CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN SICILIA. Emessa Circolare dall'Assassorato della famiglia.
Data: 26/08/2007
Argomento: Regione Sicilia


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 37 di VENERD̀ 17 AGOSTO 2007.
CIRCOLARE 30 luglio 2007, n. 12.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati - Circolare regionale esplicativa.

AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA REGIONE SICILIANA
e, p.c.  PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE 

La legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", e' intervenuta nel tessuto normativo preposto ad assicurare la migliore utilizzazione degli spazi abitativi e loro accessori ai soggetti che, purtroppo, soffrono di ridotte o impedite capacita' motorie o visive.
Durante gli anni nei quali si e' dato corso all'applicazione della predetta normativa codeste amministrazioni comunali, in uno con l'Amministrazione regionale hanno, ciascuna per la propria parte, acquisito un notevole bagaglio di esperienza: i comuni per il loro rapporto immediato con il territorio ed i soggetti che con ogni diritto chiedevano una risposta concreta alle loro necessita' quotidiane; questa Amministrazione sia per il suo ruolo di raccordo fra le richieste provenienti dai comuni ed il Ministero competente, sia per quello di coordinamento e di indirizzo dell'azione amministrativa (dall'istruttoria delle pratiche alla loro liquidazione) posta in essere dalle amministrazioni locali.
Cio' posto, e nella considerazione che l'art. 33 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, ha autorizzato ad erogare i fondi di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, a favore dei comuni per la concessione dei contributi previsti dalla legge in parola, si rende necessario soddisfare l'esigenza di coordinamento ed uniformita' nelle procedure amministrative poste in essere in materia da parte delle amministrazioni locali per mezzo di istruzioni possibilmente chiare ed univoche su tutto il territorio regionale.
In particolare, oltre agli indirizzi di seguito evidenziati, si richiama l'attenzione anche sulla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 1989), esplicativa della predetta legge n. 13/89, e sul decreto del Ministero lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, relativo alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati.
E' appena il caso di evidenziare, infine, che la legge n. 13/89 pone a totale carico dell'amministrazione comunale la responsabilita' degli accertamenti propedeutici all'ammissione a contributo delle istanze ed alla successiva liquidazione dello stesso.

La presente circolare sostituisce le precedenti circolari Assessorato degli enti locali prot. n. 2617 del 20 luglio 1989 e n. 564 del 10 marzo 1990.
Le direttive impartite con la presente circolare si applicano ai procedimenti istruttori non conclusi da parte dei comuni.

L'art. 1 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, pur trattando la materia relativamente agli edifici e spazi pubblici in genere, fornisce una precisa definizione del concetto di quegli impedimenti che normalmente vengono indicati come "barriere architettoniche"e che, al fine di delineare l'oggetto di questa circolare, di seguito si riporta.

Per barriere architettoniche si intendono:
a)  gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita' di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b)  gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c)  la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita' dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Cio' premesso e partendo dal fondamentale presupposto che lo scopo principale, se non unico, della legge in oggetto e' sostanzialmente "il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" ovverosia fornire, in parte, i mezzi ai soggetti che presentano determinati requisiti per la realizzazione di tutte quelle opere o l'acquisto di quegli ausili che permettano loro di vivere la loro quotidianita' nella maniera meno disagiata possibile sotto il profilo della mobilita' in genere ed in particolare dell'accessibilita', adattabilita' e fruibilita' delle proprie abitazioni, si evidenziano di seguito i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ed indispensabili per l'accesso al contributo pubblico e le procedure da seguire nel procedimento amministrativo in parola.

