ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 Agosto 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo
stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio,
Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad
eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di
combustione. (Ordinanza n. 3606).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 luglio 2007 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di
incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 luglio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia
centro-meridionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre 2001, recante "Linee guida in materia di predisposizione
dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi";
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1° giugno 2007;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre 2004 recante: "Indirizzi in materia di protezione civile
in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti
pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo
comunitario";
Considerato che dal mese di giugno, a causa dell'aumento delle
temperature oltre i consueti limiti stagionali e delle conseguenze
derivanti da un lungo periodo di siccita', si sono manifestati gravi
incendi nei territori delle Regioni dell'Italia centro-meridionale;
Considerato che i detti eventi calamitosi oltre a manifestarsi come
incendi di bosco ed in zona rurale, hanno provocato ingenti danni ai
centri abitati, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio
pubblico e privato, con conseguente pericolo per la pubblica
incolumita', dando vita ad incendi di interfaccia di particolare
intensita';
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli
incendi, anche dovuti a comportamenti dolosi, hanno causato gravi
difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate,
arrecando gravi danni anche ai beni ed alle attivita' agricole ed
agroforestali e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la
situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri
straordinari;
Considerato, altresi', che gli incendi in rassegna per intensita'
ed estensione hanno gravemente danneggiato il patrimonio
naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali
presenti nelle aree interessate dai fenomeni di combustione,
compromettendo seriamente i servizi ambientali connessi a tale
patrimonio, di primaria importanza per la salvaguardia ambientale e
lo sviluppo socio-economico sostenibile delle aree colpite;
Ritenuta la necessita' di porre in essere i primi urgenti ed
indifferibili interventi per preservare, monitorare, ripristinare il
patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o
regionali coinvolti dagli incendi e dei connessi servizi ambientali,
anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di
vita delle popolazioni interessate, nonche' di assicurare le
attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi
boschivi;
Considerato che l'aggravamento della situazione verificatasi negli
ultimi giorni nelle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e nella
regione Siciliana impone l'immediato ricorso all'adozione di misure
straordinarie, nelle more della definizione, concordata con le
Regioni interessate, degli interventi di carattere generale
occorrenti al superamento del contesto emergenziale nel restante
territorio interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare immediatamente per
le predette regioni disposizioni di carattere straordinario ed
urgente finalizzate, in costanza della situazione di emergenza in
rassegna, ad una gestione unitaria e maggiormente incisiva volta ad
implementare l'attivita' di prevenzione e di contrasto agli incendi
boschivi;
Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i
primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Sentiti i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole,
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Capo dipartimento della protezione civile e' nominato
commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in
premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti
diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle
situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti
agli eventi di cui sopra.
2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell'emergenza, il Commissario delegato, previa definizione con
apposito provvedimento dei territori provinciali nei quali siano
stati riscontrati ingenti danni e situazioni di grave pericolo per la
pubblica e privata incolumita' in conseguenza dei fenomeni calamitosi
di cui alla presente ordinanza si avvale, in qualita' di soggetti
attuatori, dei Presidenti delle regioni o dei Prefetti delle province
interessate.
3. Il Commissario delegato provvede, per il tramite dei soggetti di
cui al comma 2, al rimborso delle spese sostenute e debitamente
documentate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, dalle altre Amministrazioni e dagli
Enti intervenuti nella prima fase dell'emergenza, nel limite delle
risorse finanziarie di cui all'art. 9.
4. Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori,
in particolare, provvede:
a) alla individuazione dei comuni colpiti dagli incendi;
b) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti
dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati anche sulla base
dei dati e delle informazioni fornite al riguardo dalle regioni e
dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco;
c) alla ricognizione ed alla quantificazione dei danni subiti dal
patrimonio agroforestale colpito dai fenomeni calamitosi, avvalendosi
del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione
siciliana, ed in coordinamento con l'AGEA, e di ogni altro soggetto
informato o competente in materia;
d) a promuovere presso gli enti competenti le opportune
iniziative volte al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle
infrastrutture pubbliche danneggiate dagli incendi e la
pianificazione da parte delle Regioni interessate dagli interventi di
prevenzione e mitigazione del rischio incendi.
5. Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori,
pone in essere ogni azione propulsiva affinche' i Sindaci dei comuni
interessati delle regioni di cui alla presente ordinanza, assicurino
il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilita' dei campi e dei
boschi anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei
residui colturali.
6. Per l'attuazione degli interventi da realizzarsi all'interno dei
parchi nazionali e regionali, e delle aree naturali protette
regionali interessate, i soggetti attuatori, sentito il Corpo
forestale dello Stato, anche quello della regione siciliana, operano
d'intesa con i presidenti dei parchi nazionali e regionali
interessati e con l'Ente gestore delle aree naturali protette
regionali, che provvedono, in deroga all'art. 8, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 353, alla predisposizione dei piani recanti
l'individuazione delle infrastrutture per l'avvistamento degli
incendi e per l'approvvigionamento idrico antincendio e quanto altro
ritenuto necessario ed il rapido accesso dei mezzi di soccorso alle
aree percorse dal fuoco. Detti piani costituiscono un'apposita
sezione dei piani regionali di cui all'art. 3 della citata legge n.
353/2000. A favore dei presidenti dei parchi nazionali e regionali,
nonche' degli enti gestori delle aree naturali protette regionali,
per le attivita' connesse all'attuazione della presente ordinanza,
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 79 ed 80
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni.
7. I soggetti attuatori, entro quindici giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al
Commissario delegato l'elenco dei comuni che non hanno censito, ai
sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, tramite
apposito catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal fuoco e provvedono
a diffidarli ad adottare i provvedimenti di competenza entro
ulteriori quindici giorni; in caso di inerzia, i soggetti attuatori
agiscono in via sostitutiva raccogliendo e completando le
informazioni di dettaglio relative agli altri eventi manifestatisi
nell'anno in corso e, con riferimento all'ultimo quinquennio,
avvalendosi del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della
regione siciliana, e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il
Commissario delegato, sulla base delle metodologie utilizzate e delle
informazioni ordinariamente raccolte dal Corpo forestale dello Stato,
anche di quello della regione Siciliana, ed organizzate nell'ambito
del sistema informativo della montagna, in raccordo con i sistemi
informativi - ove disponibili - delle regioni, provvede, per il
tramite dei soggetti attuatori, sia a rendere disponibili tali
informazioni presso i comuni, sia alla certificazione delle relative
informazioni ai fini dell'accatastamento da parte dei comuni stessi.
I comuni ricompresi all'interno di Parchi nazionali e regionali, o
gli Uffici territoriali di Governo, in via sostitutiva, informano
l'Ente Parco Nazionale dell'attivita' di censimento o aggiornamento
del catasto di cui al presente comma.
8. Le Prefetture - Uffici territoriali di governo provvedono alla
perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi
derivanti dal manifestarsi di possibili incendi di interfaccia,
nonche' all'organizzazione dei modelli di intervento, con il
coordinamento delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della
regione siciliana ed in collaborazione con le province e le
prefetture interessate, con l'ausilio del Corpo forestale dello
Stato, anche di quello della regione Siciliana, e del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, nonche' delle associazioni di volontariato ai
diversi livelli territoriali.
9. I sindaci dei comuni di cui al comma 5, entro quarantacinque
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
ordinanza, predispongono, anche sulla base delle risultanze di cui al
comma 7 e degli indirizzi regionali, i piani comunali di emergenza
che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture
maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine
della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione. Qualora
ricorrano situazioni di inadempienza da parte dei predetti comuni, le
Prefetture - Uffici territoriali di Governo territorialmente
interessate, provvedono in loro sostituzione.
