GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 37 di VENERD̀ 17 AGOSTO 2007.
CIRCOLARE 30 luglio 2007, n. 12.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati - Circolare regionale esplicativa.
AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA REGIONE SICILIANA
e, p.c. |
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE |
La legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio
1989, n. 62, recante "Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", e'
intervenuta nel tessuto normativo preposto ad assicurare la migliore
utilizzazione degli spazi abitativi e loro accessori ai soggetti che, purtroppo,
soffrono di ridotte o impedite capacita' motorie o visive.
Durante gli anni nei quali si e' dato corso all'applicazione della predetta
normativa codeste amministrazioni comunali, in uno con l'Amministrazione
regionale hanno, ciascuna per la propria parte, acquisito un notevole bagaglio
di esperienza: i comuni per il loro rapporto immediato con il territorio ed i
soggetti che con ogni diritto chiedevano una risposta concreta alle loro
necessita' quotidiane; questa Amministrazione sia per il suo ruolo di raccordo
fra le richieste provenienti dai comuni ed il Ministero competente, sia per
quello di coordinamento e di indirizzo dell'azione amministrativa
(dall'istruttoria delle pratiche alla loro liquidazione) posta in essere dalle
amministrazioni locali.
Cio' posto, e nella considerazione che l'art. 33 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, ha autorizzato ad erogare i fondi di cui all'art. 23,
comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, a favore dei comuni per
la concessione dei contributi previsti dalla legge in parola, si rende
necessario soddisfare l'esigenza di coordinamento ed uniformita' nelle procedure
amministrative poste in essere in materia da parte delle amministrazioni locali
per mezzo di istruzioni possibilmente chiare ed univoche su tutto il territorio
regionale.
In particolare, oltre agli indirizzi di seguito evidenziati, si richiama
l'attenzione anche sulla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1669/U.L.
del 22 giugno 1989 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
145 del 23 giugno 1989), esplicativa della predetta legge n. 13/89, e sul
decreto del Ministero lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, relativo alle
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e
la visitabilita' degli edifici privati.
E' appena il caso di evidenziare, infine, che la legge n. 13/89 pone a totale
carico dell'amministrazione comunale la responsabilita' degli accertamenti
propedeutici all'ammissione a contributo delle istanze ed alla successiva
liquidazione dello stesso.
La presente circolare sostituisce le precedenti circolari Assessorato
degli enti locali prot. n. 2617 del 20 luglio 1989 e n. 564 del 10 marzo 1990.
Le direttive impartite con la presente circolare si applicano ai procedimenti
istruttori non conclusi da parte dei comuni.
L'art. 1 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, pur trattando la materia
relativamente agli edifici e spazi pubblici in genere, fornisce una precisa
definizione del concetto di quegli impedimenti che normalmente vengono indicati
come "barriere architettoniche"e che, al fine di delineare l'oggetto
di questa circolare, di seguito si riporta.
Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita'
di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una
capacita' motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilita' dei luoghi e delle fonti di pericolo per
chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Cio' premesso e partendo dal fondamentale presupposto che lo scopo principale,
se non unico, della legge in oggetto e' sostanzialmente "il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
ovverosia fornire, in parte, i mezzi ai soggetti che presentano determinati
requisiti per la realizzazione di tutte quelle opere o l'acquisto di quegli
ausili che permettano loro di vivere la loro quotidianita' nella maniera meno
disagiata possibile sotto il profilo della mobilita' in genere ed in particolare
dell'accessibilita', adattabilita' e fruibilita' delle proprie abitazioni, si
evidenziano di seguito i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ed
indispensabili per l'accesso al contributo pubblico e le procedure da seguire
nel procedimento amministrativo in parola.
1) Presentazione delle domande
Le domande devono essere sempre presentate dal disabile ovvero da chi ne
esercita la tutela o la potesta'.
La domanda deve essere presentata al comune nel quale il soggetto disabile ha la
residenza anagrafica.
Le domande possono essere presentate al comune in qualsiasi momento ed
altrettanto il comune puo' inviarle a questo Assessorato in qualsiasi momento
dell'anno.
