CATEGORIE ALTAMENTE SPECIALIZZATE (OS28 e OS30) SUPERIORI AL 15%. Il bando non puo' prevedere la possibilita' di subappaltarle.
Data: 02/07/2007
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
- Deliberazione n. 94 del 29.03.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla SIPIE s.a.s. – ristrutturazione stabile di via partigiani d'Italia per nuova sede Comando di Polizia locale. S.A. Comune di Desio.

In data 2.2.2007 il Comune di Desio ha bandito l'appalto indicato in oggetto, per la cui esecuzione era richiesto il possesso della categoria prevalente OG1. le ulteriori categorie OS30 e OS28, di importo superiore al 15 per cento del valore complessivo dell'appalto, sono state ritenute scorporabili e subappaltabili.

In data 16 febbraio 2007 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in oggetto con la quale l'Impresa istante SIPIE s.a.s. contesta il bando di gara nella parte in cui riconosce la possibilita' di subappaltare le citate categorie OS30 e OS28.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale, la S.A. ha rappresentato di ritenere, nel caso specifico, le lavorazioni afferenti a dette categorie non di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' e pertanto suscettibili di essere subappaltate.

L'Autorita' dopo le opportune considerazioni

ritiene che

- le categorie altamente specializzate sono specificatamente individuate dall'articolo 72, comma 4 del d.P.R. 554/1999;

- il bando di gara di che trattasi non e' conforme all'articolo 37, comma 11, del d. Lgs. n. 163/2006.

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