Si e' svolta il 19 giugno 2007 a Roma, presso l'Auditorium dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla presenza del Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Vincenzo Visco, la conferenza stampa per la presentazione dei dati statistici relativi agli studi di settore.
Il Viceministro ha ribadito che gli studi di settore non sono una minimum tax,
ma strumenti statistici costruiti sulla base dei diversi fattori economici
riguardanti l'attivita' di alcune categorie di lavoratori autonomi e di
professionisti, a favore dei contribuenti per l'autodichiarazione dei redditi
e di supporto all'Agenzia delle Entrate per predisporre le attivita'
prioritarie di accertamento. Quindi:
- il contribuente ha il dovere di dichiarare il reddito vero, ma non ha
alcun obbligo di adeguarsi al livello di congruita' indicato nello studio a
lui applicato, se ritiene che tale livello non rispecchi la specifica
realta' della sua impresa;
- la condizione di non congruita' non implica alcun accertamento
automatico;
- a tali regole devono attenersi tutti gli uffici della Agenzia delle
Entrate, come specificato sia dal Governo sia nelle indicazioni della
direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate.
È ormai prassi consolidata nella operativita' degli studi di settore che, in
sede di accertamento, l'Agenzia delle Entrate tenga conto, solo se piu'
favorevoli al contribuente, delle evoluzioni intervenute nell'elaborazione
degli studi di settore tra il momento della dichiarazione fiscale e quello del
controllo.
Pertanto, considerato che nel triennio 2007-2009 tutti gli studi saranno
soggetti a revisione, per i controlli sulle dichiarazioni del 2007, che saranno
effettuati a partire dalla fine del 2008, si applicheranno, se piu' favorevoli
ai contribuenti, gli studi revisionati.
Questi ultimi, prima di essere approvati, saranno sottoposti alla prevista
consultazione della Commissione degli esperti, a cui partecipano i
rappresentanti di tutte le categorie interessate all'applicazione degli studi.
Questa soluzione comprende il problema della sperimentalita', in quanto
consente al contribuente che non si sia adeguato in dichiarazione, di poter
chiedere nell'eventuale contraddittorio dell'accertamento con adesione,
l'applicazione dello studio a lui piu' favorevole tra quello del 2006 e quello
a regime.
Per consentire ai contribuenti e agli intermediari una piu' approfondita
valutazione ed una corretta applicazione della nuova normativa sugli studi, la
scadenza ordinaria per il versamento delle imposte, 18 giugno 2007, e' stata
posticipata di 20 giorni per coloro che applicano gli studi di settore.
In conclusione, al fine di una corretta valutazione degli effetti delle
misure adottate con la Legge Finanziaria per il 2007, va ricordato che il
livello di congruita' indicato in ciascuno studio di settore non e' frutto di
improvvisazioni arbitrarie degli uffici, ma calcolato e' calcolato sulla base
dei dati delle dichiarazioni di contribuenti in condizioni di normalita'.
Secondo le simulazioni della Agenzia delle Entrate, l'applicazione degli
indicatori di normalita' economica comporta l'incremento medio dei ricavi di
congruita' dell' 8,7 per cento. Sempre al fine di una corretta valutazione
degli effetti delle misure introdotte, va sottolineato che gli indicatori di
normalita' economica:
- sono diretti a contrastare taluni comportamenti fraudolenti, (come il
"gonfiamento" dei magazzini, la sottodichiarazione del valore dei
beni strumentali, la manipolazione dei costi). Comportamenti che, messi in
opera da alcuni contribuenti, hanno finito col danneggiare coloro che si
sono comportati correttamente;
- hanno effetti inter-settoriali ed intra-settoriali molto variabili e
risultano particolarmente incisivi soltanto nei settori o negli ambiti
territoriali dove e' emerso un maggior numero di comportamenti fraudolenti.
Fonte: governo.it