Le domande presentate entro il primo marzo di ogni anno (fa fede il timbro a
data di accettazione del comune) ed inviate entro il successivo 31 marzo (fa'
fede la data di spedizione se trasmesse per posta; fa fede il timbro a data di
accettazione di questo Assessorato se inoltrate "brevi manu") vengono
inserite nella graduatoria per l'anno in corso; le domande presentate oltre il
primo marzo ovvero spedite (per posta) o inoltrate (a mano) oltre il 31 marzo
verranno inserite nella graduatoria dell'anno successivo.
Le domande devono essere compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal
richiedente (disabile ovvero da chi ne esercita la tutela o la potesta').
Le domande devono inoltre essere sottoscritte dal soggetto che sosterra' l'onere
della spesa se diverso dal richiedente. Tale soggetto (ad es. l'amministratore
del condominio, il proprietario dell'immobile, ecc.), pertanto, sara' il
beneficiario del contributo.
2) Requisiti soggettivi
I requisiti sotto elencati devono gia' essere posseduti alla data della
presentazione dell'istanza.
Le domande devono essere presentate da/per soggetti disabili che soffrano di
patologie che comportino menomazioni o limitazioni funzionali permanenti che si
concretizzano in difficolta' o impossibilita' di deambulazione.
Rientrano in tale fattispecie anche i soggetti non vedenti.
Il soggetto disabile deve essere in possesso della residenza anagrafica nel
comune nel quale ha presentato l'istanza e nell'immobile nel quale sono previsti
gli interventi per i quali richiede il contributo.
La mancanza anche di uno soltanto dei superiori requisiti comporta la
inammissibilita' al finanziamento.
3) Requisiti oggettivi
L'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche per le quali e' stato richiesto il contributo deve
essere quello in cui il disabile ha la residenza anagrafica e quindi dove
risiede effettivamente, stabilmente ed abitualmente.
Non si ha diritto al contributo se il disabile ha dimora solo saltuaria o
stagionale o precaria. Perde inoltre il diritto al contributo il disabile che
dopo aver presentato l'istanza cambia residenza anagrafica (di comune) o
abitazione.
Di conseguenza il contributo puo' essere concesso esclusivamente per la
realizzazione di interventi in edifici privati, per l'eliminazione di ostacoli
alla mobilita', sia gli uni che gli altri gia' esistenti alla data della
presentazione dell'istanza.
Non potranno quindi essere ritenute ammissibili istanze riguardanti interventi
su edifici in costruzione ne' istanze riguardanti interventi gia' realizzati.
4) Forma delle domande
Alle domande di concessione del contributo deve essere apposto il bollo
dell'importo previsto dalla legge (attualmente _ 14,62).
La domanda deve contenere i dati anagrafici del disabile e/o del richiedente se
diverso.
Deve contenere l'indicazione della residenza anagrafica del disabile nonche'
l'indicazione dell'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi oggetto
del contributo.
Deve essere indicato l'importo presunto della spesa complessiva, I.V.A. al 4%
compresa, che verra' sostenuta per l'intervento di che trattasi.
Deve essere indicato il tipo di intervento che si intende realizzare.
Deve essere indicato il soggetto che beneficera' del contributo che sara' colui
che di fatto sosterra' la spesa; quest'ultimo potrebbe non coincidere con il
richiedente che quindi, come nel caso di un condominio, sara' l'amministratore
pro-tempore (in questi casi bisogna indicare le generalita' delle persone
fisiche rappresentanti).
Al fine di uniformare la modulistica nel territorio regionale si allega alla
presente il modello di istanza predisposto da questo servizio che, con le
integrazioni che codesta Amministrazione dovesse ritenere opportune, potra'
essere adottato per le richieste dei cittadini.
5) Opere ammissibili a contributo
Sono ammissibili a contributo esclusivamente gli interventi coerenti con lo
scopo della norma in parola ossia quelli finalizzati al superamento o
all'eliminazione di ostacoli che limitano la mobilita' del soggetto disabile e
tutte le opere strettamente connesse. A titolo di esempio: se l'intervento
principale riguarda l'eliminazione di gradini interni all'abitazione non sara'
ammissibile la tinteggiatura della stanza; ma quest'ultimo sara' ammissibile se
l'intervento principale e' l'allargamento delle porte per consentire il
passaggio di una carrozzella.
