APPALTI INFERIORI A 150.000 EURO. Per la dimostrazione dei requisti ( art. 28 DPR 34/00 ) i lavori devono essere stati realizzati dall'Impresa e non dal Diretto
Data: 10/10/2007
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 130 del 9.05.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla FIN. APPALTI s.r.l. - lavori di sistemazione del cortile scuole elementari per creazione di uno spazio sportivo attrezzato polivalente. S.A. Comune di Solarussa.

In data 16 marzo 2007 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'impresa FIN.APPALTI s.r.l. ha rappresentato la controversia insorta con il Comune di Solarussa in seguito all'esclusione dell'Impresa istante per non aver dimostrato il possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. 34/2000, per la partecipazione all'appalto indicato in oggetto, di importo inferiore a 150.000 euro. 

In particolare, ai fini della dimostrazione dei lavori eseguiti direttamente dall'Impresa istante nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, la medesima ha presentato certificati relativi a lavori eseguiti da altra impresa, della cui condotta e' stato responsabile l'attuale direttore tecnico.

La S.A. ha effettuato l'esclusione in quanto, abbattendo ad un decimo l'importo dei lavori riconducibili al direttore tecnico, l'impresa non ha dimostrato di aver eseguito lavori in misura non inferiore all'importo del contratto da stipulare.

A parere dell'Impresa istante, negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro, i lavori eseguiti da altre imprese per i quali e' stato responsabile il proprio direttore tecnico, devono essere conteggiati nella loro totalita'.

In sede di istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha ribadito la correttezza del proprio operato, richiamando l'articolo 18, comma 14 del d.P.R. 34/2000, cui l'articolo 28, comma 3 rinvia.

L'autorita', ha ritenuto

CONFORME L'ESCLUSIONE dell'impresa istante dall'appalto di che trattasi, per non aver dimostrato il possesso del requisito dei lavori pregressi eseguiti direttamente dall'impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore all'importo del contratto da stipulare, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del d.P.R. 34/2000.

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