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Fonte: Autorità di vigilanza sui contratti pubblici    

 
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Elenco sentenze (massime) A.T.I.

Argomento: Articolo 13 legge quadro (riunione di concorrenti):

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 19 febbraio 2007 n. 832
Articoli 8 - 13 - Codici 8.3 - 11.3


Per la verifica dell’osservanza dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. occorre unicamente far riferimento alla misura della classifica di qualificazione concretamente spesa dalle imprese raggruppate ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di ammissione alla gara; tale misura è esattamente segnata dalle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento.

Ogni parametro di valutazione incentrato sul contributo potenziale delle imprese associate, commisurato cioè al possesso delle singole qualificazioni, pecca di eccessiva astrattezza e non trova riscontro nella lettera e nella ratio del dato normativo di riferimento. In tal modo, infatti, la verifica della misura maggioritaria risulta sganciata da elementi certi di raffronto e, soprattutto, il criterio va incontro ad insormontabili difficoltà applicative ogniqualvolta partecipino ad una medesima associazione più imprese in possesso della medesima potenzialità.


TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria - Sentenza 12 febbraio 2007 n. 164
Articolo 13 - Codice 11.3


Anche con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese non ancora formalmente costituiti, che la legge ha ammesso a partecipare alle gare (cfr. art. 13, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.), vale il principio secondo cui gli adempimenti non specificamente prescritti con riguardo alle singole imprese partecipanti (fattispecie relativa all’obbligo di sopralluogo) vanno riferiti all’impresa mandataria, quale punto di riferimento unitario del costituendo raggruppamento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 maggio 2002, n. 2716).

TAR Toscana, Sez. I - Sentenza 12 febbraio 2007 n. 224
Articoli 10 - 13 - 20 - Codici 10.3 - 11.3 - 20.1


Secondo una costante giurisprudenza, l’osservanza del principio del favor partecipationis nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, nei casi di ambiguità delle regole di gara, impone di ammettere alla gara le imprese che abbiano omesso un adempimento imposto da un complesso di clausole equivoche e contraddittorie e di soddisfare, così, l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura (Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 690).

Le associazioni costituende non sono tenute a dichiarare nell’offerta le quote di partecipazione al raggruppamento, dovendo queste necessariamente risultare (e così consequenzialmente le diverse percentuali di partecipazione ai lavori), da un atto successivo alla eventuale aggiudicazione (TAR Lecce, Sez. II, 7 settembre 2002, n. 4301; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 25 luglio 2005, n. 1237). Tale interpretazione appare confortata dalla lettura dell’art. 93, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. secondo cui “le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”, nonché dalla considerazione che una cosa sono i requisiti di qualificazione, e un’altra le quote di partecipazione di ciascun componente dell’ATI alla gara, a meno che, ovviamente, ciò non sia espressamente richiesto dal bando di gara (TAR Piemonte, Sez. II, 22 giugno 2004, n. 1156).

Solo i soci accomandatari sono tenuti a rendere la dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 75, D.P.R. n. 554/1999 e s.m., in quanto essi sono gli unici che possono esercitare poteri di gestione (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 29 maggio 2003, n. 896).

Qualora il bando di gara imponga a tutti i concorrenti di produrre una dichiarazione di avvenuto sopralluogo ed una certificazione rilasciata dall’amministrazione che attesti l’effettiva effettuazione del sopralluogo, tutte le imprese che partecipano ai raggruppamenti temporanei, costituiti o costituendi, sono tenuti a produrre entrambi i documenti (TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 15 settembre 2005, n. 1398).


TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 24 gennaio 2007 n. 451
Articolo 13 - Codice 11.3


Il principio dell’immodificabilità dell’associazione ai fini della partecipazione alla gara, se può trovare un’attenuazione nella fase di prequalificazione, non può in ogni caso superare il limite temporale dettato dalla presentazione dell’offerta quale momento determinante della cristallizzazione soggettiva della compagine associativa partecipante alla gara di appalto (Cons. Stato, 18 aprile 2001, n. 2335).

L’esercizio del diritto di recesso, di cui all’art. 109 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., soltanto ad opera di alcune delle imprese facenti parte del gruppo offerente, seppure astrattamente ammissibile, non potrà in ogni caso consentire l’esecuzione dell’appalto ad opera delle altre imprese facenti parte del gruppo, in considerazione dell’espresso divieto di modificazione della compagine soggettiva dell’offerente, di cui all’art. 13, comma 5bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. La disposizione di cui all’art. 94 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. rafforza la considerazione dell’eccezionalità della fattispecie di prosecuzione del rapporto in ipotesi di accertata impossibilità della prestazione ad opera di una delle imprese facenti parte del gruppo.


