Gazz.Uff.: stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana
Data: 11/09/2007
Argomento: Varie


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 Agosto 2007 - Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3606). (GU n. 204 del 3-9-2007 )

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 Agosto 2007 

Disposizioni  urgenti  di protezione civile dirette a fronteggiare lo
stato  di  emergenza  in  atto  nei  territori  delle  regioni Lazio,
Campania,  Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad
eventi  calamitosi  dovuti  alla  diffusione di incendi e fenomeni di
combustione. (Ordinanza n. 3606).

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
24 luglio  2007  recante  "Dichiarazione  dell'eccezionale rischio di
compromissione  degli  interessi  primari  a  causa del propagarsi di
incendi  su  tutto  il  territorio  nazionale  ai  sensi dell'art. 3,
comma 1,  del  decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 luglio  2007  recante  "Dichiarazione  dello stato di emergenza in
relazione  ad  eventi  calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni  di  combustione  nei  territori  delle  regioni dell'Italia
centro-meridionale";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre  2001, recante "Linee guida in materia di predisposizione
dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi";
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1° giugno 2007;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004  recante: "Indirizzi in materia di protezione civile
in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti
pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo
comunitario";
  Considerato  che  dal  mese  di  giugno, a causa dell'aumento delle
temperature  oltre  i  consueti limiti stagionali e delle conseguenze
derivanti  da un lungo periodo di siccita', si sono manifestati gravi
incendi nei territori delle Regioni dell'Italia centro-meridionale;
  Considerato che i detti eventi calamitosi oltre a manifestarsi come
incendi  di bosco ed in zona rurale, hanno provocato ingenti danni ai
centri   abitati,  alle  infrastrutture  ed  al  patrimonio  edilizio
pubblico   e  privato,  con  conseguente  pericolo  per  la  pubblica
incolumita',  dando  vita  ad  incendi  di interfaccia di particolare
intensita';
  Considerato  che  la  natura  e  la  particolare  intensita'  degli
incendi,  anche  dovuti  a  comportamenti dolosi, hanno causato gravi
difficolta'  al  tessuto  economico e sociale delle zone interessate,
arrecando  gravi  danni  anche  ai beni ed alle attivita' agricole ed
agroforestali   e,   pertanto,  risulta  necessario  fronteggiare  la
situazione  determinatasi  mediante  l'utilizzo  di  mezzi  e  poteri
straordinari;
  Considerato,  altresi',  che gli incendi in rassegna per intensita'
ed    estensione   hanno   gravemente   danneggiato   il   patrimonio
naturalistico  di  flora  e  fauna  dei  Parchi nazionali o regionali
presenti   nelle   aree  interessate  dai  fenomeni  di  combustione,
compromettendo  seriamente  i  servizi  ambientali  connessi  a  tale
patrimonio,  di  primaria importanza per la salvaguardia ambientale e
lo sviluppo socio-economico sostenibile delle aree colpite;
  Ritenuta  la  necessita'  di  porre  in  essere  i primi urgenti ed
indifferibili  interventi per preservare, monitorare, ripristinare il
patrimonio  naturalistico  di  flora  e  fauna dei Parchi nazionali o
regionali  coinvolti dagli incendi e dei connessi servizi ambientali,
anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di
vita   delle   popolazioni  interessate,  nonche'  di  assicurare  le
attivita'  di  previsione,  prevenzione  e  lotta attiva agli incendi
boschivi;
  Considerato  che l'aggravamento della situazione verificatasi negli
ultimi giorni nelle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e nella
regione  Siciliana  impone l'immediato ricorso all'adozione di misure
straordinarie,  nelle  more  della  definizione,  concordata  con  le
Regioni   interessate,   degli   interventi   di  carattere  generale
occorrenti  al  superamento  del  contesto  emergenziale nel restante
