Gazz.Uff.: riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualita'
Data: 01/10/2007
Argomento: cauzioni assicurative


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DETERMINAZIONE 11 Settembre 2007 Cauzione definitiva - Interpretazione dell'articolo 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, in ordine alla riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualita'. (Determinazione n. 7/2007). (GU n. 223 del 25-9-2007 )

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE 

DETERMINAZIONE 11 Settembre 2007 

Cauzione  definitiva - Interpretazione dell'articolo 40, comma 7, del
decreto legislativo n. 163/2006, in ordine alla riduzione del 50% per
le imprese in possesso di certificazione di qualita'. (Determinazione
n. 7/2007).

Considerato in fatto.
  E'  stata  di  recente posta all'attenzione di questa Autorita' una
questione  interpretativa  concernente  la  cauzione  definitiva  che
l'esecutore  del  contratto  di  appalto  e'  tenuto  a  costituire a
garanzia dell'adempimento delle prestazioni in esso dedotte.
  Il  quesito  e' stato posto da una societa' che opera nel campo dei
servizi con riferimento alla portata normativa dell'art. 40, comma 7,
del   decreto  legislativo  12 aprile  2006,  n.  163,  in  relazione
all'estensione   del   beneficio  inerente  alla  dimidiazione  della
cauzione   (originariamente   previsto  per  gli  appalti  di  lavori
pubblici) anche agli appalti di servizi e forniture.
  Nella  fattispecie,  la societa', specializzata nel settore pulizie
di  ambienti di lavoro e in possesso delle certificazioni di qualita'
di  cui al comma 7, dell'art. 40 del decreto legislativo n. 163/2006,
ha  posto  la questione all'atto della stipula di alcuni contratti di
appalto  aggiudicati  da  prefetture  dislocate  in  diverse aree del
territorio   nazionale   che,   in   sede   di   quantificazione  del
corrispettivo  relativo  alla cauzione definitiva, hanno richiesto il
versamento  del  relativo  importo  in  misura  integrale, escludendo
l'applicabilita'  del  beneficio  previsto  dall'art.  40  cit.  agli
appalti di servizi e forniture.
  Nella   segnalazione   si  contestava,  pertanto,  l'operato  delle
amministrazioni  appaltanti,  ritenuto  sproporzionato e trasgressivo
dei  principi  comunitari  e  nazionali  nell'ottica dell'unitarieta'
della disciplina da applicare.
  Altro   punto   di   disaccordo  era  quello  relativo  al  computo
dell'importo ai fini della stipula della polizza fideiussoria, che e'
calcolata dalle dette prefetture sulla base dell'importo contrattuale
comprensivo di IVA, a differenza di quanto previsto dall'art. 113 del
decreto legislativo n. 163/2006, che ne prevede il calcolo unicamente
sulla base dell'importo contrattuale.
  Il  quesito,  pur  essendo  posto  per  un caso specifico, presenta
aspetti  interpretativi  di carattere piu' generale che riguardano la
possibile  applicazione  della riduzione delle garanzie di esecuzione
previste  dall'art. 40, comma 7, nell'ambito degli appalti di servizi
e forniture.
  L'esigenza  di un intervento interpretativo da parte dell'Autorita'
emerge  anche  da  una  recente  interpellanza parlamentare in cui si
contestano  le  modalita' di determinazione della cauzione definitiva
previste dall'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006,
ritenute  inadeguate  per  gli  appalti  di servizi e forniture, e al
tempo    stesso   si   evidenzia   l'esigenza   di   fare   chiarezza
sull'applicabilita'  della  riduzione  del  cinquanta  per  cento del
deposito cauzionale anche agli appalti di servizi e forniture.
  Stante   il   rilievo  della  questione  ed  al  fine  di  dirimere
l'illustrato contrasto interpretativo, l'Autorita' ritiene necessario
emanare il presente atto a carattere generale.