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 10 gennaio 2007 n. 58
Articoli 8 - 13 - Codici 8.3 - 11.3


Dalla lettura coordinata dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. consegue necessariamente l’utilizzabilità, da parte di ciascuna impresa concorrente (con riferimento alla classifica IV richiesta dal bando nella categoria prevalente “lavori edili” OG1), della certificazione, per la categoria, per la classifica III, che dà titolo a partecipare alle gare e ad eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (con riferimento a ciascuna delle imprese riunite o consorziata, allorché, come nella specie, ciascuna di esse sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara) e consente il cumulo del requisito in questione, purché siano rispettati (come nel caso in esame) le percentuali e gli equilibri fissati dal citato art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m..

TAR Campania, Sez. I Salerno - Sentenza 19 dicembre 2006 n. 2231
Articoli 8 - 13 - Codici 8.3 - 11.3


L’art. 95, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., relativo ai requisiti delle ATI di tipo orizzontale, stabilisce una ripartizione dei lavori tra le associate considerandoli nel loro complesso, senza alcun distinguo per le singole categorie; pertanto il possesso da parte della mandataria dei requisiti in misura maggioritaria si riferisce all’appalto complessivamente considerato, non risultando in alcun modo dalla detta norma che il requisito debba sussistere anche con riferimento a ciascuna singola categoria di intervento (cfr., TAR Catania, 21 settembre 2004, n. 2600). Conseguentemente, è erroneo interpretare il parametro normativo nel senso che la misura minima del 10% dei lavori riguardi anche la categoria scorporabile non subappaltabile.

TAR Lazio, Sez. II Roma - Sentenza 23 novembre 2006 n. 13065
Articoli 13 - 21 - Codici 11.3 - 21.1


La presenza di un rappresentante dell’impresa partecipante alla gara di appalto nella riunione nella quale la Commissione giudicatrice ha deliberato sull’aggiudicazione non comporta ex se piena conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione. Tuttavia, la piena conoscenza deve ritenersi sussistente qualora risulti che il rappresentante medesimo è munito di mandato ad hoc oppure riveste la specifica carica sociale di rappresentante legale dell’ATI, per cui la conoscenza avuta dal medesimo nel corso della seduta di gara deve ritenersi riferibile alle società concorrenti (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2002, n. 3909 e 10 aprile 2000, n. 2082; Sez. VI, 28 maggio 2001, n. 2919, 3 aprile 2001 n. 1998, 20 ottobre 1999, n. 1483 e 28 maggio 2001, n. 2919).

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 17 novembre 2006 n. 6727
Articoli 10 - 13 - 37bis - Codici 10.3 - 11.3 - 37/bis.1


La dichiarazione dello stato di insolvenza non è sempre condizionata dalla mancanza di disponibilità delle risorse finanziarie (arg. Cass., I, 11 maggio 2001, n. 6550) che, in tutti i casi di raggruppamento temporaneo, può essere supplita dalle altre imprese partecipanti, in quanto anche nel project financing l’autofinaziamento del progetto è richiesto al raggruppamento nel suo insieme.

TAR Sicilia, Sez. I Catania - Sentenza 2 ottobre 2006 n. 1544
Articoli 13 - 17 - 19 - Codici 11.3 - 17.2 - 19.3


Nell’appalto integrato di cui all’art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (nel testo recepito in Sicilia) il “concorrente” è l’appaltatore che partecipa alla gara, il quale deve dimostrare nell’offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, e ciò anche mediante l’eventuale ricorso a professionisti esterni. Tuttavia, a differenza delle gare per incarichi di progettazione, nell’appalto integrato i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l’Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara. Ciò è comprovato dall’art. 140, comma 6, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. in base al quale, “qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 25 luglio 2005, n. 1237).

Il sistema delineato in materia di RTI dalla legge 166/02, di riforma della Merloni, ha configurato una fattispecie compiuta che supera il mancato richiamo, da parte dell’art. 3, comma 8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., delle ipotesi di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 17, comma 1, lett. g) della legge n. 109/1994 e s.m., specialmente se si considera che a norma del nuovo art. 13 della medesima legge è stato dato positivo riconoscimento alla figura della associazione mista. Tale forma di aggregazione tra imprese è data da quel raggruppamento che, all’interno di una associazione “verticale” e relativamente alla categoria prevalente o a quella/e scorporata/e, ammette l’assunzione dei relativi lavori da parte di più imprese a loro volta riunite “in orizzontale”.

