Gazz.Uff.: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.
Data: 11/10/2007
Argomento: Finanziamenti


DECRETO-LEGGE 1 Ottobre 2007, n. 159 - Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale. (GU n. 229 del 2-10-2007 )

DECRETO-LEGGE 1 Ottobre 2007 , n. 159 

Interventi  urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni  che,  in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica
definiti  con  il  Documento  di programmazione economico-finanziaria
2008-2011  e  relativa  nota di aggiornamento, avviino un processo di
restituzione  del  maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni,
dando  priorita'  ai  soggetti  incapienti ed intervenendo a sostegno
della realizzazione di infrastrutture ed investimenti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 settembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

                    Destinazione maggiori entrate

  1.  Le  maggiori  entrate tributarie nette rispetto alle previsioni
definite  con  il  Documento  di programmazione economico-finanziaria
2008-2011  per  l'anno  2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori
rispetto    a    quelle    incluse    nel    provvedimento   previsto
dall'articolo 17,  comma 1,  della  legge  5 agosto  1978,  n. 468, e
utilizzate  a  copertura  del  decreto-legge  2 luglio  2007,  n. 81,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2007, n. 127,
sono   destinate,  per  lo  stesso  anno,  alla  realizzazione  degli
obiettivi  di  indebitamento  netto delle pubbliche amministrazioni e
dei  saldi  di  finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal
predetto  Documento  di  programmazione economico-finanziaria e dalla
relativa Nota di aggiornamento.
  2.   Gli   obiettivi   di   indebitamento   netto  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  al comma 1 includono gli effetti finanziari
degli  interventi  disposti  con il presente decreto, ivi comprese le
misure di sviluppo ed equita' sociale di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        
      
                               Art. 2.

                          Imprese pubbliche

  1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale
dell'infrastruttura  ferroviaria, previste dal contratto di programma
2007-2011   parte  investimenti  stipulato  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture  e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., e' autorizzato
un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.
  2.  Per  assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui
al   comma 1,   la   continuita'   nell'attivita'   di   manutenzione
straordinaria    sulla    rete    tradizionale    dell'infrastruttura
ferroviaria,  come  indicato  nella  delibera  CIPE  n.  63  in  data
20 luglio   2007,   e'  autorizzato  per  l'anno  2007  un  ulteriore
contributo di 235 milioni di euro.
  3. E' autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel
2007  per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al
Contratto   di  programma  2007  stipulato  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e da ANAS S.p.A.

        
      
                               Art. 3.

Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui
          all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007

  1.  All'articolo 1  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al
fine  di  garantire  la  tempestiva  attivazione del finanziamento in
corso  d'anno  degli  interventi  previsti  nel predetto elenco 1, e'
consentito,  per  l'anno  2007,  l'utilizzo  di una parte delle quote
accantonate   per   ciascun   intervento,   nel   limite  di  importi
corrispondenti  a  effetti  in  termini  di  indebitamento netto pari
all'ottanta  per  cento  di quelli determinati nel medesimo elenco 1.
Per  gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una parte delle
quote  accantonate  per  ciascun  intervento,  nel  limite di importi
corrispondenti  a  effetti  in termini di indebitamento netto pari al
settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.";
    b) al comma 759 e' soppressa la parola: "trimestralmente";
    c) al  comma 762  le  parole: "per gli importi accertati ai sensi
del  comma 759"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "secondo  quanto
previsto dai commi 758 e 759".
  2.  Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
e'  sostituito  dal  seguente: "2. Le anticipazioni di cui al comma 1
sono   estinte  a  valere  sulla  quota  delle  somme  stanziate  sui
pertinenti  capitoli  di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758,
secondo    periodo,   della   legge   27 dicembre   2006,   n.   296,
preventivamente   rispetto  agli  utilizzi  cui  sono  destinati  gli
stanziamenti stessi.".

        
      
                               Art. 4.

              Commissariamento di regioni inadempienti

  1.  Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli
Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
e  dal  Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza,  di  cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa
Stato-regioni  del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  105  del  7 maggio  2005, con le modalita' previste dagli accordi
sottoscritti   ai   sensi  dell'articolo 1,  comma 180,  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il
mancato  rispetto  da  parte della regione degli adempimenti previsti
dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri
finanziari  nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione
degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e
di  riorganizzazione  del sistema sanitario regionale, anche sotto il
profilo  amministrativo  e  contabile, tali da mettere in pericolo la
tutela   dell'unita'   economica   e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni,  ferme  restando  le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 796,  lettera b),  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  la  procedura di cui
all'articolo 8,  comma 1,  della  legge  5 giugno  2003,  n.  131, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  della  salute,  sentito  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro
quindici   giorni   tutti   gli   atti   normativi,   amministrativi,
organizzativi  e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli
obiettivi previsti nel Piano.
  2.  Ove  la  regione  non  adempia  alla diffida di cui al comma 1,
ovvero  gli  atti  e le azioni posti in essere, valutati dai predetti
Tavolo   e   Comitato,   risultino   inidonei   o   insufficienti  al
raggiungimento   degli   obiettivi   programmati,  il  Consiglio  dei
Ministri,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro della salute, sentito il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta
per  l'intero  periodo  di  vigenza del singolo Piano di rientro. Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a
carico della regione interessata.

        
      
                               Art. 5.

Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico

  1.  A  decorrere  dall'anno  2008  l'onere  a  carico  del  SSN per
l'assistenza  farmaceutica  territoriale, comprensiva sia della spesa
dei  farmaci  erogati  sulla  base della disciplina convenzionale, al
lordo  delle  quote  di  partecipazione  alla  spesa  a  carico degli
assistiti,  sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione
per  conto  e  la  distribuzione  in dimissione ospedaliera, non puo'
superare  a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
14,4  per  cento  del  finanziamento  cui  concorre ordinariamente lo
Stato,  comprensivo  delle risorse vincolate di spettanza regionale e
al  netto  delle  somme erogate per il finanziamento di attivita' non
rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a
carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello
nazionale  che in ogni singola regione e' annualmente determinato dal
Ministero  della  salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a
quello  di  riferimento,  sulla base del riparto delle disponibilita'
finanziarie  per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE,
ovvero,  in  sua  assenza,  sulla  base della proposta di riparto del
Ministro  della  salute,  da  formulare entro il 15 ottobre. Entro 15
giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  i dati della distribuzione diretta,
come definita dal presente comma, per singola specialita' medicinale,
relativi  al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite
dal  decreto  del  Ministro  della  salute  in  data  31 luglio 2007,
concernente  l'istituzione  del  flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche  effettuate  in  distribuzione  diretta. Il rispetto da
parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce
adempimento  ai  fini  dell'accesso  al  finanziamento  integrativo a
carico  dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione
del  flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che
non   hanno   fornito   i   dati  viene  attribuita,  ai  fini  della
determinazione  del  tetto  e  della definizione dei budget di cui al
comma 2,  in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa
per   distribuzione   diretta  pari  al  40  per  cento  della  spesa
complessiva  per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata
dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
  2.  A  decorrere  dall'anno  2008  e'  avviato  il nuovo sistema di
regolazione  della  spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario
nazionale, che e' cosi' disciplinato:
    a) il  sistema  nel  rispetto  dei  vincoli  di  spesa  di cui al
comma 1,  e' basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna
Azienda  titolare  di  autorizzazioni  all'immissione in commercio di
farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale
calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi
per  i  quali  sono  disponibili  i dati, distintamente per i farmaci
equivalenti  e  per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo
di    cui   al   precedente   periodo   viene   detratto,   ai   fini
dell'attribuzione  del  budget, l'ammontare delle somme restituite al
Servizio  sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796,
lettera g),  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, e del comma 3.
Viene    detratto,   altresi',   il   valore   della   minore   spesa
prevedibilmente  conseguibile  nell'anno  per  il quale e' effettuata
l'attribuzione  del  budget, a seguito delle decadenze di brevetti in
possesso   dell'azienda  presa  in  considerazione;  tale  valore  e'
calcolato  sulla  base  dei  dati dell'anno precedente. Ai fini della
definizione  dei  budget  l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle
risorse  incrementali  derivanti  dall'eventuale aumento del tetto di
spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla
riduzione  di  spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze
di  brevetto  che  avvengono  nell'anno  per  il  quale e' effettuata
l'attribuzione  del  budget.  Un ulteriore 20 per cento delle risorse
incrementali,  come  sopra  definite, costituisce un fondo aggiuntivo
per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso
dell'anno,  mentre  il  restante 20 per cento costituisce un fondo di
garanzia  per  esigenze  allocative  in corso d'anno. Il possesso, da
parte   di   un   farmaco,   del  requisito  della  innovativita'  e'
riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione
consultiva  tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e
ha  validita'  per  36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta
salva  la  possibilita' dell'AIFA di rivalutare l'innovativita' sulla
base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;
    b) la  somma  dei  budget  di  ciascuna Azienda, incrementata del
fondo  aggiuntivo  per  la  spesa  dei farmaci innovativi di cui alla
lettera a),  nonche'  dell'ulteriore  quota del 20 per cento prevista
dallo  stesso comma, deve risultare uguale all'onere a carico del SSN
per  l'assistenza  farmaceutica a livello nazionale, come determinato
al comma 1;
    c) in  fase  di prima applicazione della disposizione di cui alla
lettera a)  e  nelle  more  della concreta e completa attivazione dei
flussi   informativi,  l'AIFA,  partendo  dai  prezzi  in  vigore  al
1° gennaio  2007  risultanti dalle misure di contenimento della spesa
farmaceutica  di  cui  all'articolo 1,  comma 796,  lettera f), della
legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  attribuisce  a  ciascuna Azienda
titolare  di  AIC,  entro  il  31 gennaio 2008, un budget provvisorio
sulla  base  delle  regole  di attribuzione del budget definite dalla
stessa  lettera a).  Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna
Azienda   entro  il  30 settembre  2008  alla  luce  dei  dati  sulla
distribuzione  diretta  forniti  dalle  regioni  ai  sensi del citato
decreto  del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza
di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per
la  distribuzione  diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di
PHT  di  cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata
nel   Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del
4 novembre 2004;
    d) l'AIFA  effettua  il  monitoraggio  mensile  dei dati di spesa
farmaceutica  e  comunica  le  relative risultanze al Ministero della
salute  ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima
cadenza.   L'AIFA  verifica  al  31  maggio,  al  30 settembre  e  al
31 dicembre  di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale
del  tetto  di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati
dell'Osservatorio nazionale dell'impiego dei medicinali, disciplinato
dall'articolo 68   della   legge   23 dicembre   1998,   n.   448,  e
dall'articolo 18  del  decreto del Ministro della salute 20 settembre
2004,  n.  245, nonche' sulla base dei dati delle regioni concernenti
la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
    e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno
superino  la  somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget
aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si da' luogo al
ripiano  dello  sforamento  determinato  nel predetto arco temporale,
secondo  le  regole  definite  al  comma 3. Qualora i valori di spesa
verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata
ai  primi  9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi
di  cui  alla  predetta  lettera b),  si  da'  luogo al ripiano dello
sforamento   stimato   del   periodo  1°  giugno-31  dicembre,  salvo
conguaglio  determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre,
secondo  le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto
della variabilita' dei consumi nel corso dell'anno.
  3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi' definite:
    a) l'intero  sforamento  e'  ripartito  a  lordo  IVA tra aziende
farmaceutiche,  grossisti  e  farmacisti in misura proporzionale alle
relative  quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto
dell'incidenza  della  distribuzione diretta sulla spesa complessiva.
L'entita'  del  ripiano  e'  calcolata,  per ogni singola azienda, in
proporzione  al  superamento del budget attribuito di cui al comma 2,
lettera b).  Al  fine di favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei
farmaci   innovativi   la   quota   dello  sforamento  imputabile  al
superamento,  da  parte  di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui
alla citata lettera b) del comma 2 e' ripartita, ai fini del ripiano,
al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto;
    b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31
maggio,  e'  comunicata  dall'AIFA  a  ciascuna  Azienda  entro il 15
luglio.  La  quota di ripiano determinata a seguito della verifica al
30 settembre  e'  comunicata  dall'AIFA  a  ciascuna Azienda entro il
15 novembre.  Le  Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e
ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;
    c) ai  fini  del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica
il  sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge
27 dicembre  2006,  n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei
farmacisti,  l'AIFA  ridetermina,  per  i  sei  mesi  successivi,  le
relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il
corrispondente  incremento  della  percentuale di sconto a favore del
SSN.  Le  aziende  farmaceutiche  versano gli importi dovuti, entro i
termini  previsti  dalla  lettera b) del presente comma, direttamente
alle  regioni  dove  si e' verificato lo sforamento in proporzione al
superamento del tetto di spesa regionale;
    d) la   mancata  integrale  corresponsione  a  tutte  le  regioni
interessate,  da  parte  delle  aziende, di quanto dovuto nei termini
perentori  previsti,  comporta  la  riduzione  dei prezzi dei farmaci
ancora  coperti  da  brevetto,  in  misura  tale da coprire l'importo
corrispondente,  incrementato  del  20  per cento, nei successivi sei
mesi.
  4.  Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della
spesa farmaceutica, cosi' come definita al comma 1, relativa all'anno
successivo  distintamente  per  ciascuna  regione  e la comunica alle
medesime  regioni.  Le  regioni  che,  secondo  le  stime  comunicate
dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al
comma 1,  sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa,
ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al
30   per   cento   dello  sforamento  e  dette  misure  costituiscono
adempimento   regionale   ai   fini   dell'accesso  al  finanziamento
integrativo  a  carico  dello  Stato. Le regioni utilizzano eventuali
entrate  da  compartecipazioni  alla spesa a carico degli assistiti a
scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
  5.  A  decorrere  dall'anno  2008 la spesa farmaceutica ospedaliera
cosi'  come  rilevata  dai  modelli  CE, al netto della distribuzione
diretta come definita al comma 1, non puo' superare a livello di ogni
singola   regione   la   misura  percentuale  del  2  per  cento  del
finanziamento  cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato,  inclusi gli
obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto  delle  somme  erogate  per  il  finanziamento di attivita' non
rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto
valore  e'  recuperato  interamente a carico della regione attraverso
misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci
equivalenti  della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci
del  Servizio  sanitario regionale o con misure di copertura a carico
di  altre  voci  del  bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la
regione   che   abbia   fatto   registrare  un  equilibrio  economico
complessivo.

