gazz.Uff.: pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il
Data: 13/09/2007
Argomento: Varie


DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007, n. 146 - Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004. (GU n. 207 del 6-9-2007 )

DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007 , n. 146 

Attuazione   della   direttiva   2005/29/CE  relativa  alle  pratiche
commerciali  sleali  tra  imprese e consumatori nel mercato interno e
che  modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE,
e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  25 gennaio  2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 2005 ed, in particolare,
l'articolo 1 e l'allegato A;
  Vista   la  direttiva  2005/29/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11 maggio  2005,  relativa alle pratiche commerciali
sleali  tra  imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica
la  direttiva  84/450/CEE  del  Consiglio  e  le  direttive  97/7/CE,
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche'
il  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali");
  Vista  la  direttiva  2006/114/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   12 dicembre   2006,   concernente  la  pubblicita'
ingannevole e comparativa (versione codificata);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 luglio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                Delle pratiche commerciali scorrette
  1.  Gli  articoli  da  18  a 27 del decreto legislativo 6 settembre
2005,  n.  206,  recante  Codice  del  consumo,  sono  sostituiti dai
seguenti:
                               "CAPO I
                        Disposizioni generali
                              Art. 18.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
    a) "consumatore":  qualsiasi  persona  fisica che, nelle pratiche
commerciali  oggetto  del  presente  titolo,  agisce per fini che non
rientrano  nel  quadro  della sua attivita' commerciale, industriale,
artigianale o professionale;
    b) "professionista":  qualsiasi  persona  fisica o giuridica che,
nelle  pratiche  commerciali  oggetto del presente titolo, agisce nel
quadro  della  sua  attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale   e   chiunque  agisce  in  nome  o  per  conto  di  un
professionista;
    c) "prodotto":   qualsiasi  bene  o  servizio,  compresi  i  beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
    d) "pratiche  commerciali  tra  professionisti e consumatori" (di
seguito   denominate:   "pratiche  commerciali"):  qualsiasi  azione,
omissione,  condotta  o  dichiarazione, comunicazione commerciale ivi
compresa  la pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta
in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita
o fornitura di un prodotto ai consumatori;
    e) "falsare  in  misura  rilevante il comportamento economico dei
consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare
sensibilmente  la capacita' del consumatore di prendere una decisione
consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
    f) "codice  di  condotta":  un accordo o una normativa che non e'
imposta    dalle    disposizioni    legislative,    regolamentari   o
amministrative  di  uno Stato membro e che definisce il comportamento
dei  professionisti  che  si  impegnano  a  rispettare tale codice in
relazione  a  una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori
imprenditoriali specifici;
    g) "responsabile  del  codice":  qualsiasi  soggetto, compresi un
professionista  o  un  gruppo  di  professionisti, responsabile della
formulazione  e  revisione  di  un  codice  di  condotta  ovvero  del
controllo  del  rispetto  del  codice  da parte di coloro che si sono
impegnati a rispettarlo;
    h) "diligenza  professionale":  il  normale grado della specifica
competenza  ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono
da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali
di  correttezza  e  di  buona  fede  nel  settore  di  attivita'  del
professionista;
    i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante
le  caratteristiche  e  il  prezzo  del prodotto in forme appropriate
rispetto  al  mezzo  impiegato  per  la  comunicazione  commerciale e
pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;
    l)  "indebito  condizionamento": lo sfruttamento di una posizione
di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche
senza  il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in
modo  da  limitare  notevolmente  la  capacita'  del  consumatore  di
prendere una decisione consapevole;
    m) "decisione  di  natura  commerciale": la decisione presa da un
consumatore  relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo
farlo  e  a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente,
se  tenere  un  prodotto  o  disfarsene  o  se  esercitare un diritto
contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione puo' portare il
consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla;
    n) "professione   regolamentata":   attivita'   professionale,  o
insieme  di  attivita'  professionali,  l'accesso alle quali e il cui
esercizio,  o  una  delle  cui modalita' di esercizio, e' subordinata
direttamente  o  indirettamente,  in base a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche
professionali.
                              Art. 19.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il  presente  titolo  si  applica  alle  pratiche  commerciali
scorrette  tra  professionisti  e  consumatori poste in essere prima,
durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto.
  2. Il presente titolo non pregiudica:
    a) l'applicazione   delle   disposizioni   normative  in  materia
contrattuale,  in particolare delle norme sulla formazione, validita'
od efficacia del contratto;
    b) l'applicazione  delle  disposizioni  normative,  comunitarie o
nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;
    c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la
competenza giurisdizionale;
