PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, i nodi da sciogliere sul blocco dei pagamenti.
Data: 16/10/2007
Argomento: Fisco


Le nuove regole che disciplinano il blocco dei pagamenti, pur avendo definito il momento di efficacia della norma, non hanno ancora dissolto le numerose incertezze connesse con la sua concreta operativita`.

La norma stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a 10mila euro, verifichino, anche in via telematica, se il beneficiario risulta inadempiente all`obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu` cartelle di pagamento. Se la disposizione venisse applicata in modo rigido, cosi` com`e` stata scritta, in alcuni casi potrebbe tradire addirittura l`intento del legislatore di combattere la cosiddetta evasione da riscossione. 

In effetti, il riferimento alla sola cartella di pagamento potrebbe, come indicato tra i casi riassunti nella tabella, addirittura favorire il contribuente o penalizzarlo eccessivamente.

Esistono diverse situazioni potenzialmente bloccanti, ma in relazione alle quali, di fatto, la norma non puo` operare perche` e` assente l`elemento della notifica della cartella di pagamento. 

Si immagini, ad esempio, la notifica di un avviso di accertamento (o di liquidazione o di rettifica) o il deposito di una sentenza sfavorevole al contribuente o l`iscrizione a ruolo di somme, se a tali atti non abbia fatto seguito la notifica della cartella di pagamento. Ma potrebbe anche verificare la mancata notifica della cartella pur in presenza di accertamenti divenuti definitivi o di sentenze sfavorevoli al contribuente passate in giudicato. In questi casi pare del tutto illogico escludere il blocco dei pagamenti. Il regolamento di attuazione dovrebbe specificare anche che l`inadempimento scatta solo dopo che sia decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (articolo 25, comma 2 del Dpr 602/73).

All`opposto possono verificarsi situazioni eccessivamente penalizzanti per il contribuente: ad esempio, quando venga comunque notificata la cartella a seguito di iscrizione a ruolo provvisoria, pur avendo il contribuente proposto ricorso avverso l`atto impositivo e ottenuto sentenza di accoglimento.

In questi casi, l`ufficio dovrebbe procedere allo sgravio del ruolo, ma in pratica spesso non vi provvede o ritarda, creando ingiustamente una fattispecie bloccante. La cartella in questa situazione e` giuridicamente non giustificabile, di conseguenza il blocco teoricamente non dovrebbe operare.

Ma esistono anche altre situazioni in cui dovrebbe essere chiarito che non si concretizza una fattispecie bloccante. 

Ad esempio quando si verifica la sospensione della cartella sia in autotutela (articolo 1 del Dl 564/94), in via amministrativa (articolo 39 del Dpr 602/73) o in via giudiziale (articolo 47 del Dlgs 546/92), nonche` nei casi di rateazione del pagamento (articolo 19 del Dpr 602/73). Stesso ragionamento se la cartella e` sospesa per eventi eccezionali come le calamita` naturali (articolo 19-bis del Dpr 602/73). Infine, a maggior ragione, non dovrebbe integrare una fattispecie bloccante la sospensione della cartella nei casi in cui sia stata rilasciata fideiussione, perche` viene meno anche il rischio erariale.

C`e` da chiedersi se il vuoto lasciato dal legislatore non possa venire colmato con il regolamento di attuazione previsto dal comma dell`articolo 48-bis. Il decreto dell`Economia, ai fini delle modalita` di controllo, potrebbe ad esempio, prevedere come obbligatoria, quindi non alternativa alla verifica diretta presso Equitalia Spa, l`acquisizione della dichiarazione sostitutiva (ex articolo 47 del Dpr 445/2000) prevista dalle circolari 28 e 29 della Ragioneria generale. 

Nell`autocertificazione, infatti, il contribuente potrebbe dichiarare di trovarsi in una di quelle situazioni viste sopra che non giustificano la sospensione dei pagamenti, con evidente beneficio per tutti.

M.Pr.

B.Sa.

Il Sole 24 Ore - 15/10/2007








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