Gazz.Uff.: Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparec
Data: 17/10/2007
Argomento: Varie


MINISTERO DEI TRASPORTI - DECRETO 20 Giugno 2007 - Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni. (GU n. 236 del 10-10-2007 )

MINISTERO DEI TRASPORTI 

DECRETO 20 Giugno 2007 

Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel
settore  dei  trasporti  stradali  e dall'obbligo di dotazione ed uso
dell'apparecchio  di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85
e successive modificazioni.

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto  il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che  modifica  i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98  e  abroga  il  regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio,
entrato in vigore l'11 aprile 2007;
  Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre
1985,   e   successive  modificazioni,  relativo  all'apparecchio  di
controllo nel settore dei trasporti su strada;
  Visto  l'art.  179  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nuovo codice della strada, concernente l'utilizzo dell'apparecchio di
controllo;
  Visto  l'art.  3  del  regolamento  (CE)  n.  561/2006, concernente
veicoli   effettuanti   trasporti  stradali  esclusi  dall'ambito  di
applicazione dello stesso regolamento;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  4 del regolamento (CEE) n.
3820/85  del  Consiglio del 20 dicembre 1985, il medesimo regolamento
non trovava applicazione ai trasporti effettuati a mezzo di:
    veicoli  adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro
le  inondazioni,  dell'acqua,  del gas, dell'elettricita', della rete
stradale,  della  nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle
spedizioni  postali, della radiodiffusione, della televisione e della
rilevazione  di  emittenti  o riceventi di televisione o radio (punto
6);
    veicoli   che  trasportano  materiale  per  circhi  o  parchi  di
divertimenti (punto 9);
    veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla
riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base
di latte per l'alimentazione animale (punto 13);
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  13 del regolamento (CE) n.
561/2006, ogni Stato membro puo' concedere deroghe, alle disposizioni
degli  articoli da  5  a  9  del  medesimo  regolamento,  a trasporti
effettuati impiegando:
    veicoli   o   una   combinazione  di  veicoli  di  massa  massima
autorizzata  non  superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori
di   servizi  universali  di  cui  all'art.  2,  paragrafo 13,  della
direttiva  97/67/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del
15 dicembre  1997,  concernente  regole  comuni  per  lo sviluppo del
mercato  interno  dei  servizi  postali comunitari e il miglioramento
della qualita' del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito
del servizio universale (lettera d, primo trattino);
    veicoli  impiegati  nell'ambito di servizi fognari, di protezione
contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e
del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza
urbana,  dei  telegrafi,  dei  telefoni, della radiodiffusione, della
televisione   e   della  rilevazione  di  emittenti  e  riceventi  di
televisione o radio (lettera h);
    veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di
divertimento (lettera j);
    veicoli  impiegati  per la raccolta del latte nelle fattorie e la
restituzione  alle  medesime  dei  contenitori di latte o di prodotti
lattieri destinati all'alimentazione animale (lettera l);
  Considerato  che,  in  applicazione  dell'art.  3, paragrafo 2, del
regolamento  (CEE)  n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, e'
stato  emesso,  in  data  6 agosto  1999, un decreto del Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
236  del  7 ottobre  1999, con il quale e' stata disposta l'esenzione
dall'obbligo  di  dotazione  ed  uso  del cronotachigrafo per autobus
adibiti a scuola guida;
  Tenuto  conto  della  necessita'  che i trasporti, effettuati con i
veicoli  che  godevano dell'esenzione prevista dall'art. 4, punti 6),
9)  e  13) del regolamento (CEE) n. 3820/85 e che, ai sensi dell'art.
13,  lettere d),  primo  trattino, h), j)  e l), sono suscettibili di
deroga  dall'applicazione di parte dello stesso regolamento, mediante
normativa   nazionale,   vengano   esentati  dall'applicazione  degli
articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006;
  Tenuto  conto  della  necessita'  che  i  trasporti, effettuati con
veicoli  che,  in  base  al  decreto  ministeriale del 6 agosto 1999,
applicativo  dell'art.  3,  paragrafo 2,  del  regolamento  (CEE)  n.
3821/85, godevano dell'esenzione dall'obbligo di dotazione ed uso del
cronotachigrafo, vedano riconfermata tale condizione di esenzione;
  Considerato  che ragioni di opportunita', legate all'organizzazione
e all'economia delle imprese che effettuano le tipologie di trasporto
descritte,  suggeriscono  di introdurre le sopra citate esenzioni, al
fine   di  non  determinare  ostacoli  insormontabili  nella  normale
esecuzione dell'attivita' di trasporto;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento
(CEE)  n.  3821/85,  come  modificato  dall'art.  26, paragrafo 2 del
regolamento  (CE)  n.  561/2006,  e'  previsto  che "Gli Stati membri
possono  esonerare  i veicoli di cui all'art. 13, paragrafi 1 e 3 del
regolamento   (CE)   n.   561/2006,  dall'applicazione  del  presente
regolamento";
  Considerato  che  le tipologie di trasporto prese in considerazione
hanno   caratteristiche  molto  particolari  che  riguardano  sia  il
notevole  frazionamento  dell'attivita' di guida, a volte concentrata
in  pochi  giorni  della  settimana,  per  tragitti piuttosto brevi e
territorialmente  limitati,  sia  il  fatto  che  questa e' attivita'
sostanzialmente accessoria rispetto a quella principale;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  trasporti  effettuati  impiegando  veicoli  di cui all'art. 13,
paragrafo 1, lettere d), primo trattino, h), j) ed l) del regolamento
(CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006,  non  si  applicano,  sul territorio nazionale, le disposizioni
degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento.

        
      
                               Art. 2.
  I  veicoli di cui all'art. 1, nonche' i veicoli di cui all'art. 13,
lettera g)   del   regolamento  (CE)  n.  561/2006,  sono  dispensati
dall'obbligo  di  dotazione  ed uso dell'apparecchio di controllo nel
settore  del  trasporto  su strada, definito nel regolamento (CEE) n.
3821/85, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006.
  Il presente decreto e' comunicato alla Commissione europea.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 20 giugno 2007

                                                 Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2007
Ufficio  controllo  atti Ministeriali delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 26.






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