Art. 1. (Deleghe al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
industriali strategici)
1. Dato l’obiettivo di
modernizzazione e sviluppo del Paese, il Governo individua le
infrastrutture e gli insediamenti industriali strategici da
realizzare inserendoli nei provvedimenti collegati alla legge
finanziaria. L’individuazione è operata, entro il 30 giugno
di ogni anno, sulla base di un programma, formulato su
proposta dei Ministri competenti, ovvero delle regioni
interessate, inserito nel documento di programmazione
economico-finanziaria e comunicato alla Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con indicazione degli stanziamenti necessari per
la loro realizzazione.
2. Il Governo è delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo coerente con l’esigenza di riformare le
procedure per la valutazione di impatto ambientale, di
favorire la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti individuati ai sensi del comma 1, anche per
quanto concerne un necessario regime autorizzatorio speciale,
in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30,
34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) progettazione industriale
preferibilmente basata sulla tecnica del project financing;
b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di
quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o
autorizzatori di ogni specie, la cui durata non può superare
i sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell’opera d’intesa con la regione o la provincia autonoma
competente e, ove occorra, della valutazione di impatto
ambientale, nonché definizione delle procedure necessarie per
la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui
durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni interessate, del compito di monitorare e istruire le
proposte, di approvare il progetto definitivo, di vigilare
sull’esecuzione dei progetti approvati adottando i
provvedimenti concessori e autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell’opera e, ove occorra,
della valutazione di impatto ambientale, avvalendosi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e
di commissari straordinari, che agiscono con le modalità e i
poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di
servizi con la previsione della facoltà per detta conferenza
di apportare varianti migliorative sulla base della
acquisizione, nel termine perentorio di 90 giorni, delle
proposte di prescrizioni e varianti al progetto definitivo da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati; previsione che
la decisione finale della conferenza è sostitutiva di tutti i
provvedimenti concessori ed autorizzatori richiesti in
relazione alle varianti migliorative; previsione del potere
della conferenza di deliberare a maggioranza;
e) affidamento, mediante gara, della realizzazione delle
infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente
generale o concessionario;
f) disciplina dell’affidamento a contraente generale,
definito, in ottemperanza all’articolo 1 della direttiva
93/37 CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, come esecuzione
con qualsiasi mezzo di un’opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore, distinto dal
concessionario di opere pubbliche per l’esclusione della
gestione dell’opera eseguita e qualificato per i connotati
di imprenditorialità delle attività del contraente generale,
per il rischio finanziario assunto integralmente o
prevalentemente con mezzi finanziari privati, per la libertà
di forme nella realizzazione dell’opera, per la natura
prevalente di obbligazione di risultato complessivo del
rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore;
previsione dell’obbligo del contraente generale di
prestazione di performance bond ovvero di partecipazione
diretta al finanziamento dell’opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell’obbligo per il soggetto aggiudicatore,
nel caso in cui l’opera sia realizzata prevalentemente con
fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di
evidenza pubblica, e di scelta dei fornitori di beni o
servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto
alla legge quadro sui lavori pubblici per tutti gli aspetti di
essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina
in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di
realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa
comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi
e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in
particolare, in caso di ricorso a un contraente generale,
previsione che lo stesso, ferma restando la propria
responsabilità, possa liberamente affidare a terzi
l’esecuzione di proprie prestazioni con l’obbligo di
rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella
relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori;
previsione, altresì, della possibilità di riutilizzare
eventuali risparmi rispetto al prezzo base della gara,
realizzati in occasione dell’aggiudicazione, come premio,
proporzionalmente commisurato, per l’esecuzione anticipata
del contratto rispetto ai tempi prestabiliti; previsione della
possibilità di costituire una società di progetto ai sensi
dell’articolo 37-quinquies della legge n. 109 del 1994,
anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie,
assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso
contraente generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilità di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell’articolo 37-sexies della legge
n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia
di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori ed
utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per
la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste
dalla legislazione vigente;
i) previsione, in caso di concessione di opera pubblica, unita
a gestione della stessa, della possibilità di riconoscere al
concessionario, anche in corso d’opera e senza limiti
massimi, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
economico dell’opera, ed anche a fronte della prestazione
successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all’opera realizzata, nonché
della possibilità di fissare la durata della concessione
anche oltre 30 anni e di consentire al concessionario di
affidare a terzi determinati lavori, con il solo vincolo delle
previsioni della citata direttiva 93/37 CEE relative agli
appalti del concessionario e nel limite percentuale
eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima
direttiva;
l) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione,
appalto o concessione, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali,
della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
m) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere
entro termini perentori ed anche attraverso strutture esterne.
