MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 Gennaio 2007
Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le
attivita' elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 18 gennaio 2005, n. 59 recante
"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e in particolare
l'art. 4, comma 1 che prevede l'emanazione di linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, nonche' che l'autorizzazione integrata ambientale sia
rilasciata, tra l'altro, nel rispetto delle linee guida medesime e
l'art. 4, comma 2, che prevede che, fino all'istituzione di una nuova
commissione integrata secondo le disposizioni dello stesso comma,
operi la commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio del 19 novembre 2002 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre
2002) ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.
372/1999;
Acquisiti gli elaborati tecnici riportati in allegato al presente
decreto, predisposti dalla commissione istituita con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre
2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 302 del 27 dicembre 2002) ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 372/1999;
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 25 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 16 novembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, sono emanate linee guida recanti i criteri
specifici per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili, per gli impianti esistenti che esercitano le
attivita' rientranti nelle categorie descritte ai seguenti punti
dell'allegato I del medesimo decreto:
1.2. raffinerie di petrolio e gas.
Tali linee guida, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono riportate in allegato.
2. Per criteri di tipo generale e per la definizione dei sistemi di
monitoraggio, relativamente alle categorie di attivita' citate al
comma 1, le linee guida riportate in allegato sono da considerarsi
unitamente alle linee guida generali e alle linee guida in materia di
sistemi di monitoraggio gia' emanate per le attivita' rientranti
nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1
nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 con
decreto del 31 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n.
107 alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2005.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 gennaio 2007
Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro della salute
Turco
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 153
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