1)  Presentazione delle domande
Le domande devono essere sempre presentate dal disabile ovvero da chi ne esercita la tutela o la potesta'.
La domanda deve essere presentata al comune nel quale il soggetto disabile ha la residenza anagrafica.
Le domande possono essere presentate al comune in qualsiasi momento ed altrettanto il comune puo' inviarle a questo Assessorato in qualsiasi momento dell'anno.
Le domande presentate entro il primo marzo di ogni anno (fa fede il timbro a data di accettazione del comune) ed inviate entro il successivo 31 marzo (fa' fede la data di spedizione se trasmesse per posta; fa fede il timbro a data di accettazione di questo Assessorato se inoltrate "brevi manu") vengono inserite nella graduatoria per l'anno in corso; le domande presentate oltre il primo marzo ovvero spedite (per posta) o inoltrate (a mano) oltre il 31 marzo verranno inserite nella graduatoria dell'anno successivo.
Le domande devono essere compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal richiedente (disabile ovvero da chi ne esercita la tutela o la potesta').
Le domande devono inoltre essere sottoscritte dal soggetto che sosterra' l'onere della spesa se diverso dal richiedente. Tale soggetto (ad es. l'amministratore del condominio, il proprietario dell'immobile, ecc.), pertanto, sara' il beneficiario del contributo.

2)  Requisiti soggettivi
I requisiti sotto elencati devono gia' essere posseduti alla data della presentazione dell'istanza.
Le domande devono essere presentate da/per soggetti disabili che soffrano di patologie che comportino menomazioni o limitazioni funzionali permanenti che si concretizzano in difficolta' o impossibilita' di deambulazione.
Rientrano in tale fattispecie anche i soggetti non vedenti.
Il soggetto disabile deve essere in possesso della residenza anagrafica nel comune nel quale ha presentato l'istanza e nell'immobile nel quale sono previsti gli interventi per i quali richiede il contributo.
La mancanza anche di uno soltanto dei superiori requisiti comporta la inammissibilita' al finanziamento.

3)  Requisiti oggettivi
L'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali e' stato richiesto il contributo deve essere quello in cui il disabile ha la residenza anagrafica e quindi dove risiede effettivamente, stabilmente ed abitualmente.
Non si ha diritto al contributo se il disabile ha dimora solo saltuaria o stagionale o precaria. Perde inoltre il diritto al contributo il disabile che dopo aver presentato l'istanza cambia residenza anagrafica (di comune) o abitazione.
Di conseguenza il contributo puo' essere concesso esclusivamente per la realizzazione di interventi in edifici privati, per l'eliminazione di ostacoli alla mobilita', sia gli uni che gli altri gia' esistenti alla data della presentazione dell'istanza.
Non potranno quindi essere ritenute ammissibili istanze riguardanti interventi su edifici in costruzione ne' istanze riguardanti interventi gia' realizzati.

4)  Forma delle domande
Alle domande di concessione del contributo deve essere apposto il bollo dell'importo previsto dalla legge (attualmente _ 14,62).
La domanda deve contenere i dati anagrafici del disabile e/o del richiedente se diverso.
Deve contenere l'indicazione della residenza anagrafica del disabile nonche' l'indicazione dell'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi oggetto del contributo.
Deve essere indicato l'importo presunto della spesa complessiva, I.V.A. al 4% compresa, che verra' sostenuta per l'intervento di che trattasi.
Deve essere indicato il tipo di intervento che si intende realizzare.
Deve essere indicato il soggetto che beneficera' del contributo che sara' colui che di fatto sosterra' la spesa; quest'ultimo potrebbe non coincidere con il richiedente che quindi, come nel caso di un condominio, sara' l'amministratore pro-tempore (in questi casi bisogna indicare le generalita' delle persone fisiche rappresentanti).
Al fine di uniformare la modulistica nel territorio regionale si allega alla presente il modello di istanza predisposto da questo servizio che, con le integrazioni che codesta Amministrazione dovesse ritenere opportune, potra' essere adottato per le richieste dei cittadini.

5)  Opere ammissibili a contributo
Sono ammissibili a contributo esclusivamente gli interventi coerenti con lo scopo della norma in parola ossia quelli finalizzati al superamento o all'eliminazione di ostacoli che limitano la mobilita' del soggetto disabile e tutte le opere strettamente connesse. A titolo di esempio: se l'intervento principale riguarda l'eliminazione di gradini interni all'abitazione non sara' ammissibile la tinteggiatura della stanza; ma quest'ultimo sara' ammissibile se l'intervento principale e' l'allargamento delle porte per consentire il passaggio di una carrozzella.

