IL CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI. L'Esperto risponde
Data: 29/10/2007
Argomento: Risparmio Energetico


La certificazione energetica aspetta da due anni i decreti attuativi

Il Dlgs 192/2005 - entrato in vigore l'8/10/2005 - ha recepito la direttiva comunitaria 2002/91/Ce, sul rendimento energetico e l'attestato di certificazione energetica, relativo agli edifici di nuova costruzione e agli impianti in essi installati; ai nuovi impianti installati in edifici esistenti e alle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. La nuova normativa entrera' peraltro in vigore solo dopo l'emanazione dei previsti decreti attuativi e delle linee guida nazionali (art. 11 Dlgs 192/2005, come modificato dal Dlgs 311/2006).

Il certificato energetico e' dunque destinato ad accompagnare la vita degli edifici, come risulta anche dal quinto comma dell'art. 6 del Dlgs 192/2005, per il quale l'attestato "e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto".
I diversi soggetti, a vario titolo coinvolti nel processo di concreta messa in esercizio degli impianti, sono tenuti - unitamente agli organismi e alle istituzioni gia' operanti nel settore - al rispetto della nuova disciplina sui controlli. In particolare, il Comune e' chiamato - oltre che a conservare presso i propri uffici la documentazione attestante la rispondenza del progetto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici - a esercitare la relativa funzione di controllo, anche mediante accertamenti e ispezioni, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori, anche su richiesta del committente, dell'acquirente e del conduttore dell'immobile. 

Nel silenzio del D.Lgs. 192/2005, in ordine alle conseguenze di un accertamento di non conformita' che dovesse risultare dai controlli, sembra ragionevole ritenere che i provvedimenti da adottare siano quelli previsti dalla legge 10/1991: ordine di sospensione dei lavori, se ancora in corso; ordine di adeguamento, a carico del proprietario, se le opere siano gia' terminate, oltre alla segnalazione al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 33, commi 3, 4 e 5, legge 10/1991, non abrogato).

Quanto ai professionisti incaricati dell'attivita' di progettazione e della direzione lavori o del collaudo delle opere: alla previgente disciplina dettata dalla legge 10/91 - che individuava una responsabilita' amministrativa in solido con il costruttore, senza differenza di trattamento tra certificazioni mancanti e non veritiere (cosi' la disciplina dell'art. 34, comma 3, della legge 10/1991, espressamente abrogata) - si sostituisce ora la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs. 192/2005, per il quale il progettista incorre nella sanzione amministrativa pari al 30% o al 70% della parcella, a seconda che non rispetti le modalita', i criteri e le metodologie stabilite dalla normativa attuativa, o che rilasci una "relazione ... o un attestato di certificazione energetica non veritieri", salvo, in questa piu' grave ipotesi, che il fatto costituisca reato (art. 15, commi 1 e 2). 

Il direttore dei lavori, invece, incorre in una sanzione amministrativa pari al 50% della parcella, per l'ipotesi in cui ometta di presentare l'asseverazione di conformita' delle opere al progetto e alla relazione tecnica relativa al contenimento dei consumi energetici, al momento della dichiarazione di fine lavori, oltre ad una sanzione penale (reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 500 euro). Per il costruttore e' invece prevista una sanzione amministrativa di tipo pecuniario, per l'ipotesi di mancata consegna della certificazione energetica.

In ogni caso, il Dlgs 192/2005, modificato e integrato dal Dlgs 29/12/2006, n. 311 (pubblicato in G.U. 1/2/2007 ed entrato in vigore il giorno successivo e quindi il 2/2/07) e' dedicato in gran parte alla disciplina del regime ordinario, con alcune disposizioni transitorie. 
Per l'art. 12 del richiamato Dlgs 192/2005, in particolare, "fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1 - per il quale entro 120 giorni dall'entrata in vigore dovevano essere emanati uno o piu' decreti attuativi, ad oggi non emanati, ndr - il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati dalle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L".

E, dunque, la materia dei controlli continua ad essere regolata dal precedente DPR 412/93 - regolamento attuativo della Legge 10/91 - e dalle disposizioni transitorie di cui all'allegato L, del Dlgs 192/2005, come sostituito dal Dlgs 311/2006.