        
      
                               Art. 6.

 Sistema Alta Velocita/Alta Capacita' Rete transeuropea di trasporto

  1.  Ai  fini  della  realizzazione  delle  tratte del Sistema "Alta
Velocita/Alta   Capacita"   ricompreso  nella  Rete  transeuropea  di
trasporto  (TEN-T),  come  definita  dalla  decisione 2004/884/CE del
Parlamento  europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera
del  CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con  i  Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene
determinato  l'ammontare  della  quota  del  canone di utilizzo della
infrastruttura  ferroviaria,  di  cui  al  decreto  del  Ministro dei
trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   94   del  21 aprile  2000,  e  successive
modificazioni,  che  concorre alla copertura dei costi d'investimento
del   suddetto   Sistema  fino  alla  copertura  completa  del  costo
dell'opera;  con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le
modalita' attuative.

        
      
                               Art. 7.

      Contributi al trasporto metropolitano delle grandi citta'

  1.  Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro
per  la  prosecuzione  delle  spese  di investimento finalizzate alla
linea "C" della metropolitana della citta' di Roma.
  2.  Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro
per  spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e
regionale di Napoli.
  3.  Per  la  realizzazione  di  investimenti  relativi  al  sistema
ferroviario  metropolitano  di  Milano e' autorizzata la spesa di 150
milioni   di  euro  per  l'anno  2007,  quale  cofinanziamento  delle
politiche a favore del trasporto pubblico.
  4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al
patto  di  stabilita'  interno,  sia  in termini di competenza che di
cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.

        
      
                               Art. 8.