    d) l'applicazione  delle  disposizioni  normative  relative  allo
stabilimento,  o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici
o   altre   norme   specifiche   che   disciplinano   le  professioni
regolamentate,   per   garantire   livelli   elevati  di  correttezza
professionale.
  3.  In  caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o
in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di
recepimento   che   disciplinano  aspetti  specifici  delle  pratiche
commerciali  scorrette  prevalgono  sulle  disposizioni  del presente
titolo e si applicano a tali aspetti specifici.
  4.   Il   presente   titolo   non  e'  applicabile  in  materia  di
certificazione   e   di   indicazioni  concernenti  il  titolo  degli
articoli in metalli preziosi.
                               Capo II
                   Pratiche commerciali scorrette
                              Art. 20.
            Divieto delle pratiche commerciali scorrette
  1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
  2.  Una  pratica  commerciale  e'  scorretta  se  e' contraria alla
diligenza  professionale,  ed  e'  falsa o idonea a falsare in misura
apprezzabile  il  comportamento  economico, in relazione al prodotto,
del  consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del
membro  medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta
a un determinato gruppo di consumatori.
  3.  Le  pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu' ampi
di  consumatori,  sono  idonee  a  falsare  in misura apprezzabile il
comportamento  economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente
individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto
cui  essa  si  riferisce  a  motivo  della  loro infermita' mentale o
fisica,   della   loro   eta'   o  ingenuita',  in  un  modo  che  il
professionista   poteva   ragionevolmente  prevedere,  sono  valutate
nell'ottica  del  membro  medio  di  tale  gruppo.  E' fatta salva la
pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni
esagerate  o  in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese
alla lettera.
  4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
    a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
    b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
  5.   Gli   articoli 23  e  26  riportano  l'elenco  delle  pratiche
commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in
ogni caso scorrette.
                              SEZIONE I
                  Pratiche commerciali ingannevoli
                              Art. 21.
                         Azioni ingannevoli
  1.  E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in
qualsiasi  modo,  anche nella sua presentazione complessiva, induce o
e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o
piu'  dei  seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a
indurlo  ad  assumere  una  decisione  di  natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso:
    a) l'esistenza o la natura del prodotto;
    b) le  caratteristiche  principali  del  prodotto,  quali  la sua
disponibilita',  i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione,
gli   accessori,   l'assistenza  post-vendita  al  consumatore  e  il
trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della
prestazione,  la  consegna,  l'idoneita'  allo  scopo,  gli  usi,  la
quantita',  la  descrizione,  l'origine  geografica o commerciale o i
risultati  che  si  possono attendere dal suo uso, o i risultati e le
caratteristiche  fondamentali  di  prove  e  controlli effettuati sul
prodotto;
    c) la  portata  degli  impegni del professionista, i motivi della
pratica  commerciale  e  la natura del processo di vendita, qualsiasi
dichiarazione    o   simbolo   relativi   alla   sponsorizzazione   o
all'approvazione   dirette  o  indirette  del  professionista  o  del
prodotto;
    d) il  prezzo  o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza
di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
    e) la  necessita'  di  una manutenzione, ricambio, sostituzione o
riparazione;
    f)  la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del
suo  agente,  quali  l'identita',  il  patrimonio,  le  capacita', lo
status,  il  riconoscimento,  l'affiliazione  o  i  collegamenti  e i
diritti  di  proprieta'  industriale, commerciale o intellettuale o i
premi e i riconoscimenti;
    g) i  diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione
o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.
  2. E' altresi' considerata ingannevole una pratica commerciale che,
nella  fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche
e  circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il consumatore
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso e comporti:
    a) una qualsivoglia attivita' di commercializzazione del prodotto
che  ingenera  confusione  con i prodotti, i marchi, la denominazione
sociale  e  altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la
pubblicita' comparativa illecita;
    b) il  mancato rispetto da parte del professionista degli impegni
contenuti  nei  codici  di condotta che il medesimo si e' impegnato a
rispettare,  ove  si  tratti di un impegno fermo e verificabile, e il
professionista  indichi  in  una pratica commerciale che e' vincolato
dal codice.
  3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando
prodotti  suscettibili  di porre in pericolo la salute e la sicurezza
dei  consumatori,  omette  di  darne  notizia  in  modo  da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
  4.  E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che,
in  quanto  suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo',
anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
                              Art. 22.
                        Omissioni ingannevoli
  1.  E'  considerata  ingannevole  una pratica commerciale che nella
fattispecie  concreta,  tenuto  conto  di  tutte le caratteristiche e
circostanze  del  caso, nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione
impiegato,  omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio
ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di
natura  commerciale  e  induce  o e' idonea ad indurre in tal modo il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso.
  2.  Una  pratica  commerciale  e' altresi' considerata un'omissione
ingannevole  quando  un  professionista  occulta  o  presenta in modo
oscuro,  incomprensibile,  ambiguo  o  intempestivo  le  informazioni
rilevanti  di  cui  al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al
detto  comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa
qualora  questi  non  risultino  gia'  evidente  dal contesto nonche'
quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo a indurre
il  consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso.
  3.  Qualora  il  mezzo  di  comunicazione  impiegato per la pratica
commerciale  imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel
decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto
di   dette   restrizioni   e   di   qualunque   misura  adottata  dal
professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori
con altri mezzi.
  4.  Nel  caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti,
ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino
gia' evidenti dal contesto:
    a) le  caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata
al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
    b) l'indirizzo  geografico e l'identita' del professionista, come
la   sua   denominazione  sociale  e,  ove  questa  informazione  sia
pertinente,  l'indirizzo  geografico e l'identita' del professionista
per conto del quale egli agisce;
    c) il  prezzo  comprensivo  delle  imposte  o,  se  la natura del
prodotto  comporta  l'impossibilita'  di calcolare ragionevolmente il
prezzo  in  anticipo,  le  modalita'  di calcolo del prezzo e, se del
caso,  tutte  le  spese  aggiuntive di spedizione, consegna o postali
oppure,   qualora  tali  spese  non  possano  ragionevolmente  essere
calcolate  in  anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere
addebitate al consumatore;
    d) le  modalita' di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento
dei  reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla
diligenza professionale;
    e) l'esistenza  di  un  diritto  di  recesso  o  scioglimento del
contratto  per  i prodotti e le operazioni commerciali che comportino
tale diritto.
  5.  Sono  considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi
di  informazione,  previsti  dal  diritto  comunitario, connessi alle
comunicazioni    commerciali,    compresa   la   pubblicita'   o   la
commercializzazione del prodotto.
                              Art. 23.
      Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
  1.  Sono  considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche
commerciali:
    a) affermazione   non   rispondente  al  vero,  da  parte  di  un
professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
    b) esibire  un  marchio  di  fiducia, un marchio di qualita' o un
marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
    c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha
l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
    d) asserire,  contrariamente  al  vero, che un professionista, le
sue  pratiche  commerciali  o un suo prodotto sono stati autorizzati,
accettati  o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono
state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione
o dell'approvazione ricevuta;
    e) invitare  all'acquisto  di  prodotti  ad un determinato prezzo
senza   rivelare   l'esistenza   di   ragionevoli   motivi   che   il
professionista  puo'  avere  per  ritenere  che non sara' in grado di
fornire  o  di far fornire da un altro professionista quei prodotti o
prodotti  equivalenti  a  quel prezzo entro un periodo e in quantita'
ragionevoli  in  rapporto  al prodotto, all'entita' della pubblicita'
fatta del prodotto e al prezzo offerti;
    f) invitare  all'acquisto  di prodotti ad un determinato prezzo e
successivamente:
      1)   rifiutare   di   mostrare   l'articolo   pubblicizzato  ai
consumatori, oppure
      2)   rifiutare   di   accettare   ordini  per  l'articolo o  di
consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
      3)   fare   la   dimostrazione  dell'articolo con  un  campione
difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto.
    g) dichiarare,  contrariamente  al  vero,  che  il prodotto sara'
disponibile   solo   per  un  periodo  molto  limitato  o  che  sara'
disponibile  solo  a  condizioni  particolari per un periodo di tempo
molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare
i consumatori della possibilita' o del tempo sufficiente per prendere
una decisione consapevole;
    h) impegnarsi  a  fornire l'assistenza post-vendita a consumatori
con  i  quali  il  professionista ha comunicato prima dell'operazione
commerciale  in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato
membro   in   cui  il  professionista  e'  stabilito  e  poi  offrire
concretamente  tale  servizio  soltanto in un'altra lingua, senza che
questo  sia  chiaramente  comunicato  al  consumatore  prima  del suo
impegno a concludere l'operazione;
    i) affermare,   contrariamente   al  vero,  o  generare  comunque
l'impressione che la vendita del prodotto e' lecita;
    l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come
una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;
    m) salvo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005,
n.  177,  e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali
nei  mezzi  di  comunicazione  per  promuovere un prodotto, qualora i
costi  di  tale  promozione  siano stati sostenuti dal professionista
senza che cio' emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente
individuabili per il consumatore;
    n) formulare  affermazioni  di fatto inesatte per quanto riguarda
la  natura  e  la  portata  dei rischi per la sicurezza personale del
consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
    o) promuovere  un prodotto simile a quello fabbricato da un altro
produttore  in  modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore
inducendolo  a  ritenere,  contrariamente al vero, che il prodotto e'
fabbricato dallo stesso produttore;
    p) avviare,  gestire  o  promuovere  un  sistema  di promozione a
carattere  piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo
in  cambio  della possibilita' di ricevere un corrispettivo derivante
principalmente   dall'entrata   di   altri  consumatori  nel  sistema
piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;
    q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in
procinto di cessare l'attivita' o traslocare;
    r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in
giochi basati sulla sorte;
    s) affermare,  contrariamente  al  vero,  che  un  prodotto ha la
capacita' di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
    t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o
sulla  possibilita'  di  ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il
consumatore  all'acquisto  a  condizioni  meno  favorevoli  di quelle
normali di mercato;
    u) affermare  in  una  pratica  commerciale  che  si  organizzano
concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un
equivalente ragionevole;
    v) descrivere  un  prodotto come gratuito o senza alcun onere, se
il  consumatore  deve  pagare  un  supplemento  di prezzo rispetto al
normale  costo  necessario  per rispondere alla pratica commerciale e
ritirare o farsi recapitare il prodotto;
    z) includere  nel  materiale  promozionale  una fattura o analoga
richiesta  di  pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero,
al consumatore di aver gia' ordinato il prodotto;
    aa)  dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che
il   professionista   non  agisce  nel  quadro  della  sua  attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi,
contrariamente al vero, come consumatore;
    bb)  lasciare  intendere,  contrariamente  al vero, che i servizi
post-vendita  relativi  a  un prodotto siano disponibili in uno Stato
membro diverso da quello in cui e' venduto il prodotto.
                             SEZIONE II
                   Pratiche commerciali aggressive
                              Art. 24.
                   Pratiche commerciali aggressive
  1.  E'  considerata  aggressiva  una pratica commerciale che, nella
fattispecie  concreta,  tenuto  conto  di  tutte le caratteristiche e
circostanze  del  caso,  mediante  molestie, coercizione, compreso il
ricorso  alla  forza  fisica  o indebito condizionamento, limita o e'
idonea  a  limitare  considerevolmente  la  liberta'  di  scelta o di
comportamento  del  consumatore  medio  in  relazione  al prodotto e,
pertanto,  lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione
di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
                              Art. 25.
      Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
  1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del
presente  capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza
fisica,  o  indebito  condizionamento, sono presi in considerazione i
seguenti elementi:
    a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
    b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
    c) lo  sfruttamento  da  parte del professionista di qualsivoglia
evento  tragico  o circostanza specifica di gravita' tale da alterare
la  capacita' di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne
la decisione relativa al prodotto;
    d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato,
imposto  dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare
diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o
quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
    e) qualsiasi  minaccia  di  promuovere  un'azione legale ove tale
azione sia manifestamente temeraria o infondata.
                              Art. 26.
      Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive
  1.  Sono  considerate  in ogni caso aggressive le seguenti pratiche
commerciali:
    a) creare  l'impressione  che il consumatore non possa lasciare i
locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
    b) effettuare   visite   presso   l'abitazione  del  consumatore,
ignorando  gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a
non  ritornarvi,  fuorche'  nelle  circostanze  e nella misura in cui
siano  giustificate  dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di
un'obbligazione contrattuale;
    c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali
per  telefono,  via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo
di  comunicazione  a  distanza,  fuorche'  nelle  circostanze e nella
misura  in  cui  siano  giustificate  dalla  legge  nazionale ai fini
dell'esecuzione   di   un'obbligazione   contrattuale,   fatti  salvi
l'articolo 58  e  l'articolo 130  del  decreto  legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
    d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di
risarcimento  del  danno in virtu' di una polizza di assicurazione di
esibire  documenti che non possono ragionevolmente essere considerati
pertinenti  per  stabilire  la fondatezza della richiesta, o omettere
sistematicamente  di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine
di   dissuadere   un  consumatore  dall'esercizio  dei  suoi  diritti
contrattuali;
    e) salvo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005,
n.  177,  e  successive  modificazioni,  includere  in  un  messaggio
pubblicitario  un'esortazione diretta ai bambini affinche' acquistino
o  convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti
reclamizzati;
    f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o
la  custodia  di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il
consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 54,
comma 2, secondo periodo;
    g) informare  esplicitamente  il consumatore che, se non acquista
