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Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri edili in attuazione dell’articolo 31,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e
dell’articolo 22,
comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19
novembre 1999, n. 528 ed in particolare l’articolo 22; Visto l’articolo 31,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modificazioni; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del ………; Acquisito in data
……….. il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del ……; Sulla proposta dei Ministri del
Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanità e dei Lavori Pubblici;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in
fase di progettazione dal coordinatore per la progettazione in collaborazione
con il progettista dell’opera, al fine di garantire l’eliminazione o la
riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono
effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e
delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel
campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori; b) procedure:
le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od
operazione; c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; d)
attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all’articolo 34, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni; e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le
attrezzature e i dispositivi atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori dal rischio di infortunio ed a tutelare la
loro salute; f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di
carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da
rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione
alla complessità dell’opera da realizzare; g) cronoprogramma dei lavori:
programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità
dell’opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza
temporale e la loro durata; h) PSC: il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 12
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni; i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 31, comma 1-bis, lettera b),
della legge11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni; j) POS: il
piano operativo si sicurezza di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e
successive modificazioni e all’articolo 31,
comma 1-bis), lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni; k) costi della sicurezza: i costi indicati all’articolo 12
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni,
nonché gli oneri indicati all’articolo 31
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni.
CAPO I - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 2 (Contenuti minimi)
1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere, di concreta fattibilità, e
coerente con le scelte progettuali; i suoi contenuti sono il risultato di scelte
progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 3 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni. Il
PSC è redatto in un linguaggio facilmente comprensibile sia dai tecnici delle
imprese che dai lavoratori ed utilizzabile dalle imprese ai fini della
informazione dei lavoratori e della consultazione dei loro rappresentanti per la
sicurezza, nonché per integrare, ove necessario , la formazione dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'opera.
2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l’identificazione e la descrizione dell’opera ai sensi dell’articolo 3,
commi 1 e 2; b) l’identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza
come indicato all’articolo 3, commi 3, 4 e 5; c) una breve relazione
concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, in
riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed
alle loro interferenze; d) le scelte progettuali ed organizzative, le
procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
- all’area di cantiere, ai sensi dell’articolo
4, commi 1 e 3; - all’organizzazione del cantiere, ai sensi dell’articolo
4, commi 2 e 3; - alle lavorazioni, ai sensi dell’articolo
4, commi 4 e 5; - alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi
dell’articolo
5, commi 1, 2 e 3;
e) le misure di coordinamento relative all’uso comune, come scelta di
pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza: di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, di cui
all’articolo
5, commi 4 e 5 ; f) ove la complessità dell’opera lo richiede, il tipo
di procedure complementari ed di dettaglio al PSC, connesse alle scelte
autonome dell’impresa esecutrice, da esplicare nel POS; g) le modalità
organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca
informazione, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi; h) la specificazione del tipo di organizzazione prevista per il
pronto soccorso e per la gestione delle emergenze, nel casi di cui all’articolo 17,
comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 e successive
modificazioni; i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di
lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di
lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità
presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; j) la stima dei costi
della sicurezza, ai sensi dell’articolo
8.
3. L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla
definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, è riportato nell’Allegato
I.
Art. 3 (Identificazione e descrizione dell’opera e dei soggetti
coinvolti)
1. Identificazione e descrizione dell’opera, di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), è esplicata con:
a) l’indirizzo del cantiere; b) la destinazione urbanistica dell’area di
realizzazione dell’opera; c) una descrizione sintetica dell’opera, con
particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali
e tecnologiche.
2. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli
aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la
complessità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve
descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o al rinvio a
specifica relazione se già redatta.
3. L’individuazione dei soggetti con compiti per la sicurezza, di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera b), è esplicata con l’indicazione dei
nominativi dell’eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione.
4. Il coordinatore per l’esecuzione integra il PSC, prima dell’inizio dei
singoli lavori, indicando i nominativi del datore di lavoro dell’impresa
esecutrice, dei datori dei lavori delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori
autonomi.
5. Il coordinatore per l’esecuzione verifica che nei POS redatti dalle
singole imprese esecutrici siano indicati i nominativi del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato,
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente
ove previsto e degli addetti al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze
in riferimento al singolo cantiere interessato.
Art. 4 (Contenuti del PSC in riferimento all’area di cantiere,
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni)
1. L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento
all’area di cantiere, sono esplicate con l’analisi degli elementi essenziali di
cui all’Allegato II, in riferimento:
a) alle caratteristiche dell’area di cantiere; b) all'eventuale presenza
di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; c) agli eventuali
rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area
circostante.
2. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in
relazione alla tipologia del cantiere, l’individuazione e l’analisi dei seguenti
elementi:
a) la recinzione del cantiere, con accessi e segnalazioni; b) i servizi
igienico-assistenziali; c) la viabilità principale del cantiere e
l’eventuale modalità d’acceso dei mezzi di fornitura dei materiali; d) gli
impianti di alimentazione e le reti principali di elettricità, di acqua, gas
ed energia di qualsiasi tipo; e) gli impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche; f) la dislocazione degli impianti fissi di
cantiere; g) la dislocazione delle zone di carico e scarico; h) le zone
di deposito attrezzature e di stoccaggio, materiali e dei rifiuti; i) le
eventuali zone di deposito materiali con pericolo d’incendio o di
esplosione.
3. Per ogni elemento dell’analisi di cui ai commi 1 e 2, vanno indicate:
a) le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi
di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici
esplicativi; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto
previsto alla lettera a).
4. L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento
alle lavorazioni in cantiere sono esplicitate suddividendo le singole
lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede,
in sottofasi di lavoro. Il coordinamento per la progettazione effettua l’analisi
di tutti i possibili rischi presenti per ogni fase e sottofase di lavoro, con
particolare attenzione:
a) al rischio di seppellimento; b) al rischio di annegamento; c) al
rischio di caduta dall’alto di persone o materiali; d) al rischio di
investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere; e) al rischio di
elettrocuzione; f) al rischio di rumore; g) alla salubrità dell’area nei
lavori in galleria; h) alla stabilità delle pareti e della volta nei lavori
in galleria; i) alle estese demolizioni o manutenzioni; j) ai possibili
rischi di incendio o esplosione; k) agli sbalzi eccessivi di
temperatura.
5. Per ogni elemento dell’analisi di cui al comma 4 vanno indicati:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi
di lavoro; ove necessario vanno prodotte tavole o disegni tecnici
esplicativi; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto
previsto alla lettera a).
6. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i
nominativi delle imprese e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto
previsto ai commi 3 e 5 ed indica la relativa cronologia di attuazione e le
modalità di verifica.
Art. 5 (Contenuti del PSC in riferimento alle interferenze tra
lavorazioni ed al loro coordinamento)
1. L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento
alle interferenze tra le lavorazioni sono esplicate con la predisposizione del
cronoprogramma dei lavori e l’analisi delle loro interferenze.
2. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC le misure preventive e
protettive atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza; nel
caso in cui permangono rischi di interferenza rilevanti, indica le prescrizioni
operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
e la modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni.
3. Durante i periodi di maggiore rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il
coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, in collaborazione con le
imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della
relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in
particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
4. Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono
definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori
autonomi.
5. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i
nominativi delle imprese e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto
previsto al comma 4 ed indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità
di verifica.
CAPO II - Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di
sicurezza
Art. 6 (Contenuti minimi del piano di sicurezza
sostitutivo)
1. Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli
stessi elementi del PSC di cui all’articolo 2, comma 2, con esclusione della
stima dei costi della sicurezza.
Art. 7 (Contenuti minimi del piano operativo di
sicurezza)
1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in
riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti
elementi:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti
telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; - la specifica
attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa
esecutrice, dalle imprese e dai lavoratori autonomi sub-appaltatori; - i
nominativi degli addetti al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato; - il nominativo del medico
competente ove previsto; - il nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione; - i nominativi del direttore tecnico di
cantiere e del capocantiere; - il numero e le relative qualifiche dei
lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da
ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice; c) la descrizione
dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di
lavoro; d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre
opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere; e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi
utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; f) l’esito del
rapporto di valutazione del rumore; g) l’individuazione delle misure
preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere; h) le procedure complementari e di dettaglio,
richieste dal PSC quando previsto; i) la documentazione in merito
all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.
2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS quando previsto ha gli
elementi del POS.
CAPO III - Stima dei costi della sicurezza
Art. 8 (Stima dei costi della sicurezza)
1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno
stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i
costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) dei dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per particolari
lavorazioni ed interferenze; c) degli impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi; d) dei mezzi e dei servizi di protezione
collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici
motivi di sicurezza; f) delle misure preventive e protettive richieste per
eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza e degli eventuali
interventi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni e per le quali non è prevista la
redazione del PSC ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, nei costi
della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste
nel cantiere, i costi degli apprestamenti, delle procedure e delle prescrizioni
operative finalizzati alla sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo a
misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su
prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco
prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco
prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi
costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della
sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo
smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.
4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo
totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non
assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della
sicurezza previsti in base allo stato d’avanzamento lavori, sentito il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.
ALLEGATO I - Elenco indicativo e non esauriente
degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui
all’articolo 2, comma 2.
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti;
impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; gabinetti; locali per lavarsi;
spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere;
gru; autogrù; argani; elevatori; ascensori e montacarichi; macchine movimento
terre; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari;
piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione
fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo;
impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi
meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti
di cantiere.
4. I mezzi e i servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di
sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione
d’emergenza; i mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.
ALLEGATO II - Elenco indicativo e non esauriente
degli elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi connessi all’area di
cantiere, di cui all’articolo 4, comma 1.
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti
interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie,
idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole,
ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di
servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri;
fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di
materiali dall’alto.
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