Interventi  per  il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il
miglioramento  del  trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di
                               Messina

  1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per
la  Sicilia,  anche  con  riferimento  alle  merci pericolose, per la
realizzazione  di  interventi  di  adeguamento  dei servizi nei porti
calabresi  e  siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il
miglioramento   della   sicurezza,   nonche'  per  la  promozione  ed
informazione  dei  servizi  e'  autorizzata  altresi'  la spesa di 12
milioni di euro per l'anno 2007.
  2.  Per  la  realizzazione  di  interventi  e  servizi  di messa in
sicurezza  della  viabilita'  statale,  tra i quali semaforizzazione,
attraversamenti  pedonali,  pannelli informatizzati, della Calabria e
della  Sicilia direttamente interessata dall'emergenza e' autorizzata
la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.
  3.  Al  fine  del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare
sulla  tratta  Rosarno  -  Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del
collegamento  ferroviario  con l'aeroporto, da realizzarsi in ragione
dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero
di  cui  all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  e'  autorizzata  la  spesa di 40 milioni di euro per
l'anno  2007  per  la  realizzazione di investimenti per il materiale
rotabile,   la   riqualificazione  integrata  delle  stazioni  e  per
interventi di integrazione e scambio modale.
  4.  Per  potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto
di  Messina e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007
per   l'acquisto   o   il   noleggio  di  navi,  l'adeguamento  e  il
potenziamento  dei  pontili  e  dei relativi servizi, il collegamento
veloce  dell'aeroporto  di  Reggio  Calabria  con  Messina  ed  altri
eventuali   scali,   nonche'  per  la  introduzione  di  agevolazioni
tariffarie  nel  periodo  dell'emergenza e la istituzione del sistema
informativo dei servizi di mobilita' nello Stretto.
  5.  Gli  interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui
ai  commi da  2  a  5  sono  definiti  con  decreti  del Ministro dei
trasporti.
  6.  Al  fine  dell'adeguamento  e  della  stipula  dei contratti di
servizio  per  l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le citta'
di  Messina,  Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' assegnato alla
regione  Calabria  e  alla Regione siciliana un contributo annuo di 1
milione  di  euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro
dei trasporti, sentite le regioni interessate.
  7.  E'  istituita,  senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
l'area  di  sicurezza  della  navigazione  dello  Stretto di Messina,
individuata  con  decreto  del  Ministro dei trasporti, alla quale e'
preposta,   in   deroga  agli  articoli 16  e  17  del  codice  della
navigazione  e  all'articolo 14,  comma 1-ter, della legge 24 gennaio
1994,  n.  84, l'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto,
con   sede  in  Messina,  con  compiti  inerenti  al  rilascio  delle
autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di
sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa
compresi,   nonche'   la   regolazione  del  servizi  tecnico-nautici
nell'intera area.
  8.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 4 della legge
9 gennaio  2006,  n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046,
della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, e' ridotta di 20 milioni di
euro per l'anno 2007.
  9.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 5 milioni di euro
per l'anno 2007.

        
      
                               Art. 9.

         Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.

  1.  Nelle  more  della  stipula  dei  nuovi  contratti  di servizio
pubblico   tra  il  Ministero  dei  trasporti  e  Trenitalia  S.p.A.,
l'ammontare  delle  somme da corrispondere alla Societa' per gli anni
2006  e  2007  in  relazione  agli  obblighi di servizio pubblico nel
settore  dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa
comunitaria,  e'  accertato,  in  via definitiva e senza dare luogo a
conguagli,  in misura pari a quella complessivamente prevista per gli
stessi  anni  2006  e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato  a
corrispondere alla Societa' Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.
  2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di
cui  all'art.  20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n.  422,  il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia S.p.A. le risorse
di  cui  all'articolo 1,  comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.

        
      
                              Art. 10.

                 Disposizioni concernenti l'editoria

  1.  Per  i  contributi  relativi  agli  anni  2007 e 2008, previsti
dall'articolo  3,  commi 2,  2-bis,  2-ter,  2-quater,  8, 10 e 11, e
dall'articolo 4  della  legge  7 agosto  1990, n. 250, si applica una
riduzione  del  7  per  cento  del contributo complessivo spettante a
ciascun  soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
  2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della
corretta  applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel comma 454
dell'articolo 1   della   legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  e  nel
comma 1246  dell'articolo 1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
termine   per   la  presentazione  dell'intera  documentazione  e  di
decadenza  dal  diritto  alla percezione dei contributi, indicato dal
comma 461  dell'articolo 1  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge
7 agosto  1990,  n.  250,  e  successive modificazioni, e' fissato al
30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa
domanda di contributo.
  3.  La  trasmissione  dell'intera  documentazione necessaria per la
valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e
la  sua  erogazione,  entro  il  termine  di  cui  al  comma 2, per i
contributi   relativi   all'anno   2007   e   di   cui  ai  commi 454
dell'articolo 1   della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  e  1246
dell'articolo 1  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni
precedenti,  costituisce  onere nei confronti degli aventi diritto, a
pena di decadenza.
  4.  La regolarita' contributiva previdenziale, relativa all'anno di
riferimento   dei   contributi   previsti  in  favore  delle  imprese
editoriali,  radiofoniche  e televisive, deve essere conseguita entro
il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si
intende  soddisfatta  anche  quando  le  imprese  abbiano pendente un
ricorso  giurisdizionale  in  materia  di  contributi  previdenziali,
ovvero   abbiano   ottenuto   una  rateizzazione  del  pagamento  dei
contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
  5.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario 2008, l'importo della
compensazione  dovuta  alla  Societa'  Poste Italiane S.p.A. a fronte
dell'applicazione  delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge
24 dicembre  2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio  2004,  n.  46,  e' ridotto del 7 per cento relativamente
agli importi annui relativi a ciascuna impresa;
  6. La  Societa'  Poste  Italiane  S.p.A.  e' tenuta ad applicare la
riduzione  dell'agevolazione  tariffaria  di cui al comma 5, operando
gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
  7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle
spedizioni   di  prodotti  editoriali,  ai  sensi  del  decreto-legge
24 dicembre  2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio  2004,  n.  46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente
all'illustrazione  di  prodotti  o servizi contraddistinti da proprio
marchio  o  altro  elemento distintivo sono equiparate ai giornali di
pubblicita'  di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto-legge n. 353 del 2003.
  8.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di
ammissione  alle  agevolazioni  tariffarie,  di  cui  all'articolo 2,
comma 1,  lettera a),  del  decreto-legge  24 dicembre  2003, n. 353,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,
e' richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni
spedite.
  9.  Per  assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla
legge  7 agosto  1990, n. 250, relativi all'anno 2006, e' autorizzata
la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.
  10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' abrogato.

        
      
                              Art. 11.

                  Estinzioni anticipate di prestiti

  1.  Per  ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo
ordinario  di  cui  all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo   30 dicembre   1992,   n.  504,  sono  attribuiti,  fino
all'importo  di  30 milioni di euro annui, contributi per incentivare
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata
di  mutui  e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I
contributi  sono  corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno
richiesta,  per  far  fronte  agli  indennizzi,  penali o altri oneri
corrisposti  in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni
anticipate  effettuate  negli  anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di
una  certificazione,  le cui modalita' sono stabilite con decreto del
Ministero  dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti
fino  alla  concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro
per il triennio 2007-2009.

        
      
                              Art. 12.

         Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione

  1.  Ai  fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione
di  cui  all'articolo 1,  comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con
decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono  definiti i
criteri e le modalita' per l'assegnazione delle predette risorse.
  2.  La  disposizione  di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b),
della  legge  27 dicembre  2006, n. 296, non si applica limitatamente
all'anno 2007.

        
      
                              Art. 13.

Disposizioni  concernenti  il  sostegno  ai  progetti  di  ricerca  e
                     l'Agenzia della formazione

  1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Al fine di potenziare e
rendere  immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca,
si  provvede  all'attuazione  del  presente  comma,  per  il triennio
2008-2010, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
di  natura  non  regolamentare,  da  adottarsi  entro  il 30 novembre
2007.".
  2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  le  parole:  "a  far  tempo dal 15 giugno 2007" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "a  decorrere  dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti di cui al comma 585".

        
      
                              Art. 14.

      Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali

  1.  Al  fine  di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione
dei   servizi   aggiuntivi   di   cui  all'articolo 117  del  decreto
legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive modificazioni,
strumentali    alla    migliore   fruizione   dei   beni   culturali,
razionalizzando  le  risorse  disponibili,  l'affidamento dei servizi
stessi  avviene  in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie
indicate  nel  medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi
della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel
territorio   di  rispettiva  competenza,  da  parte  delle  Direzioni
regionali  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici e degli Istituti
dotati  di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
  2.  Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni
e  le  attivita' culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento
comunitario,  e' disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi
sulla  base  dei  principi  di  cui al presente articolo, tra l'altro
prevedendo  che,  in  prima applicazione, l'affidamento integrato dei
servizi   avvenga,   se   necessario,   anche  con  termini  iniziali
differenziati,   garantendo   la   naturale   scadenza  dei  rapporti
concessori in corso.
  3.    In   attesa   dell'entrata   in   vigore   della   disciplina
sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e
2,  i  rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano
efficaci  fino  alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino
all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

        
      
                              Art. 15.

      Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa

  1.  Per  fare  fronte  ai  maggiori  oneri contrattuali del biennio
2006-2007  relativi  all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli
accordi   ed  intese  intervenute  in  materia  di  pubblico  impiego
nell'anno  2007,  e'  autorizzata,  in  aggiunta  a  quanto  previsto
dall'articolo 1,  commi 546  e  549, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  una  spesa  massima  di  1.000  milioni  di  euro lordi, per la
retrodatazione  al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per
i  quali  gli  atti negoziali indicati nei commi 2 e 3 hanno previsto
decorrenze successive al 1° febbraio 2007.
  2.  La  disposizione  di  cui  al comma 1 trova applicazione per il
personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti
collettivi  nazionali  relativi  al biennio 2006-2007 definitivamente
sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.
  3.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1  si  applica altresi' al
personale  statale  in regime di diritto pubblico per il quale, entro
il  termine  del  1° dicembre  2007, siano stati emanati i decreti di
recepimento   degli   accordi   sindacali   o  dei  provvedimenti  di
concertazione relativi al biennio 2006-2007.
  4.  La  disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei
confronti  del personale dipendente dalle amministrazioni del settore
pubblico  non  statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano
stati  sottoscritti  definitivamente i contratti collettivi nazionali
relativi al biennio 2006-2007.
  5.  Gli  importi  corrisposti  ai  sensi  dei  commi 1,  2,  3  e 4
costituiscono  anticipazione  dei  benefici  complessivi  del biennio
2006-2007  da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del
disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.

        
      
                              Art. 16.

        Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre

  1.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  i produttori ovvero gli importatori di apparecchi
televisivi  sono  tenuti  ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio
esterno   degli  apparecchi  televisivi  riceventi  in  sola  tecnica
analogicauna  etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con
la   scritta:   "questo   televisore  non  e'  abilitato  a  ricevere
autonomamente  trasmissioni  in tecnica digitale". Per gli apparecchi
gia' distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.
  2.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici
ai  distributori  di  apparecchiature  elettroniche  al dettaglio sul
territorio  nazionale  integrano  un  sintonizzatore  digitale per la
ricezione dei servizi della televisione digitale.
  3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,   gli  apparecchi  televisivi  venduti  ai  consumatori  sul
territorio  nazionale  integrano  un  sintonizzatore  digitale per la
ricezione dei servizi della televisione digitale.
  4.  All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66,  come  modificato  dall'articolo 19,  comma 1,  del decreto-legge
30 dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio  2006,  n.  51,  le  parole:  "entro  l'anno  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2012".

        
      
                              Art. 17.

         Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale

  1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le  parole:  "delle  somme  versate"  sono sostituite dalle seguenti:
"delle  somme  da versare" e dopo le parole: "transattivi negli anni"
e' inserita la seguente: "2001,".

