CONCORSO DI PROGETTAZIONE. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare i pagamenti all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
Data: 26/09/2007
Argomento: Liberi Professionisti


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici -
 Deliberazione n. 125 del 9.05.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno – avviso pubblico Parco Progetti Comunale. S.A. Comune di Vallo della Lucania.

In data 26/1/2007 il Comune di Vallo della Lucania ha bandito un avviso pubblico per la dotazione di un Parco Progetti da inoltrare alla Regione Campania per il relativo finanziamento.

L'avviso individua una serie di aree sulle quali si dovranno effettuare o singoli interventi ovvero azioni di sistema e per le quali i concorrenti devono presentare le proprie proposte progettuali a livello di progetto preliminare e/o studio di fattibilita'.

Dette proposte progettuali, se accolte, saranno inserite nel programma triennale dei lavori pubblici.

Il compenso e' subordinato all'erogazione del relativo finanziamento.

In data 12 marzo 2007 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno rappresenta la controversia insorta con la S.A. a seguito della richiesta di revoca dell'avviso pubblico di che trattasi, emanato, a parere dell'Ordine professionale, in violazione dell'articolo 91, comma 2 e dell'articolo 92, comma 1 del d. Lgs. n. 163/2006.

In sede di istruttoria procedimentale la S.A. ha trasmesso le proprie osservazioni al riguardo, rappresentando la piena legittimita' del proprio operato in quanto l'avviso in questione non concerne conferimenti di incarichi di progettazione, quanto piuttosto un “concorso di progettazione, volto ad acquisire un plafond di progetti eventualmente da utilizzare per attivare le procedure di finanziamento”. Ad avviso della S.A. la procedura che si intende attuare e' di tipo competitivo e comparativo.

Relativamente alla subordinazione del pagamento del professionista all'ottenimento del finanziamento, la S.A. fa rinvio alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18450/2005, che ha riconosciuto l'ammissibilita' del pagamento del compenso per la prestazione di progettazione subordinato alla concessione del finanziamento per la realizzazione dell'opera.

L'Autorita' In base a quanto considerato

ritiene che l'avviso pubblico di che trattasi NON E' CONFORME agli articoli 91, comma 2 e 92, comma 1 del d. Lgs. n. 163/2006.

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