Gazz.uff.: Stabilizzazione personale in amministrazioni dello Stato, agenzie ed enti non economici
Data: 14/06/2007
Argomento: Pubblica Amministrazione


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 Febbraio 2007 - Autorizzazione all'avvio delle procedure di stabilizzazione di personale in servizio a tempo determinato nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Agenzie e negli enti pubblici non economici, ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (GU n. 123 del 29-5-2007 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 Febbraio 2007 

Autorizzazione   all'avvio  delle  procedure  di  stabilizzazione  di
personale in servizio a tempo determinato nelle Amministrazioni dello
Stato,  nelle  Agenzie  e negli enti pubblici non economici, ai sensi
dell'articolo  1,  commi  247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n.
266  e  dell'articolo  1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Vista  la  legge  23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)";
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge
finanziaria 2007);
    Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17 luglio  2006,  n.  233,  concernente
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";
    Visto,  in  particolare,  l'art. 1, commi 237 e 238, della citata
legge  23 dicembre 2005, n. 266 che ha autorizzato rispettivamente: i
Ministeri  per  i  beni  culturali  e  le  attivita' culturali, della
giustizia,  della  salute e l'Agenzia del territorio ad avvalersi del
personale  in  servizio  con contratti di lavoro a tempo determinato,
prorogati  ai  sensi  dell'art. 1, comma 117, della legge 30 dicembre
2004, n. 311; il Ministero dell'economia e delle finanze ad avvalersi
fino  al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'art.
47,  comma 10,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, e successive
modificazioni;  il  Ministero  della  giustizia,  per le esigenze del
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,  ad  avvalersi del
personale   assunto  con  contratto  a  tempo  determinato  ai  sensi
dell'art. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il
limite di spesa di 6 milioni di euro;
    Visto,   inoltre,   l'art.   1,  comma 239,  della  citata  legge
23 dicembre  2005,  n. 266 che dispone la proroga fino al 31 dicembre
2006  dei  contratti  di  lavoro  a tempo determinato stipulati dagli
organi  della  magistratura  amministrativa  nonche' dei contratti di
lavoro  a  tempo  determinato stipulati dall'Istituto nazionale della
previdenza  sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL gia'
prorogati  ai  sensi  dell'art. 1, comma 118, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  i  cui oneri continuano ad essere posti a carico dei
bilanci degli enti predetti;
    Visto  l'art.  1,  commi 240 e 241 della citata legge n. 266/2005
che prevede, rispettivamente, a favore dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  (APAT) la possibilita' di
avvalersi  del  personale  in servizio nell'anno 2005 con contratto a
tempo   determinato   o   con   convenzione  o  con  altra  forma  di
flessibilita'  e  di  collaborazione  nel  limite  massimo  di  spesa
complessivamente  stanziata  per  lo  stesso personale nell'anno 2005
dalla  predetta  Agenzia;  del  CNIPA  l'autorizzazione a prorogare i
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in
servizio   nell'anno   2005;  dell'Ente  nazionale  di  previdenza  e
assistenza   per   i   lavoratori  dello  spettacolo  (ENPALS)  della
possibilita'  di  continuare  ad  avvalersi del personale in servizio
nell'anno  2005  con  contratto  di  lavoro  a tempo determinato, nel
limite  massimo  di  spesa  complessivamente  stanziato per lo stesso
personale nell'anno 2005;
    Visto  l'art. 1, comma 242 della predetta legge 23 dicembre 2005,
n.  266  che  autorizza  il Corpo forestale dello Stato ad avvalersi,
fino  al  31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto
ai  sensi  della  legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa
sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005;
    Visto  il  comma 249  dell'art. 1, comma 242 della predetta legge
23 dicembre  2005, n. 266 che consente alle amministrazioni di cui al
comma 247 della citata legge di continuare ad avvalersi del personale
ivi indicato;
    Visto,  in particolare, il comma 519, articolo unico, della legge
27 dicembre  2006,  n  296 il quale prevede che, per l'anno 2007, una
quota  pari  al  20  per  cento  del  fondo di cui al comma 513 venga
destinata   alla   stabilizzazione   a   domanda  del  personale  non
dirigenziale  in  servizio  a  tempo  determinato da almeno tre anni,
anche  non  continuativi,  o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti  stipulati  anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che   sia   stato   in  servizio  per  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi,  nel  quinquennio  anteriore  alla  data  di entrata in
vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da  norme  di  legge  e  che  alle  iniziative di stabilizzazione del
personale  assunto  a tempo determinato mediante procedure diverse si
provvede previo espletamento di prove selettive;
    Visto,  altresi',  che  il  comma 521,  dell'articolo unico della
citata  legge  27 dicembre  2006, n. 296, prevede che le modalita' di
assunzione  di cui al citato comma 519 trovano applicazione anche nei
confronti  del personale di cui all'art. 1, commi da 237 a 242, della
legge  23 dicembre  2005,  n. 266, in possesso dei requisiti previsti
dal  citato  comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del
fondo  previsto dall'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005,
n.  266  fatto  salvo  per  il  restante  personale  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.
    Considerato  che, ai sensi del citato comma 247 dell'art. 1 della
legge  n.  266/2005, alla ripartizione del contingente concernente il
personale  di  cui  ai  commi da  237  a  242  della  citata legge n.
266/2005,  fra  le varie amministrazioni si provvede con le modalita'
di  cui  al  comma 4,  dell'art.  35 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n  165,  e  successive  modificazioni,  previa richiesta delle
amministrazioni  interessate,  corredata  dall'atto di programmazione
triennale  del fabbisogno di personale e nel rispetto delle dotazioni
organiche  vigenti,  da  inoltrare  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed al Ministero
dell'economia e delle finanze;
    Viste   le   richieste   delle  seguenti  amministrazioni:  Corpo
forestale  dello  Stato,  Ministero dei beni culturali ed ambientali,
Ministero  dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia -
Dipartimento     dell'organizzazione     giudiziaria,    Dipartimento
dell'amministrazione   penitenziaria,  Dipartimento  della  giustizia
minorile,  Ministero  della  salute,  Consiglio di Stato, Agenzia del
territorio, INPS, INAIL, INPDAP, CNIPA, APAT, ENPALS;
    Considerato  che il comma 251 dell'art. 1 della legge n. 266/2005
prevede   che,  nelle  more  della  conclusione  delle  procedure  di
reclutamento  previste  dai  commi da  247  a  250, per consentire le
successive assunzioni a tempo indeterminato del personale relative al
contingente  di  cui al comma 247 della legge n. 266/2005, nonche' la
temporanea  prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare
lo  svolgimento  delle attivita' istituzionali, a decorrere dall'anno
2007,  e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro;
    Considerato,   altresi',  che,  ai  sensi  del  citato  comma 251
dell'articolo 1  della  legge  n. 266/2005, gli enti con autonomia di
bilancio  provvedono  all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui ai
commi da  247  a 253 del citato art. 1, nell'ambito delle risorse dei
relativi bilanci;
    Considerato  che il comma 1077 dell'articolo unico della legge n.
296/2006  prevede che, in relazione alla procedura di stabilizzazione
del  personale operaio presso il Corpo forestale dello Stato, al fine
di  assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per
il  personale  operaio  forestale  di cui all'art. 1, comma 242 della
legge  23 dicembre  2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione, di
cui  al  comma  521  dei presente articolo, si applicano, nell'ambito
delle  disponibilita'  del  fondo  ivi previsto, anche in deroga alle
disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124;
    Ritenuto,  pertanto,  di  autorizzare,  ai  sensi  del suindicato
comma 247  dell'art.  1  della legge n. 266/2005 dell'articolo unico,
commi 519  e  521 della legge 27 dicembre 2006, n. 996, e del comma 4
dell'art.  35  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, la
ripartizione  del  contingente di personale fra le amministrazioni di
cui  ai  commi da  237  a  242  dell'art.  1,  legge n. 266/2005, nel
rispetto  dei  limiti e dei vincoli finanziari previsti dal comma 251
del citato art. 1 della legge n. 266/2005;
    Visti  gli  articoli 6  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  come  successivamente  modificato  ed integrato, e 1, comma 93,
della  legge 30 dicembre 2004 n. 311, che prevede la rideterminazione
delle  dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie, incluse le agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300  e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
degli  enti  di  cui  all'art.  70,  comma 4, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165  sulla  base  dei  principi e criteri di cui
all'art.  1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    Visti i commi 404 e 440 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
    Ritenuto, altresi', di autorizzare le predette amministrazioni ad
avviare  procedure di reclutamento per un numero di posti compatibili
con i vincoli finanziari previsti dalla richiamata legge n. 266/2005;
    Vista  la  nota  n. 7793/GAB-U del Capo di Gabinetto del Ministro
per le riforme e l'innovazioni nelle pubbliche amministrazioni con la
quale  si  chiede,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 247 della legge n
266/2005,  il  concerto del Ministro dell'economia e della finanze in
ordine  alla  richieste  di  autorizzazione  ad  avviare  le previste
procedure   di   stabilizzazione   del   personale  assunto  a  tempo
determinato  delle predette amministrazioni previste dalla menzionata
disposizione nel limite di un contingente complessivo non superiore a
7.000 unita';
    Acquisito  il  parere positivo del Ministro dell'economia e delle
finanze  concernente le suindicate richieste di all'autorizzazione ad
