PROJECT FINANCING. L'impresa partecipante non puo' presentare il piano economico dopo la scadenza della gara. Delibera Autority
Data: 25/07/2007
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici -
Deliberazione n. 110 del 17.04.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ATI SICAM s.pa. /F&S s.r.l. e dal Comune di Pompei – project financing Realizzazione parcheggio sotterraneo piazza Falcone e Borsellino; Recupero campo sportivo Fossa di Valle.

In data 13 e 15 marzo 2007 sono pervenute le istanze di parere indicate in oggetto, con le quali il Comune di Pompei e la ATI SICAM s.pa./F&S s.r.l. hanno rappresentato la controversia insorta relativamente agli affidamenti dei project financing indicati in oggetto.

La questione sottoposta all'esame di questa Autorita' da parte dell'ATI istante e' relativa alla circostanza che la stessa, ai fini della partecipazione all'affidamento dei due project financing di che trattasi, ha presentato, nel termine di scadenza del bando (31.12.2005), due preasseveramenti rilasciati dalla UNICREDIT IMPRESA e nessun piano economico finanziario, impegnandosi a rilasciare i piani economici finanziari asseverati in tempo utile a che l'Amministrazione potesse valutare le proposte.

I piani economici finanziari asseverati sono stati prodotti in data 10 marzo 2006.

L'Autorita' ha ritenuto che: 

-          nei termini previsti dall'avviso di project financing devono essere consegnati alla stazione appaltante tutti i documenti richiamati dall'articolo 37-bis, comma 1, della legge 109/1994 e s.m. , ivi compreso il piano economico finanziario, in quanto costituiscono il nucleo essenziale della proposta di finanza di progetto;

-         ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2-ter della legge 109/1994 e s.m. la stazione appaltante chiede le necessarie integrazioni e/o chiarimenti in relazione ai documenti presentati, nel presupposto che detti documenti siano stati effettivamente presentati;

-         la mancata iscrizione al Casellario delle societa' di ingegneria non e' elemento ostativo alla partecipazione ad una selezione per l'individuazione del promotore;

-         l'atto di asseveramento non deve necessariamente essere inserito all'interno del piano economico finanziario.

 

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