Invariato il limite di 750 metri cubi per ogni richiesta ma non
potrà essere sanata un opera che superi complessivamente i 3000
metri cubi.
Per le demolizioni non decide il Comune , ma il prefetto.
Non si potranno vendere per successivi 5 anni le opere sanate
su aree pubbliche.
Insanabili le opere che rientrano nel demanio marittimo.
La richiesta di sanatoria deve pervenire al comune di
pertinenza entro il 31 marzo 2004 corredata da tutta la
documentazione necessaria e dovrà essere integrata entro la fine
di settembre 2004 con l’accatastamento dell’immobile, la
denuncia ICI e la denuncia per lo smaltimento dei rifiuti.
Per sanare le opere su proprietà dello stato, bisognerà
chiedere al demanio la vendita o la locazione il terreno.
Costo della Sanatoria: (oblazione) dai 60 ai 150 euro per
metro quadrato in funzione della tipologia dell’abuso,
Modalità di versamento dell'oblazione:
- 30% entro il 31 marzo 2004
- 35% entro il 30 giugno 2004
- 35% entro il 30 settembre 2004
Gli oneri concessori vanno versati anticipatamente al comune
secondo i criteri indicati dalla tabella D allegata al
provvedimento per un importo che non può essere inferiore a
500,00 euro.
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il testo di legge (in formato zip)
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