        
      
                              Art. 18.

          Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali

  1.  Per  l'adempimento  di  impegni internazionali per la pace e lo
sviluppo  e'  autorizzata  la spesa di 500 milioni di euro per l'anno
2007, da destinare:
    a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano
per attivita' di mantenimento della pace in Africa "Peace Facility";
    b) per  130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota
del  contributo  italiano  a  favore  del  Fondo globale per la lotta
contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);
    c) per  100  milioni  di euro, alla corresponsione di quota parte
dei  contributi  obbligatori  dovuti all'Organizzazione delle Nazioni
Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;
    d) per   225   milioni  di  euro,  all'erogazione  di  contributi
volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in
via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge
26 febbraio 1987, n. 49;
    e) per  5  milioni  di  euro, al completamento delle attivita' di
assistenza  per  la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui
alla legge 19 luglio 2004, n. 196.
  2.  Per  la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo
internazionali  per  aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e'
autorizzata  la  spesa  di  410  milioni di euro, per l'anno 2007, da
ripartire  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

        
      
                              Art. 19.

              Misure in materia di pagamenti della P.A.

  1. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica   29 settembre   1973,  n.  602,  introdotto  dal  comma 9
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2006,  n.  286,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) le  parole:  "Le  amministrazioni  pubbliche"  sono sostituite
dalle  seguenti:  "A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche";
    b) le   parole:   "e  le  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica," sono soppresse;
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
      "2-bis.  Con  decreto  di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  l'importo  di  cui al comma 1 puo'
essere  aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero
diminuito.".

        
      
                              Art. 20.

                             5 per mille

  1.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 1, comma 337,
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 150 milioni di
euro per l'anno 2007.

        
      
                              Art. 21.

      Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica

  1.   Nei   comuni  di  cui  all'articolo 1,  comma 1,  della  legge
8 febbraio  2007,  n.  9, al fine di garantire il passaggio da casa a
casa  delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di
alloggi  in  locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente
collocati  nelle graduatorie approvate dai comuni, e' finanziato, nel
limite  di  550  milioni  di  euro  per  l'anno  2007,  un  programma
straordinario   di   edilizia   residenziale   pubblica   finalizzato
prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di
proprieta'  degli  ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o
la   locazione  di  alloggi,  nonche'  all'eventuale  costruzione  di
alloggi,  da  destinare  prioritariamente  a  soggetti  sottoposti  a
procedure  esecutive  di  rilascio  in  possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1  della  citata  legge  n.  9  del  2007  e  diretto  a
soddisfare  il  fabbisogno  alloggiativo  individuato dalle regioni e
province  autonome  sulla  base di elenchi di interventi prioritari e
immediatamente  realizzabili,  con  particolare  riferimento a quelli
ricompresi  nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa
legge   e   in  relazione  alle  priorita'  definite  nel  tavolo  di
concertazione generale sulle politiche abitative.
  2.  Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono  al  Ministero  delle infrastrutture e al Ministero della
solidarieta' sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
  3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il  Ministro  della  solidarieta'  sociale, entro trenta giorni dalla
data  di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli
interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli
elenchi  di  cui  comma 1.  Col  medesimo  decreto  sono  definite le
modalita'  di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere
trasferiti   direttamente   ai   comuni  ed  agli  ex  IACP  comunque
denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla
Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione
per   i   medesimi  fini.  La  ripartizione  dei  finanziamenti  deve
assicurare  una  equa  distribuzione territoriale, assicurando che in
ciascuna  regione  vengano  localizzati  finanziamenti  per una quota
percentuale  delle risorse di cui al comma 1, pari a quella stabilita
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data
17 marzo  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  132  del
10 giugno 2003.
  4.  L'1  per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato
alla  costituzione  ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e
degli  Osservatori  regionali  sulle  politiche abitative, al fine di
assicurare  la  formazione, l'implementazione e la condivisione delle
banche  dati  necessarie  per  la  programmazione degli interventi di
edilizia residenziale con finalita' sociali. Con apposito decreto del
Ministro  delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite le modalita' di funzionamento
della rete degli Osservatori e di impiego del finanziamento.

        
      
                              Art. 22.

       Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE

  1.  Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di
cui  alla  legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni,
con   particolare   riguardo  alla  definizione  di  una  rete  fissa
antincendio  per  la  citta'  di  Venezia  e  di  un nuovo sistema di
allertamento  per  i  rischi rilevanti da incidente industriale nella
zona  di  Marghera Malcontenta, e' autorizzata la spesa di 20 milioni
di euro per l'anno 2007.
  2.  Per  il  proseguimento  della realizzazione del sistema MOSE e'
autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.

        
      
                              Art. 23.

Polo  ricerca  Erzelli  ed  interventi infrastrutturali nella regione
                               Liguria

  1.  Per  le  opere  di infrastrutturazione del polo di ricerca e di
attivita' industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di
Erzelli  nel  comune di Genova, e' autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per l'anno 2007.
  2.   All'articolo 1,   comma 1302,   ultimo  periodo,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le  parole: "ai fini del riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato negli anni dal 2007 al 2011"sono soppresse;
    b) le  parole  da:  "e  della  successiva riassegnazione" fino al
termine del periodo sono soppresse.

        
      
                              Art. 24.

