APPLICAZIONE DELLA MAXISANZIONE PER L'IMPIEGO DI PERSONALE IN NERO. Indicazioni dal Ministero
Data: 07/08/2007
Argomento: Personale dipendente


Il Ministero del Lavoro, con nota n. 8906 del 4 luglio scorso, ha fornito ulteriori precisazioni circa l'applicazione della maxisanzione prevista dall`art. 36 bis della L. n. 248/2006 per l'impiego di lavoratori non regolari, in particolare per l`applicazione della sanzione da euro 1.500 a 12.000 per ciascun lavoratore in nero, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

A tal proposito si precisa quanto segue.

Impiego lavoratori extracomunitari clandestini

Preliminarmente e` stata ribadita l`applicabilita` della sanzione in parola anche cumulativamente con le sanzioni penali previste dal D.Lgs. n. 286/1998 in caso di datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero con il permesso di soggiorno scaduto, essendo le due disposizioni volte a garantire la tutela di beni giuridici differenti.

Impiego di lavoratori minori non regolari

Analogo ragionamento e` stato seguito dal Ministero del Lavoro per cio` che concerne i lavoratori minorenni impiegati irregolarmente.

La previsione di sanzioni penali irrogabili nei casi di specie, non esime dalla possibilita` di applicare la maxisanzione prevista dalla L. n. 248/2006.

 

Impiego di lavoratori domestici

Il Ministero dal Lavoro ha sottolineato anche la possibilita` di applicare la maxisanzione  nel caso di utilizzo di lavoratori domestici non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, essendo tale mancanza la condizione propria per l`applicazione della maxisanzione.

 

Viene inoltre precisato a tal proposito che la regolarita` rispetto al lavoro domestico non esclude comunque l`applicazione della maxisanzione laddove  il lavoratore venga impiegato in altra attivita` imprenditoriale o professionale dal datore di lavoro e per la quale non si ottemperi alla regolare instaurazione del singolo rapporto lavorativo.

Impiego lavoratori autonomi

E` stato ribadito dal dicastero l`applicabilita` della maxisanzione anche nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi solo nei casi in cui tale utilizzazione sia subordinata dall`ordinamento a precisi obblighi di formalizzazione documentale del rapporto di lavoro che non siano stati ottemperati (vd. casi di mini co.co.co, co.co.co, co.co.pro, associazione in partecipazione).

 

Impiego di collaboratori familiari, coadiuvanti ed imprenditori e soci di imprese artigiane

La maxisanzione sara` applicata ogniqualvolta non vengano ottemperati gli obblighi relativi alla corretta instaurazione del rapporto lavorativo, con riferimento ai collaboratori familiari  e ai soci dell`impresa artigiana  che partecipino con carattere di abitualita` e prevalenza al lavoro aziendale. Il dicastero ha pertanto sottolineato che  la sussistenza simultanea della abitualita` e della prevalenza sono requisiti indispensabili affinche` possano insorgere gli obblighi la cui violazione implica l`applicazione della sanzione prevista  dall`art. 36 bis.

 

Impiego del prestatore d`opera qualificato artigiano o non

Ogni qualvolta l`impiego del lavoratore autonomo richieda espresse modalita` di formalizzazione del rapporto di  lavoro a carico del committente o datore di lavoro, sara` possibile l`applicazione  della maxisanzione prevista dall`art. 36 bis in caso di inottemperanza a tali disposizioni.

 

Ricorribilita` provvedimento sanzionatorio

La circolare del Ministero precisa che avverso il verbale ispettivo che abbia elevato la maxisanzione di cui all`art. 36 bis, e` possibile ricorrere ai sensi e per gli effetti dell`art. 17 del D.L.gs. n. 124/2004, purche` il ricorso abbia esclusivamente ad oggetto  la contestazione della sussistenza del rapporto di lavoro e non anche e non gia` una diversa qualificazione del rapporto di lavoro.

Il Ministero ha, pertanto, invitato il proprio personale ispettivo affinche` proceda alla compilazione dei verbali di ispezione nella maniera piu` dettagliata possibile al fine di evitare possibili contestazioni in ordine alla genericita` della descrizione  delle attivita` contestate.

Al termine della circolare, il Ministero ribadisce alcuni concetti gia` contenuti nella circolare n. 29 del 28 settembre 2006, relativi all`applicazione pratica della maxisanzione, con riferimento alla pluralita` di soggetti trasgressori,  alla cessazione della violazione (che configura un illecito permanente) in data successiva all`entrata in vigore dell`art. 36 bis, all`accertamento temporale della condotta illecita cui applicare la maxisanzione.

 


Fonte: Ance





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