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articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276




"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30


Art 12
(Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito)
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse
sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in
funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere
previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti e versare ai fondi di
cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto
agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori
svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche stabilite
nel contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in
mancanza, stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel
predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente
costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con
procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai
commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con
particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare
decorsi due anni dalla entrata in vigore del presente decreto.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui
all'articolo 26-bis della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro
è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a
titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui
ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.


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Pubblicato su: 2009-11-23 (1280 letture)

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