territorio interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza;
  Ravvisata,  pertanto,  la necessita' di adottare immediatamente per
le  predette  regioni  disposizioni  di  carattere  straordinario  ed
urgente  finalizzate,  in  costanza  della situazione di emergenza in
rassegna,  ad  una gestione unitaria e maggiormente incisiva volta ad
implementare  l'attivita'  di prevenzione e di contrasto agli incendi
boschivi;
  Ritenuto,  quindi,  necessario  ed  indifferibile porre in essere i
primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
  Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
  Sentiti   i   Ministeri  dell'interno,  delle  politiche  agricole,
alimentari  e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare;
  Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  Capo  dipartimento  della  protezione  civile  e'  nominato
commissario  delegato per il superamento del contesto emergenziale in
premessa,  e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti
diretti   al   soccorso   della  popolazione,  alla  rimozione  delle
situazioni  di  pericolo,  nonche' a fronteggiare i danni conseguenti
agli eventi di cui sopra.
  2.  Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell'emergenza,  il  Commissario  delegato,  previa  definizione  con
apposito  provvedimento  dei  territori  provinciali  nei quali siano
stati riscontrati ingenti danni e situazioni di grave pericolo per la
pubblica e privata incolumita' in conseguenza dei fenomeni calamitosi
di  cui  alla  presente  ordinanza si avvale, in qualita' di soggetti
attuatori, dei Presidenti delle regioni o dei Prefetti delle province
interessate.
  3. Il Commissario delegato provvede, per il tramite dei soggetti di
cui  al  comma 2,  al  rimborso  delle  spese sostenute e debitamente
documentate  dal  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco, del soccorso
pubblico  e  della difesa civile, dalle altre Amministrazioni e dagli
Enti  intervenuti  nella  prima fase dell'emergenza, nel limite delle
risorse finanziarie di cui all'art. 9.
  4.  Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori,
in particolare, provvede:
    a) alla individuazione dei comuni colpiti dagli incendi;
    b) alla  puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti
dalle  infrastrutture  e dai beni pubblici e privati anche sulla base
dei  dati  e  delle  informazioni fornite al riguardo dalle regioni e
dalle  strutture  territoriali  del  Corpo  nazionale  dei Vigili del
Fuoco;
    c) alla ricognizione ed alla quantificazione dei danni subiti dal
patrimonio agroforestale colpito dai fenomeni calamitosi, avvalendosi
del  Corpo  forestale  dello  Stato,  anche  di  quello della regione
siciliana,  ed  in coordinamento con l'AGEA, e di ogni altro soggetto
informato o competente in materia;
    d) a   promuovere   presso   gli  enti  competenti  le  opportune
iniziative  volte  al  ripristino,  in condizioni di sicurezza, delle
infrastrutture    pubbliche    danneggiate   dagli   incendi   e   la
pianificazione da parte delle Regioni interessate dagli interventi di
prevenzione e mitigazione del rischio incendi.
  5.  Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori,
pone  in essere ogni azione propulsiva affinche' i Sindaci dei comuni
interessati  delle regioni di cui alla presente ordinanza, assicurino
il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilita' dei campi e dei
boschi  anche  mediante  il  decespugliamento  e  l'asportazione  dei
residui colturali.
  6. Per l'attuazione degli interventi da realizzarsi all'interno dei
parchi   nazionali  e  regionali,  e  delle  aree  naturali  protette
regionali   interessate,  i  soggetti  attuatori,  sentito  il  Corpo
forestale  dello Stato, anche quello della regione siciliana, operano
d'intesa   con   i   presidenti  dei  parchi  nazionali  e  regionali
interessati  e  con  l'Ente  gestore  delle  aree  naturali  protette
regionali, che provvedono, in deroga all'art. 8, comma 2, della legge
21 novembre  2000,  n.  353,  alla  predisposizione dei piani recanti
