RISPARMIO ENERGETICO: il commento alle istruzioni delle Entrate sulla detrazione
Data: 06/06/2007
Argomento: Risparmio Energetico


Niente comunicazione a Pescara, limiti di cumulo delle agevolazioni, familiari ammessi alla detrazione, blocco per alle coibentazioni di tetti e pavimenti, Iva ridotta sui “beni significativi;: Queste, tra tante altre, le novità presenti nella circolare delle Entrate n. 36 del 31/5/2007 sulla detrazione del 55% sul risparmio energetico, che, come del resto è successo per quelle sulla detrazione del 36-41%, si spinge molto oltre il testo della legge e del decreto ministeriale di attuazione (Dm 19 febbraio 2007) nell’offrire interpretazioni che finiscono per completare, e non solo dettagliare, le norme in vigore. Con una differenza rispetto al passato: mentre la tendenza rilevabile precedentemente era quella di “allargare i cordoni della borsa”, ampliando il raggio degli interventi, in questo caso sembra prevalere l’avarizia e di conseguenza paiono aumentare i requisiti degli interventi ammissibili

da Confappi.it

In compenso, ha un’importanza fondamentale la conferma che negli interventi attuati da privati anche i familiari conviventi fino al terzo grado possano concorrere alla spesa per gli interventi, come già accade per 36%.

Altrimenti sarebbe stato poco probabile che tutti i vantaggi della detrazione potessero essere goduti da chi attua un intervento, eccezion fatta per chi ha redditi davvero elevati.

Vediamo di spiegarci facendo un esempio: quello di un intervento che sfrutti per intero il tetto di 100 mila euro di detrazione concesso per la riqualificazione energetica globale di edifici esistenti, che corrisponde a una spesa di 181.818 euro.

Il fatto che lo sconto si goda in tre anni, e che non si possano recuperare negli anni successivi le somme non detratte, significa che il committente dovrebbe avere una “capienza fiscale” di imposte annuali pari almeno a 33.333 euro.

Il che corrisponde a un reddito annuo imponibile per le persone fisiche pari ad almeno 97.300 euro, al netto di qualsiasi detrazione, comprese spese sanitarie e carichi di famiglia, cioè oltre 8.100 euro al mese.

Viceversa il concorso dei familiari alla spesa potrebbe essere determinante per non farne solo uno “sconto per ricchi”.


Desta sicuramente perplessità il fatto che la circolare, che altrove si dilunga in interpretazioni arzigogolate sullo “spirito della legge”, escluda dalla detrazione del 55 per cento (comma 345) le coibentazioni di tetti e pavimenti.

Il tutto per un banalissimo errore di copiatura, negli allegati alla Finanziaria 2007, della tabella apposita riportata sul Codice dell’Energia (dlgs n. 192/2005). Ciò non rientrava certo negli intenti della Finanziaria, che del resto nel comma 349 afferma “ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.

Una semplice rettifica pubblicata in Gazzetta della tabella, senza bisogno di una legge apposita, metterebbe riparo retroattivamente all’errore e nessuno probabilmente avrebbe qualcosa da obiettare.

Qualche dubbio interpretativo potrebbe venire dalle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni, soprattutto quando certi interventi edilizi complessivi abbiano da una parte lo scopo di favorire il risparmio energetico e dall’altra scopi del tutto differenti (come ad esempio quello di ripitturare una facciata condominiale, o mettere sbarre anti-ladro alle finestre). L’esclusione del cumulo tra la detrazione del 55% e quella del 36% in tal caso dovrebbe riguardare solo le “medesime spese” (come chiarisce del resto il decreto ministeriale) e quindi si potrebbe godere contemporaneamente della prima per il risparmio energetico e della seconda per le altre opere.
Non è affrontato dalla circolare il problema dei pannelli fotovoltaici, che godono della diversa agevolazione del conto energia e che potrebbero essere integrati come componenti all’interno di una riqualificazione energetica dell’intero edificio (comma 344).

Le norme del conto energia escludono solo la cumulabilità con la detrazione del 36%, ma logica vuole che il divieto valga anche per il 55%.


Molti dubbi, può causare il riferimento all’attestato di certificazione energetica, da produrre obbligatoriamente per avere la detrazione.

La circolare (ma anche il Decreto del 19 febbraio), affermano che esso è sostituibile con quello di “qualificazione energetica” allegato al decreto stesso, ma solo qualora le Regioni (o i comuni, con procedure, stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) non ne abbiano prodotto uno proprio.

Ciò, tra l’altro, produce un possibile conflitto in materia tra le norme regionali e quelle nazionali. Per esempio la regione Lombardia con due delibere(Dgr n. 3938 e n. 3951, entrambe del 27 dicembre 2006), ha stabilito le proprie procedure di calcolo e le condizioni per gli incentivi.

Le procedure per emettere l’attestato dovrebbero essere varate tra una quindicina di giorni. Esse inevitabilmente produrranno una complicazione nell’iter per ottenere la detrazione: occorrerà incaricare un certificatore che presenti la domanda di attestato in comune a cui in seguito il cittadino dovrà rivolgersi per ottenere il documento .Altre regioni hanno norme che delegano la certificazioni energetica alle province (Abruzzo, Alto Adige) e altre stabiliscono funzioni nel merito dei Comuni (Basilicata, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte e Veneto).

Un ultima considerazione viene dalla parte della circolare che tratta dell’Iva agevolata al 10%. Correttamente si dice avverte che infissi e caldaie sono nell’elenco dei “beni significativi”, per i quali si applica l’Iva al 20% per la parte del loro costo che supera metà della fattura.

E’ una situazione che potrà verificarsi, soprattutto nel caso in cui si sostituisca la vecchia caldaia con un modello a condensazione senza dover eseguire altri grandi lavori impiantistici.

fonte: confappi.it







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