Due sono le tipologie generali di interventi ammissibili a contributo:
A) gli interventi volti ad eliminare le difficolta' di accesso
all'immobile;
B) gli interventi destinati ad eliminare le difficolta' di fruizione
dell'alloggio.
Ne consegue che, per l'inserimento nella medesima graduatoria, potranno essere
presentate al massimo due istanze ossia una per ogni tipologia (A o B) di
intervento e ciascuna anche per piu' interventi funzionalmente connessi.
Per la stessa opera nel medesimo immobile potra' essere concesso in assoluto uno
ed un solo contributo.
Qualora di una stessa opera possano usufruire piu' soggetti disabili potra'
essere concesso un solo contributo; dovra' quindi essere presentata una sola
istanza sottoscritta da tutti i soggetti interessati.
Qualora non sia materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione di
opere di modifica dell'immobile, l'istanza puo' riguardare l'acquisto di beni
che, per le loro caratteristiche funzionali, consentano il raggiungimento dei
medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.
Gli interventi o i beni non devono essere gia' stati effettuati o acquistati
alla data di presentazione dell'istanza.
E' possibile cumulare il contributo di cui alla legge n. 13/89 con altri
contributi concessi da altri enti per i medesimi interventi o beni per i quali
e' stata avanzata l'istanza; in tali casi pero' il totale dei contributi
ottenuti non puo' superare la spesa effettivamente sostenuta.
6) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda, che dovra' contenere gli elementi sopra descritti e meglio
specificati nel modello che si allega alla presente, dovranno almeno essere
allegati i seguenti documenti:
- certificato medico in carta semplice intestata, rilasciato da un
qualsiasi medico, nel quale sia chiaramente indicato se le patologie di cui
soffre il disabile comportano difficolta' ovvero impossibilita' di
deambulazione; a tal fine si allega modello al quale fare riferimento. Tale
attestazione e' condizione indispensabile per l'ammissibilita' della domanda;
- eventuale certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale
competente dalla quale risulti che al disabile sia stata attribuita una
invalidita' totale (100%); tale certificazione facoltativa consentira' al
disabile di avvalersi della precedenza prevista dall'art. 10 della legge nella
redazione della graduatoria;
- autocertificazione ai sensi degli artt. 48 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, con la quale il disabile o il curatore o tutore attestano la
residenza del disabile, le barriere architettoniche ivi esistenti, il tipo di
interventi che si intendono realizzare, il mancato inizio dei lavori o acquisto
del bene, l'eventuale esistenza di altra richiesta di contributo ad altro ente
con l'indicazione dell'ente e della norma di riferimento, l'eventuale ammontare
di contributo gia' ottenuto da altri enti per i medesimi interventi. A tal fine
si allega modello al quale fare riferimento.
Sara' cura di codeste amministrazioni trasmettere in fotocopia a questo servizio
le domande con la sola documentazione sopra indicata.
Qualsiasi altra documentazione che codeste amministrazioni ritenessero opportuno
e necessario richiedere agli interessati per l'istruttoria della pratica non
dovra' essere inviata a questo servizio per l'inserimento nella graduatoria.
7 Istruttoria delle pratiche e relativi adempimenti
Come gia' sopra accennato la titolarita' del procedimento amministrativo in
parola e' dell'amministrazione comunale la quale, pertanto, e' onerata sia
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissibilita' al contributo sia di quelli
propedeutici alla sua materiale erogazione al richiedente.