il  prodotto  o  il  servizio  saranno  in  pericolo  il  lavoro o la
sussistenza del professionista;
    h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore
abbia gia' vinto, vincera' o potra' vincere compiendo una determinata
azione  un  premio  o  una vincita equivalente, mentre in effetti non
esiste  alcun  premio  ne'  vincita  equivalente oppure che qualsiasi
azione  volta  a  reclamare  il premio o altra vincita equivalente e'
subordinata  al  versamento  di  denaro o al sostenimento di costi da
parte del consumatore.
                              Capo III
                            Applicazione
                              Art. 27.
               Tutela amministrativa e giurisdizionale
  1.  L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito
denominata  "Autorita'",  esercita  le  attribuzioni disciplinate dal
presente articolo anche quale autorita' competente per l'applicazione
del  regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  27 ottobre  2004,  sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
responsabili   dell'esecuzione   della   normativa   che   tutela   i
consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
  2.   L'Autorita',  d'ufficio  o  su  istanza  di  ogni  soggetto  o
organizzazione  che  ne  abbia  interesse,  inibisce la continuazione
delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale
fine,  l'Autorita' si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di
cui  al  citato  regolamento  2006/2004/CE  anche  in  relazione alle
infrazioni  non  transfrontaliere.  Per lo svolgimento dei compiti di
cui  al  comma 1  l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di finanza
che  agisce  con  i  poteri  ad  essa  attribuiti  per l'accertamento
dell'imposta   sul   valore  aggiunto  e  dell'imposta  sui  redditi.
L'intervento  dell'Autorita'  e' indipendente dalla circostanza che i
consumatori  interessati si trovino nel territorio dello Stato membro
in cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato membro.
  3.  L'Autorita'  puo'  disporre,  con  provvedimento  motivato,  la
sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove
sussiste  particolare  urgenza.  In  ogni  caso,  comunica l'apertura
dell'istruttoria  al  professionista  e,  se  il  committente  non e'
conosciuto,  puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso
la  pratica  commerciale  ogni  informazione idonea ad identificarlo.
L'Autorita'  puo', altresi', richiedere a imprese, enti o persone che
ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento   dell'infrazione.  Si  applicano  le  disposizioni
previste  dall'articolo 14,  commi 2,  3  e 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
  4.  In  caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto
disposto  dall'Autorita'  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 2, della
legge  10 ottobre  1990,  n.  287,  l'Autorita'  applica una sanzione
amministrativa  pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora
le  informazioni  o  la  documentazione  fornite non siano veritiere,
l'Autorita'   applica   una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
  5.  L'Autorita'  puo' disporre che il professionista fornisca prove
sull'esattezza  dei  dati  di fatto connessi alla pratica commerciale
se,  tenuto  conto  dei  diritti  o  degli  interessi  legittimi  del
professionista  e  di  qualsiasi  altra  parte nel procedimento, tale
esigenza   risulti   giustificata,   date  le  circostanze  del  caso
specifico.  Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i
dati  di  fatto  sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al
professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli
non   poteva   ragionevolmente   prevedere  l'impatto  della  pratica
commerciale sui consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
  6.  Quando  la  pratica  commerciale e' stata o deve essere diffusa
attraverso   la   stampa   periodica  o  quotidiana  ovvero  per  via
radiofonica   o   televisiva  o  altro  mezzo  di  telecomunicazione,
l'Autorita',  prima  di provvedere, richiede il parere dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.
  7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita' della
pratica  commerciale,  l'Autorita'  puo'  ottenere dal professionista
responsabile  l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione,
cessando  la  diffusione  della  stessa  o  modificandola  in modo da
eliminare  i  profili di illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la
pubblicazione  della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e
spese  del  professionista.  In  tali  ipotesi, l'Autorita', valutata
l'idoneita'  di  tali  impegni,  puo'  renderli  obbligatori  per  il
professionista   e   definire   il   procedimento   senza   procedere
all'accertamento dell'infrazione.
  8.  L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta
la  diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico,
o  la  continuazione,  qualora  la  pratica sia gia' iniziata. Con il
medesimo  provvedimento  puo'  essere  disposta,  a  cura e spese del
professionista,  la pubblicazione della delibera, anche per estratto,
ovvero   di  un'apposita  dichiarazione  rettificativa,  in  modo  da
impedire  che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre
effetti.
  9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta,
l'Autorita'   dispone   inoltre   l'applicazione   di   una  sanzione
amministrativa  pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto
conto  della  gravita'  e  della durata della violazione. Nel caso di
pratiche  commerciali  scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e
4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro.
  10.  Nei  casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle
confezioni  di  prodotti,  l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti
indicati  nei  commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine
che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
