COMUNICATO
NORMATIVA
IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI
L’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici
considerato
che:
·
alcune amministrazioni pubbliche pubblicano ancora
bandi di gara privi della necessaria indicazione dell’importo
destinato agli oneri per la sicurezza nei cantieri;
·
la indicazione degli oneri per la sicurezza, non
sottoposti a ribasso d’asta, è obbligatoria per tutte le stazioni
appaltanti che pubblichino bandi di gara di lavori pubblici;
·
la mancata previsione degli oneri per la sicurezza, così
come un loro inadeguato calcolo, comporta una grave elusione delle
prescrizioni normative comunitarie e nazionali in materia.
Tutto
ciò considerato, L’Autorità
ritiene necessario richiamare tutti i responsabili della
predisposizione di bandi di gara di lavori pubblici sull’osservanza
dell’obbligatorietà di
individuare e evidenziare gli oneri relativi all’attuazione dei piani
di sicurezza, di cui si ribadisce la non sottoposizione a ribasso
d’asta, che dovranno essere determinati dall’amministrazione
committente tenendo conto delle esigenze specifiche di cantiere e che
dovranno essere fissati in maniera adeguata e tale da non implicare
elusione delle prescrizioni normative in conformità alle seguenti
norme:
-
direttive 89/391/CEE, 92/57/CEE del Consiglio;
-
decreto legislativo n.494 del 14 agosto 1996, art.3 comma
1, art.4 comma 1, lettere a) e b) e art.5, lettere a), b), e), f),
art.12 comma 1 e art.13 comma 1, lettera s);
-
legge n.109 del 11
febbraio 1994 e sue successive modifiche ed integrazioni, art.31
;
-
decreto
legislativo n.528 del 19 novembre 1999, art.2, lettere e), f), f
bis) e f ter), art.4 comma 1, lettere a) e b), e comma 3, art.5 comma 1,
lettere a) e b), art.9
comma 1, lettera c bis), artt.12, 13, 14, 15
e 17, art.25, comma 2;
-
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999
n.554, art.35, lettera f) e art.41;
-
decreto Ministero lavori pubblici 19 aprile 2000 n.145, art.7.
Inoltre, sempre riguardo agli oneri per la sicurezza
l’Autorità ha emanato le seguenti determinazioni:
·
determinazione 15 dicembre 1999 n.12/99;
·
determinazione 26 luglio 2000 n.37/00;
·
determinazione 10 gennaio 2001 n.2/01;
·
determinazione 29 marzo 2001 n.11/01.
Il
cui testo integrale si trova all’interno del sito web dell’Autorità
alla voce “atti di regolazione e deliberazioni” e che potranno
essere di aiuto per l’interpretazione dei sopra indicati atti
normativi comunitari e nazionali.
L’Autorità,
tramite la pubblicazione del presente comunicato, intende
ribadire l’estrema importanza che essa stessa attribuisce alle
problematiche relative alla tutela dei lavoratori operanti nei cantieri
e, conseguentemente, alla vigilanza sull’operato di coloro che sono
obbligati per legge a garantirla.
A
tal fine si richiama l’attenzione su quanto dispone l’art.8, comma 1
lett.h), D.P.R. 554/99, il quale assegna al responsabile del
procedimento “la funzione di garantire la conformità a legge delle
disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti”, tra le quali
disposizioni vi è quella relativa agli oneri di sicurezza. Detto
compito viene confermato dal secondo comma dello stesso articolo quando
assegna allo stesso responsabile del procedimento di garantire il
rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori.
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