Cio' posto codeste amministrazioni, in sede di istruttoria per l'accoglimento
della richiesta, dovranno per-tanto verificare:
- che l'effettiva residenza anagrafica del soggetto disabile sia nel
comune e nell'immobile nel quale si dovranno realizzare gli interventi;
- che l'immobile nel quale si dovranno realizzare gli interventi sia
privato e sia gia' esistente. Non sono pertanto ammissibili istanze riguardanti
interventi da effettuarsi in edifici pubblici o in corso di costruzione;
- che gli interventi per i quali si richiede il contributo siano coerenti
con l'oggetto della legge. Devono quindi essere volti al superamento o
all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla
mobilita';
- che i lavori o i beni per i quali e' stato richiesto il contributo non
siano in corso o acquistati alla data dell'istanza. A tal proposito si chiarisce
che, in considerazione della situazione soggettiva in cui si trovano i soggetti
richiedenti, la realizzazione dei lavori o l'acquisto del bene subito dopo
l'eventuale accertamento da parte di codeste amministrazioni non fa perdere il
diritto al contributo stesso;
- che per gli stessi lavori o beni non siano gia' state presentate istanze
ed erogati contributi negli anni precedenti allo stesso richiedente (tranne il
caso in cui abbia, successivamente alla prima realizzazione, cambiato
abitazione);
- la congruita' della spesa presunta per la realizzazione dell'intervento
sulla quale calcolare l'ammontare dello stanziamento del contributo.
Per ciascuna richiesta dovra', quindi, essere determinata l'entita' del
contributo concedibile con i criteri di cui al 2° comma dell'art. 9 della legge
n. 13/89 e che per maggior chiarezza si riassumono:
per spese fino a E 2.582,28:
- il contributo e' pari al 100% alla spesa effettivamente sostenuta;
per spese superiori E 2.582,28 il contributo e' pari a E 2.582,28 maggiorato:
- del 25% della spesa eccedente gli E 2.582,28, per spese fino a E
12.911,42;
- di un ulteriore 5% per la parte eccedente gli E 12.911,42, per spese
fino a E 51.645,70.
Entro il 31 marzo di ogni anno codesta amministrazione stabilisce il fabbisogno
del comune per l'anno in corso sulla base delle domande ritenute ammissibili e
forma l'elenco delle stesse, ordinato secondo i criteri indicati dal 4° comma
dell'art. 10 (nell: invalidi totali, in ordine cronologico di presentazione
dell'istanza; invalidi non totali, in ordine cronologico di presentazione
dell'istanza), provvedendo alla pubblicazione mediante affissione all'albo
comunale.
Entro il medesimo 31 marzo il sindaco comunica a questo servizio il fabbisogno
come sopra determinato e trasmette l'elenco delle istanze ammissibili pervenute
entro il 1° marzo da inserire nella graduatoria regionale per l'anno in corso.
L'elenco deve contenere le seguenti indicazioni:
- nominativo del soggetto richiedente;
- nominativo del/i soggetto/i disabile/i;
- nominativo del beneficiario (colui che sosterra' effettivamente la
spesa);
- data di acquisizione dell'istanza da parte del comune;
- importo della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento;
- descrizione sommaria dell'intervento.
Inoltre dovra' essere attestato:
- che i disabili di cui al superiore elenco risiedono negli immobili nei
quali verranno realizzati gli interventi;
- che gli interventi/beni per i quali sono stati richiesti i contributi
non sono stati realizzati/acquistati alla data di presentazione dell'istanza;
- che gli interventi/beni per i quali sono stati richiesti i contributi
sono coerenti con l'oggetto della legge n. 13/89;
- che i relativi importi presunti di spesa risultano essere congrui.
Al predetto elenco dovranno essere allegate le copie delle istanze - e relativa
documentazione (vedere punto 6) - ivi indicate e non trasmesse in precedenza
(vedere punto 1). Si ribadisce che la documentazione originale, unitamente ad
eventuali verbali di accertamento e relazioni, non deve essere trasmessa a
questo Assessorato bensi' custodita agli atti di codesta amministrazione
comunale in veste di titolare del procedimento.