Risolta normativamente la possibilità di ricorrere alle ATI miste, le attività di progettazione nell’appalto integrato, serventi ed ausiliarie, nella economia dell’affare, rispetto all’obiettivo comune alle parti di scambiare la prestazione dell’appaltatore -realizzazione dell’opera - con il prezzo, non sono qualitativamente differenti dalla parte di opera che rientra nella categoria scorporabile; si tratta di un’”opus” delineato e compiuto, come tale delimitato ed identificato che quindi può essere legittimamente riferito ad un “gruppo” di esecutori, riunito in senso orizzontale, con in più la garanzia che, comunque, di questo gruppo di esecutori risponde sempre e comunque l’appaltatore, proprio perché su di esso grava la responsabilità dell’oggetto del contratto, ossia la realizzazione dell’opera.


TAR Sicilia, Sez. III Palermo - Sentenza 25 settembre 2006 n. 1946
Articoli 8 - 13 - Codici 8.3 - 11.3


Premesso che l’ATI di tipo misto cumula i requisiti delle ATI verticali con quelli delle ATI orizzontali, occorre ricordare che l’art. 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. dispone che: “Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e- bis), della legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”. La norma in parola deve ritenersi applicabile sia alle categorie prevalenti che a quelle scorporabili (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 19 novembre 2004, n. 2704; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 19 settembre 2005, n. 1400). Conseguentemente deve essere esclusa dalla gara l’ATI di tipo misto la cui capogruppo, anche con l’aumento del quinto, non risulta in possesso in misura maggioritaria della qualificazione relativa alla categoria scorporabile.

 


Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale - Sentenza 21 settembre 2006 n. 519
Articolo 13 - Codice 11.3


La vigente normativa sui lavori pubblici valorizza, già nella fase della offerta, il principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’ATI (cfr. art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (cfr. art. 93, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.). Tale ricostruzione del sistema normativo trova conferma nell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, anche in base al solo disposto dell’art. 13, commi 1 e 5, della legge n. 109/1994, è necessario che le quote di partecipazione al raggruppamento delle singole imprese siano previamente indicate in sede di offerta; non sarebbe quindi sufficiente che vengano evidenziate ex post nella fase esecutiva (Cons. Stato, V, 12 ottobre 2004, n. 6586). Né può dirsi che nella specie i dati relativi alle parti o quote potevano essere ricavati con immediatezza e senza incertezze dalla natura dell’appalto o delle qualificazioni delle imprese associande.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 19 settembre 2006 n. 5444
Articoli 1 - 13 - Codici 1.1 - 11.3


E’ illegittima l’aggiudicazione di un appalto pubblico ad un’associazione temporanea di imprese nel caso in cui risulti che un’impresa mandante dell’ATI sia socio di minoranza di una società a cui la stazione appaltante ha affidato l’attività di consulenza tecnica, finalizzata alla predisposizione del bando della stessa gara, e l’attività di assistenza tecnica nella verifica della gestione garantita per tutta la durata del contratto. In tal caso, infatti, si configura un’ipotesi di conflitto di interesse tra P.A. ed ATI aggiudicataria e, dunque, la violazione del principio di imparzialità, ex art. 97, comma 1, Cost., idonei a rendere illegittima l’aggiudicazione.

Secondo un incontrastato indirizzo interpretativo (cfr., fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. II, 20 ottobre 2004, n. 8487) le situazioni di conflitto d’interesse, nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite. Inoltre, ogni P.A. deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione, al principio generale di imparzialità e di trasparenza ex art. 97 Cost., tanto che, secondo ius receptum, le regole sull’incompatibilità, oltre ad assicurare l’imparzialità dell’azione amministrativa, sono rivolte ad assicurare il prestigio della P.A. ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o meno un risultato illegittimo (Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 563).

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 30 agosto 2006 n. 5081
Articolo 13 - Codice 11.3


Le ATI non possono in alcun modo variare - pena la lesione del fondamentale canone di imparzialità e del principio settoriale del pari trattamento da assicurare a tutte le imprese concorrenti - la loro composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta nel quale, quindi, devono essere precisate tutte le circostanze che legittimano le singole imprese alla partecipazione alla gara. In questo senso è eloquente l’art. 13, comma 5bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.. La norma, che fissa un principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, tende infatti a garantire una conoscenza piena da parte delle stazioni appaltanti dei soggetti che intendono contrarre con le stesse amministrazioni, consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti (verifica che non deve essere resa vana in corso di gara con modificazioni di alcun genere).

