.......................Normative

 Project Financing

Proposta del promotore: una definizione minima ricostruttiva dello schema-tipo.

 

di Lino Bellagamba

Studio di consulenza

(linobellagamba@katamail.com)

 

1. Il punto di partenza è dato dalla L. 109/1994, art. 37-bis ([1]).

2. Seguendo l’ordine di lettura della norma, occorre anzitutto tener conto della perentorietà del termine del 30 giugno.

3. Occorre considerare chi sono “i soggetti di cui al comma 2” dell’art. 37-bis in esame, cioè i “promotori”.

Tale comma 2 prevede due tipologie di soggetti:

3.1. “i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento”;

3. 2. “i soggetti di cui agli articoli 10 ([2]) e 17, comma 1, lettera f) ([3]), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi”.

Cfr., in definitiva, art. 99 ([4]) del D.P.R. 554/1999 in combinato disposto con l’art. 98 ([5]).

            4. Le proposte debbono essere “relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all’articolo 14, comma 2 ([6]), ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente”. Occorre quindi, in proposta, creare questo primo aggancio giuridico.

            5. Le proposte hanno ad oggetto “contratti di concessione, di cui all’articolo 19, comma 2” ([7]), i quali sono “con risorse totalmente (…) a carico dei promotori stessi”, se non viene previsto il contributo pubblico dato dal “prezzo”. Se invece il “prezzo” viene previsto nello schema di contratto, le risorse finanziarie divengono “parzialmente” a carico del promotore.

            6. Le proposte devono contenere:

6.1. “uno studio di inquadramento territoriale e ambientale”;

6.2 “uno studio di fattibilità”;

6.3. “un progetto preliminare”;

6.4. “una bozza di convenzione”;

6.5. “un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito”;

6.6. “una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”;

6.7. “l’indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b)” ([8]);

6.8. “le garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice”;

6.9. “l’importo delle spese sostenute per la (…) predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile” ([9]), importo che, “soggetto all’accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario”.

            7. In sede di elaborazione della proposta occorre anche tener conto dell’art. 37-ter, in quanto lì si indicano i criteri di valutazione della proposta ([10]). È opportuno pertanto che, nell’ambito del contenuto minimo della proposta, siano particolarmente considerati i seguenti elementi:

                        7.1.   “profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale”;

7.2.   “qualità progettuale”;

7.2.   “funzionalità” e “fruibilità dell’opera”;

7.3.   “accessibilità al pubblico”;

7.4.   “rendimento”;

7.5.   “costo di gestione e di manutenzione”;

7.6.   “durata della concessione”;

7.7.   “tempi di ultimazione dei lavori della concessione”;

7.8.   “tariffe da applicare” e “metodologia di aggiornamento delle stesse”;

7.9.   “valore economico e finanziario del piano”;

7.10. “contenuto della bozza di convenzione”.



([1]) L. 109/1994, art. 37-bis, intitolato “promotore”:

“1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b) , e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.” 

([2]) L. 109/19994, art. 10, intitolato “soggetti ammessi alle gare”, comma 1:

“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge;

e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge”.

([3]) L. 109/1994, art. 17, intitolato “effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie”, comma 1, lett. f):

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);”.

([4]) D.P.R. 554/1999, art. 99, intitolato “requisiti del promotore”:

“1. Possono presentare le proposte di cui all’articolo 37-bis della Legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma1, lettera f), della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.

3. Al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall’articolo 98.”

([5]) D.P.R. 554/1999, art. 98, intitolato “requisiti del concessionario”:

“1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento;

                b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento;

                c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento;

                d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall’articolo 95.”

([6]) L. 109/1994, art. 14, intitolato “programmazione dei lavori pubblici”, comma 2:

“2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.”

([7]) L. 109/1994, art. 19, intitolato “sistemi di realizzazione dei lavori pubblici”, comma 2:

“2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.”

([8]) L. 109/1994, art. 21, intitolato “Criteri di aggiudicazione – Commissioni aggiudicatrici”, comma 2, lett. b):

“2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare:

- omissis -

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;

2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il rendimento;

5) la durata della concessione;

6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;

7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.”

([9]) Cod. civ., art. 2578, intitolato “progetti di lavori”:

                “All’autore di progetti di lavori d’ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso”.

([10]) L. 109/1994, art. 37-ter, intitolato: “valutazione della proposta”:

“1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.”

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