“SENTENZE, ANCORCHÉ NON DEFINITIVE, RELATIVE A REATI CHE PRECLUDONO LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE: Non sono motivo di esclusione.
Data: 18/07/2007
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 107 del 4.04.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Officine San Giorgio s.r.l. – gara d'appalto n. 2/2007 S.S. n. 16 “Adriatica” Tronco: Pescara S. Salvo. S.A. ANAS s.p.a. Compartimento della viabilita' per l'Abruzzo.


Un impresa contesta la previsione del disciplinare di gara secondo la quale non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono “sentenze, ancorche' non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto”. L'Autorita' ha precisato che :
e' necessaria, ai fini dell'esclusione, una pronuncia DEFINITIVA ricadente nell'ambito oggettivo di applicazione individuata dalla citata norma.

quindi

ha ritenuto che la previsione del bando di gara di che trattasi, secondo la quale i concorrenti devono dichiarare “sentenze, ancorche' non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto”, e' non conforme ai disposti dell'articolo 38, comma 1, lettera c) del d. Lgs. n. 163/2006.

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