Il Ministero del Lavoro, con nota n. 8906 del 4 luglio scorso, ha fornito ulteriori precisazioni circa l'applicazione della maxisanzione prevista dall`art. 36 bis della L. n. 248/2006 per l'impiego di lavoratori non regolari, in particolare per l`applicazione della sanzione da euro 1.500 a 12.000 per ciascun lavoratore in nero, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
A tal proposito si precisa quanto segue.
Impiego lavoratori extracomunitari clandestini
Preliminarmente e` stata ribadita l`applicabilita` della sanzione in parola
anche cumulativamente con le sanzioni penali previste dal D.Lgs. n. 286/1998 in
caso di datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero
con il permesso di soggiorno scaduto, essendo le due disposizioni volte a
garantire la tutela di beni giuridici differenti.
Impiego di lavoratori minori non regolari
Analogo ragionamento e` stato seguito dal Ministero del Lavoro per cio` che
concerne i lavoratori minorenni impiegati irregolarmente.
La previsione di sanzioni penali irrogabili nei casi di specie, non esime
dalla possibilita` di applicare la maxisanzione prevista dalla L. n. 248/2006.
Impiego di lavoratori domestici
Il Ministero dal Lavoro ha sottolineato anche la possibilita` di applicare la
maxisanzione nel caso di utilizzo di lavoratori domestici non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, essendo
tale mancanza la condizione propria per l`applicazione della maxisanzione.
Viene inoltre precisato a tal proposito che la regolarita` rispetto al lavoro
domestico non esclude comunque l`applicazione della maxisanzione laddove
il lavoratore venga impiegato in altra attivita` imprenditoriale o professionale
dal datore di lavoro e per la quale non si ottemperi alla regolare instaurazione
del singolo rapporto lavorativo.
Impiego lavoratori autonomi
E` stato ribadito dal dicastero l`applicabilita` della maxisanzione anche nel
caso di utilizzo di lavoratori autonomi solo nei casi in cui tale utilizzazione
sia subordinata dall`ordinamento a precisi obblighi di formalizzazione
documentale del rapporto di lavoro che non siano stati ottemperati (vd. casi di
mini co.co.co, co.co.co, co.co.pro, associazione in partecipazione).
Impiego di collaboratori familiari, coadiuvanti ed imprenditori e
soci di imprese artigiane
La maxisanzione sara` applicata ogniqualvolta non vengano ottemperati gli
obblighi relativi alla corretta instaurazione del rapporto lavorativo, con
riferimento ai collaboratori familiari e ai soci dell`impresa artigiana
che partecipino con carattere di abitualita` e prevalenza al lavoro
aziendale. Il dicastero ha pertanto sottolineato che la sussistenza
simultanea della abitualita` e della prevalenza sono requisiti indispensabili
affinche` possano insorgere gli obblighi la cui violazione implica
l`applicazione della sanzione prevista dall`art. 36 bis.
Impiego del prestatore d`opera qualificato artigiano o non
Ogni qualvolta l`impiego del lavoratore autonomo richieda espresse modalita`
di formalizzazione del rapporto di lavoro a carico del committente o
datore di lavoro, sara` possibile l`applicazione della maxisanzione
prevista dall`art. 36 bis in caso di inottemperanza a tali disposizioni.
Ricorribilita` provvedimento sanzionatorio
La circolare del Ministero precisa che avverso il verbale ispettivo che abbia
elevato la maxisanzione di cui all`art. 36 bis, e` possibile ricorrere ai sensi
e per gli effetti dell`art. 17 del D.L.gs. n. 124/2004, purche` il ricorso abbia
esclusivamente ad oggetto la contestazione della sussistenza del
rapporto di lavoro e non anche e non gia` una diversa qualificazione del
rapporto di lavoro.
Il Ministero ha, pertanto, invitato il proprio personale ispettivo affinche`
proceda alla compilazione dei verbali di ispezione nella maniera piu`
dettagliata possibile al fine di evitare possibili contestazioni in ordine alla
genericita` della descrizione delle attivita` contestate.
Al termine della circolare, il Ministero ribadisce alcuni concetti gia`
contenuti nella circolare n. 29 del 28 settembre 2006, relativi all`applicazione
pratica della maxisanzione, con riferimento alla pluralita` di soggetti
trasgressori, alla cessazione della violazione (che configura un illecito
permanente) in data successiva all`entrata in vigore dell`art. 36 bis,
all`accertamento temporale della condotta illecita cui applicare la
maxisanzione.
Fonte: Ance