive.
    9.   In   relazione  alla  dichiarazione  congiunta  delle  parti
nell'accordo  quadro  in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare, l'apporto delle Amministrazioni al Fondo in
mezzi,  locali  o  risorse  umane  e'  disciplinato mediante apposita
convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di
quest'ultimo.
                       Dichiarazione congiunta
    Nell'ottica  di  perseguire  la  parita'  di  trattamento  tra  i
lavoratori  della pubblica amministrazione, le parti concordano sulla
opportunita' che per sostenere le adesioni al Fondo nei primi anni di
gestione venga riconosciuta, anche ai dipendenti dei comparti e delle
aree   dirigenziali  destinatarie  del  presente  accordo,  la  quota
aggiuntiva  di incentivazione dell'1% per primo anno e dello 0.5% per
il secondo anno.
    Nell'ambito  dei rispettivi ruoli e competenze, le parti porranno
in   essere   ogni  utile  iniziativa  per  sollecitare  i  necessari
provvedimenti ed indirizzi.
    Le  Parti  si impegnano ad un sollecito avvio e conclusione della
specifica  trattativa  in  materia,  per  l'integrazione del presente
Accordo,   a   seguito  del  perfezionamento  e  formalizzazione  dei
necessari atti di indirizzo dei comitati di settore interessati.
    Le  parti si impegnano altresi' ad una verifica per l'adeguamento
delle  voci  retributive che attualmente sono prese a base di calcolo
del TFR alle discipline contrattuali intervenute successivamente alla
loro  definizione, secondo gli indirizzi formulati e formalizzati dai
comitati  di  settore,  nel  rispetto delle regole sulle procedure di
contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo n. 165/2001.
                  Dichiarazione di parte sindacale
    Tutte  le  organizzazioni  sindacali  impegnano  il  Governo alla
emanazione  tempestiva  degli  atti  formali di sua competenza di cui
all'art. 5, comma 1, e 17, comma 2, indispensabili per costituzione e
l'avvio dell'attivita' del fondo.
                         Dichiarazione Aran
    Se  e quando sara' attivato quanto previsto ai sensi dell'art. 1,
comma  2,  lettera e), punto 2 della legge 23 agosto 2004, n. 243, le
Regioni  proporranno l'apertura di un confronto con le Organizzazioni
sindacali.



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