10. Il Commissario delegato pone in essere ogni azione di impulso
utile a favorire la predisposizione da parte dei comuni esposti al
rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, ai sensi
della legge n. 267/1998, entro la cessazione dello stato di
emergenza, della relativa pianificazione di emergenza tenendo conto,
ove possibile, degli effetti indotti sui soprassuoli percorsi dai
fuochi.
Art. 2.
1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti
alle organizzazioni di volontariato, anche regionali, impiegate nelle
attivita' finalizzate al superamento del contesto emergenziale e
debitamente autorizzate dal dipartimento della protezione civile
nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei
volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un
riscontro delle spese effettivamente sostenute.
2. Il Commissario delegato provvede, altresi', al rimborso degli
oneri sostenuti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile e dal Corpo forestale dello Stato per
l'utilizzo di volontari debitamente impiegati.
3. Il Commissario delegato e', inoltre, autorizzato ad effettuare i
rimborsi in favore della Croce Rossa italiana e del Corpo dei Vigili
del Fuoco volontari della Provincia autonoma di Trento, nonche' degli
oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari delle predette
organizzazioni direttamente attivati in relazione alle necessita' di
impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
194/2001.
4. Ferma restando la gratuita' dell'incarico di Commissario
delegato, il Commissario medesimo, con apposito provvedimento,
definisce il compenso da attribuire ai soggetti attuatori di cui
all'art. 1, comma 2 ed il compenso per il lavoro straordinario da
riconoscere al personale specificatamente individuato per
coadiuvarli.
5. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico
amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per il
superamento dell'emergenza, i prefetti di Foggia e di Messina sono
autorizzati a costituire un'apposita struttura, composta da tre
unita' di personale in servizio presso i relativi Uffici territoriali
del Governo. Al predetto personale e' corrisposto un compenso per
lavoro straordinario per prestazioni lavorative effettivamente rese
nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora
appartenenti alla carriera prefettizia, un'indennita' mensile pari al
trenta per cento dell'indennita' mensile di posizione in godimento.
6. Il Commissario delegato, con successivo provvedimento, provvede
a determinare il compenso accessorio da corrispondere al personale
degli Uffici territoriali di Governo, del Corpo forestale dello
Stato, anche di quello della regione siciliana, e del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco impiegati nelle attivita' di cui all'art. 1,
commi 6 e 7.
Art. 3.
1. Il Commissario delegato e' autorizzato, per il tramite dei
soggetti attuatori, ad assegnare ai nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di
provvedimenti delle competenti autorita', anche in via preventiva,
adottati a seguito degli eccezionali eventi calamitosi di cui in
premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un
massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di
Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e
stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo
familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e'
stabilito in Euro 200,00. Rispetto a situazioni di carattere
eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi
previsti nel presente comma, il Commissario delegato e' autorizzato,
per il tramite dei soggetti attuatori, ad erogare i contributi anche
in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di Euro 500,00.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore
a 65 anni, portatori di handicap, disabili con una percentuale di
invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo
aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra
indicati.
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere
dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano
realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si
sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
Art. 4.
1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari
distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di
vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, e'
autorizzato ad erogare, per il tramite dei soggetti attuatori,
contributi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita'
abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa
urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi
calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e'
autorizzato, per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la
somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di
immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente
ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente
la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi
stimati.
2. Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della
popolazione colpita dagli eventi di cui in premessa e' assegnato un
contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria
attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri
sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e
comunque fino ad un massimo di Euro 5.000,00. A tal fine gli
interessati presentano apposita documentazione giustificativa di
spesa.
3. Per le medesime finalita', un ulteriore contributo in misura non
superiore al 30% di quello previsto al comma 1 puo' essere concesso
sulla base delle spese documentate effettuate per l'acquisto o il
ripristino di beni mobili registrati di carattere indispensabile
danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in
premessa, al netto di eventuali polizze assicurative.
Art. 5.