            Sostegno straordinario ai comuni in dissesto

  1.  Al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed
esigibili  alla  data  del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano
deliberato  il  dissesto  successivamente  al 31 dicembre 2002, viene
trasferita  una  somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione
di  pagamenti  entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sara' ripartita
nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali
contributi  statali  e regionali previsti da precedenti disposizioni,
sulla  base  della  popolazione  residente  al  31 dicembre 2006. Per
ciascun  comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle
rispettive gestioni commissariali.
  2.  Le  somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro
il  termine  del  31 dicembre  2007  sono riversate al bilancio dello
Stato  con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata.
  3.  Nel  caso  di adozione, da parte della Giunta municipale, della
modalita'  semplificata,  ai  sensi dell'articolo 258 del testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  la  somma  di cui al comma 1
rientra  tra  le  risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune
per  le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di
liquidazione  e  che  dovranno  essere liquidate entro il 31 dicembre
2007.
  4.  Con  le  eventuali  risorse  residuali,  l'ente  procede, fermo
restando  quanto  previsto  al  comma 2,  al  pagamento  dei  residui
passivi,  cosi' come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato
decreto  legislativo  n.  267  del  2000, e successive modificazioni,
relativi a investimenti.
  5.  In  caso  di  mancata adozione della modalita' semplificata, al
fine  di  rispettare  il  principio della par condicio creditorum, le
risorse   potranno   essere   utilizzate   dall'ente   e  dall'Organo
straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze.
Le  risorse  devono essere utilizzate per il pagamento di quanto gia'
previsto nel comma 4; e per il pagamento, in via transattiva, secondo
l'ordine di priorita' di seguito indicato, di una quota, comunque non
superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:
    a) alle spese per le quali sussiste gia' un titolo esecutivo;
    b) alle procedure esecutive estinte.

        
      
                              Art. 25.

           Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia

  1. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro,
iscritti    nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture,  finalizzata  al  collegamento  stradale  veloce  tra
l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.
  2.  E'  autorizzata  la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007
per   fare   fronte   agli   interventi   di  riduzione  del  rischio
idrogeologico  e  alluvionale  conseguenti  all'evento calamitoso del
27 maggio  2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del
30 agosto  2007,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  208 del
7 settembre 2007.

        
      
                              Art. 26.

                 Disposizioni in materia di ambiente

  1.  Per  l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare un contributo straordinario di 20
milioni  di  euro  per l'attuazione di programmi di intervento per le
aree  protette  e  per  la  difesa del mare. Con decreto del Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare sono definite
le modalita' e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  al  fine  del  raggiungimento  degli obiettivi previsti dal
Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura
del  40%,  devono  essere accompagnati da una certificazione relativa
alla  riduzione  delle  emissioni  di  gas serra, secondo procedure e
modalita'  definite  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  dello  sviluppo  economico e delle
politiche agricole forestali e alimentari.
  3.  Il  Governo  inserisce  annualmente  nel DPEF un aggiornamento,
predisposto  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare,  sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di
attuazione  degli  impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione
del  Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione
al  piano  di  azione  nazionale  di  cui  all'articolo 2 della legge
1° giugno 2002, n. 120.
  4.  Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e del mare di esercitare in maniera piu' efficace le
proprie  competenze,  all'articolo 1,  comma 8-bis, del decreto-legge
18 maggio  2006,  n.  181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, le parole "il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare" sono soppresse.

        
      
                              Art. 27.

Modifiche all'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n.
                         296 - LSU Calabria

  1.  All'articolo 1,  comma 1156,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
296, dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
    "f-bis)  al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di
cui  all'articolo 2,  comma 1,  del  decreto  legislativo 28 febbraio
2000,   n.   81,  e  di  cui  all'articolo 3,  comma 1,  del  decreto
legislativo  7 agosto  1997, n. 280, in favore della regione Calabria
e'  concesso  un  contributo  per  l'anno 2007 di 60 milioni di euro,
previa  stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1,  comma 7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
che a tale fine e' integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai
soli  fini  della  presente  lettera e della lettera f), i lavoratori
facenti  parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo   7 agosto   1997,  n.  280,  della  regione  come  sopra
individuata  sono  equiparati  ai  lavoratori  di cui all'articolo 2,
comma 1,  del  decreto  legislativo  28 febbraio  2000,  n. 81, delle
medesime regioni.".
  2.  All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di
euro  per  l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 1  della  legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  come  determinata dalla tabella C della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        
      
                              Art. 28.

Soppressione  della  Cassa  di  previdenza  per l'assicurazione degli
sportivi  (SPORTASS)  e  disposizioni sul credito per l'impiantistica
                              sportiva

  1.  L'ente  pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli
sportivi"  (SPORTASS),  riconosciuto  ente  morale  con regio decreto
16 ottobre  1934,  n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai
sensi  dell'articolo 3  della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto
del  Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e' soppresso
con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Con  effetto  dalla  medesima  data  e  con  evidenza contabile
separata,   l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
subentra  in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al
ramo  previdenziale,  incluso  il  Fondo  dei  medagliati olimpici, e
l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro gli infortuni sul
lavoro  (INAIL)  subentra  in  tutti  i  rapporti  pendenti, attivi e
passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle
dipendenze   della   SPORTASS  e'  provvisoriamente  trasferito  alle
dipendenze  dell'INPS  fino  all'emanazione  dei  decreti  di  cui al
comma 3.  Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro
per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore
alla  durata  del contratto in essere. Il trasferimento del personale
di  cui  al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione
di   strutture   dirigenziali   presso  l'istituto  previdenziale  di
destinazione.   Con  effetto  dal  31 dicembre  2007  le  convenzioni
assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto.
  3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le
politiche  giovanili  e  le  attivita'  sportive e del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione e dell'economia e delle
finanze,   sentiti   gli   enti   destinatari,  e,  limitatamente  al
trasferimento   del   personale,   sentite  anche  le  organizzazioni
sindacali,  sono  definite,  le modalita' attuative del trasferimento
del  personale  e  dei  beni  mobili e immobili all'INPS e all'INAIL,
nonche'   ogni   altro   adempimento  conseguente  alla  soppressione
dell'ente  e  alla  successione  da  parte dell'INPS e dell'INAIL nei
rapporti  pendenti,  inclusi  quelli con le banche creditrici. A tale
fine  e'  autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007,
5,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2008  e  11,3  milioni di euro a
decorrere   dal  2009.  Per  ridurre  l'esposizione  debitoria  della
SPORTASS  sono  assegnati,  altresi',  all'Istituto  per  il  credito
sportivo  18  milioni  di  euro  a parziale compensazione del credito
vantato  dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere
sulle  risorse  del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4.  Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al
fine    di    realizzare    il   programma   straordinario   previsto
dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire
la redditivita' della gestione economico-finanziaria anche attraverso
la  privatizzazione  degli impianti, e' assegnato all'Istituto per il
credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
Il  contributo  concorre  ad  incrementare  il  fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del
Ministro  per  le  politiche  giovanili  e  le attivita' sportive, di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
determinati i criteri per la concessione del credito.