l'individuazione   delle   infrastrutture  per  l'avvistamento  degli
incendi  e per l'approvvigionamento idrico antincendio e quanto altro
ritenuto  necessario  ed il rapido accesso dei mezzi di soccorso alle
aree  percorse  dal  fuoco.  Detti  piani  costituiscono  un'apposita
sezione  dei  piani regionali di cui all'art. 3 della citata legge n.
353/2000.  A  favore dei presidenti dei parchi nazionali e regionali,
nonche'  degli  enti  gestori delle aree naturali protette regionali,
per  le  attivita'  connesse all'attuazione della presente ordinanza,
trovano  applicazione  le  disposizioni di cui agli articoli 79 ed 80
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni.
  7.  I soggetti attuatori, entro quindici giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  presente ordinanza, trasmettono al
Commissario  delegato  l'elenco  dei comuni che non hanno censito, ai
sensi  dell'art.  10,  comma 2,  della  legge  n.  353/2000,  tramite
apposito  catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal fuoco e provvedono
a   diffidarli  ad  adottare  i  provvedimenti  di  competenza  entro
ulteriori  quindici  giorni; in caso di inerzia, i soggetti attuatori
agiscono   in   via   sostitutiva   raccogliendo   e  completando  le
informazioni  di  dettaglio  relative agli altri eventi manifestatisi
nell'anno   in  corso  e,  con  riferimento  all'ultimo  quinquennio,
avvalendosi  del  Corpo  forestale dello Stato, anche di quello della
regione  siciliana,  e  del  Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il
Commissario delegato, sulla base delle metodologie utilizzate e delle
informazioni ordinariamente raccolte dal Corpo forestale dello Stato,
anche  di  quello della regione Siciliana, ed organizzate nell'ambito
del  sistema  informativo  della  montagna, in raccordo con i sistemi
informativi  -  ove  disponibili  -  delle  regioni, provvede, per il
tramite  dei  soggetti  attuatori,  sia  a  rendere  disponibili tali
informazioni  presso i comuni, sia alla certificazione delle relative
informazioni  ai fini dell'accatastamento da parte dei comuni stessi.
I  comuni  ricompresi  all'interno di Parchi nazionali e regionali, o
gli  Uffici  territoriali  di  Governo, in via sostitutiva, informano
l'Ente  Parco  Nazionale dell'attivita' di censimento o aggiornamento
del catasto di cui al presente comma.
  8.  Le  Prefetture - Uffici territoriali di governo provvedono alla
perimetrazione   e  classificazione  delle  aree  esposte  ai  rischi
derivanti  dal  manifestarsi  di  possibili  incendi  di interfaccia,
nonche'   all'organizzazione   dei  modelli  di  intervento,  con  il
coordinamento delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della
regione   siciliana  ed  in  collaborazione  con  le  province  e  le
prefetture  interessate,  con  l'ausilio  del  Corpo  forestale dello
Stato, anche di quello della regione Siciliana, e del Corpo Nazionale
dei  Vigili  del Fuoco, nonche' delle associazioni di volontariato ai
diversi livelli territoriali.
  9.  I  sindaci  dei  comuni di cui al comma 5, entro quarantacinque
giorni  dalla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della presente
ordinanza, predispongono, anche sulla base delle risultanze di cui al
comma 7  e  degli  indirizzi regionali, i piani comunali di emergenza
che   dovranno   tener   conto   prioritariamente   delle   strutture
maggiormente  esposte  al  rischio di incendi di interfaccia, al fine
della  salvaguardia  e  dell'assistenza  della  popolazione.  Qualora
ricorrano situazioni di inadempienza da parte dei predetti comuni, le
Prefetture   -   Uffici   territoriali  di  Governo  territorialmente
interessate, provvedono in loro sostituzione.
  10.  Il  Commissario delegato pone in essere ogni azione di impulso
utile  a  favorire  la predisposizione da parte dei comuni esposti al
rischio  idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, ai sensi
della   legge  n.  267/1998,  entro  la  cessazione  dello  stato  di
emergenza,  della relativa pianificazione di emergenza tenendo conto,
ove  possibile,  degli  effetti  indotti sui soprassuoli percorsi dai
fuochi.