La materia dell'esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici e', in particolare, regolata nei termini seguenti: 1) I tempi della manutenzione sono dettati dalle istruzioni tecniche dell'installatore; 2) In mancanza, valgono "le istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente"; 3) in mancanza delle istruzioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto devono farsi parte attiva per reperirli; 4) se dimostrano che non ci riescono, e' il tecnico incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione che deve definire le modalita' e la frequenza delle operazioni necessarie, redigendo opportuna relazione scritta e firmata, da consegnare formalmente al proprietario dell'impianto e al responsabile dell'esercizio, se diverso; 5) i controlli devono essere fatti, a seconda della potenza e del tipo di apparecchi, a determinate scadenze, che sono elencate nella tabella che riportiamo in calce.
In sostanza, per il periodo transitorio, il novellato Dlgs 192/2005 non stabilisce i tempi di manutenzione, limitandosi a definire i tempi minimi a cui bisogna attenersi.

Si tenga presente che i controllori degli impianti si erano in passato occupati solo della verifica della manutenzione delle caldaie e non anche di quella degli scaldabagni, mentre ora incombono, su di loro, anche i controlli sugli scaldabagni.

Rimane comunque l'obbligo di sostituire, entro 300 giorni, i generatori di calore con rendimento di combustione inferiore ai limiti di legge. Tuttavia, l'interessato ha la possibilita' di richiedere, a sue spese, un ulteriore controllo, interrompendo il decorso dei 300 giorni.
Maggiore severita' e' invece prevista per i controlli degli impianti termici dotati di generatori di calore di eta' superiore a quindici anni, per i quali e' prevista una sorta di diagnosi energetica, che deve evidenziare gli interventi di riduzione della spesa energetica, i tempi di ritorno degli investimenti e i possibili miglioramenti di classe, nel sistema vigente di certificazione energetica.

Apparecchio

Scadenza
Caldaie di potenza uguale o maggiore a 350 kW Ogni anno, piu' un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla meta' del periodo di riscaldamento;
Caldaie di potenza da 35 Kw a 350 kw Ogni anno
Caldaie di potenza inferiore a 35 kw di anzianita' superiore a 8 anni Ogni due anni
Scaldabagni a fiamma aperta Ogni due anni
Caldaie di potenza inferiore a 35 Kw di anzianita' inferiore a 8 anni Ogni quattro anni

Silvio Rezzonico

La legislazione regionale

In ragione della revisione del titolo V Cost. e, in particolare, dell'art. 117 Cost, l'art. 17 del Dlgs 192/2005 dispone che "le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi, nella materia di legislazione corrente, si applicano per le Regioni e le Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma".

Il recepimento regionale della direttiva comunitaria dovra' pertanto avvenire nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, cosi' come dei principi fondamentali desumibili dal Dlgs 192/2005 e dalla stessa direttiva 2002/91/CE, sicche' le Regioni sono investite del significativo compito di dettagliare e articolare la regolamentazione della materia, entro la cornice dei principi nazionali e comunitari, a partire dalla disciplina regionale esistente.

Tre regioni, Lombardia, Liguria e Piemonte, hanno gia' varato regole integrative e sostitutive di quelle nazionali.

Si tratta, per la Lombardia, del Decreto della Giunta Regionale n. 8/5018 del 26 giugno 2007 (Supp. Burl 20/7/2007), peraltro preceduto da altri due decreti, il n. 3938 e il n. 3951, entrambi del 27 dicembre 2006. In Liguria e Piemonte, invece, sono state emanate due leggi (rispettivamente, la 29 maggio 2007 n. 22 e la 28 maggio 2007, n. 13), varate un giorno dopo l'altra. Con una differenza: mentre i decreti lombardi arrivano a dettagliare puntigliosamente i calcoli dei rendimenti energetici e a definire le procedure, abrogando di fatto le principali norme nazionali, le leggi di Liguria e Piemonte necessitano di ulteriori regolamenti applicativi, prima di divenire effettivamente operanti.

E, dunque, i principi relativi al controllo del contenimento energetico di cui al Dlgs 192/2005 dovranno essere integrati dalla normativa di dettaglio dettata dalle Regioni.


RIFERIMENTI NORMATIVI:
Art. 117 Cost.
Direttiva 2002/91/CE
Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412
Dlgs 19 agosto 2005, n. 192
Dlgs 29 dicembre 2006, n. 311
Decreto G.R. Lombardia 27 dicembre 2006, n. 3938
Decreto G.R. Lombardia 27 dicembre 2006, n. 3951
Legge Regione Liguria 29 maggio 2007, n. 22 
Legge Regione Piemonte 28 maggio 2007, n. 13
Decreto della Giunta Regionale Lombardia n. 8/5018 del 26 giugno 2007

Fonte: CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprieta' Immobiliare)







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