8) Decadenza dal diritto al contributo
Sara' cura di codesta amministrazione dare immediata comunicazione a questo
servizio dell'eventuale decadenza dal diritto al contributo nei seguenti casi:
- trasferimento di residenza presso altro comune: si avra' decadenza nel
caso in cui i lavori non siano stati in tutto realizzati ovvero, in caso di
parziale realizzazione, si decadra' per la parte non realizzata;
- trasferimento di residenza presso altro immobile nello stesso comune: si
avra' decadenza nel caso in cui l'intervento da realizzare o in bene da
acquistare non possa essere effettuato o installato nella nuova residenza. Si
precisa che, in caso contrario, occorrera' integrare l'originaria istanza con
una richiesta di autorizzazione alla realizzazione/installazione nella nuova
residenza e che non potra' essere effettuata rimodulazione del contributo in
caso di aumento dei costi;
- decesso del soggetto disabile: si avra' decadenza nel caso in cui
l'evento si verifichi prima della realizzazione/acquisto delle opere/bene o per
la parte di opere non realizzate. Si precisa che in caso di decesso del disabile
e di opere/bene parzialmente o totalmente realizzate/acquistato e' possibile
liquidare il contributo, ove ricorrano i presupposti, agli eredi o al
beneficiario (se diverso dal disabile).
9) Redazione della graduatoria regionale e trasferimento dei
fondi ai comuni
Dopo l'esame di tutta la documentazione inviata dai comuni isolani, questo
servizio predisporra' la graduatoria regionale degli aventi diritto al
contributo per l'anno in corso.
La graduatoria, su base regionale, verra' redatta con i criteri evidenziati al
superiore punto 7 ossia nell'ordine:
- invalidi totali, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- invalidi non totali, in ordine cronologico di presentazione
dell'istanza.
A tal proposito si precisa che non verra' presa in considerazione alcuna
documentazione integrativa pervenuta successivamente all'approvazione della
graduatoria e che riguardi:
- passaggio da invalidita' non totale a totale;
- incremento dei costi da sostenere per la realizzazione dell'intervento;
- la possibilita' di inserimento per istanze ritenute non ammissibili al
primo esame. In quest'ultimo caso, nell'eventualita' che la documentazione
integrativa sia idonea per l'ammissibilita', l'istanza verra' inserita nella
graduatoria dell'anno successivo.
Una volta approvata la graduatoria regionale questo servizio provvedera' nei
tempi piu' brevi all'accreditamento dei fondi alle amministrazioni comunali dei
richiedenti sulla base delle risorse finanziarie allo scopo disponibili.
La parte di graduatoria eventualmente non soddisfatta per insufficienza dei
fondi stanziati nell'anno in corso sara' finanziata con i fondi dell'anno
seguente con precedenza sulla graduatoria successiva.
Sara' cura di questo servizio dare comunicazione alle amministrazioni
interessate dell'avvenuto accreditamento dei fondi contestualmente
all'indicazione dei soggetti beneficiari e degli importi dei singoli contributi.
Sara' cura di codesta amministrazione comunale dare immediata notizia ai
soggetti beneficiari della disponibilita' del contributo presso
l'amministrazione stessa al fine di consentire un rapido inizio delle procedure
di liquidazione delle somme.
10) Adempimenti successivi alle assegnazioni dei fondi
Contestualmente alla comunicazione di cui sopra codesta Amministrazione dovra'
richiedere ai soggetti beneficiari interessati (si ricorda che per soggetti
beneficiari si intendono coloro che effettivamente sostengono la spesa) la
presentazione delle fatture debitamente quietanzate relative agli interventi per
i quali e' stato richiesto il contributo.
Si precisa che la predetta documentazione, indispensabile per l'erogazione del
contributo, dovra' essere presentata dagli interessati entro i termini di
prescrizione del contributo (anno dell'impegno di spesa + 10 anni). Se durante
tale periodo dovessero intervenire perenzioni codesta Amministrazione (solo nel
caso in cui le somme siano immediatamente spendibili) puo' richiedere la
reiscrizione delle somme perenti. A tal fine si ricorda che il sindaco, in uno
con la richiesta di reiscrizione, dovra' espressamente dichiarare che le
relative somme saranno immediatamente spendibili.
