DIRITTI
E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO
A VERIFICHE FISCALI Ai
sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 27 luglio 2000, n.
212, il contribuente è titolare dei seguenti diritti: -
farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa
dinanzi agli organi di giustizia tributaria; -
richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili
venga effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il
professionista che lo assiste o lo rappresenta; -
muovere rilievi o formulare osservazioni delle quali deve
essere dato atto nel processo verbale di verifica; -
richiedere, consultare, esaminare, estrarre copia di ogni
documento acquisito ai fini della verifica, previa adozione di idonee
misure cautelative; -
proseguire il regolare svolgimento dell'attività; a tal fine,
la permanenza dei verificatori presso la sede non può superare i 30
giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di
particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal
dirigente dell'Ufficio. Gli operatori possono ritornare presso la sede
del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni
e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la
conclusione delle operazioni di verifica previo assenso motivato dal
Comandante del Reparto. -
rivolgersi al Garante del contribuente, nei casi in cui ritenga
che i verificatori stiano procedendo secondo modalità non conformi
alla legge; -
comunicare all'Ufficio impositore, entro sessanta giorni dalla
notifica del processo verbale di constatazione redatto a conclusione
dell'intervento, osservazioni e richieste. L'avviso di accertamento
non può essere emanato prima della scadenza del termine, salvo casi
di particolare e motivata urgenza. OBBLIGHI
DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO
A VERIFICHE FISCALI Ai
sensi dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i rapporti tra
contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al
principio della collaborazione e della buona fede. In quest'ambito, il
contribuente sottoposto a verifica deve essere informato degli
obblighi che la legge prevede a suo carico, con l'avvertenza che: -
rifiutare l'esibizione o comunque impedire l'ispezione delle
scritture contabili e dei documenti, la cui tenuta e conservazione
sono obbligatorie per legge o dei quali risulta l'esistenza determina
l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 18
dicembre 1997, n. 471; -
ai sensi dell'art. 39 - secondo comma - lettera c), del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 55 - secondo comma - del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, se la società (o impresa individuale o ente)
non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o comunque ha sottratto
all'ispezione una o più delle scritture contabili indicate nell'art.14
del D.P.R. n. 600/73 e nell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore,
l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito d'impresa in
via induttiva nei modi e nei termini previsti dall'art. 39 del D.P.R.
n. 600/73 e può procedere -
all'accertamento induttivo dell'IVA nei modi e nei termini
previsti dallo stesso art. 55 richiamato.
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