        
      
                              Art. 29.

                  Contributi alla Fondazione ONAOSI

  1.  Nelle  more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a
rendere  omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali
e  previdenziali  concernenti  le  libere  professioni,  al  fine  di
ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della
Corte   costituzionale,   il   contributo  obbligatorio  dovuto  alla
Fondazione  ONAOSI  da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti
ai  rispettivi  ordini  professionali  italiani  dei  farmacisti, dei
medici  chirurghi  e  odontoiatri,  dei  veterinari, nel rispetto dei
principi  di  autonomia  affermati  dal decreto legislativo 30 giugno
1994,  n.  509, e' determinato dal consiglio di amministrazione della
Fondazione  in  modo  da  assicurare l'equilibrio della gestione e la
conformita'   alle   finalita'   statutarie  dell'ente  rapportandone
l'entita',   per   ciascun  interessato,  ad  una  percentuale  della
retribuzione di base e all'anzianita' di servizio.
  2.  Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio
di   amministrazione  della  Fondazione  ONAOSI  nel  procedere  alla
rideterminazione  dei contributi dovuti ai sanitari ivi indicati, per
il  periodo  compreso  dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione
della  sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a
quella di entrata in vigore del presente decreto.

        
      
                              Art. 30.

         Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano

  1.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
dell'interno  e  per  i  beni e le attivita' culturali, dispone entro
sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
commissariamento  della  Fondazione  Ordine  Mauriziano,  di  seguito
denominata  FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono
attribuite  la rappresentanza anche giudiziale nonche' l'attivita' di
gestione  e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e
secondo   le  norme  del  decreto-legge  19 novembre  2004,  n.  277,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in
quanto compatibili col presente articolo.
  2.  L'attivita'  di  gestione  e  liquidazione e' controllata da un
comitato  di  vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con
funzioni  di  presidente,  dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti  i  Ministri  dell'interno  e  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  uno  dalla  regione  Piemonte  e  tre  dai  creditori. Il
comitato  autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione
di  euro  ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea
dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.
  3.  Nessuna  azione individuale, esecutiva o cautelare, puo' essere
iniziata  o  proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  4.   Il  commissario  predispone  in  via  d'urgenza  un  piano  di
liquidazione  dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da
vincoli storico-culturali di cui all'allegato A del citato decreto n.
277  del  2004,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 4 del
2005.   Il  piano  e'  sottoposto  al  comitato  di  vigilanza.  Alla
liquidazione  il  commissario  procede tramite procedure competitive,
assicurando  adeguate  forme  di  pubblicita'.  Il  commissario  puo'
avvalersi   di   esperti,   nonche'   degli   uffici   del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  5.  Il  piano  di  liquidazione  e'  approvato  dai  creditori  che
rappresentano  la  maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano
previste  diverse  classi di creditori, il piano e' approvato se tale
maggioranza  si  verifica  inoltre  nel  maggior numero di classi. Il
piano  puo'  prevedere  che i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca  non  vengano  soddisfatti integralmente, purche' il piano ne
preveda   la   soddisfazione   in   misura  non  inferiore  a  quella
realizzabile,   in  ragione  della  collocazione  preferenziale,  sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile  ai  beni  o  diritti  sui  quali  sussiste  la causa di
prelazione,  indicato nella relazione giurata di un professionista in
possesso   dei   requisiti   di  cui  all'articolo 67,  terzo  comma,
lettera d),  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni,  designato  dal  comitato di vigilanza. Il trattamento
stabilito  per  ciascuna  classe non puo' avere l'effetto di alterare
l'ordine delle cause legittime di prelazione.
  6. L'atto di approvazione e' trasmesso al Tribunale di Torino, che,
verificatane   la  correttezza  formale,  pronuncia,  con  ordinanza,
l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui
nei  confronti  dei  creditori  concorsuali non soddisfatti. Con tale
atto e' disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a
qualunque  titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM.
Contro  l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre
reclamo   al   Tribunale   di  Torino,  in  composizione  collegiale,
funzionalmente  competente,  che  decide  con  ordinanza in camera di
consiglio.  Contro  tale  provvedimento puo' essere proposto soltanto
ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimita'.
  7.  Gli  atti  di  costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni
della  FOM,  successivi  al  23 settembre  2003,  non  possono essere
opposti  al commissario e sono inefficaci. Sono altresi' inefficaci i
pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli
di  carattere  retributivo  per  prestazioni  di  lavoro  o per spese
correnti.   Il   commissario   cura   la   ripetizione   delle  somme
eventualmente  corrisposte.  La  richiesta  di restituzione di somme,
approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.
  8.  Per  quanto  non disposto dal presente articol





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