Al fine di procedere alla liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari
codesta Amministrazione dovra' verificare quanto appresso:
- che i lavori e/o i beni per i quali e' stato chiesto il contributo siano
stati effettivamente realizzati e/o acquistati;
- che le fatture, debitamente quietanzate, riguardino i lavori e/o i beni
per i quali e' stato richiesto il contributo;
- che le fatture rechino una data successiva a quella dell'assunzione
dell'istanza agli atti dell'Amministrazione o a quella dell'eventuale
sopralluogo di codesta Amministrazione per la verifica di mancato inizio dei
lavori (vedere il superiore punto 7);
- che le fatture siano tutte intestate al soggetto beneficiario indicato a
suo tempo nell'istanza;
- che l'importo totale delle fatture relative ai lavori e/o beni per i
quali e' stato richiesto il contributo sia almeno uguale, o maggiore,
all'importo a suo tempo indicato nell'istanza.
Non si potra' assolutamente procedere alla liquidazione del contributo nel caso
in cui siano stati realizzati interventi o acquistati beni completamente
difformi da quelli indicati a suo tempo nell'istanza.
Non si potranno prendere in considerazione:
- fatture recanti date antecedenti alla data di assunzione agli atti
dell'istanza o dell'eventuale sopralluogo;
- fatture intestate a soggetti diversi dal beneficiario indicato a suo
tempo nell'istanza.
In questi casi, come pure in caso di importo totale di spesa inferiore a quello
a suo tempo indicato nell'istanza (sulla base del quale, si ricorda, e' stato
calcolato il contributo successivamente accreditato), codesta Amministrazione
dovra' procedere alla rimodulazione del contributo ricalcolandolo, sulla base
della spesa inferiore effettivamente sostenuta, secondo i criteri indicati nel
secondo comma dell'art. 9 della legge n. 13/89 e riassunti al superiore punto 7.
Nulla rileva un importo di spesa superiore a quello a suo tempo indicato
nell'istanza, nel qual caso, ricorrendo positivamente le verifiche sopra
indicate, si potra' procedere alla liquidazione dell'intero contributo
assegnato.
11) Fase finale del procedimento
Il comma 2 dell'art. 80 della legge regionale n. 2/2002 introduce l'obbligo per
i funzionari delegati di presentare, in luogo del rendiconto, una certificazione
attestante l'entita' dei pagamenti effettuati sugli ordini di accreditamento
disposti in loro favore, unitamente alla dichiarazione che la documentazione
relativa e' in loro possesso (v. circolari n. 8, prot. 18402, del 5 luglio 2002,
e n. 11, prot. 29726, del 14 giugno 2006 Assessorato regionale del bilancio e
delle finanze).
La certificazione, presentata per singola apertura di credito o per piu'
aperture di credito relative allo stesso capitolo di bilancio, va effettuata
utilizzando l'apposito modulo che deve essere inviato, in duplice copia, a
questo Assessorato, servizio 6, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura
dell'esercizio finanziario.
Nel caso di utilizzo, parziale o totale, delle somme accreditate alla predetta
certificazione dovra' essere allegato un prospetto riepilogativo contenente i
seguenti dati indispensabili:
- i nominativi dei soggetti beneficiari delle somme erogate;
- l'ammontare del contributo erogato a ciascun beneficiario;
- l'ammontare delle spese fatturate sulla base delle quali e' stato
erogato il contributo a ciascun beneficiario.
La liquidazione di un importo superiore a quello realmente spettante al
beneficiario sulla base delle fatture prodotte (valutate secondo i criteri di
cui al superiore punto 10) comportera' la richiesta a codesta Amministrazione di
restituzione delle somme indebitamente utilizzate, a prescindere da eventuali
ripetizioni nei confronti dei soggetti beneficiari.
Qualora il funzionario delegato non dovesse trasmettere le certificazioni in
parola o non dovesse fornire, sempre entro sessanta giorni, i chiarimenti o le
integrazioni richieste, questo Assessorato si riserva di applicare la sanzione
pecuniaria prevista dall'art. 337 del regolamento di contabilita' pubblica,
quando l'inadempienza non dipenda da cause di forza maggiore.
12) Allegati
Modello di istanza per la richiesta del contributo ex lege n. 13/89.
Modello di certificazione a cura del medico.
Modello di autocertificazione a cura del richiedente disabile.
Modello di autocertificazione a cura del richiedente curatore o tutore di
disabile.