SUBAPPALTO. Delibera Autority. Decide il bando se una categoria puo' essere subappaltata o no.
Data: 16/10/2007
Argomento: Subappalto


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
- Deliberazione n. 131 del 9.05.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ICOVAL s.r.l. - lavori di costruzione di una rotonda in via Partigiani. S.A: Comune di Aosta.

In data 24 gennaio 2007 il Comune di Aosta ha pubblicato il bando per i lavori indicati in oggetto, per un importo a base d'asta di € 2.271.000,00, per il cui espletamento veniva richiesto il possesso della categoria prevalente OG3, classifica IV, e della categoria scorporabile non subappaltabile OG1, classifica III.

In data 16 marzo 2007 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'impresa ICOVAL s.r.l. ha rappresentato la controversia insorta con il Comune di Aosta in merito alla previsione del bando di gara relativa al divieto di subappalto della categoria OG1.

A parere dell'Impresa istante, il divieto di subappalto delle categorie scorporabili di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori opera solo nei confronti delle categorie altamente specializzate di cui all'articolo 72, comma 4 del d.P.R. 554/1999.

In sede di istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha ribadito la correttezza del proprio operato, richiamando gli indirizzi di cui alla determinazione dell'Autorita' n. 31/2002.

L'Autority, concordando con alcune sentenze dove citano che il divieto di subappalto per le lavorazioni appartenenti alle categorie generali possa operare solo laddove il bando di gara, che costituisce la lex specialis della stessa, lo preveda espressamente.

ha ritenuto 
la previsione del bando di gara in esame concernente il divieto di subappalto della categoria scorporabile OG1 CONFORME a quanto prescritto dall'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006.

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