Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 89 del 29.03.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Profilvie s.r.l.– ANAS s.p.a. Tornata n. T200613 gara n. 200621; 200622; 200623; 200624.
In data 16 febbraio 2007 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in
oggetto con la quale l'Impresa istante contesta la previsione del
disciplinare di gara (punto 3, lettera c ) secondo la quale il concorrente
deve presentare una dichiarazione “che nei propri confronti non sono state
emesse sentenze, ancorche' non definitive, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto”.
A riscontro dell'istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha
rappresentato che la richiesta di detta dichiarazione non e' prescritta a pena
di esclusione e pertanto una sua mancanza non comporta l'esclusione del
concorrente. La S.A. ha inoltre rappresentato l'intendimento di conformare i
propri futuri bandi di gara alle disposizioni di cui all'articolo 38 del d.
Lgs. n. 163/2006.
Ritenuto in diritto
Con deliberazione n. 67 del 27 febbraio 2007, l'Autorita' ha affrontato, per
caso analogo, la problematica in esame, esprimendo l'avviso che ai sensi
dell'articolo 38, comma 1, lettera c) del d. Lgs. n. 163/2006, il
concorrente e' escluso dalla gara in presenza di sentenza di condanna passata
in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi, in danno dello Stato o della
Comunita', che incidono sulla moralita' professionale.
È pertanto necessaria, ai fini dell'esclusione, una pronuncia definitiva
ricadente nell'ambito oggettivo di applicazione individuata dalla citata
norma.
Nel caso di specie, la dichiarazione richiesta al punto 3, lettera c) del
disciplinare di gara, quantunque non espressamente prevista a pena di
esclusione, non e' conforme alla vigente disciplina sulle cause di esclusione
dai pubblici appalti.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene che la previsione del bando di gara di che trattasi, secondo la quale
i concorrenti devono dichiarare “sentenze, ancorche' non definitive,
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto”, e'
non conforme ai disposti dell'articolo 38, comma 1, lettera c) del d. Lgs.
n. 163/2006.
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