GARA D'APPALTO. L'ESCLUSIONE PER IMMORALITA' PROFESSIONALE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA UNA VALUTAZIONE DELL'ENTE.
Data: 23/09/2007
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 123 del 9.05.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Matteo Anna di Matteo Anna – servizio di pulizia dei locali adibiti a sede dei reparti della Polizia di Stato dislocati nel territorio della Provincia di Trapani. S.A: Prefettura di Trapani.

la stazione appaltante, dopo aver invitato a presentare offerta tutte le imprese che hanno formulato istanza di partecipazione, ha proceduto ad escludere, tra le altre, la Ditta istante, dopo aver ricevuto, come da prassi, riscontro da parte di tutte le Prefetture d'Italia relativamente ai concorrenti alla gara in esame, al fine di conoscere se gli stessi avessero commesso “errore grave o si fossero resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nell'esercizio dell'attivita' professionale”.

Detta esclusione e' motivata in base alla nota ricevuta dalla Prefettura di Udine e successivamente dalla Prefettura di Caserta, con la quale si comunicava l'esclusione della Ditta de qua da analoga gara per carenza di moralita' professionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c) del d. Lgs. n. 163/2006.

Si fa presente che a carico della titolare della Ditta sussiste una condanna per dichiarazione mendace (sentenza n. 117/2003), per la quale ha ricevuto il beneficio della sospensione della pena pecuniaria (€ 1.520,00). L'istante rappresenta, inoltre, che, per intervenuto indulto, la medesima pena e' estinta.

Di tale condanna, l'istante ne ha reso contezza nella dichiarazione sostitutiva“per completezza di informazione”, dopo aver dichiarato che non sussistono a suo carico condanne definitive per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale.

L'autorita' dopo le opportune considerazioni

HA RITENUTO che l'esclusione della ditta Matteo Anna di Matteo Anna dalla gara di che trattasi e' non conforme alla normativa vigente, in quanto la Commissione di gara, ai fini della valutazione della moralita' professionale del concorrente, deve tener conto della tipicita' delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c) del d. Lgs. n. 163/2006 e deve effettuare proprie autonome valutazioni in relazione a quanto dichiarato dal concorrente stesso ed alle risultanze del casellario giudiziale.

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