avviare  le  previste  procedure  di  stabilizzazione  del  personale
assunto   a   tempo  determinato  con  nota  n.  206/VARCEM/2424  del
19 febbraio 2007;
    Ritenuto,  pertanto,  che le predette amministrazioni possano, ai
sensi  dell'art.  35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  essere  autorizzate  ad  avviare  le  citate  procedure  di
stabilizzazione  nel  rispetto dei relativi organici e dei fabbisogni
previsti;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15 giugno  2006,  concernente  "Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia di riforme ed innovazione nelle
pubbliche  amministrazioni  al Ministro senza portafoglio prof. Luigi
Nicolais
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Ai  sensi  della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della legge
27 dicembre 2006, n. 296, il contingente di personale di cui all'art.
1,  commi 247e  249,  della  citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 e'
ripartito  tra  le  diverse  amministrazioni  di  cui alla richiamata
disposizione  secondo  quanto risulta dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate
al presente decreto.
    2.  Ai  sensi dell'art. 1, comma 249, della legge n. 266/2005, le
assunzioni   a   tempo   indeterminato   di   personale   di  cui  al
comma precedente  del  presente articolo possono essere avviate negli
anni  2007  e 2008, in deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 95,
della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311 e fermo restando il rispetto
degli  adempimenti  di cui alla legge n. 296/2006. Le amministrazioni
di  cui  al  comma precedente  del  presente  articolo, nel fissare i
criteri per la predisposizione degli avvisi pubblici e delle relative
modalita' di espletamento delle operazioni di assunzione sono tenute,
ai   fini  dell'avvio  delle  predette  procedure  di  assunzione  di
personale  interessato  alla  stabilizzazione,  ai  sensi della legge
23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo unico, commi 519 e 521 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, a rispettare i principi generali e la
normativa  vigente  in  materia  di  reclutamento  di personale nelle
pubbliche amministrazioni.
    3. Le amministrazioni dello Stato e l'Agenzia del territorio sono
autorizzati,  nel  rispetto  delle  disposizioni  e degli adempimenti
previsti  dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo unico,
commi 519  e  521  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare
procedure   di   stabilizzazione   del   personale  assunto  a  tempo
determinato  per complessivi 6.514 posti, di cui 631 part-time, cosi'
come  risulta dalla citata tabella 1 allegata al presente decreto. Le
relative  assunzioni  a  tempo  indeterminato del personale di cui al
predetto  contingente fanno carico all'apposito fondo di importo pari
a  180 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'economia e
delle  finanze  ed  iscritto nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per
oneri  di  personale  -  Capitolo  3032 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007.
    4.  Le amministrazioni di cui alla tabella 2 allegata al presente
decreto  sono  autorizzate,  nel  rispetto delle disposizioni e degli
adempimenti   previsti   dalla  legge  23 dicembre  2005,  n.  266  e
dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  ad avviare procedure di stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato per complessivi 448 posti. Le relative assunzioni a
tempo  indeterminato del personale di cui al predetto contingente, ai
sensi  del comma 251 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono poste
a carico dei rispettivi bilanci dei singoli enti.
    5. Le amministrazioni di cui alle ripetute tabelle 1 e 2 allegate
al  presente  decreto  che,  per  esigenze organizzative e gestionali
sopravvenute,    intendano   avviare   le   predette   procedure   di
stabilizzazione a tempo indeterminato relative ad unita' di personale
appartenenti  a  profili  professionali  diversi  rispetto  a  quelli
autorizzati   con  il  presente  decreto,  purche'  in  possesso  dei
requisiti  di  cui  al  citato articolo unico, comma 519, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  sono autorizzate ad avviare le relative
procedure  fermo  restando  l'area professionale nonche' la posizione
economica relativa a ciascun posto da coprire riconosciuto a ciascuna
amministrazione dal presente decreto.
    6.   Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 249,  legge  n.  266/2005  e
dell'articolo unico,   commi 519   e  591  della  predetta  legge  n.
296/2006,  le medesime amministrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo possono,  per  i  medesimi  anni  2007 e 2008, continuare ad
avvalersi  del  personale  ivi  indicato, fino al completamento delle
procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
      Roma, 21 febbraio 2007

                        p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                        Il Ministro per le riforme e l'innovazione
                            nella pubblica amministrazione
                                       Nicolais

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
  registro n. 6, foglio n. 103




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