.......................Normative

I provvedimenti dei cento giorni

DISEGNO DI LEGGE AS 374/2001

capo 1: LEGGE «OBIETTIVO»
capo 2: LIBERALIZZAZIONE DELLE RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI
capo 3: SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI BUROCRATICI INUTILI A CARICO DELLE IMPRESE

Capo I

LEGGE «OBIETTIVO»

Art. 1. (Deleghe al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici)

1. Dato l’obiettivo di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Governo individua le infrastrutture e gli insediamenti industriali strategici da realizzare inserendoli nei provvedimenti collegati alla legge finanziaria. L’individuazione è operata, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, ovvero delle regioni interessate, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria e comunicato alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo coerente con l’esigenza di riformare le procedure per la valutazione di impatto ambientale, di favorire la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, anche per quanto concerne un necessario regime autorizzatorio speciale, in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) progettazione industriale preferibilmente basata sulla tecnica del project financing;
b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie, la cui durata non può superare i sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell’opera d’intesa con la regione o la provincia autonoma competente e, ove occorra, della valutazione di impatto ambientale, nonché definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, del compito di monitorare e istruire le proposte, di approvare il progetto definitivo, di vigilare sull’esecuzione dei progetti approvati adottando i provvedimenti concessori e autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell’opera e, ove occorra, della valutazione di impatto ambientale, avvalendosi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con le modalità e i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi con la previsione della facoltà per detta conferenza di apportare varianti migliorative sulla base della acquisizione, nel termine perentorio di 90 giorni, delle proposte di prescrizioni e varianti al progetto definitivo da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati; previsione che la decisione finale della conferenza è sostitutiva di tutti i provvedimenti concessori ed autorizzatori richiesti in relazione alle varianti migliorative; previsione del potere della conferenza di deliberare a maggioranza;
e) affidamento, mediante gara, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell’affidamento a contraente generale, definito, in ottemperanza all’articolo 1 della direttiva 93/37 CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, come esecuzione con qualsiasi mezzo di un’opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore, distinto dal concessionario di opere pubbliche per l’esclusione della gestione dell’opera eseguita e qualificato per i connotati di imprenditorialità delle attività del contraente generale, per il rischio finanziario assunto integralmente o prevalentemente con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell’opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore; previsione dell’obbligo del contraente generale di prestazione di performance bond ovvero di partecipazione diretta al finanziamento dell’opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell’obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l’opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica, e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla legge quadro sui lavori pubblici per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso a un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la propria responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l’esecuzione di proprie prestazioni con l’obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione, altresì, della possibilità di riutilizzare eventuali risparmi rispetto al prezzo base della gara, realizzati in occasione dell’aggiudicazione, come premio, proporzionalmente commisurato, per l’esecuzione anticipata del contratto rispetto ai tempi prestabiliti; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell’articolo 37-quinquies della legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell’articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;
i) previsione, in caso di concessione di opera pubblica, unita a gestione della stessa, della possibilità di riconoscere al concessionario, anche in corso d’opera e senza limiti massimi, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell’opera, ed anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all’opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre 30 anni e di consentire al concessionario di affidare a terzi determinati lavori, con il solo vincolo delle previsioni della citata direttiva 93/37 CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
l) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto o concessione, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
m) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori ed anche attraverso strutture esterne.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 del presente articolo sono emanati sentito il parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché quello della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi.

4. Limitatamente all’anno 2002 il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti l’approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.

Capo II

LIBERALIZZAZIONE DELLE RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI

Art. 2. (Denuncia di inizio attività)

1. In anticipazione rispetto alla entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia edilizia, previsto ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell’interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività:

a) gli interventi edilizi minori, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall’articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico. Ai fini del calcolo dell’ingombro volumetrico non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati dai piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

2. Nulla è innovato quanto all’obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 1 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.