 


TAR Basilicata - Sentenza 18 agosto 2006 n. 516
Articoli 8 - 13 - Codici 8.3 - 11.3


Il requisito dell’obbligo del possesso della qualità è da ritenersi connesso non all’importo dell’appalto bensì alla classifica della qualificazione, atteso che “le attestazioni costituiscono condizione necessaria e sufficiente per eseguire i lavori fino a un certo importo”. Non è, dunque, l’importo dell’appalto che, varcato un certo limite, comporta “ex se” l’obbligo del possesso del requisito qualità per tutti i concorrenti, siano essi imprese singole ovvero a.t.i., ma è l’importo dei lavori che ciascun concorrente vuole assumere a determinare l’obbligo del possesso del requisito stesso. Quindi la verifica sul possesso del requisito di qualità deve essere fatta solo quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere integri una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualità sia già divenuto obbligatorio.

In quest’ottica appare illegittimo precludere la partecipazione alle gare a raggruppamenti orizzontali comprendenti imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso del requisito della qualità) che intendano assumere lavori per importi corrispondenti alla propria classifica. Ove ciò avvenisse, infatti, le imprese qualificate per le classifiche più basse (I e II) non potrebbero mai associarsi per eseguire lavori di importo superiore alla II classifica, costringendo le stesse (come osservato dall’Autorità nella delibera n. 241/03) ad acquisire il citato requisito, che di fatto diverrebbe obbligatorio anche per le imprese aventi classifica, per stare alla fattispecie, inferiore alla III, violando in tal modo l’art. 4, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. che, attraverso il richiamo all’allegato B, prevede il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale esclusivamente per le classifiche che vanno dalla III in su. In tal modo verrebbe frustrata altresì la finalità, che come è noto ispira l’istituto dell’associazione temporanea d’impresa, di consentire alle imprese più piccole di maturare significative esperienze di lavoro, capaci di favorire la loro crescita imprenditoriale garantendo al contempo la più ampia, ma non per questo meno qualificata, partecipazione alle procedure di gara per il conferimento di appalti pubblici. Tale finalità corrisponde evidentemente ad un obiettivo di allargamento del mercato nel settore dei pubblici appalti, che è in linea pure con le esigenze di concorrenza che le norme comunitarie prescrivono.

 


TAR Lazio, Sez. III ter Roma - Sentenza 8 agosto 2006 n. 7108
Articoli 8 - 13 - Codici 8.3 - 11.3


L’art. 95, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., nel prevedere che l’impresa mandataria “in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”, fa riferimento ai requisiti minimi previsti per concorrere allo specifico appalto e non ai requisiti posseduti in astratto ed in termini assoluti dalle singole imprese raggruppate. Diversamente opinando, infatti, si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libera determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni (determinazione Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 15/01; T.A.R. Sicilia Sez. I Catania n. 17/6/03 n. 985; CSI 8/3/05 n. 97; T.A.R. Umbria 387/05; ecc.).

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 25 luglio 2006 n. 4655
Articoli 13 - 30 - Codici 11.3 - 30.2


La garanzia fideiussoria, nel caso di ATI costituende, deve essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. Diversamente verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante ogniqualvolta l’inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle mandanti. Per assicurare in modo pieno l’operatività della garanzia di fronte ai possibili inadempimenti (coperti dalla cauzione provvisoria), in conclusione, il fidejussore deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente, e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Il suddetto principio si riferisce all’ipotesi di una costituenda associazione temporanea ordinaria (di tipo verticale od orizzontale), di cui all’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 554. Nel caso, invece, in cui si tratta dell’ipotesi regolata dal quarto comma del menzionato articolo, il quale consente alla singola impresa o all’associazione temporanea da costituire, che abbiano i requisiti prescritti per partecipare alla gara, di associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni, posseduto da ciascuna, sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati, si è in presenza della c.d. associazione per cooptazione, già contemplata dall’art. 23, comma 6, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, che ha lo scopo di far entrare nel sistema degli appalti pubblici imprese di modeste dimensioni, che altrimenti non potrebbero parteciparvi per mancanza dei requisiti prescritti per costituire un’associazione ordinaria (cfr. la decisione di questa Sezione n. 3129 dell’11 giugno 2001).

