La Giunta regionale della Regione Calabria ha approvato, su
proposta dell'assessore alle Riforme Nicola Adamo, il disegno di legge,
che ora passera' all'approvazione del Consiglio regionale, relativo all'istituzione
della Stazione unica appaltante e disciplina sulla trasparenza
in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il Consiglio regionale, in sede di approvazione della legge regionale
11 maggio 2007, n. 9, concernente la legge finanziaria regionale per il
2007, con l'art. 2 ha istituito la Stazione Unica Appaltante
(SUA) e fissato i criteri generali per la definizione della natura giuridica
dell'organismo, delle competenze e per il funzionamento, demandato alla Giunta
regionale la predisposizione, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore
della legge regionale, di un disegno di legge regionale organico,
con il quale disciplinare la composizione e le modalita' di nomina
dell'organismo, stabilire le sue finalita', fissare l'ambito di competenza e le
attribuzioni, regolare il funzionamento ed individuare i soggetti giuridici che
devono o possono ricorrere alla SUA, ed ancora le modalita' di copertura delle
spese di finanziamento.
I principi posti a base dell'istituzione della S.U.A. , recati
dalla norma legislativa del citato articolo 2 e che hanno ispirato il Consiglio
regionale a dotare la Regione di un specifico autonomo organismo, al quale
demandare la predisposizione e gestione di tutte le procedure concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di competenza degli Uffici
della Regione e degli Enti, Aziende, Agenzie, trovano ragione nell'esigenza
primaria di uniformare le procedure per tutti i soggetti obbligati o
che facciano ricorso, semplificando la redazione degli atti degli
appalti e, ove possibile razionalizzare l'attivita' anche mediante
l'accorpamento delle procedure richieste da piu' soggetti obbligati o in regime
di convenzione.
Cio' consente, inoltre, di contenere la spesa pubblica e di evitare l'elusione
delle procedure di affidamento con il frazionamento delle forniture nel corso
dell'anno.
L'aspetto che maggiormente e' posto alla base dell'espressa volonta' dal
Consiglio regionale e' costituito dalla necessita' di rendere al massimo
la trasparenza per evitare ingerenze esterne, anche di natura
malavitosa, il ripetersi di fenomeni di corruzione, come di recente si ha avuto
modo di apprendete dai mass-media per le molteplici indagini e provvedimenti
posti in essere dell'Autorita' Giudiziaria, e pervenire ad un sistema di massima
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Il disegno di legge regionale predisposto dalla Giunta
regionale risulta articolato secondo l'indirizzo fornito dal Consiglio regionale
e mira a trattare e disciplinare gli aspetti concernenti l'istituzione e la
composizione dell'organismo, le finalita', le attribuzioni, le procedure per la
nomina e la durata in carica dei componenti l'organismo, la competenza e le
modalita' di funzionamento degli organi, la disciplina delle procedure
di affidamento, la competenza riservata ai soggetti committenti, sia
essi uffici, enti, aziende, societa', agenzie e altri organismi dipendenti dalla
Regione, che soggetti pubblici terzi operanti in regime di convenzione, le procedure
degli appalti, il regolamento regionale per la gestione dei lavori
pubblici, l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale sugli
appalti ed infine quelle relative alla compatibilita' normativa ai corrispettivi
spettanti ai componenti e le norme transitorie e finali.
Piu' in particolare, l'art. 1 istituisce la Stazione Unica Appaltante
(SUA) come Autorita' regionale con il compito di svolgere attivita'
preparatoria, di indizione e di aggiudicazione, e di vigilanza nella materia dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Gli organi
dell'Autorita' regionale SUA sono costituiti da un Direttore Generale e
dal Comitato di sorveglianza, essa opera in piena autonomia organizzativa e
contabile ed a tal fine deve dotarsi dei necessari regolamenti. Lo stesso
articolo stabilisce la composizione degli uffici operativi della SUA.
L'art. 2, oltre a indicare le modalita' di assegnazione del
fabbisogno di personale e definire la lista delle attribuzioni,
conferisce alla SUA la vigilanza delle procedure di gara poste sotto
soglia, direttamente gestite dai soggetti obbligati o in regime di
convenzione, cio' allo scopo di evitare l'elusione da frazionamento delle
procedure e degli appalti, per la regolarita' delle procedure e per consentire
di un costante aggiornamento della banca dati. Stabilisce infine che l'attivita'
dell'Autorita' sia impostata con a base un sistema qualita' conforme alle norme
della serie ISO EN UNI 9000 e che definisca e promuova presso le amministrazioni
aggiudicatrici di un sistema di attestazione della qualita' dei contratti
pubblici ispirato alla norma di derivazione europea UNI 10943.