Ritenuto in diritto.
  Con  il decreto legislativo n. 163/2006 le garanzie di esecuzione e
le  coperture  assicurative,  originariamente  previste dall'art. 30,
commi 2,  2-bis  e  2-ter,  della  legge  n.  109/1994  per  i lavori
pubblici, sono state estese anche a servizi e forniture.
  Infatti,  l'art.  113  del  citato decreto legislativo n. 163/2006,
relativo  ai  settori  ordinari,  obbliga l'esecutore del contratto a
"costituire  una  garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo
contrattuale.  In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore
al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti
percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il 10 per cento; ove il
ribasso  sia  superiore  al  20  per cento, l'aumento e' di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento".
  Non si rileva nel Codice un obbligo dell'esecutore a costituire una
garanzia  fideiussoria  nel  caso  di  contratti pubblici nei settori
speciali.
  Il  dato  normativo di riferimento in tema di cauzioni va rinvenuto
nelle  disposizioni  di  cui  agli  articoli 40, 75 e 113 del decreto
legislativo n. 163/2006.
  L'art.  40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici) prevede al
comma 7  che  le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi
accreditati  -  ai  sensi  delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000  e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 - la certificazione del
sistema   di   qualita'   conforme   alle  norme  europee  ovvero  la
dichiarazione  della  presenza  di  elementi significativi e tra loro
correlati  di tale sistema usufruiscono del beneficio che la cauzione
e  la  garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'art. 75 e
dall'art. 113, comma 1, sono ridotte del 50 per cento.
  L'art.  113  disciplina  le garanzie da assicurare per l'esecuzione
del  contratto  (garanzia  definitiva),  mentre  l'art.  75, comma 1,
prevede  l'obbligo  di  corredare  l'offerta di ogni concorrente, che
intenda  partecipare  a  gare  di lavori, servizi e forniture, di una
garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o fideiussione (garanzia provvisoria).
  Il   successivo   comma 7,   dell'art.  75  dispone,  senza  alcuna
distinzione  della  tipologia  del contratto (se di lavori, servizi o
forniture),  che  l'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale
rinnovo,  sia  ridotto  del 50% per gli operatori economici che, come
nel  caso  dell'art. 40, comma 7, dispongano della certificazione del
sistema di qualita' conforme alle norme europee.
  La riduzione dell'importo prevista per le imprese in possesso della
certificazione  di  qualita'  e'  quindi espressamente consentita nel
caso  delle  garanzie  a  corredo  dell'offerta,  mentre la questione
interpretativa  si  pone  per  i servizi e le forniture nella fase di
esecuzione  del  contratto.  Infatti la disposizione che prevede tale
riduzione  non  e'  inserita  organicamente nel medesimo articolo che
tratta  delle  garanzie  per  l'esecuzione  (art.  113),  come invece
avviene nel caso dell'offerta (art. 75), ma e' riportata nell'art. 40
"Qualificazione per eseguire lavori pubblici".
  Nonostante  il  citato  art.  40  tratti  prevalentemente l'aspetto
relativo  alla  qualificazione,  deve  rilevarsi  in  primo  luogo il
richiamo in parentesi agli articoli 47-49 della direttiva 2004/18/CE,
che  si  riferiscono  non  solo  ai  lavori,  ma  anche  a  servizi e
forniture. Inoltre, il comma 7, dell'art. 40 cit. non e' circoscritto
al   settore   dei  lavori  pubblici  e  nel  contempo  richiama  gli
articoli 75  e  113,  che  sono  applicabili  ai  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.
  Sarebbe,  peraltro,  contraddittoria  la  disposizione  che  amplia
l'applicazione  dell'istituto  delle garanzie previste dalla legge n.
109/1994  e  dal  relativo  regolamento di attuazione del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 554/1999 per i lavori anche a servizi
e  forniture  e,  nel  contempo,  non  consente  la riduzione del 50%
unicamente  per  questi  ultimi,  che  precedentemente all'entrata in
vigore  del decreto legislativo n. 163/2006 godevano di obblighi meno
restrittivi rispetto ai lavori.
  Sul  piano logico-giuridico, infatti, l'interpretazione restrittiva
dell'art.  40,  comma 7,  del  decreto  legislativo  n. 163/2006, cui
seguirebbe   l'impossibilita'   per  le  imprese  in  possesso  della
certificazione   di  qualita'  di  avvalersi  della  riduzione  della
cauzione   definitiva   nelle  procedure  di  appalto  di  servizi  e
forniture,  non  sembra  affatto  coerente  con la nuova impostazione
normativa  codificata  dal decreto legislativo n. 163/2006 in termini
unitari  per  le procedure di appalto di lavori, servizi e forniture,
come emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 40, comma 7,
del  Codice  dei contratti pubblici, che non circoscrive il beneficio
in questione agli appalti di lavori.
  Del  resto,  laddove  il  legislatore ha inteso riservare un regime
giuridico  differenziato per i lavori lo ha fatto espressamente, e la
conferma  di  cio' e' rinvenibile nell'art. 129 del Codice, che detta
ulteriori  previsioni  in  tema  di garanzie e coperture assicurative
specifiche per i lavori.
  Relativamente  all'ulteriore  aspetto,  riguardante la necessita' o
meno di considerare anche l'IVA nell'importo a base del calcolo della
cauzione,  si rileva che l'art. 113, comma 1, del decreto legislativo
n.  163/2006 dispone che la garanzia fideiussoria e' costituita sulla
base  "del  10  per cento dell'importo contrattuale"; ne consegue che
l'IVA,  imposta  accessoria,  peraltro  variabile, non va inserita in
quanto non e' parte dell'importo contrattuale.
  In base a quanto sopra considerato

                            Il Consiglio

  ritiene che:
    a) la  riduzione  del deposito cauzionale in misura del cinquanta
per cento per le imprese in possesso della certificazione di qualita'
e'  applicabile  non  solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a
quelli di servizi e forniture;
    b) la   garanzia   fideiussoria   definitiva,   da  prestare  per
l'esecuzione  del  contratto,  e' costituita, ai sensi dell'art. 113,
del  decreto  legislativo  n.  163/2006, sulla base "del 10 per cento
dell'importo  contrattuale",  con  la  conseguenza che l'IVA, imposta
accessoria, peraltro variabile, non va inserita.
      Roma, 11 settembre 2007

                                           Il presidente: Giampaolino

Il relatore: Brienza







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