Gazz.Uff.: studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendi
Data: 11/07/2007 Argomento: Fisco
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 25 Maggio 2007 - Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita. (GU n. 152 del 3-7-2007 )
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 Maggio 2007
Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai
contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una
o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le
modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n.
146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione
degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita'
di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti
dei soggetti che esercitano piu' attivita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002,
del 14 luglio 2004 e del 27 gennaio 2007;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che
ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della programmazione economica e delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999
che ha istituito le agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore nei confronti dei contribuenti
che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu'
attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita in presenza
delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei
parametri;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2002, supplemento ordinario, con il quale sono stati approvati i
criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che
esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita'
in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire
dall'anno 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto
2003, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione
degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu'
attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di
produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14
luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio
2004, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione
degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu'
attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di
produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2003;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19
maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione
degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu'
attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di
produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2004;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29
giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2006, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione
degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu'
attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di
produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13
giugno 2006 - Ministeri isti-tuzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23
dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle
attivita' economiche;
Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 20
marzo 2007, con i quali sono stati approvati gli studi di settore
relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del
commercio, dei servizi e delle attivita' professionali, in vigore a
decorrere dal periodo d'imposta 2006;
Decreta:
Art. 1.
Criteri per l'applicazione degli studi di settore
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu'
attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse
unita' di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente
attivita' per le quali si applicano gli studi di settore anche
congiuntamente ad attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o
a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2006, le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 marzo 2002, anche con riferimento alle attivita' comprese
negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.
2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che
esercitano attivita' comprese negli studi di settore indicati
nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla
definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono
determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui
all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze
delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonche' delle
note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della
lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore
pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La
valutazione della congruita' dei ricavi dichiarati e' effettuata
prendendo in considerazione l'insieme delle attivita' esercitate.
Art. 2.
Cause di esclusione dall'obbligo dell'annotazione separata per lo
studio di settore TM13U
1. Non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2002, nell'ipotesi in cui
i contribuenti svolgano come attivita' prevalente quella di
"Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" - codice
attivita' 52.47.2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica lo studio di settore
TM13U, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 20 marzo 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2007
Il Vice Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziario, registro
n. 4 Economia e finanze, foglio n. 65
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