4. E’ fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Capo III

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI BUROCRATICI INUTILI A CARICO DELLE IMPRESE

Art. 3. (Modificazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. Nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, recante recepimento di norme comunitarie in materia di residui di imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituta dalla seguente: «b) produttore: il produttore iniziale ossia il soggetto le cui attività, incluse le attività edili di demolizione, hanno prodotto rifiuti e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;»;

b) all’articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Chiunque effettua attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.»

c) all’articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all’articolo 11, comma 3, nonchè i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, entro quindici giorni dall’effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici giorni dall’effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in carico dei rifiuti;
e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, entro ventiquattro ore dalla presa in carico.»;

2) al comma 2, lettera c), dopo la parola «impiegato» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente alle sole imprese che svolgono attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti»;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono conservati per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono conservati per tre anni, anche su supporto informatico con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione»;

4) al comma 3-bis, dopo le parole: «I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti» è inserita la parola: «pericolosi»;

5) al comma 4, le parole: «la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi,» sono sostituite dalle seguenti: «obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico»;

6) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti : «6-bis. I registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante strumenti informatici; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione sono fissate le relative regole tecniche. 6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell’articolo 12, comma 4, possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili. 6-quater. I registri di carico e scarico istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter. 6-quinquies. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione del presente decreto, gli adempimenti formali dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive, tenuto conto dell’adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni.»;

d) all’articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui all’articolo 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a destinare al recupero.»;

e) all’articolo 28, comma 7, secondo periodo, le parole da «l’interessato» a «dell’impianto,» sono sostituite dalle seguenti: «, intese come attività programmatorie volte a pianificare l’utilizzazione degli impianti mobili anche collocati in siti diversi, esclusi gli impianti di incenerimento, l’interessato, almeno quindici giorni prima dell’inizio della campagna,»;

f) all’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione» sono sostituite dalle seguenti: «istituite presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono delegare i compiti previsti dal presente decreto alle sedi regionali e delle province autonome delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Comitato nazionale dell’Albo ha potere deliberante ed è composto da dieci membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro delle attività produttive;
c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) due dalle regioni;
e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni di vicepresidente.»;

3) al comma 3, nelle lettere b) e c) le parole: «da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza» sono sostituite dalle seguenti: «da un esperto designato in rappresentanza»; nel medesimo comma, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, devono essere iscritte all’Albo. La validità dell’iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione regionale dell’Albo mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall’interessato, che sostituisce l’autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.»;

5) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le imprese che intendono iscriversi all’Albo per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti e per attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente secondo i seguenti criteri:
a) le imprese che effettuano l’attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni singolo impianto gestito;
b) le imprese che effettuano l’attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per lo svolgimento di ogni campagna di attività;
c) le imprese che effettuano l’attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.»;

6) al comma 5 dopo le parole: «delle garanzie finanziarie» sono inserite le seguenti: «che devono essere prestate a favore dello Stato»; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Albo deve deliberare entro novanta giorni.»;

7) al comma 6 dopo le parole: «che devono essere prestate a favore dello Stato», sono soppresse le parole: «dalle imprese di cui al comma 4»;

8) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Per l’anno 2000 e per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406, concernente le risorse finanziarie del predetto Albo, deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l’anno precedente, entro il 30 luglio di ogni anno.»;

9) al comma 10 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da parte delle aziende speciali, delle società e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, è attestato dal comune o dal consorzio di comuni»; al medesimo comma, nel secondo periodo, dopo le parole: «territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie»; nello stesso periodo, le parole: «ai quali il Comune partecipa» sono soppresse;

10) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che deve rispondere entro 90 giorni»;

11) al comma 12, le parole: «secondo criteri stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «secondo criteri di competenza e professionalità stabiliti»;

12) al comma 14 la parola: «non» è soppressa;

13) al comma 16, secondo periodo, le parole: «rinnovata ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,»;

14) al comma 16-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Decorso tale termine l’attività può avere inizio.»;

15) dopo il comma 16-bis è inserito il seguente: «16-ter. Le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale dell’Albo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.»; g) all’articolo 33, comma 5, la parola: «rinnovata» è sostituita dalla seguente: «confermata»; nel medesimo comma, dopo le parole: «e comunque» è inserita la seguente: «rinnovata».

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

[ home page ] - [ News ] - [ Annunci ] - [ Gare d'appalto gratis ] - [ Normative ] - [ Fornitori ] - [ Download ]
[ Prezzari ] - [ I nostri servizi ] - [ Fiere ] - [ Sicurezza ] - [ Sentenze ] - [ copyright ] - [ email ]