Due sono le tipologie generali di interventi ammissibili a contributo:
A)  gli interventi volti ad eliminare le difficolta' di accesso all'immobile;
B)  gli interventi destinati ad eliminare le difficolta' di fruizione dell'alloggio.
Ne consegue che, per l'inserimento nella medesima graduatoria, potranno essere presentate al massimo due istanze ossia una per ogni tipologia (A o B) di intervento e ciascuna anche per piu' interventi funzionalmente connessi.
Per la stessa opera nel medesimo immobile potra' essere concesso in assoluto uno ed un solo contributo.
Qualora di una stessa opera possano usufruire piu' soggetti disabili potra' essere concesso un solo contributo; dovra' quindi essere presentata una sola istanza sottoscritta da tutti i soggetti interessati.

Qualora non sia materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione di opere di modifica dell'immobile, l'istanza puo' riguardare l'acquisto di beni che, per le loro caratteristiche funzionali, consentano il raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.
Gli interventi o i beni non devono essere gia' stati effettuati o acquistati alla data di presentazione dell'istanza.
E' possibile cumulare il contributo di cui alla legge n. 13/89 con altri contributi concessi da altri enti per i medesimi interventi o beni per i quali e' stata avanzata l'istanza; in tali casi pero' il totale dei contributi ottenuti non puo' superare la spesa effettivamente sostenuta.

6)  Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda, che dovra' contenere gli elementi sopra descritti e meglio specificati nel modello che si allega alla presente, dovranno almeno essere allegati i seguenti documenti:
-  certificato medico in carta semplice intestata, rilasciato da un qualsiasi medico, nel quale sia chiaramente indicato se le patologie di cui soffre il disabile comportano difficolta' ovvero impossibilita' di deambulazione; a tal fine si allega modello al quale fare riferimento. Tale attestazione e' condizione indispensabile per l'ammissibilita' della domanda;
-  eventuale certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente dalla quale risulti che al disabile sia stata attribuita una invalidita' totale (100%); tale certificazione facoltativa consentira' al disabile di avvalersi della precedenza prevista dall'art. 10 della legge nella redazione della graduatoria;
-  autocertificazione ai sensi degli artt. 48 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il disabile o il curatore o tutore attestano la residenza del disabile, le barriere architettoniche ivi esistenti, il tipo di interventi che si intendono realizzare, il mancato inizio dei lavori o acquisto del bene, l'eventuale esistenza di altra richiesta di contributo ad altro ente con l'indicazione dell'ente e della norma di riferimento, l'eventuale ammontare di contributo gia' ottenuto da altri enti per i medesimi interventi. A tal fine si allega modello al quale fare riferimento.
Sara' cura di codeste amministrazioni trasmettere in fotocopia a questo servizio le domande con la sola documentazione sopra indicata.
Qualsiasi altra documentazione che codeste amministrazioni ritenessero opportuno e necessario richiedere agli interessati per l'istruttoria della pratica non dovra' essere inviata a questo servizio per l'inserimento nella graduatoria.