        
      
                               Art. 2.
  1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti
alle organizzazioni di volontariato, anche regionali, impiegate nelle
attivita'  finalizzate  al  superamento  del  contesto emergenziale e
debitamente  autorizzate  dal  dipartimento  della  protezione civile
nonche'  al  rimborso  degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei
volontari.  Il  rimborso  e'  effettuato  ai  sensi  del  decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un
riscontro delle spese effettivamente sostenute.
  2.  Il  Commissario  delegato provvede, altresi', al rimborso degli
oneri  sostenuti  dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico  e della difesa civile e dal Corpo forestale dello Stato per
l'utilizzo di volontari debitamente impiegati.
  3. Il Commissario delegato e', inoltre, autorizzato ad effettuare i
rimborsi  in favore della Croce Rossa italiana e del Corpo dei Vigili
del Fuoco volontari della Provincia autonoma di Trento, nonche' degli
oneri  sostenuti  dai  datori  di lavoro dei volontari delle predette
organizzazioni  direttamente attivati in relazione alle necessita' di
impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 9  e  10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
194/2001.
  4.   Ferma  restando  la  gratuita'  dell'incarico  di  Commissario
delegato,   il  Commissario  medesimo,  con  apposito  provvedimento,
definisce  il  compenso  da  attribuire  ai soggetti attuatori di cui
all'art.  1,  comma 2  ed  il compenso per il lavoro straordinario da
riconoscere    al    personale   specificatamente   individuato   per
coadiuvarli.
  5.   Al   fine   di  garantire  il  necessario  supporto  giuridico
amministrativo  e  tecnico  alle  attivita' da porre in essere per il
superamento  dell'emergenza,  i  prefetti di Foggia e di Messina sono
autorizzati  a  costituire  un'apposita  struttura,  composta  da tre
unita' di personale in servizio presso i relativi Uffici territoriali
del  Governo.  Al  predetto  personale e' corrisposto un compenso per
lavoro  straordinario  per prestazioni lavorative effettivamente rese
nel  limite  massimo  di  50  ore mensili pro-capite, ovvero, qualora
appartenenti alla carriera prefettizia, un'indennita' mensile pari al
trenta per cento dell'indennita' mensile di posizione in godimento.
  6.  Il Commissario delegato, con successivo provvedimento, provvede
a  determinare  il  compenso accessorio da corrispondere al personale
degli  Uffici  territoriali  di  Governo,  del  Corpo forestale dello
Stato, anche di quello della regione siciliana, e del Corpo nazionale
dei  Vigili  del  fuoco  impiegati nelle attivita' di cui all'art. 1,
commi 6 e 7.

        
      
                               Art. 3.
  1.  Il  Commissario  delegato  e'  autorizzato,  per il tramite dei
soggetti   attuatori,   ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto  o  in  parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata in esecuzione di
provvedimenti  delle  competenti  autorita', anche in via preventiva,
adottati  a  seguito  degli  eccezionali  eventi calamitosi di cui in
premessa,  un  contributo  per  l'autonoma  sistemazione  fino  ad un
massimo   di   Euro 400,00   mensili,  e,  comunque,  nel  limite  di
Euro 100,00  per  ogni componente del nucleo familiare abitualmente e
stabilmente  residente  nell'abitazione;  ove  si tratti di un nucleo
familiare  composto  da  una  sola  unita', il contributo medesimo e'
stabilito   in   Euro 200,00.  Rispetto  a  situazioni  di  carattere
eccezionale   che  rendano  oggettivamente  inadeguati  i  contributi
previsti  nel presente comma, il Commissario delegato e' autorizzato,
per  il tramite dei soggetti attuatori, ad erogare i contributi anche
in  misura  diversa,  e, comunque, nel limite massimo di Euro 500,00.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore
a  65  anni,  portatori  di handicap, disabili con una percentuale di
invalidita'   non   inferiore  al  67%,  e'  concesso  un  contributo
aggiuntivo  di  Euro 100,00  mensili  per  ognuno  dei soggetti sopra
indicati.
  2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere
dalla  data  di  sgombero  dell'immobile,  e  sino a che non si siano
realizzate  le  condizioni  per il rientro nell'abitazione, ovvero si
sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.

