Sicurezza in cantiere: il trasporto dei materiali
Data: 13/12/2006
Argomento: Sicurezza


Capo 7 Trasporto dei materiali
Articolo 55 Castelli per elevatori
Articolo 56 Impalcati e parapetti dei castelli
Articolo 57 Montaggio degli elevatori
Articolo 58 Argani - Salita e discesa dei carichi
Articolo 59 Sollevamento di materiali dagli scavi
Articolo 60 Trasporti con vagonetti su guide
Articolo 61 Pendenza dei binari
Articolo 62 Transito e attraversamento sui piani inclinati
D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni


CAPO VII - Trasporto dei materiali
 

Articolo 55 - Castelli per elevatori
 
[1] I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.
 
[2] I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.
 
[3] I castelli devono essere ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.
 


Articolo 56 - Impalcati e parapetti dei castelli
 
[1] Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.
 
[2] Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purche' in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.
 
[3] Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m. 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm. 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.
 
[4] Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm. 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
 


Articolo 57 - Montaggio degli elevatori
 
[1] I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
 
[2] Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.
 
[3] I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.
 
[4] Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.
 
[5] Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.
 
[6] La protezione di cui al 3° comma dell'articolo precedente deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature.
 


Articolo 58 - Argani - Salita e discesa dei carichi
 
[1] Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere.
 
[2] Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico.
 
[3] Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.
 
[4] Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.
 


Articolo 59 - Sollevamento di materiali dagli scavi
 
[1] Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.
 
[2] Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di cavi a sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio in travi di legno, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.
 
[3] In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.
 


Articolo 60 - Trasporti con vagonetti su guide
 
[1] Il binario di corsa dei vagonetti deve essere posato su terreno o altro piano resistente e mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori.
 
[2] Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine; le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di blocco.
 
[3] I binari debbono essere posati in modo da lasciare un franco libero di almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.
 
[4] Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono lasciare un uguale franco, avere il piano di posa dei binari costituito da tavole accostate ed essere provviste di normali parapetti nonche' di tavole fermapiede.
 
[5] Nelle passerelle od andatoie lunghe, qualora il franco sia limitato ad un sol lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio ad opportuni intervalli lungo l'altro lato.
 
[6] Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.
 


Articolo 61 - Pendenza dei binari
 
[1] È fatto divieto di disporre in pendenza il binario adducente alle discariche delle materie scavate o demolite.
 
[2] Quando per esigenze tecniche o per condizioni topografiche non sia possibile evitare la posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto deve essere in contropendenza.
 
[3] Alle estremità del binario deve essere disposto un arresto di sicuro affidamento per la trattenuta del vagonetto.
 


Articolo 62 - Transito e attraversamento sui piani inclinati
 
[1] È vietato il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti sono in movimento. Tale divieto deve essere espresso mediante avvisi posti alle due estremità del percorso in pendenza.
 
[2] Quando si rendesse necessario un attraversamento, davanti a ciascuno sbocco e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere, con la parte centrale mobile, di lunghezza pari almeno a tre volte la larghezza dell'attraversamento.
 







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