  11.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato, con
proprio  regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da
garantire  il  contraddittorio,  la  piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
  12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori  o  di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed
in  caso  di  mancato  rispetto  degli  impegni  assunti ai sensi del
comma 7,  l'Autorita'  applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da  10.000  a  150.000  euro.  Nei  casi  di reiterata inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni.
  13.  I  ricorsi  avverso  le decisioni adottate dall'Autorita' sono
soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per
le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute  nel  capo  I,  sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento   delle   sanzioni   amministrative   di  cui  al  presente
articolo deve  essere  effettuato  entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento dell'Autorita'.
  14.   Ove   la   pratica   commerciale   sia  stata  assentita  con
provvedimento  amministrativo,  preordinato  anche  alla verifica del
carattere  non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle
organizzazioni  che  vi  abbiano  interesse,  e'  esperibile  in  via
giurisdizionale  con  ricorso  al  giudice  amministrativo avverso il
predetto provvedimento.
  15.  E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
in  materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del  codice  civile,  nonche',  per  quanto  concerne  la pubblicita'
comparativa,   in  materia  di  atti  compiuti  in  violazione  della
disciplina  sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
norma  del  decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni,  nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e
protette  in  Italia  e  di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.".
  2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice
del  consumo",  dopo  l'articolo 27,  come  modificato  dal  presente
decreto legislativo, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  27-bis  (Codici  di  condotta).  -  1.  Le associazioni o le
organizzazioni  imprenditoriali  e professionali possono adottare, in
relazione  a  una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori
imprenditoriali   specifici,   appositi   codici   di   condotta  che
definiscono  il  comportamento  dei professionisti che si impegnano a
rispettare  tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o
dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.
  2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e inglese ed
e'   reso  accessibile  dal  soggetto  o  organismo  responsabile  al
consumatore, anche per via telematica.
  3.  Nella  redazione  di  codici  di condotta deve essere garantita
almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
  4.  I  codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la
relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati
ed  aggiornati  a cura del responsabile del codice, con l'indicazione
degli aderenti.
  5.  Dell'esistenza  del  codice  di  condotta, dei suoi contenuti e
dell'adesione  il  professionista  deve  preventivamente  informare i
consumatori.
  Art.  27-ter  (Autodisciplina).  - 1. I consumatori, i concorrenti,
anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare
la  procedura  di  cui  all'articolo 27,  possono  convenire  con  il
professionista  di  adire preventivamente, il soggetto responsabile o
l'organismo  incaricato del controllo del codice di condotta relativo
ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia
volta  a  vietare  o  a  far  cessare  la continuazione della pratica
commerciale scorretta.
  2.  In  ogni  caso  il  ricorso  ai  sensi  del  presente articolo,
qualunque  sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del
consumatore  di  adire  l'Autorita',  ai sensi dell'articolo 27, o il
giudice competente.
  3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le  parti  possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino
alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del
procedimento  innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato
anche  da  altro  soggetto  legittimato,  in  attesa  della pronuncia
dell'organismo  di  autodisciplina.  L'Autorita',  valutate  tutte le
circostanze,  puo'  disporre  la  sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.
  Art.  27-quater  (Oneri  di informazione). - 1. L'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni
imprenditoriali   e   professionali   di   cui   all'articolo 27-bis,
comunicano  periodicamente  al  Ministero dello sviluppo economico le
decisioni adottate ai sensi del presente titolo.
  2.  Il Ministero dello sviluppo economico provvedera' affinche' sul
proprio sito siano disponibili:
    a) le   informazioni   generali   sulle   procedure  relative  ai
meccanismi  di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie,
nonche'    sui    codici    di    condotta    adottati    ai    sensi
dell'articolo 27-bis;
    b) gli  estremi  delle  autorita',  organizzazioni o associazioni
presso   le  quali  si  possono  ottenere  ulteriori  informazioni  o
assistenza;
    c) gli   estremi  e  la  sintesi  delle  decisioni  significative
riguardo  a  controversie,  comprese  quelle adottate dagli organi di
composizione extragiudiziale.".
  3.  La  rubrica  della parte II del decreto legislativo 6 settembre
2005,  n.  206,  recante  Codice  del  consumo,  e'  sostituita dalla
seguente:    "Educazione,    informazione,    pratiche   commerciali,
pubblicita".
  4.  Le  denominazioni "capo III" e "sezione I" del titolo III della
parte  II  del  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
Codice del consumo, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
" titolo IV" e "capo I".
  5.  All'articolo 28,  comma 1,  del decreto legislativo 6 settembre
2005,  n.  206,  la  parola:  "sezione" e' sostituita dalla seguente:
"capo".