7  Istruttoria delle pratiche e relativi adempimenti
Come gia' sopra accennato la titolarita' del procedimento amministrativo in parola e' dell'amministrazione comunale la quale, pertanto, e' onerata sia dell'accertamento dei requisiti per l'ammissibilita' al contributo sia di quelli propedeutici alla sua materiale erogazione al richiedente.
Cio' posto codeste amministrazioni, in sede di istruttoria per l'accoglimento della richiesta, dovranno per-tanto verificare:
-  che l'effettiva residenza anagrafica del soggetto disabile sia nel comune e nell'immobile nel quale si dovranno realizzare gli interventi;
-  che l'immobile nel quale si dovranno realizzare gli interventi sia privato e sia gia' esistente. Non sono pertanto ammissibili istanze riguardanti interventi da effettuarsi in edifici pubblici o in corso di costruzione;
-  che gli interventi per i quali si richiede il contributo siano coerenti con l'oggetto della legge. Devono quindi essere volti al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla mobilita';
-  che i lavori o i beni per i quali e' stato richiesto il contributo non siano in corso o acquistati alla data dell'istanza. A tal proposito si chiarisce che, in considerazione della situazione soggettiva in cui si trovano i soggetti richiedenti, la realizzazione dei lavori o l'acquisto del bene subito dopo l'eventuale accertamento da parte di codeste amministrazioni non fa perdere il diritto al contributo stesso;
-  che per gli stessi lavori o beni non siano gia' state presentate istanze ed erogati contributi negli anni precedenti allo stesso richiedente (tranne il caso in cui abbia, successivamente alla prima realizzazione, cambiato abitazione);
-  la congruita' della spesa presunta per la realizzazione dell'intervento sulla quale calcolare l'ammontare dello stanziamento del contributo.
Per ciascuna richiesta dovra', quindi, essere determinata l'entita' del contributo concedibile con i criteri di cui al 2° comma dell'art. 9 della legge n. 13/89 e che per maggior chiarezza si riassumono:
per spese fino a E 2.582,28:
-  il contributo e' pari al 100% alla spesa effettivamente sostenuta;
per spese superiori E 2.582,28 il contributo e' pari a E 2.582,28 maggiorato:
-  del 25% della spesa eccedente gli E 2.582,28, per spese fino a E 12.911,42;
-  di un ulteriore 5% per la parte eccedente gli E 12.911,42, per spese fino a E 51.645,70.
Entro il 31 marzo di ogni anno codesta amministrazione stabilisce il fabbisogno del comune per l'anno in corso sulla base delle domande ritenute ammissibili e forma l'elenco delle stesse, ordinato secondo i criteri indicati dal 4° comma dell'art. 10 (nell: invalidi totali, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza; invalidi non totali, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza), provvedendo alla pubblicazione mediante affissione all'albo comunale.
Entro il medesimo 31 marzo il sindaco comunica a questo servizio il fabbisogno come sopra determinato e trasmette l'elenco delle istanze ammissibili pervenute entro il 1° marzo da inserire nella graduatoria regionale per l'anno in corso. L'elenco deve contenere le seguenti indicazioni:
-  nominativo del soggetto richiedente;
-  nominativo del/i soggetto/i disabile/i;
-  nominativo del beneficiario (colui che sosterra' effettivamente la spesa);
-  data di acquisizione dell'istanza da parte del comune;
-  importo della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento;
-  descrizione sommaria dell'intervento.
Inoltre dovra' essere attestato:
-  che i disabili di cui al superiore elenco risiedono negli immobili nei quali verranno realizzati gli interventi;
-  che gli interventi/beni per i quali sono stati richiesti i contributi non sono stati realizzati/acquistati alla data di presentazione dell'istanza;
-  che gli interventi/beni per i quali sono stati richiesti i contributi sono coerenti con l'oggetto della legge n. 13/89;
-  che i relativi importi presunti di spesa risultano essere congrui.
Al predetto elenco dovranno essere allegate le copie delle istanze - e relativa documentazione (vedere punto 6) - ivi indicate e non trasmesse in precedenza (vedere punto 1). Si ribadisce che la documentazione originale, unitamente ad eventuali verbali di accertamento e relazioni, non deve essere trasmessa a questo Assessorato bensi' custodita agli atti di codesta amministrazione comunale in veste di titolare del procedimento.

