SUBAPPALTO. La materia del subappalto e' di competenza esclusiva dello Stato, non si puo' fare riferimento a Leggi regionali.
Data: 19/06/2007
Argomento: Subappalto


Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 88 del 29.03.07
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla TECNO.RE.MA  s.r.l. – lavori di ristrutturazione di padiglioni della scuola elementare Dante Alighieri. 3° stralcio. S.A.: Comune di Cavarzere.



Un impresa contesta l’esclusione dalla gara , per aver indicato, nella dichiarazione relativa al subappalto, l’intenzione di voler subappaltare lavorazioni della categoria prevalente nella misura del 50 per cento, così come riconosciuto dalla legge regionale Veneto n. 27/2003.

Nel caso specifico il bando faceva riferimento alla legge nazionale (art. 18 Legge 163/2006), indicando come percentuale massina da poter subappaltare il 30%.

L'impresa ha chiesto all'autorità parere su quale normativa andava applicata, quella nazionale o regionale e se la stessa poteva essere riammessa alla gara limitando la percentuale da subappaltare nei limiti previsti dalla Legge.

L'Autorità, dopo le opportune considerazioni ha ritenuto che:


-         la disciplina del subappalto, per i profili di connessione con le materie dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonche' della concorrenza, è di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

-         la normativa regionale in materia di appalti pubblici emanata prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006, è da considerarsi, per la successione delle leggi nel tempo, implicitamente abrogata;

-         è conforme l’esclusione dalla gara di che trattasi, dell’impresa TECNO.RE.MA s.r.l. che ha presentato la dichiarazione relativa al subappalto in contrasto con quanto indicato all’art. 5 punto b.6) del disciplinare di gara.

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