        
          
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   comma  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  recante  la  �Disciplina  dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri�, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi' recita:
              �Art.   14   (Decreti   legislativi).   1.   I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.�.
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 25
          gennaio  2006,  n.  29  (Disposizioni  per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee.  Legge  comunitaria  2005),  pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   8 febbraio   2006,   n.  32,
          Supplemento Ordinario, e' il seguente:
              �Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE  della  direttiva  2005/14/CE,  della direttiva
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE,  della direttiva
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/CE  sono corredati
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.�.
                                                           Allegato A
              2004/10/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 febbraio  2004, concernente il ravvicinamento delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          relative  all'applicazione dei principi di buona pratica di
          laboratorio  e  al controllo della loro applicazione per le
          prove sulle sostanze chimiche.
              2004/23/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo  2004, sulla definizione di norme di qualita' e di
          sicurezza   per   la  donazione,  l'approvvigionamento,  il
          controllo,  la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
          e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
              2004/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  che abroga alcune direttive recanti norme
          sull'igiene  dei  prodotti  alimentari  e  le  disposizioni
          sanitarie  per  la  produzione  e la commercializzazione di
          determinati   prodotti  di  origine  animale  destinati  al
          consumo  umano  e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la
          direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE
          del Consiglio.
              2004/68/CE  del  Consiglio,  del  26 aprile  2004,  che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
          il  transito  nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
          che   modifica  la  direttiva  90/426/CEE  e  la  direttiva
          92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
              2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  concernente  l'arsenico,  il cadmio, il
          mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
          nell'aria ambiente.
              2004/114/CE   del   Consiglio,  del  13 dicembre  2004,
          relativa  alle  condizioni  di  ammissione dei cittadini di
          paesi  terzi  per  motivi  di  studio,  scambio  di alunni,
          tirocinio  non  retribuito  o volontariato. 2004/117/CE del
          Consiglio,  del 22 dicembre 2004, che modifica la direttiva
          66/401/CEE,   la   direttiva   66/402/CEE,   la   direttiva
          2002/54/CE,   la   direttiva   2002/55/CE  e  la  direttiva
          2002/57/CE  per  quanto  riguarda  gli esami eseguiti sotto
          sorveglianza   ufficiale   e  l'equivalenza  delle  sementi
          prodotte in paesi terzi.
              2005/1/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 marzo  2005,  che  modifica  la  direttiva 73/239/CEE, la
          direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva
          92/49/CEE  e  la  direttiva  93/6/CEE  del  Consiglio  e la
          direttiva  94/19/CE,  la  direttiva  98/78/CE, la direttiva
          2000/12/CE,   la   direttiva   2001/34/CE,   la   direttiva
          2002/83/CE  e  la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire
          una  nuova  struttura  organizzativa  per  i  comitati  del
          settore dei servizi finanziari.
              2005/29/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 maggio  2005,  relativa  alle  pratiche commerciali
          sleali  tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
          modifica   la  direttiva  84/450/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive  97/7/CE,  98/27/CE  e  2002/65/CE del Parlamento
          europeo  e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
          del  Parlamento  europeo  e del Consiglio (�direttiva sulle
          pratiche commerciali sleali�).
              2005/50/CE   della  Commissione,  dell'11 agosto  2005,
          relativa  alla  riclassificazione  delle protesi articolari
          dell'anca,  del  ginocchio  e della spalla nel quadro della
          direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.�.
              -  La  direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/29/CE direttiva
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  alle
          pratiche  commerciali  sleali tra imprese e consumatori nel
          mercato  interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del
          Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.
          2006/2004  del  Parlamento europeo e del Consiglio e' stata
          pubblicata  nella  G.U.U.E.  11 giugno 2005, n. L 149 ed e'
          entrata in vigore il 12 giugno 2005.
              -   La   direttiva   12 dicembre  2006  n.  2006/114/CE
          direttiva   del   Parlamento   Europeo   e   del  Consiglio
          concernente   la   pubblicita'  ingannevole  e  comparativa
          (versione   codificata),   e'   pubblicata  nella  G.U.U.E.
          27 dicembre 2006, n. L 376.
          Nota all'art. 1:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
          norma  dell'art.  7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
          Supplemento   Ordinario,   come   modificato  dal  presente
          decreto:
              �Art. 28 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
          del  presente  capo  si  applicano  alle  televendite, come
          definite   nel   regolamento   in  materia  di  pubblicita'
          radiotelevisiva  e televendite, adottato dall'Autorita' per
          le  garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP
          del  26  luglio  2001,  comprese  quelle  di astrologia, di
          cartomanzia   ed  assimilabili  e  di  servizi  relativi  a
          concorsi  o  giochi comportanti ovvero strutturati in guisa
          di   pronostici.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano
          altresi' agli spot di televendita.�.

