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precedente (art.50) Indice decreto
   
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
   

Art. 80 (Forme di pubblicità)

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.

3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.

4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.

5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.

6. E' facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l’importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l’indirizzo dell’ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.

8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all’articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge.

9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del procedimento.

11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O.

12. L’osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la nazionalità dell’impresa aggiudicataria.

Art. 81 (Procedure accelerate)

1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante può stabilire i termini seguenti:

un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando; un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a).

Art. 82 (Segretezza e sicurezza)

1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell’intervento dichiarano con provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 della Legge da considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".

2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di sicurezza.

3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall’articolo 78, commi 1, 2, e 3.

4. L’impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un’associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti. L’amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sull’istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.

5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.

Art. 83 (Appalto per l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizione di beni immobili)

1. Se il corrispettivo dell’appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell’appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l’importo minimo del prezzo che l’offerente dovrà versare per l’acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori.

2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:

a) il prezzo per l’acquisizione del bene;
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori.

3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l’offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.

4. L’amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l’acquisizione del bene.

5. Qualora le offerte pervenute riguardano:

a) esclusivamente l’acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
b) esclusivamente l’esecuzione di lavori ovvero l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l’appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l’appalto per l’esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario l’aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta relativa all’acquisizione del bene e a quella relativa all’esecuzione dei lavori.

6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.

7. L’inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell’articolo 828 del codice civile.

Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici.

Art. 84 (Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici)

1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.

2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80.

Art. 85 (Bando di gara)

1. Il bando di gara per l’affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:

a) l’eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
b) l’eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;
c) l’eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall’articolo 2, comma 4, della Legge;
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g)il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
l) la facoltà o l’obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista dall’articolo 37 quinquies della Legge.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell’offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell’opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni.

Art. 86 (Schema di contratto)

1. Lo schema di contratto di concessione indica:

a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall’articolo 2, comma 4, della Legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione.

Art. 87 (Contenuti dell'offerta)

1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:

a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.

2. All’offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto.

Sezione quarta: Lavori in economia

Art. 88 (Tipologie di lavori eseguibili in economia)

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

CAPO II - Criteri di aggiudicazione

Art. 89 (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi)

1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.

2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della Legge e valuta la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l’appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta.

3. A seguito dell’esclusione dell’offerta giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica l’avvenuta esclusione e le relative motivazioni all’Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della Comunità Europea.

4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l’appalto al migliore offerente rimasto in gara.

Art. 90 (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari)

1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.

5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione dell’offerta previsti dall’articolo 79, comma 5, sono maggiorati della metà.

6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all’articolo 89, commi 2 e 4.

7. La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Art. 91 (Offerta economicamente più vantaggiosa)

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall’articolo 21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara.

2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in base ai quali è determinata la valutazione.

3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui all’allegato B. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all’allegato B, quello indicato nel bando.

4. La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica prevista all’articolo 64, comma 6.

Art. 92 (Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari)

1. Nelle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 21, comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.

2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione nell’ambito dei soggetti inadempienti.

3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 5, della Legge.

5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.

TITOLO VI - SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI

Art. 93 (Riunione di Imprese)

1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.

2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l’impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.

3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis della Legge comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.

4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Art. 94 (Fallimento dell’impresa mandataria o di un'impresa mandante)

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall’appalto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un’impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l’impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

Art. 95 (Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)

1. L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 96 (Società tra imprese riunite)

1. Le imprese riunite dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.

5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

Art. 97 (Consorzi stabili di imprese)

1. I consorzi stabili di imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti.

4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.

5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.

Art. 98 (Requisiti del concessionario)

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall’articolo 95.

Art. 99 (Requisiti del promotore)

1. Possono presentare le proposte di cui all’articolo 37-bis della Legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma1, lettera f), della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.

3. Al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall’articolo 98.

TITOLO VII - GARANZIE

Art. 100 (Cauzione provvisoria)

1. La cauzione provvisoria prevista dall’articolo 30, comma 1, della Legge può essere costituita a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell’offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

Art. 101 (Cauzione definitiva)

1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

Art. 102 (Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi)

1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Art. 103 (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)

1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.

Art. 104 (Polizza di assicurazione indennitaria decennale)

1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.

2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.

3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

Art. 105 (Polizza assicurativa del progettista)

1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.

4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.

6. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l’Amministrazione dà comunicazione all’ISVAP.

Art. 106 (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione)

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l’onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge.

Art 107 (Requisiti dei fideiussori)

1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte di conti)

3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dell’industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Art. 108 (Garanzie di concorrenti riuniti)

1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge.

TITOLO VIII - IL CONTRATTO

Art. 109 (Stipulazione ed approvazione del contratto)

1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.

2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.

3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei Conti), sciogliersi da ogni impegno o (seguiva una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei Conti) recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo.

4. (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei Conti) L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.

Art. 110 (Documenti facenti parte integrante del contratto)

1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale; c) gli elaborati grafici progettuali;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 31 della Legge;
f) il cronoprogramma.

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

Art. 111 (Contenuto dei capitolati e dei contratti)

1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra l’altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento:

a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;
b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;
c) le responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione;
d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto.

Art. 112 (Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore)

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 113 (Anticipazione)

1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

2. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

 
( art.50) precedente successivo da art. 114
 
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