E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2007, n. 182 , il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate contenente "disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati, di cui all'articolo 1, comma 307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)."
I criteri dettati dall'Agenzia saranno pertanto utilizzati
dagli uffici e dai contribuenti al fine di attuare la normativa introdotta dalla
Finanziaria:
Art.1 comma 307. Per la uniforme e corretta applicazione
delle norme di cui all'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 39, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati
periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei
fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972,
dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986.
La normativa ha quindi assegnato agli uffici delle Entrate il
compito di determinare, nell'ambito delle cessioni aventi a oggetto beni
immobili e relative pertinenze, la prova dell'esistenza o dell'inesattezza delle
operazioni imponibili, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e del
Registro, sulla base del valore normale del bene trasferito.
Il provvedimento conferisce maggiore concretezza al concetto
di "valore normale", utilizzando valori fissi con altri dinamici.
L'Osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del
Territorio (Omi) costituisce la fonte principale di riferimento. Tale banca
dati, aggiornata semestralmente, rileva, infatti, in linea generale le
quotazioni minime e massime attribuibili a un fabbricato in base a precise
coordinate spaziali e temporali: zona omogenea, ovvero, in mancanza, limitrofa o
analoga censita e periodo dell'atto di compravendita.
Vengono quindi applicati alcuni coefficienti costituiti, in
particolare, dal taglio della superficie del fabbricato e dal suo livello di
piano, il valore del mutuo, per gli atti soggetti a Iva, nel caso esso sia di
importo superiore a quello della compravendita, i prezzi effettivamente
praticati dai cedenti nel luogo e nel tempo considerati, cosi' come rilevabili
dalle offerte di vendita al pubblico anche diffuse tramite i media, ovvero i
dati delle dichiarazioni di inizio attivita' trasmesse dai Comuni e le spese
dichiarate per il recupero del patrimonio edilizio.L'allegato al provvedimento
comprende, inoltre, ulteriori fattori correttivi, costituiti da moltiplicatori e
divisori, necessari per la valorizzazione degli immobili nuovi o ristrutturati e
per l'individuazione delle quotazioni di ciascuna categoria catastale.