DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 Maggio 2007
Autorizzazione all'attualizzazione di contributi pluriennali ai sensi
dell'articolo 1, commi 511 e 512 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in
particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1,
comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 16 della legge
21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno
iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative;
Visto, altresi', il comma 177-bis dell'art. 4 della medesima legge
n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina delle
procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali,
prevedendo, in particolare, che questo sia autorizzato con decreto
del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi
sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto
a legislazione vigente;
Visto l'art. 1, comma 75, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato;
Visto l'art. 1, comma 1014 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) recante, tra l'altro, interventi a sostegno
delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli
eventi alluvionali nell'anno 2006;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 giugno 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2006);
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.
13 del 5 aprile del 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2004);
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del
28 giugno 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005);
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - n. 15 del
28 febbraio 2007 recante "Procedure da seguire per l'utilizzo di
contributi pluriennali", secondo la normativa introdotta con la sopra
richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;
Vista la nota del 9 marzo 2007, prot. DPC/BRU/14366, con la quale
il Dipartimento della protezione civile, ha chiesto l'attualizzazione
dei contributi pluriennali recati dalle disposizioni riportate
nell'elenco allegato che entra a far parte integrante del presente
decreto;
Considerato che il CIPE, nella seduta del 5 aprile 2007, ha preso
atto dell'informativa sull'utilizzo dei contributi autorizzati
dall'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007);
Vista la nota dell'11 aprile 2007, prot. DPC/BRU/21979, con la
quale il Dipartimento della protezione civile ha chiesto
l'autorizzazione all'attualizzazione del contributo quindicennale
previsto per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1014, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3489 del 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 2006), n. 3508 del
2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006), n. 3534 del 2006 (in
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2006), n. 3514 del 2006 (in Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 2006), n. 3536 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n.
185 del 2006), n. 3539 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 190 del
2006), n. 3552 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 2006) e n.
3555 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 2006);
Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4,
comma 177-bis della richiamata legge n. 350 del 2003, e' risultato
che, dall'attualizzazione dei contributi quindicennali oggetto del
presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione
vigente,
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, le regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, sono autorizzate ad utilizzare i
contributi pluriennali, nella misura e per gli importi a ciascuna
assegnati per effetto delle ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri richiamate in premessa e per le finalita' richiamate
nelle ordinanze stesse.
2. Relativamente alle assegnazioni disposte in favore di Commissari
di Governo dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3489 del 2005, n. 3514 e n. 3539 del 2006, le operazioni
finanziarie volte all'attualizzazione dei contributi pluriennali
saranno effettuate dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lazio,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 16 e seguenti,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le quali provvederanno a
trasferire il netto ricavo sulle contabilita' speciali intestate ai
Commissari di Governo per la realizzazione degli interventi
finanziati.
3. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1,
quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento
anche gli oneri di finanziamento, avverra' - sulla base della
decorrenza e scadenza dei singoli contributi - con attualizzazione
mediante operazioni finanziarie, con oneri di ammortamento per
capitale ed interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che i
soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono
autorizzati a perfezionare, anche con il coordinamento del
Dipartimento della protezione civile.
4. L'utilizzo dei predetti contributi avverra', per i singoli
beneficiari, sulla base di quanto riportato nell'allegato prospetto,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto,
in relazione alla decorrenza e scadenza degli stessi, al netto ricavo
attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione
nonche' al piano di erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il
limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali
variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze - adeguatamente
documentate - dei soggetti beneficiari dei contributi, dovranno
essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile che provvedera' a
richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
5. Gli schemi dei contratti di mutuo, preventivamente alla stipula,
dovranno esser trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile per il preventivo nulla osta, da
rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del Tesoro - Direzione VI. Entro 30 giorni dalla
stipula, l'Istituto finanziatore dovra' notificare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile
copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.
6. Nei contratti stipulati dovra' essere inserita apposita clausola
che prevede a carico degli Istituti finanziatori, l'obbligo di
comunicare, al massimo entro 10 giorni dalla stipula, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (agli uffici
indicati al punto 2 della citata circolare n. 15 del 2007), all'ISTAT
ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione
finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della
stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di
ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove
disponibile.
Art. 2.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, ai sensi della circolare 5 aprile 2004, n. 13,
citata in premessa, provvedera', prima della stipula dei contratti di
mutuo, ad adottare gli atti necessari ai fini dell'assunzione
dell'impegno di spesa dei contributi, a favore dei soggetti
beneficiari degli stessi nel limite degli importi massimi riportati
nel prospetto di cui all'art. 1 del presente decreto, con imputazione
al capitolo 958 del Centro di responsabilita' amministrativa n. 13
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 3.
1. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione dei
contributi pluriennali dovra' avvenire nel rispetto della normativa
vigente in materia.
2. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile sara' effettuata su base pluriennale ed in misura non
eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.
3. Le quote di contributo annuale eventualmente non erogate
potranno essere pagate negli esercizi successivi.
Art. 4.
Le somme assegnate o erogate che non saranno state utilizzate dai
soggetti beneficiari dei contributi dovranno essere versate, da parte
dello stesso soggetto, all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, all'unita' previsionale di base 3.2.10.3 - capitoli 7443,
7446 e 7282 - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
Roma, 23 maggio 2007
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri: Prodi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze: Padoa Schioppa
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