Sentenza: anche per 60 euro la fideiussione non e' valida
Data: 08/12/2006
Argomento: cauzioni assicurative


Sentenza TAR Emilia Romagna n. 424/2006: Importo di una  garanzia fideiussoria provvisoria  pari a € 1.500,00 contro gli € 1.560,00 richiesti: legittima l’esclusione e la mancata possibilità di integrazione

In tema di importo della cauzione provvisoria, il Tar Emilia Romagna, Parma, con la sentenza numero 424 del 5 settembre 2006 non ha dubbi: anche per 60 euro di differenza la cauzione non puo’ essere accettata e nemmeno integrata
 
<che l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui l'indicazione di un importo inferiore è conseguenza di un mero errore formale di trascrizione non trova alcun supporto probatorio, posto che la polizza non reca l'indicazione della percentuale del costo complessivo previsto dall'opera, ed è anzi smentita dalla circostanza che al fine di assicurare la garanzia richiesta la ricorrente ha proceduto (peraltro successivamente all'esclusione impugnata) a sottoscrivere una appendice di integrazione della polizza originaria mediante aumento di € 60,00;>
 
 
a cura di Sonia Lazzini
 
 
 
 
REPUBBLICA  ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L' EMILIA-ROMAGNA PARMA 
 
ha pronunciato la seguente 
 
SENTENZA
 
ai sensi dell’art. 9 legge n. 205/2000
 
nella Camera di Consiglio del 05 settembre 2006 
 
Visto il ricorso n. 226/2006 proposto da:
 
***
 
contro
 
COMUNE DI PARMA  
 
e nei confronti di
 
***
 
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
 
- del provvedimento 13/07/06 prot.gen.n.118425 del Comune di Parma avente ad oggetto “appalto lavori per riqualificazione di Borgo Romagnosi – scavi archeologici – Comunicazione di esclusione dalla gara”;
 
- del verbale 10/07/06 della Commissione di gara;
 
- degli eventuali, provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata e contratto di appalto stipulato (se ed in quanto intervenuti);
 
- della lettera invito 30/06/06 prot.gen.n.110061 del Comune di Parma;
 
- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso.
 
Udito il relatore Cons. Carlo Testori;
 
Uditi, altresì, gli Avvocati presenti come da verbale, anche in relazione all’applicazione dell’art. 9 della legge n. 205/2000;
 
 
Ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza succintamente motivata, a norma dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205/2000;
 
Considerato:
 
che l'esclusione della società ricorrente dalla procedura a trattativa privata di cui si controverte è stata disposta con la seguente motivazione: "L'importo della cauzione provvisoria, richiesta a pena d’esclusione, al punto 7) della lettera invito, è inferiore a quanto richiesto";
che in effetti la garanzia fideiussoria presentata dalla predetta società era pari a € 1.500,00 contro gli € 1.560,00 richiesti (2% dell'importo dei lavori);
che l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui l'indicazione di un importo inferiore è conseguenza di un mero errore formale di trascrizione non trova alcun supporto probatorio, posto che la polizza non reca l'indicazione della percentuale del costo complessivo previsto dall'opera, ed è anzi smentita dalla circostanza che al fine di assicurare la garanzia richiesta la ricorrente ha proceduto (peraltro successivamente all'esclusione impugnata) a sottoscrivere una appendice di integrazione della polizza originaria mediante aumento di € 60,00;
che in tale quadro la garanzia offerta dalla ricorrente non era idonea ad integrare l'elemento richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis di gara (restando irrilevante l'entità della differenza riscontrata); con la conseguenza che il provvedimento impugnato non risulta affetto dai vizi denunciati nel ricorso;
che a diversa conclusione non possono indurre ne' il richiamo alla sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato 30 agosto 2004 n. 5656 (non puntuale perche' riguardante una situazione non identica a quella di cui si controverte nel presente giudizio), ne' la doglianza circa la mancata partecipazione dei concorrenti alla seduta della Commissione giudicatrice, che non incide comunque sulla legittimità degli atti, tenuto conto della particolare tipologia della procedura in questione e della circostanza che anche un’eventuale partecipazione non avrebbe potuto consentire di porre rimedio alla carenza rilevata;
Ritenuto in conclusione:
 
che il ricorso va respinto perche' infondato;
che le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente, nella misura indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, respinge il ricorso in epigrafe.
 
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Parma, delle spese del giudizio nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre a CPA e IVA.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.
 
PARMA , li 5 settembre 2006





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