8)  Decadenza dal diritto al contributo
Sara' cura di codesta amministrazione dare immediata comunicazione a questo servizio dell'eventuale decadenza dal diritto al contributo nei seguenti casi:
-  trasferimento di residenza presso altro comune: si avra' decadenza nel caso in cui i lavori non siano stati in tutto realizzati ovvero, in caso di parziale realizzazione, si decadra' per la parte non realizzata;
-  trasferimento di residenza presso altro immobile nello stesso comune: si avra' decadenza nel caso in cui l'intervento da realizzare o in bene da acquistare non possa essere effettuato o installato nella nuova residenza. Si precisa che, in caso contrario, occorrera' integrare l'originaria istanza con una richiesta di autorizzazione alla realizzazione/installazione nella nuova residenza e che non potra' essere effettuata rimodulazione del contributo in caso di aumento dei costi;
-  decesso del soggetto disabile: si avra' decadenza nel caso in cui l'evento si verifichi prima della realizzazione/acquisto delle opere/bene o per la parte di opere non realizzate. Si precisa che in caso di decesso del disabile e di opere/bene parzialmente o totalmente realizzate/acquistato e' possibile liquidare il contributo, ove ricorrano i presupposti, agli eredi o al beneficiario (se diverso dal disabile).

9)  Redazione della graduatoria regionale e trasferimento dei fondi ai comuni
Dopo l'esame di tutta la documentazione inviata dai comuni isolani, questo servizio predisporra' la graduatoria regionale degli aventi diritto al contributo per l'anno in corso.
La graduatoria, su base regionale, verra' redatta con i criteri evidenziati al superiore punto 7 ossia nell'ordine:
-  invalidi totali, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
-  invalidi non totali, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
A tal proposito si precisa che non verra' presa in considerazione alcuna documentazione integrativa pervenuta successivamente all'approvazione della graduatoria e che riguardi:
-  passaggio da invalidita' non totale a totale;
-  incremento dei costi da sostenere per la realizzazione dell'intervento;
-  la possibilita' di inserimento per istanze ritenute non ammissibili al primo esame. In quest'ultimo caso, nell'eventualita' che la documentazione integrativa sia idonea per l'ammissibilita', l'istanza verra' inserita nella graduatoria dell'anno successivo.
Una volta approvata la graduatoria regionale questo servizio provvedera' nei tempi piu' brevi all'accreditamento dei fondi alle amministrazioni comunali dei richiedenti sulla base delle risorse finanziarie allo scopo disponibili.
La parte di graduatoria eventualmente non soddisfatta per insufficienza dei fondi stanziati nell'anno in corso sara' finanziata con i fondi dell'anno seguente con precedenza sulla graduatoria successiva.
Sara' cura di questo servizio dare comunicazione alle amministrazioni interessate dell'avvenuto accreditamento dei fondi contestualmente all'indicazione dei soggetti beneficiari e degli importi dei singoli contributi.
Sara' cura di codesta amministrazione comunale dare immediata notizia ai soggetti beneficiari della disponibilita' del contributo presso l'amministrazione stessa al fine di consentire un rapido inizio delle procedure di liquidazione delle somme.