L'art. 3 stabilisce la composizione dell'Autorita'
regionale, formata da un Direttore Generale ed un Comitato di
sorveglianza, di nomina del Presidente della Giunta regionale, con procedura
trasparente, nonche' la durata in carica, i casi di decadenza dall'incarico ed i
vincoli per la rielezione. Infatti, e' prevista una procedura di evidenza
pubblica per la costituzione di un apposito elenco dei soggetti interessati alla
nomina aventi i requisiti minimi. Inoltre sono previsti i casi di incompatibilita'
e di conflitto di interesse.
L'art. 4 stabilisce l'obbligo al ricorso all'Autorita'
da parte delle strutture organizzative della Regione e degli Enti, Aziende,
Agenzie ed organismi da essa dipendenti, nonche' degli enti del servizio
sanitario regionale. Per tutti gli altri soggetti pubblici operanti in Calabria,
viene data la facolta' di fare ricorso in regime di convenzione, salvo che si
tratti di soggetti pubblici estranei alla regione, nel caso in cui i contratti
riguardano attivita' sostenuta con il contributo a carico del bilancio della
Regione, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo totale.
Gli articoli 5 e 6 disciplinano la competenza dei
committenti e le modalita' di attivazione del procedimento ed anche i
rapporti e gli obblighi reciproci dei due soggetti (committente e SUA). Cio',
soprattutto, per legittimare l'avvio degli adempimenti della SUA ed anche per
determinare l'inizio del procedimento, di definizione dell'oggetto, di
fissazione dei termini temporali entro i quali la procedura di gara dovra'
essere conclusa, di determinazione dell'entita' della spesa, ed infine di
predisposizione del piano dei fabbisogni annuali complessivi redatto a cura dei
committenti. Al fine di stimolare la qualificazione delle strutture ordinarie
delle amministrazioni aggiudicatici viene prevista la possibilita' per le stesse
di derogare dall'obbligo sancito dall'art.4.
L'art. 7 si sofferma sulle procedure di predisposizione
e redazione degli atti di gara (avvisi, capitolati d'onere,
disciplinari tecnici, bandi, ecc.) e fissa i termini entro i quali i
provvedimenti devono essere emanati, oltre che i vincoli all'inserimento di
clausole che di fatto impediscono la conoscenza dei contenuti degli atti o che
facciano esplicito riferimenti tecnici che possono comportare il condizionamento
dei partecipanti.
L'art. 8 demanda all'Autorita' regionale SUA la predisposizione
del regolamento per i contratti di servizi relativi ai lavori pubblici,
da predisporre nel termine di 120 giorni dall'insediamento degli Organi, allo
scopo di fissare criteri per l'affidamento degli incarichi ai liberi
professionisti, la nomina dei direttori dei lavori, la stipula delle
convenzioni la definizione delle incompatibilita' tra incarichi professionali e
rapporti di servizio, la tenuta di elenchi per l'affidamento degli incarichi.
Con gli articoli 9 e 10 si da il via alla costituzione dell'Osservatorio
regionale sui contratti pubblici, allo scopo di creare una banca dati
nella quale raccogliere i dati relativi alle opere e quelli statistici, nonche'
per la realizzazione del monitoraggio delle procedure di indizione e di
affidamento sotto soglia e la realizzazione e l'aggiornamento continuo dei
prezzi. Inoltre, disciplinano la realizzazione di uno specifico notiziario
regionale sugli appalti e sui prezzi al consumo di interesse per gli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture e l'obbligo, da parte delle strutture
regionali o dipendenti dalla Regione e degli enti locali operanti in Calabria di
fornire tutte le informazioni riguardanti gli appalti dagli stessi posti in
essere.
L'art. 11 stabilisce le modalita' di funzionamento della SUA e
dell'Osservatorio, per quanto attiene alle spese di organizzazione, prevedendo
che tutti i soggetti che facciano ricorso alla SUA, in regime obbligatorio
ovvero in convenzione, devono prevedere, riservare e trasferire all'Autorita'
regionale SUA l'ammontare dell'1% (uno per cento) dell'importo a base d'asta. Cio',
dopo la fase di avvio, prevedibilmente il primo anno dalla sua costituzione,
consentira' di disporre di autonomia finanziaria, rendendo ancora piu' autonomo
l'Organismo.
I successivi articoli, 12 e 13, riguardano la compatibilita'
con le disposizioni legislative e regolamentari previgenti, al fine di evitare
sovrapposizioni di regole e dubbi interpretativi, e le disposizioni transitorie
e finali, queste ultime per regolare soprattutto la fase di avvio dell'attivita'
della SUA.
fonte: professionearchitetto.it