1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare, per il
tramite dei soggetti attuatori, un contributo, fino ad un massimo di
Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attivita' industriali,
agricole, commerciali, artigianali, professionali e di attivita'
turistico-ricettive che abbiano subito gravi danni a seguito degli
eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano
apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni
subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di
riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita'
sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per
l'anno 2006, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli
articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 2000, n. 445.
2. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali,
agricole, artigianali, commerciali, professionali e di attivita'
turistico-ricettive, il Commissario delegato e' autorizzato, per il
tramite dei soggetti attuatori, ad erogare un contributo di cui al
comma 1, nella misura massima di Euro 1000,00 mensili, anche a favore
dei titolari delle attivita' sopra richiamate i cui immobili siano
stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati e
non piu' agibili in esecuzione di provvedimenti delle competenti
autorita' a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento,
per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in
sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati e non piu'
agibili.
3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a
formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno
essere presentate ai soggetti attuatori per la relativa istruttoria.
5. I contributi di cui al presente art. costituiscono comunque
anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
6 Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai
dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative
di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti
di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti
e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di
applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, ai
lavoratori assunti per periodi limitati che prestano ovvero hanno
prestato servizio presso i comuni colpiti dagli eventi calamitosi,
cosi' come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a), e'
corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario
e comunque fino al 15 settembre 2007, un'indennita' pari al
trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la
contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero
proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonche' l'assegno per
il nucleo familiare ove spettante.
7. Le regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e la regione
Siciliana sono autorizzate a provvedere al rafforzamento, con oneri a
carico dei rispettivi fondi regionali, dei relativi Centri funzionali
regionali multirischio mediante il potenziamento delle strutture
operative, nonche' la possibilita' di avvalersi di esperti per i
diversi settori di rischio, sempre con oneri a proprio carico.
Art. 6.
1. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo
della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli
incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del consiglio dei Ministri puo' acquisire, nell'ambito
delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione
vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle
attivita' e dei compiti di protezione civile, la disponibilita', in
via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando
ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme
organizzative e addestrative.
Art. 7.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario
delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di
specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,
11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8,
9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70,
75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
legge 21 novembre 2000, n. 353, articoli 3, 4, 8, 10, comma 2;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9,10,11,12,13, 14,
15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli 191, 192, 193,
196, 197 e 198;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36;
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, articoli 3 e 5;
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed
Enti locali;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione
statale oggetto di deroga;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 507.
Art. 8.
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede nel
limite massimo di euro 5.000.000,00 a titolo di anticipazione da
porre a carico del Fondo della protezione civile cosi' come integrato
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed eventualmente dalle
Amministrazioni regionali e dagli Enti locali interessati.
2. Per le attivita' connesse allo stato di emergenza ed al
conseguente aumento del pericolo di incendi boschivi, nonche' per le
iniziative eventualmente poste in essere ai sensi dell'art. 1,
comma 4, lettera b) il Corpo Forestale dello Stato provvede a valere
sulle somme accantonate per l'anno 2007, in deroga all'art. 1,
comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle unita'
previsionali di base del Centro di Responsabilita' "Corpo forestale
dello Stato" nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Per le attivita' connesse allo stato di emergenza ed al
conseguente aumento del pericolo di incendi boschivi, nonche' per le
iniziative eventualmente poste in essere ai sensi dell'art. 1,
comma 4, lettera b) e c), il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
provvede a valere sulle somme accantonate per l'anno 2007, in deroga
all'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle
unita' previsionali di base del Centro di responsabilita'
amministrativa "Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile"
nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche con
riferimento alle risorse finanziarie destinate ai parchi nazionali e
regionali ricompresi nelle aree per le quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza.
5. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza,
affidati dal Commissario delegato ai soggetti attuatori di cui
all'art. 1, comma 2, e' autorizzato il trasferimento di risorse, nel
limite di cui al comma 1, su apposite contabilita' speciali agli
stessi intestate.
Art. 9.
Il dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni
rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 agosto 2007
Il Presidente: Prodi
|