10)  Adempimenti successivi alle assegnazioni dei fondi
Contestualmente alla comunicazione di cui sopra codesta Amministrazione dovra' richiedere ai soggetti beneficiari interessati (si ricorda che per soggetti beneficiari si intendono coloro che effettivamente sostengono la spesa) la presentazione delle fatture debitamente quietanzate relative agli interventi per i quali e' stato richiesto il contributo.
Si precisa che la predetta documentazione, indispensabile per l'erogazione del contributo, dovra' essere presentata dagli interessati entro i termini di prescrizione del contributo (anno dell'impegno di spesa + 10 anni). Se durante tale periodo dovessero intervenire perenzioni codesta Amministrazione (solo nel caso in cui le somme siano immediatamente spendibili) puo' richiedere la reiscrizione delle somme perenti. A tal fine si ricorda che il sindaco, in uno con la richiesta di reiscrizione, dovra' espressamente dichiarare che le relative somme saranno immediatamente spendibili.
Al fine di procedere alla liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari codesta Amministrazione dovra' verificare quanto appresso:
-  che i lavori e/o i beni per i quali e' stato chiesto il contributo siano stati effettivamente realizzati e/o acquistati;
-  che le fatture, debitamente quietanzate, riguardino i lavori e/o i beni per i quali e' stato richiesto il contributo;
-  che le fatture rechino una data successiva a quella dell'assunzione dell'istanza agli atti dell'Amministrazione o a quella dell'eventuale sopralluogo di codesta Amministrazione per la verifica di mancato inizio dei lavori (vedere il superiore punto 7);
-  che le fatture siano tutte intestate al soggetto beneficiario indicato a suo tempo nell'istanza;
-  che l'importo totale delle fatture relative ai lavori e/o beni per i quali e' stato richiesto il contributo sia almeno uguale, o maggiore, all'importo a suo tempo indicato nell'istanza.
Non si potra' assolutamente procedere alla liquidazione del contributo nel caso in cui siano stati realizzati interventi o acquistati beni completamente difformi da quelli indicati a suo tempo nell'istanza.
Non si potranno prendere in considerazione:
-  fatture recanti date antecedenti alla data di assunzione agli atti dell'istanza o dell'eventuale sopralluogo;
-  fatture intestate a soggetti diversi dal beneficiario indicato a suo tempo nell'istanza.
In questi casi, come pure in caso di importo totale di spesa inferiore a quello a suo tempo indicato nell'istanza (sulla base del quale, si ricorda, e' stato calcolato il contributo successivamente accreditato), codesta Amministrazione dovra' procedere alla rimodulazione del contributo ricalcolandolo, sulla base della spesa inferiore effettivamente sostenuta, secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 9 della legge n. 13/89 e riassunti al superiore punto 7.
Nulla rileva un importo di spesa superiore a quello a suo tempo indicato nell'istanza, nel qual caso, ricorrendo positivamente le verifiche sopra indicate, si potra' procedere alla liquidazione dell'intero contributo assegnato.

11)  Fase finale del procedimento
Il comma 2 dell'art. 80 della legge regionale n. 2/2002 introduce l'obbligo per i funzionari delegati di presentare, in luogo del rendiconto, una certificazione attestante l'entita' dei pagamenti effettuati sugli ordini di accreditamento disposti in loro favore, unitamente alla dichiarazione che la documentazione relativa e' in loro possesso (v. circolari n. 8, prot. 18402, del 5 luglio 2002, e n. 11, prot. 29726, del 14 giugno 2006 Assessorato regionale del bilancio e delle finanze).
La certificazione, presentata per singola apertura di credito o per piu' aperture di credito relative allo stesso capitolo di bilancio, va effettuata utilizzando l'apposito modulo che deve essere inviato, in duplice copia, a questo Assessorato, servizio 6, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Nel caso di utilizzo, parziale o totale, delle somme accreditate alla predetta certificazione dovra' essere allegato un prospetto riepilogativo contenente i seguenti dati indispensabili:
-  i nominativi dei soggetti beneficiari delle somme erogate;
-  l'ammontare del contributo erogato a ciascun beneficiario;
-  l'ammontare delle spese fatturate sulla base delle quali e' stato erogato il contributo a ciascun beneficiario.
La liquidazione di un importo superiore a quello realmente spettante al beneficiario sulla base delle fatture prodotte (valutate secondo i criteri di cui al superiore punto 10) comportera' la richiesta a codesta Amministrazione di restituzione delle somme indebitamente utilizzate, a prescindere da eventuali ripetizioni nei confronti dei soggetti beneficiari.
Qualora il funzionario delegato non dovesse trasmettere le certificazioni in parola o non dovesse fornire, sempre entro sessanta giorni, i chiarimenti o le integrazioni richieste, questo Assessorato si riserva di applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 337 del regolamento di contabilita' pubblica, quando l'inadempienza non dipenda da cause di forza maggiore.

12) Allegati
Modello di istanza per la richiesta del contributo ex lege n. 13/89.
Modello di certificazione a cura del medico.
Modello di autocertificazione a cura del richiedente disabile.
Modello di autocertificazione a cura del richiedente curatore o tutore di disabile.

  L'Assessore: COLIANNI 



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