SENTENZA CORTE DEI CONTI: nelle Gare rivelare informazioni tecniche lede la concorrenza
Data: 19/09/2007
Argomento: Procedure di gara


Corte conti Lombardia sul caso Enipower. La priorita` e` tutelare la concorrenza
Appalti, gare senza spioni
Rivelare informazioni tecniche e` danno erariale

Da un articolo di Italia Oggi

Niente asimmetrie informative nelle gare pubbliche. 

La rivelazione di informazioni tecniche a una delle imprese in corsa per l`aggiudicazione di una commessa pubblica e` illegittima perche` mette a repentaglio l`interesse degli altri concorrenti e della stazione appaltante a una competizione leale.  E per questo da` luogo a danno erariale. 

Lo ha affermato la Corte dei conti della Lombardia con la sentenza n. 448/2007 sul caso Enipower. 

Secondo i magistrati contabili lombardi la tutela della concorrenza nelle gare pubbliche e` una condizione essenziale per garantire l`imparzialita` e il buon andamento dell`amministrazione, in modo da «pervenire a un`utilizzazione razionale del pubblico denaro attraverso la scelta dell`offerta migliore». 

Ragion per cui e` fondamentale che gli aspetti tecnici di una gara restino coperti da segreto. 

Per i giudici, dunque, si configura una sorta di obbligo di postinformazione» in base al quale non devono essere pubblicate «le informazioni relative all`aggiudicazione di appalti la cui divulgazione sia contraria all`interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla lealta` della concorrenza tra prestatori di servizi». 

Nella decisione, redatta dal giudice Massimiliano Atelli, la Corte ha innanzitutto affermato la propria giurisdizione sul danno erariale prodotto dal giro di tangenti che nel 2004 ha coinvolto l`Enipower, societa` di proprieta` dell`Eni. 

Secondo la Corte, infatti, un`impresa pubblica e` anche quella «su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, anche soltanto indirettamente, un`influenza dominante, o perche` ne sono proprietarie o perche` vi hanno una partecipazione finanziaria». 

E questo e` proprio il caso di Enipower di proprieta` di una societa`, l`Eni (che ne detiene il 100% delle azioni) su cui il ministero dell`economia e delle finanze esercita un`influenza dominante grazie a una partecipazione del 30% del capitale sociale. 

Una volta chiarito il nodo cruciale della giurisdizione, la Corte e` passata a esaminare la questione di fondo, ossia l`obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l`aggiudicazione degli appalti. 

Richiamando un recente parere del Consiglio di stato (n.456/2007), i magistrati contabili hanno ribadito che «l`interesse fondamentale che sottende l`attuale disciplina dell`evidenza pubblica e` la tutela della concorrenza, cui si applicano anche i principi di parita` di trattamento, non discriminazione e trasparenza». 

E con il progressivo avvento del diritto comunitario, hanno fatto notare i giudici, si e` addirittura verificato un ribaltamento nella scala gerarchica degli interessi tutelati, passando «dalla tutela primaria dell`interesse dell`amministrazione a quella della libera circolazione della concorrenza». «Accedere a una commessa», ha spiegato la Corte, significa accedere al relativo corrispettivo, ed e` per questo che va garantita l`effettivita` della regola di concorrenza e di miglior impiego di risorse pubbliche, quando detto corrispettivo provenga dalla finanza pubblica». Proprio per queste ragioni, e` illegittima la diffusione di informazioni riservate sulle specifiche tecniche. Si tratta, infatti, di un comportamento vietato che produce «quel danno alla concorrenza che e` pregiudizio per i soggetti pubblici e per il mercato».

Francesco Cerisano

Italia Oggi - 18/09/2007







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