        
      
                               Art. 2.
          Fornitura non richiesta nei contratti a distanza
  1.  L'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  57  (Fornitura  non  richiesta).  - 1. Il consumatore non e'
tenuto  ad  alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non
richiesta.  In  ogni  caso l'assenza di risposta non implica consenso
del consumatore.
  2.  Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non
richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale
scorretta ai sensi del titolo III, capo II.".

        
          
          Nota all'art. 2:
              -  Per  i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del
          2005 si veda la nota all'art. 1.

        
      
                               Art. 3.
Servizi non richiesti nella commercializzazione a distanza di servizi
                             finanziari
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  14 (Servizi non richiesti) - 1. Il consumatore non e' tenuto
ad   alcuna  prestazione  corrispettiva  in  caso  di  fornitura  non
richiesta.   L'assenza   di   risposta   non   implica  consenso  del
consumatore.
  2.  Salve  le sanzioni previste dall'articolo 16, ogni servizio non
richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale
scorretta  ai  sensi  del titolo III, capo II del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".".

        
          
          Nota all'art. 3:
              -  Il  decreto  legislativo  del  19 agosto 2005 n. 190
          (Attuazione   della   direttiva  2002/65/CE  relativa  alla
          commercializzazione  a  distanza  di  servizi finanziari ai
          consumatori),  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del
          22 settembre 2005, n. 221.

        
      
                               Art. 4.
                      Regolamento di attuazione
  1.  Il regolamento previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto
legislativo  6 settembre  2005, n. 206, recante "Codice del consumo",
e'  emanato  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.

        
          
          Nota all'art. 4:
              -  Per  i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del
          2005 si veda la nota all'art. 1.

        
      
                               Art. 5.
                         Disposizioni finali
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
gli  articoli 5,  comma  1,  e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173,
recante  disciplina  della  vendita  diretta a domicilio e tutela del
consumatore  dalle  forme  di vendita piramidali, sono abrogati nella
parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e
professionisti  come  definite  all'articolo 23, comma 1, lettera p),
del  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo  in  cui e' previsto o ipotizzabile un contributo da parte di
un  consumatore  come definito dall'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  predetto  codice.  I  suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano
applicabili   pertanto   alle  forme  di  promozione  piramidale  che
coinvolgano  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che agisce nel
quadro  della  sua  attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale.

        
          
          Note all'art. 5:
              -  Il  testo degli articoli 5 e 7 della legge 17 agosto
          2005 n. 173 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e
          tutela  del consumatore dalle forme di vendita piramidali),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005,
          n. 204 e' il seguente:
              �Art. 5 (Divieto delle forme di vendita piramidali e di
          giochi  o  catene).  -  1.  Sono vietate la promozione e la
          realizzazione  di attivita' e di strutture di vendita nelle
          quali  l'incentivo  economico  primario  dei  componenti la
          struttura  si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti
          piuttosto  che sulla loro capacita' di vendere o promuovere
          la  vendita  di  beni  o servizi determinati direttamente o
          attraverso altri componenti la struttura.
              2.    E'    vietata,    altresi',   la   promozione   o
          l'organizzazione  di tutte quelle operazioni, quali giochi,
          piani   di   sviluppo,   �catene   di   Sant'Antonio�,  che
          configurano  la possibilita' di guadagno attraverso il puro
          e  semplice  reclutamento  di  altre  persone  e  in cui il
          diritto  a  reclutare si trasferisce all'infinito previo il
          pagamento di un corrispettivo.�.
              �Art. 7 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
          piu' grave reato, chiunque promuove o realizza le attivita'
          o  le  strutture di vendita o le operazioni di cui all'art.
          5,  anche  promuovendo iniziative di carattere collettivo o
          inducendo  uno  o  piu'  soggetti  ad aderire, associarsi o
          affiliarsi  alle  organizzazioni  od  operazioni  di cui al
          medesimo  articolo,  e' punito con l'arresto da sei mesi ad
          un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
              2.  Per  le  violazioni di cui al comma 1 si applica la
          sanzione  accessoria  della pubblicazione del provvedimento
          con  le  modalita'  di  cui all'art. 36 del codice penale e
          della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e
          degli utenti rappresentative a livello nazionale.
              3.  All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui
          all'art.  4,  commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.�.
              -  Per  i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del
          2005 si veda la nota all'art. 1.

        
      
                               Art. 6.
                       Neutralita' finanziaria
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 agosto 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella






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