Tar Regione lazio n. 3874/2007
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha cosi' accolto il ricorso di una impresa contro la Regione Lazio che aveva comunicato alla societa' ricorrente l'esclusione dalla gara per l'acquisto di medicinali per le aziende sanitarie della Regione a causa della mancata presentazione di due dichiarazioni bancarie dalle quali risultasse il possesso da parte dell'impresa dei requisiti finanziari richiesti dal bando.
Secondo i giudici amministrativi il ricorso e' fondato in quanto la legge permette alle imprese, in presenza di giustificati motivi, di provare i requisiti economici richiesti per partecipare anche con altri documenti, la cui idoneita' allo scopo deve essere valutata dalla stazione appaltante. In questo modo, inoltre, si garantisce pure il principio della massima partecipazione alle gare di appalto.
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione terza, sentenza n. 3874/2007
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Terza
Composto dai Signori Magistrati:
Stefano BACCARINI Presidente
Germana PANZIRONI Componente-Relatore
Alessandro TOMASSETTI Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9966/2006 proposto dalla G. H. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vaiano Paolo e Diego e Izzo Raffaele ed elett.te dom.ta in Roma, Lung. Marzio n. 3;
CONTRO
- la Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Ricci e Claudio Forte ed elett.te dom.ta in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27 presso l'Avvocatura dell'ente;
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
del provvedimento in data 4 ottobre 2006, n. 138105 Regione Lazio, Dipartimento Economico ed Occupazionale con il quale e' stata comunicata alla ricorrente la esclusione dalla gara regionale per l'acquisto di medicinali per le aziende sanitarie della Regione indetta con bando del 25-7-06;
del bando di gara, punto 20, lett. d);
dell'annesso Disciplinare di gara nella lettera I del paragrafo 3.2;
dei verbali di gara;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
Visto il ricorso con i relativi atti.
Visti gli atti tutti di causa.
Vista la costituzione della Regione Lazio.
Designato Relatore il Consigliere Germana Panzironi.
Udite le parti alla udienza del 7 febbraio 2007, come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti indicati in epigrafe deducendo i motivi meglio indicati in ricorso.
Si costituiva in giudizio la Regione Lazio deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 7 febbraio 2007 il ricorso era assunto in decisione dal Collegio.
Il ricorso e' fondato.
La questione che si pone alla attenzione del Collegio attiene alla legittimita' degli atti di gara con riguardo alla espressa previsione - quale condizione minima di partecipazione alla gara ed a pena di esclusione - della necessita', da parte delle imprese, della presentazione di almeno due idonee dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385.
Rileva il Collegio come secondo il disposto dell'art. 41, comma 1, D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 [1], i requisiti di capacita' economica e finanziaria possano essere dimostrati per il tramite della presentazione di "uno o piu' dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi"; in particolare, quanto alle idonee dichiarazioni bancarie, l'art. 41, comma 4, precisa che tale requisito "e' comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385".
La fissazione, ad opera del legislatore, delle modalita' relative alla dimostrazione della capacita' economica e finanziaria, peraltro, appare temperata dalla previsione dell'art. 41, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 [2] secondo cui "se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante".
Non v'e' dubbio che tale ultima previsione sia da riferire all'intero disposto del comma 1 dell'art. 41 D.Lgs. n. 163/2006 e, conseguentemente, anche alle dichiarazioni bancarie indicate nell'art. 41, comma 1, lettera a) e comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
Appare, allora, evidente che la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di "almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati", non possa considerarsi quale requisito "rigido", dovendosi conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessita' di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (sul punto si veda anche Cons. Stato, 14 aprile 2006, n. 2078 "la richiesta di informazioni positive, date da parte di almeno due aziende di credito, non appare in contrasto non solo, e non tanto, con la legge o con alcun principio generale, ma neppure con alcun criterio logico. Invero, e' dato di comune esperienza che imprese, anche di limitate dimensioni, non concentrano, di regola, i loro rapporti con un solo istituto bancario, ma si avvalgono dei servizi di piu' d'uno. Per altro verso, se si fosse verificata l'eventualita' ‘riduttiva' ora ipotizzata, nulla impediva alle due societa' concorrenti di darne notizia al Comune appaltante o di darne la prova in giudizio, si' da far rilevare che, con riguardo alla specifica e dimostrata situazione, la prescrizione del disciplinare non poteva essere osservata per obiettive ragioni")..
Sotto tale profilo, il Collegio ritiene l'illegittimita' degli atti gara impugnati sotto il profilo della mancata previsione di alcun temperamento rispetto all'ipotesi della mancata presentazione "di due idonee referenze bancarie", in cio' ponendosi in contrasto con l'espressa indicazione normativa che consente alle imprese di provare la propria capacita' economica e finanziaria "mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante".
D'altra parte, deve anche osservarsi come l'odierna ricorrente abbia espressamente indicato, in sede di gara, le motivazioni che avevano reso impossibile la presentazione di una duplice referenza bancaria, mentre alcuna dichiarazione o documentazione alternativa era richiesta dagli atti di gara con riferimento a tale impossibilita', con la conseguenza che in alcun modo le partecipanti avrebbero potuto autonomamente surrogare la documentazione ovvero dimostrare in altro modo le proprie referenze.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso appare fondato.
Le spese, in considerazione della presenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita' Amministrativa.
Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007.
Presidente
Estensore
Depositata in Segreteria il 5 maggio 2007