3. I decreti legislativi previsti dal
comma 2 del presente articolo sono emanati sentito il parere
delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, nonché quello della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono
essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei
decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e
secondo gli stessi principi e criteri direttivi.
4. Limitatamente all’anno 2002 il
Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo
parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari
permanenti competenti e la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, uno o più decreti legislativi recanti l’approvazione
definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche
individuate secondo quanto previsto al comma 1.
Capo
II
LIBERALIZZAZIONE
DELLE RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI
Art. 2. (Denuncia di
inizio attività)
1. In anticipazione rispetto alla
entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in
materia edilizia, previsto ai sensi dell’articolo 7, commi 1
e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive
modificazioni, in alternativa a concessioni e autorizzazioni
edilizie, a scelta dell’interessato, possono essere
realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività:
a) gli interventi edilizi minori, di
cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, come sostituito dall’articolo 2, comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione
e ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico. Ai fini
del calcolo dell’ingombro volumetrico non si tiene conto
delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica;
c) gli interventi sottoposti a concessione, se sono
specificamente disciplinati dai piani attuativi che contengano
precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali
e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove
edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti
urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma
recanti analoghe previsioni di dettaglio.
2. Nulla è innovato quanto
all’obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri
di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge,
possono individuare quali degli interventi indicati al comma 1
sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione
edilizia.
4. E’ fatta in ogni caso salva la
potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo
III
SOPPRESSIONE DI
ADEMPIMENTI BUROCRATICI INUTILI A CARICO DELLE IMPRESE
Art. 3.
(Modificazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
1. Nel decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, recante recepimento
di norme comunitarie in materia di residui di imballaggi, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 1, la
lettera b) è sostituta dalla seguente: «b) produttore: il
produttore iniziale ossia il soggetto le cui attività,
incluse le attività edili di demolizione, hanno prodotto
rifiuti e il soggetto che ha effettuato operazioni di
pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno
mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;»;
b) all’articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Chiunque effettua attività di raccolta e di trasporto di
rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge
le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti,
compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare
annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia
ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e
le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle
predette attività.»
c) all’articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal
seguente: «1. I soggetti di cui all’articolo 11, comma 3,
nonchè i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi,
hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico,
con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici
giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della
raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo
scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di
rifiuti prodotti da terzi, entro quindici giorni
dall’effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici
giorni dall’effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e
di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in carico dei
rifiuti;
e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, entro
ventiquattro ore dalla presa in carico.»;
2) al comma 2, lettera c), dopo la
parola «impiegato» sono aggiunte le seguenti: «,
limitatamente alle sole imprese che svolgono attività di
smaltimento o di recupero dei rifiuti»;
3) al comma 3, secondo periodo, le
parole: «sono conservati per cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «sono conservati per tre anni, anche su
supporto informatico con le modalità stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione»;
4) al comma 3-bis, dopo le parole: «I
registri di carico e scarico relativi ai rifiuti» è inserita
la parola: «pericolosi»;
5) al comma 4, le parole: «la cui
produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di
rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti
pericolosi,» sono sostituite dalle seguenti: «obbligati alla
tenuta dei registri di carico e scarico»;
6) dopo il comma 6, sono aggiunti i
seguenti : «6-bis. I registri di carico e scarico sono tenuti
anche mediante strumenti informatici; con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione sono fissate le relative regole tecniche.
