COMUNICATO

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI

 

L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

 

 considerato che:

 

·        alcune amministrazioni pubbliche pubblicano ancora bandi di gara privi della necessaria indicazione dell’importo destinato agli oneri per la sicurezza nei cantieri;

 

·        la indicazione degli oneri per la sicurezza, non sottoposti a ribasso d’asta, è obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti che pubblichino bandi di gara di lavori pubblici;

 

·        la mancata previsione degli oneri per la sicurezza, così come un loro inadeguato calcolo, comporta una grave elusione delle prescrizioni normative comunitarie e nazionali in materia.

 

Tutto ciò considerato,  L’Autorità  ritiene necessario richiamare tutti i responsabili della predisposizione di bandi di gara di lavori pubblici sull’osservanza dell’obbligatorietà  di individuare e evidenziare gli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, di cui si ribadisce la non sottoposizione a ribasso d’asta, che dovranno essere determinati dall’amministrazione committente tenendo conto delle esigenze specifiche di cantiere e che dovranno essere fissati in maniera adeguata e tale da non implicare elusione delle prescrizioni normative in conformità alle seguenti norme:

 

-      direttive 89/391/CEE, 92/57/CEE del Consiglio;

 

-      decreto legislativo n.494 del 14 agosto 1996, art.3 comma 1, art.4 comma 1, lettere a) e b) e art.5, lettere a), b), e), f), art.12 comma 1 e art.13 comma 1, lettera s);

 

-      legge n.109 del 11 febbraio 1994 e sue successive modifiche ed integrazioni, art.31  ;

 

-       decreto legislativo n.528 del 19 novembre 1999, art.2, lettere e), f), f bis) e f ter), art.4 comma 1, lettere a) e b), e comma 3, art.5 comma 1, lettere a)  e b), art.9 comma 1, lettera c bis), artt.12, 13, 14, 15  e 17, art.25, comma 2;

 

-      decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n.554, art.35, lettera f) e art.41;

 

-      decreto Ministero lavori pubblici 19 aprile 2000 n.145, art.7.

 

  Inoltre, sempre riguardo agli oneri per la sicurezza  l’Autorità ha emanato le seguenti determinazioni:

 

·    determinazione 15 dicembre 1999 n.12/99;

 

·    determinazione 26 luglio 2000 n.37/00;

 

·    determinazione 10 gennaio 2001 n.2/01;

 

·    determinazione 29 marzo 2001 n.11/01.

 

Il cui testo integrale si trova all’interno del sito web dell’Autorità alla voce “atti di regolazione e deliberazioni” e che potranno essere di aiuto per l’interpretazione dei sopra indicati atti normativi comunitari e nazionali.

 

L’Autorità, tramite la pubblicazione del presente comunicato, intende  ribadire l’estrema importanza che essa stessa attribuisce alle problematiche relative alla tutela dei lavoratori operanti nei cantieri e, conseguentemente, alla vigilanza sull’operato di coloro che sono obbligati per legge a garantirla.

 

A tal fine si richiama l’attenzione su quanto dispone l’art.8, comma 1 lett.h), D.P.R. 554/99, il quale assegna al responsabile del procedimento “la funzione di garantire la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti”, tra le quali disposizioni vi è quella relativa agli oneri di sicurezza. Detto compito viene confermato dal secondo comma dello stesso articolo quando assegna allo stesso responsabile del procedimento di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori.