.......................Normative


DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE

SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contribuente è titolare dei seguenti diritti:

-         farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;

-         richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili venga effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o lo rappresenta;

-         muovere rilievi o formulare osservazioni delle quali deve essere dato atto nel processo verbale di verifica;

-         richiedere, consultare, esaminare, estrarre copia di ogni documento acquisito ai fini della verifica, previa adozione di idonee misure cautelative;

-         proseguire il regolare svolgimento dell'attività; a tal fine, la permanenza dei verificatori presso la sede non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'Ufficio. Gli operatori possono ritornare presso la sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica previo assenso motivato dal Comandante del Reparto.

-         rivolgersi al Garante del contribuente, nei casi in cui ritenga che i verificatori stiano procedendo secondo modalità non conformi alla legge;

-         comunicare all'Ufficio impositore, entro sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione redatto a conclusione dell'intervento, osservazioni e richieste. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

 

OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE

SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI

Ai sensi dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. In quest'ambito, il contribuente sottoposto a verifica deve essere informato degli obblighi che la legge prevede a suo carico, con l'avvertenza che:

-         rifiutare l'esibizione o comunque impedire l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti, la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge o dei quali risulta l'esistenza determina l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;

-         ai sensi dell'art. 39 - secondo comma - lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 55 - secondo comma - del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se la società (o impresa individuale o ente) non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o comunque ha sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili indicate nell'art.14 del D.P.R. n. 600/73 e nell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito d'impresa in via induttiva nei modi e nei termini previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/73 e può procedere

-         all'accertamento induttivo dell'IVA nei modi e nei termini previsti dallo stesso art. 55 richiamato.

il Commercialista Telematico

 

 

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