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Decreto del
Ministro per i Beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294 con le modifiche apportate
dal 1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo superiore ai 150.000 euro di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 2. Per i lavori di cui al comma 1 di importo pari o inferiore ai 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 10. 3. In relazione ai lavori previsti dai commi 1 e 2 trovano applicazione, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nei limiti in cui siano compatibili con la specificità della materia, le disposizioni del d.P.R. n. 34 del 2000, di seguito indicato come "decreto n. 34". 1. I requisiti di ordine generale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono stabiliti dall'articolo 17 del decreto n. 34. 2. L'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica attività economica "conservazione e restauro di opere d'arte". 1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono:
1. L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
Art. 5. Idoneità organizzativa (così modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera a), (così sostituito dall'articolo 1, comma 1,
lettera b) 3. Il calcolo delle unità previste dai commi 1 e 2 è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore. (così sostituito dall'articolo 1, comma 1,
lettera c) Art. 6. Capacità economica e finanziaria 1. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34.
Art. 7. Restauratore di beni culturali 1. Ai fini del presente regolamento, nonché ai fini di cui all'articolo 224 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico. 2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
Art. 8. Collaboratore restauratore di beni
culturali 1. Agli effetti del presente regolamento, per collaboratore restauratore di beni culturali si intende:
2. Per collaboratore restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio. L'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.
1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 4 è redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 7 del decreto n. 34. 2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni. 3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati. 4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 4 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto. 5. Per i lavori eseguiti all'estero si applica la disciplina prevista dall'articolo 23 del decreto n. 34. Art. 10. Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro 1. Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Art. 11. Specificità degli interventi 1. Ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e delle relative norme di esecuzione, qualora i lavori previsti dal presente regolamento costituiscano parte non prevalente di un'opera o di un lavoro, essi sono comunque indicati nel bando di gara qualunque sia il relativo importo, e sono eseguiti esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere al loro autonomo affidamento. 1. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese che eseguono lavori di restauro o manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e che non hanno conseguito l'attestazione da parte delle Società organismi di attestazione (SOA) sono ammesse alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora siano in possesso dei requisiti fissati dal presente regolamento. Le percentuali fissate dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), sono riferite all'importo dei lavori da affidare, ed il periodo di attività documentabile coincide con il quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa. 2. La sussistenza dei requisiti è determinata, documentata e accertata secondo quanto stabilito dal presente regolamento e, per quanto da esso non disposto, dalle disposizioni vigenti in materia.
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