        
      
                               Art. 4.
  1.  Al  fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari
distrutte  o  danneggiate  ed  il  ritorno alle normali condizioni di
vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, e'
autorizzato  ad  erogare,  per  il  tramite  dei  soggetti attuatori,
contributi,  fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita'
abitativa,   conforme  alle  disposizioni  previste  dalla  normativa
urbanistica   ed  edilizia,  distrutta  o  danneggiata  dagli  eventi
calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e'
autorizzato,  per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la
somma  fino  ad  un  massimo  di Euro 15.000,00 per la riparazione di
immobili   danneggiati   la   cui   funzionalita'   sia   agevolmente
ripristinabile,  sulla base di apposita relazione tecnica, contenente
la  descrizione  degli  interventi  da realizzare ed i relativi costi
stimati.
  2.  Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della
popolazione  colpita  dagli eventi di cui in premessa e' assegnato un
contributo  a  favore  dei soggetti che abitino o prestino la propria
attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri
sostenuti  per  i  conseguenti  traslochi  e  depositi  effettuati, e
comunque  fino  ad  un  massimo  di  Euro 5.000,00.  A  tal  fine gli
interessati  presentano  apposita  documentazione  giustificativa  di
spesa.
  3. Per le medesime finalita', un ulteriore contributo in misura non
superiore  al  30% di quello previsto al comma 1 puo' essere concesso
sulla  base  delle  spese  documentate effettuate per l'acquisto o il
ripristino  di  beni  mobili  registrati  di carattere indispensabile
danneggiati  o  distrutti  in  conseguenza  degli  eventi  di  cui in
premessa, al netto di eventuali polizze assicurative.

        
      
                               Art. 5.
  1.  Il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  erogare, per il
tramite  dei soggetti attuatori, un contributo, fino ad un massimo di
Euro 30.000,00,  a  favore  dei  titolari  di  attivita' industriali,
agricole,  commerciali,  artigianali,  professionali  e  di attivita'
turistico-ricettive  che  abbiano  subito gravi danni a seguito degli
eventi  di  cui  in  premessa.  A tal fine gli interessati presentano
apposita  istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni
subiti  ed  il  periodo necessario per la realizzazione dei lavori di
riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita'
sopraelencate  e  dalla  copia  della  dichiarazione  dei redditi per
l'anno  2006,  ovvero  da  autocertificazione  resa  ai  sensi  degli
articoli 47   e  76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 novembre 2000, n. 445.
  2.  Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali,
agricole,  artigianali,  commerciali,  professionali  e  di attivita'
turistico-ricettive,  il  Commissario delegato e' autorizzato, per il
tramite  dei  soggetti  attuatori, ad erogare un contributo di cui al
comma 1, nella misura massima di Euro 1000,00 mensili, anche a favore
dei  titolari  delle  attivita' sopra richiamate i cui immobili siano
stati  distrutti  in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati e
non  piu'  agibili  in  esecuzione  di provvedimenti delle competenti
autorita'  a  seguito  degli eventi di cui al presente provvedimento,
per   la   locazione   di   immobili  temporaneamente  utilizzati  in
sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati e non piu'
agibili.
  3.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo non concorrono a
formare  il  reddito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno
essere presentate ai soggetti attuatori per la relativa istruttoria.
  5.  I  contributi  di  cui  al presente art. costituiscono comunque
anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
  6  Ai  lavoratori  dipendenti  da  datori  di  lavoro  privati,  ai
dipendenti  ed  ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative
di  lavoro,  agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti
di  missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti
e  non  delle  cooperative  sociali,  non  rientranti  nel  campo  di
applicazione  degli  interventi  ordinari  di  cassa integrazione, ai
lavoratori  assunti  per  periodi  limitati che prestano ovvero hanno
prestato  servizio  presso  i comuni colpiti dagli eventi calamitosi,
cosi'  come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a), e'
corrisposta  per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario
e   comunque   fino  al  15 settembre  2007,  un'indennita'  pari  al
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  compresa la
contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero
proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonche' l'assegno per
il nucleo familiare ove spettante.
  7.  Le  regioni  Lazio,  Campania,  Calabria,  Puglia  e la regione
Siciliana sono autorizzate a provvedere al rafforzamento, con oneri a
carico dei rispettivi fondi regionali, dei relativi Centri funzionali
regionali  multirischio  mediante  il  potenziamento  delle strutture
operative,  nonche'  la  possibilita'  di  avvalersi di esperti per i
diversi settori di rischio, sempre con oneri a proprio carico.

