Gazz.Uff.: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
Data: 27/08/2007 Argomento: Sicurezza
LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. (GU n. 185 del 10-8-2007 )
LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. l.
(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo
l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il
necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto
delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in
materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della
Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro a tutti i settori di attivita' e a tutte le tipologie di
rischio, anche tenendo conto delle peculiarita' o della particolare
pericolosita' degli stessi e della specificita' di settori ed ambiti
lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione,
come gia' indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive (modificazioni, nel rispetto delle
competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, nonche' assicurando il coordinamento, ove necessario, con la
normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e
subordinati, nonche' ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di
lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o
settori di attivita';
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi,
in relazione ai rischi propri delle attivita' svolte e secondo i
principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18
febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno
rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle
piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione
documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti,
attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di
protezione individuale, al fine di operare il necessario
coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo
concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di
razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per
le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi
emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della
responsabilita' e delle funzioni svolte da ciascun soggetto
obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilita' del
preposto, nonche' della natura sostanziale o formale della
violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e
l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e
l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei
provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e
dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano
interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri
ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero
alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro
ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a
tre anni per le infrazioni di particolare gravita', della pena
dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro
centomila negli altri casi;
3) la previsione defila sanzione ami-ninistrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le
infrazioni non punite con sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della
particolare gravita' delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei
familiari delle vittime della possibilita' di esercitare, ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura
penale, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa, con
riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del
lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni
pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di
informazione e alle attivita' dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle
funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso
il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con
particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della
figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi
paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese
nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale
delle attivita' e delle politiche in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi
e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle
disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonche'
ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base
tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della
Costituzione, della commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati
regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi
aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su base volontaria, dei
codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle
competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato
sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee
guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni
sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema
informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome,
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del
medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e
degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi
quelli che si occupano della salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da
finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attivita' di cui ai
numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di
accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma
780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di
bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione,
tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi,
con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da
indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralita', nei
confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui
oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle
spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere
garantita la semplicita' delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della
sicurezza sul lavoro all'interno dell'attivita' scolastica ed
universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle
disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di
autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e
territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere piu' efficaci
gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della
salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare
sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e
valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema
delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri
uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la
lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in
relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure
dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilita' solidale tra
appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di
prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti,
anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare
l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private,
considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici
e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico
della finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al
massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non
determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla
sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e
risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalita' di attuazione della sorveglianza
sanitaria, adeguandola alle differenti modalita' organizzative del
lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonche' al
criteri ed alle linee Guida scientifici piu' avanzati, anche con
riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia:
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell' interpello previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire
tempestivamente la risposta.
3. 1 decreti di cui al presente articolo non possono disporre un
abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o
una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle
loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto
della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto
dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente
a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il
Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della
solidarieta' sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera
l) del comma 2, nonche' gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano
espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari
di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dal presente articolo, il Governo puo' adottare, attraverso la
procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente
articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p),
numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti
attuativi della presente delega le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie
risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni....
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