Gazz.Uff.: Linee guida per migliorie tecniche in materia di gestione rifiuti
Data: 21/06/2007
Argomento: Ecologia e Ambiente


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 29 Gennaio 2007 - Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attivitA' elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (GU n. 130 del 7-6-2007 - Suppl. Ordinario n.133)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

DECRETO 29 Gennaio 2007 

Emanazione  di  linee  guida  per  l'individuazione e l'utilizzazione
delle  migliori  tecniche  disponibili  in  materia  di  gestione dei
rifiuti,  per  le  attivitA'  elencate  nell'allegato  I  del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  18 gennaio  2005,  n.  59, recante
"Attuazione   integrale   della   direttiva  96/61/CE  relativa  alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e in particolare
l'art.  4,  comma  1  che  prevede  l'emanazione  di  linee guida per
l'individuazione    e   l'utilizzazione   delle   migliori   tecniche
disponibili,  nonchà che  l'autorizzazione  integrata ambientale sia
rilasciata,  tra  l'altro,  nel rispetto delle linee guida medesime e
l'art. 4, comma 2, che prevede che, fino all'istituzione di una nuova
commissione  integrata  secondo  le  disposizioni dello stesso comma,
operi la commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente
e  della tutela del territorio del 19 novembre 2002 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre
2002)  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2  del decreto legislativo n.
372/1999;
  Acquisiti  gli  elaborati tecnici riportati in allegato al presente
decreto,  predisposti  dalla  commissione  istituita  con decreto del
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre
2002  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  302  del  27 dicembre  2002)  ai  sensi  dell'art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 372/1999;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  istituita  ai sensi del decreto
legislativo 25 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 5 ottobre 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
Emanazione  delle  linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione
                 delle migliori tecniche disponibili

  Ai   sensi  dell'art.  4,  commi 1  e  2  del  decreto  legislativo
18 febbraio  2005,  n. 59, sono emanate linee guida recanti i criteri
specifici  per  l'individuazione  e  l'utilizzazione  delle  migliori
tecniche  disponibili,  per  gli impianti esistenti che esercitano le
attivitA'  rientranti  nelle  categorie  descritte  ai seguenti punti
dell'allegato I del medesimo decreto:
    5.1.  Impianti  per  l'eliminazione  o  il  ricupero  di  rifiuti
pericolosi,  della  lista  di  cui  all'art.  1,  paragrafo 4,  della
direttiva  91/689/CEE  quali  definiti  negli  allegati  II  A e II B
(operazioni  R  1,  R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e
nella   direttiva  75/439/CEE  del  Consiglio,  del  16 giugno  1975,
concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacitA' di oltre 10
tonnellate al giorno;
    5.2.  Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti
nella   direttiva   89/369/CEE  del  Consiglio,  dell'8 giugno  1989,
concernente  la  prevenzione  dell'inquinamento atmosferico provocato
dai  nuovi  impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti urbani, e nella
direttiva  89/429/CEE  del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente
la  riduzione  dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti
di  incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacitA' superiore a 3
tonnellate all'ora;
    5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali
definiti  nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8,
D 9 con capacitA' superiore a 50 tonnellate al giorno.
  Tali  linee  guida, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono riportate in allegato.
  Per  criteri  di  tipo generale e per la definizione dei sistemi di
monitoraggio  relativamente  alle  categorie  di  attivitA' citate al
comma  1,  le  linee guida riportate in allegato sono da considerarsi
unitamente alle linee guida generali e alle linee guida in materia di
sistemi  di  monitoraggio  giA'  emanate  per le attivitA' rientranti
nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1
nell'allegato  I  del  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con
decreto  del 31 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n.
107 alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2005.

        
      
                               Art. 2.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sarA' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 29 gennaio 2007

                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                             e del mare
                           Pecoraro Scanio

                             Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                               Bersani

                      Il Ministro della salute
                                Turco

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2007
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 156




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