MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DECRETO 16 Giugno 2004
(GU n. 143 del 21-6-2004 )
Determinazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa
depositi
e prestiti, ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891,
recante
disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti
della
prima casa di abitazione.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 5 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e
successive
modificazioni, recante la previsione che con decreto del
Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica siano
stabiliti
annualmente i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni
anticipate dei mutui previsti dalla medesima legge;
Considerato che, ai sensi della citata legge, nella
determinazione
dei suddetti tassi, anche in deroga ai limiti indicati dall'art.
2
della legge medesima, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della
programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso
ufficiale di riferimento, garantendo comunque l'equilibrio
economico
della gestione;
Considerato che, sempre ai sensi della citata legge, i predetti
tassi non potranno comunque superare, di norma, di piu' di un
punto
il tasso ufficiale di riferimento;
Tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento, in
attuazione
della delibera del Consiglio direttivo della BCE del 5 giugno
2003,
e' stato fissato con provvedimento della Banca d'Italia al 2,00
per
cento;
Visto l'art. 2 della predetta legge, il quale, al comma 1,
prevede
che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del
corrispettivo
spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio
1987,
concernente l'approvazione dello schema generale di convenzione
tra
Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la
concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre
1986,
n. 891;
Tenuto conto che in detto schema di convenzione, all'art. 12, e'
stabilito un compenso semestrale pari a 0.40 punti per ogni
cento
lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto
dalla
Cassa depositi e prestiti agli istituti di credito per i compiti
svolti;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre
1989
con il quale e' approvato lo schema di atto modificativo delle
convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli
istituti
di credito ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891;
Visto l'art. 7-bis della legge 18 dicembre 1986, n. 891, che ha
disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla
Cassa
depositi e prestiti delle attivita' e passivita' del fondo
speciale
con gestione autonoma;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,
che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti in «Cassa
depositi e
prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.a.);
Visti il comma 4, lettera g), e il comma 5 dell'art. 3 del
decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003
che,
rispettivamente, trasferiscono al Ministero dell'economia e
delle
finanze le attivita' e le passivita' inerenti agli interventi di
cui
alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e dispongono che i rapporti
trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e
regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni
applicabili al
momento del trasferimento;
Visto l'art. 4, comma 2, del citato decreto ministeriale del
5 dicembre 2003, il quale prevede, tra l'altro, che per
l'esercizio
delle funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle
finanze
la CDP S.p.a. provvede a rappresentare a tutti gli effetti il
medesimo Ministero;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2004 il tasso di interesse, da
applicare
per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e
3,
all'art. 5, comma 1, e all'art. 7, comma 3, della legge 18
dicembre
1986, n. 891, e' determinato nella misura del 4,00 per cento.
Art. 2.
Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di
pubblicazione
del presente decreto, il residuo debito viene rimborsato al
tasso
previsto dal precedente art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2004
Il Ministro: Tremonti
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