Gazz.Uff.: tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed
Data: 18/07/2007
Argomento: Infrastrutture


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 2 Luglio 2007 - Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999. (GU n. 155 del 6-7-2007 )

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 2 Luglio 2007 Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999. IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento e' assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita'; Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale; Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale e' stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Considerato che, in virtu' del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR; Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2007; Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2007 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365); Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a: rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,460%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 4,128%; Ritenuti validi i dati sopra indicati; Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, e' pari al 4,65%. In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007 e' pari al 5,45%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2007 Il direttore generale del Tesoro: Grilli





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