PAGAMENTI ICI 2007: tutte le modalita' e le scadenze. Si potranno pagare anche su Internet.
Data: 11/06/2007
Argomento: Fisco


Tempi più stretti per prima e seconda rata Ici 2007 e possibili rivalutazioni di rendite catastali, queste alcune delle novità di quest’anno in materia di fisco domestico.

Tempi più stretti per prima e seconda rata Ici 2007 e possibili rivalutazioni di rendite catastali, queste alcune delle novità di quest’anno in materia di fisco domestico. Per i contribuenti tecnologicamente avanzati sarà inoltre possibile a partire da quest’anno pagare tramite servizio telematico. Il pagamento dovrà avvenire tramite modulo F24, finora utilizzato in via telematica dai soli intestatari di partita Iva e sarà accessibile a quanti abbiano accesso via Internet al proprio conto corrente in banca, attraverso il cosiddetto "home banking".
I crediti d'imposta, risultanti dalla dichiarazione dei redditi (730 o Unico), potranno inoltre essere utilizzati per compensare l'Ici (Quadro I Ici).

Le scadenze

Ribadiamo ancora una volta che le scadenze sono sempre due, ma il termine ultimo è stato anticipato di qualche giorno:

  • la prima rata (acconto) va pagata entro il 16 giugno (invece del 30 giugno);
  • la seconda rata (saldo) entro il 16 dicembre (non più il 20 dicembre).
Quest'anno, poiche' le scadenze cadono di sabato e domenica, i termini slittano al 18 giugno per l'acconto e al 17 dicembre per il saldo.
È inoltre possibile pagare l'importo totale in un'unica soluzione, comunque entro il 18 giugno.
Se si decide di versare a giugno l'intero importo 2007 in un'unica soluzione si dovranno calcolare da subito e per intero le nuove aliquote, e le eventuali ulteriori detrazioni e agevolazioni.
È stato poi ridotto da 90 a 60 giorni, senza incorrere in sanzioni, il termine per pagare imposta, sanzioni e interessi liquidati con l'atto di accertamento.

Il “chi” e il “come” dell’ICI

Istituita nel lontano 1992 con decreto legislativo n. 504 l’imposta comunale sugli immobili riguarda diversi soggeti privati:

  • proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
  • locatari in caso di locazione finanziaria (leasing); dai concessionari di aree demaniali.
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso. L'ICI si calcola applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni deliberate ogni anno dai Comuni.

Novità in dichiarazione

I soggetti interessati devono presentare al Comune ove è ubicato l'immobile una apposita dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ciascun fabbricato soggetto a Ici dovrà essere indicato nel quadro dei fabbricati della denuncia dei redditi già da quest'anno.
Nella dichiarazione dei redditi 2007 per l'anno 2006 (Unico o 730) è obbligatorio indicare i dati relativi ai pagamenti Ici dell'anno precedente, per ciascun immobile posseduto.
Dal 2008, con riferimento alle dichiarazioni 2007, i modelli delle persone fisiche devono contenere i dati identificativi degli immobili posseduti e i dati necessari per il calcolo del tributo comunale.

Servizi catastali online

Anche la pubblica amministrazione sembra essersi animata di un abbrivio tecnologico. E’ attivo a partire dall’1 giugno scorso il servizio telematico di ricerca attraverso il quale è possibile ottenere informazioni relative ai beni immobili situati sul territorio nazionale (escluse le province autonome di Trento e Bolzano), indicando il codice fiscale di un soggetto che sia presente come intestatario nella banca dati catastale oltre alla provincia e al comune catastale dove si vuole eseguire la ricerca.
Il nuovo servizio si aggiunge a quello già disponibile dallo scorso 10 maggio, che consente di consultare, attraverso il sito Internet dell’Agenzia del Territorio, direttamente e gratuitamente, le informazioni catastali relative al classamento e alla rendita degli immobili, indicando esclusivamente gli estremi di identificazione catastale (foglio, particella e subalterno).

La consultazione per codice fiscale dell’intestatario è possibile sia dal sito Internet dell’Agenzia del Territorio (dalla pagina Servizi per i cittadini>Dati catastali on line) che da quella dell’Agenzia delle Entrate (dalla pagina Servizi >Servizi catastali). La ricerca, limitata per il momento alle sole persone fisiche, prevede una procedura di riconoscimento dell’utente attraverso il sistema di autenticazione per i servizi telematici predisposto dall’Agenzia delle Entrate. In pratica, effettuata la registrazione si accede al servizio indicando il codice PIN assegnato.

Dati disponili on line

Il servizio fornisce informazioni che riguardano: gli elementi anagrafici del soggetto intestatario dell’immobile; gli identificativi catastali degli immobili intestati al soggetto; i dati relativi alla titolarità ed alla relativa quota di diritto; la rendita catastale e l’ubicazione per gli immobili censiti nel catasto dei fabbricati; i redditi dominicale e agrario per gli immobili censiti al catasto terreni.
I dati rilasciati sono relativi esclusivamente ad atti catastali informatizzati e a beni immobili per i quali il codice fiscale utilizzato per la ricerca corrisponda a quello dell’intestatario registrato negli archivi catastali.

Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze o errori nelle informazioni presenti negli archivi catastali è possibile rivolgersi al Contact Center dell’agenzia del Territorio, che consente di presentare via Web, per alcune tipologie di errore previste, richieste di rettifica dei dati catastali, oppure agli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio per richiedere informazioni e chiarimenti sulle modalità da seguire per l’eventuale richiesta di rettifica o correzione dei dati catastali e sulla documentazione necessaria.
Maggiori chiarimenti sul servizio e sui termini tecnici sono contenuti nella pagina informativa presente nei siti www.agenziaterritorio.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it.

fonte: soldiblog.it






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