6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai
sensi dell’articolo 12, comma 4, possono essere vidimati con
la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture
contabili. 6-quater. I registri di carico e scarico istituiti
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, possono continuare ad essere utilizzati fino al
loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi
previsti ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter. 6-quinquies. Al
fine della razionalizzazione e della tempestiva
semplificazione delle procedure di attuazione del presente
decreto, gli adempimenti formali dei soggetti obbligati alla
tenuta dei registri di carico e scarico sono disciplinati con
regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività
produttive, tenuto conto dell’adozione di nuove tecnologie
per il trattamento e la conservazione delle informazioni.»;
d) all’articolo 21, il comma 7 è
sostituito dal seguente: «7. La privativa di cui al comma 1
non si applica alle attività di raccolta e di recupero dei
rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui
all’articolo 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di
recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a
destinare al recupero.»;
e) all’articolo 28, comma 7, secondo
periodo, le parole da «l’interessato» a «dell’impianto,»
sono sostituite dalle seguenti: «, intese come attività
programmatorie volte a pianificare l’utilizzazione degli
impianti mobili anche collocati in siti diversi, esclusi gli
impianti di incenerimento, l’interessato, almeno quindici
giorni prima dell’inizio della campagna,»;
f) all’articolo 30 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «istituite
presso le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura dei capoluoghi di regione» sono sostituite dalle
seguenti: «istituite presso le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano. Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano possono delegare i compiti previsti dal
presente decreto alle sedi regionali e delle province autonome
delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.»;
2) il comma 2 è sostituito dal
seguente: «2. Il Comitato nazionale dell’Albo ha potere
deliberante ed è composto da dieci membri esperti nella
materia nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro delle attività produttive;
c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) due dalle regioni;
e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni
di vicepresidente.»;
3) al comma 3, nelle lettere b) e c) le
parole: «da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza» sono sostituite dalle seguenti: «da un
esperto designato in rappresentanza»; nel medesimo comma,
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) da un
esperto designato dalle categorie economiche»;
4) il comma 4 è sostituito dal
seguente: «4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,
esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la
quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di sessanta
litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi
rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività
di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto,
di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di
impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi,
e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero
di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica,
devono essere iscritte all’Albo. La validità
dell’iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione
regionale dell’Albo mediante dichiarazione sostituiva di
atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa
dall’interessato, che sostituisce l’autorizzazione
all’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre
attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti
il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente
decreto.»;
5) dopo il comma 4, è inserito il
seguente: «4-bis. Le imprese che intendono iscriversi
all’Albo per svolgere attività di raccolta e trasporto di
rifiuti e per attività di intermediazione e di commercio dei
rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello
Stato. Le imprese che effettuano attività di gestione di
impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi,
le imprese che effettuano le attività di gestione di impianti
mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché le
imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di
bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le
garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente
competente secondo i seguenti criteri:
a) le imprese che effettuano l’attività di gestione di
impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi
devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione
per ogni singolo impianto gestito;
b) le imprese che effettuano l’attività di gestione di
impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono
prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per lo
svolgimento di ogni campagna di attività;
c) le imprese che effettuano l’attività di bonifica dei
siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare
le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni
intervento di bonifica.»;
6) al comma 5 dopo le parole: «delle
garanzie finanziarie» sono inserite le seguenti: «che devono
essere prestate a favore dello Stato»; nel medesimo comma è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Albo deve
deliberare entro novanta giorni.»;
7) al comma 6 dopo le parole: «che
devono essere prestate a favore dello Stato», sono soppresse
le parole: «dalle imprese di cui al comma 4»;
8) dopo il comma 7 è inserito il
seguente: «7-bis. Per l’anno 2000 e per gli anni successivi
il versamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo di
cui all’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente
28 aprile 1998, n. 406, concernente le risorse finanziarie del
predetto Albo, deve essere effettuato, per le imprese già
iscritte l’anno precedente, entro il 30 luglio di ogni anno.»;
9) al comma 10 il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Il possesso dei requisiti per lo
svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati da parte delle aziende speciali, delle
società e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e
113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, è attestato
dal comune o dal consorzio di comuni»; al medesimo comma, nel
secondo periodo, dopo le parole: «territorialmente competente»
sono inserite le seguenti: «, non è subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie»; nello stesso
periodo, le parole: «ai quali il Comune partecipa» sono
soppresse;
10) al comma 11, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «che deve rispondere entro 90
giorni»;
11) al comma 12, le parole: «secondo
criteri stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «secondo
criteri di competenza e professionalità stabiliti»;
12) al comma 14 la parola: «non» è
soppressa;
13) al comma 16, secondo periodo, le
parole: «rinnovata ogni due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,»;
14) al comma 16-bis, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «Decorso tale termine
l’attività può avere inizio.»;
15) dopo il comma 16-bis è inserito il
seguente: «16-ter. Le deliberazioni adottate dal Comitato
nazionale dell’Albo sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.»; g) all’articolo 33, comma 5, la parola: «rinnovata»
è sostituita dalla seguente: «confermata»; nel medesimo
comma, dopo le parole: «e comunque» è inserita la seguente:
«rinnovata».