        
      
                               Art. 6.
  1.  Allo  scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo
della  componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli
incendi  boschivi,  il  Dipartimento  della  protezione  civile della
Presidenza  del  consiglio  dei  Ministri puo' acquisire, nell'ambito
delle  risorse  del  bilancio  dello  Stato  previste  a legislazione
vigente  per  il  finanziamento  delle  spese di funzionamento, delle
attivita'  e  dei compiti di protezione civile, la disponibilita', in
via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando
ogni   utile   sperimentazione  di  mezzi,  di  materiali,  di  forme
organizzative e addestrative.

        
      
                               Art. 7.
  1.   Per  l'attuazione  della  presente  ordinanza  il  Commissario
delegato  e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di
specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento   giuridico,  della  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
    regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,
11 e 19;
    regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
    decreto  legislativo  12 aprile  2006,  n. 163, articoli 6, 7; 8,
9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70,
75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
    legge 21 novembre 2000, n. 353, articoli 3, 4, 8, 10, comma 2;
    legge   7 agosto  1990,  n.  241,  articoli 14,  14-bis,  14-ter,
14-quater e successive modificazioni;
    decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive  modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9,10,11,12,13, 14,
15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
    decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli 191, 192, 193,
196, 197 e 198;
    decreto   legislativo   30 marzo   2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36;
    decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, articoli 3 e 5;
    contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed
Enti locali;
    leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione
statale oggetto di deroga;
    legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 507.

        
      
                               Art. 8.
  1.  Agli  oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede nel
limite  massimo  di  euro  5.000.000,00  a titolo di anticipazione da
porre a carico del Fondo della protezione civile cosi' come integrato
dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze ed eventualmente dalle
Amministrazioni regionali e dagli Enti locali interessati.
  2.  Per  le  attivita'  connesse  allo  stato  di  emergenza  ed al
conseguente  aumento del pericolo di incendi boschivi, nonche' per le
iniziative  eventualmente  poste  in  essere  ai  sensi  dell'art. 1,
comma 4,  lettera b) il Corpo Forestale dello Stato provvede a valere
sulle  somme  accantonate  per  l'anno  2007,  in  deroga all'art. 1,
comma 507,   della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296  sulle  unita'
previsionali  di  base del Centro di Responsabilita' "Corpo forestale
dello  Stato"  nell'ambito  dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  3.  Per  le  attivita'  connesse  allo  stato  di  emergenza  ed al
conseguente  aumento del pericolo di incendi boschivi, nonche' per le
iniziative  eventualmente  poste  in  essere  ai  sensi  dell'art. 1,
comma 4,  lettera b)  e c),  il  Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
provvede  a valere sulle somme accantonate per l'anno 2007, in deroga
all'art.  1,  comma 507,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle
unita'   previsionali   di   base   del   Centro  di  responsabilita'
amministrativa  "Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile"
nell'ambito  dello  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero
dell'interno.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 2  si  applicano anche con
riferimento  alle risorse finanziarie destinate ai parchi nazionali e
regionali  ricompresi  nelle aree per le quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza.
  5.  Per  l'utilizzo  delle  risorse di cui alla presente ordinanza,
affidati  dal  Commissario  delegato  ai  soggetti  attuatori  di cui
all'art.  1, comma 2, e' autorizzato il trasferimento di risorse, nel
limite  di  cui  al  comma 1,  su apposite contabilita' speciali agli
stessi intestate.

        
      
                               Art. 9.
  Il  dipartimento  della  protezione  civile rimane estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 agosto 2007
                                                 Il Presidente: Prodi






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