Nel caso di specie, nel partecipare alla gara vi era stata espressa dichiarazione, da parte dell’impresa in possesso da sola dei prescritti requisiti, volta ad associare la ditta cooptata ai sensi dell’art. 95, comma 4, del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m., con impegno a non eseguire più del 20% dell’importo complessivo dei lavori. Di conseguenza la ditta cooptata aveva assunto nei confronti della stazione appaltante solo un ruolo secondario, privo di necessità di copertura da parte della garanzia fideiussoria. Da ciò discende, inoltre, che non può essere condivisa neppure la tesi secondo cui l’impresa cooptata sarebbe priva dei requisiti prescritti nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Invero detto requisito minimo del 10% si riferisce solo al caso di associazione di tipo orizzontale, contemplata dall’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., mentre nella specie si tratta, come sopra precisato, di associazione in cooptazione.


TAR Toscana, Sez. II - Sentenza 25 luglio 2006 n. 3299
Articoli 8 - 13 - Codici 8.3 - 11.3


La condizione prevista dall’art. 95, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., secondo cui “l’impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria”, non può essere interpretata nel senso che la mandataria deve possedere in assoluto una classifica di qualificazione maggiore di quella della mandanti, occorrendo, invece, che la percentuale venga rapportata alla misura in cui le mandanti “spendono” la rispettiva qualifica ai fini del raggiungimento dei rispettivi requisiti minimi di ammissione alla gara; in altri termini, alla quota di partecipazione al raggruppamento. Qualora, infatti, la disposizione in questione non si riferisse ai requisiti minimi richiesti per lo specifico appalto, ma ai requisiti posseduti in assoluto dai concorrenti, si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libertà di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni (cfr. C.G.A. 8 marzo 2005, n. 97 e T.A.R. Lazio, Sez. III, 12 novembre 2003, n. 9851). Ed invero l’interpretazione disattesa condurrebbe a rafforzare sempre più le grandi imprese, impedendo alle altre di assumere il ruolo di mandatarie, se non associandosi con imprese minori e con minori requisiti. Sulla base di tali rilievi va, quindi, ritenuta corretta l’assunzione da parte dell’impresa mandataria di una quota pari al 51% dell’importo dei lavori, laddove la mandante ha indicato una quota pari al 49%, avendo del resto dimostrato di possedere i relativi requisiti di qualificazione.

TAR Calabria, Sez. I Catanzaro - Sentenza 18 luglio 2006 n. 863
Articoli 10 - 13 - Codici 10.2 - 11.3


La presentazione di una referenza per ciascun partecipante all’ATI non equivale alla presentazione di due referenze da parte di uno stesso soggetto, indipendentemente dal fatto che tale soggetto sia il solo mandatario o ciascun partecipante al raggruppamento temporaneo. La ragione per la quale nei bandi vengono richieste due referenze è che in tal modo la dichiarazione di una banca trova riscontro in quella di un’altra. Le due dichiarazioni, in sostanza, si avvalorano vicendevolmente, in quanto esse convergono in un’unica direzione unitaria, eliminando o riducendo il rischio di non attendibilità delle dichiarazioni stesse. Nel caso in cui la stazione appaltante si trova a disporre di un’unica dichiarazione per ciascuna partecipante all’ATI, in conseguenza, viene meno la possibilità di disporre di quell’elemento di riscontro a cui si è fatto cenno in precedenza.

TAR Calabria, Sez. II Catanzaro - Sentenza 27 giugno 2006 n. 720
Articoli 13 - 20 - Codici 11.3 - 20.1


Non è dato rinvenire nessuna illegittimità nella mancata espressa previsione, nel bando di gara, che le ATI dichiarino a quale forma intendano aderire, dal momento che, secondo la giurisprudenza sull’argomento, il tipo di associazione (orizzontale, verticale o mista) e le relative quote o percentuali possono essere dedotte dalle modalità di ripartizione dei requisiti di partecipazione (TAR Sicilia, Catania, sez. I, 1 luglio 2003, n. 1076). Al riguardo viene inoltre affermato che in applicazione del principio del favor partecipationis è legittima l’ammissione ad una gara pubblica in qualità di ATI mista di un raggruppamento di imprese che non abbia le iscrizioni necessarie per partecipare come ATI orizzontale (TAR Valle d’Aosta, 10 giugno 2004, n. 66). Sempre in base al principio del favor partecipationis, che impone alle stazioni appaltanti di consentire la massima adesione alle procedure ad evidenza pubblica, e al principio della tassatività delle cause di esclusione, le quali devono risultare chiaramente dal bando, la giurisprudenza poi afferma che è illegittima l’esclusione dalla partecipazione ad una gara per lavori pubblici che sia motivata esclusivamente sulla base della circostanza che il bando di gara non ammetterebbe espressamente la possibilità di partecipazione alle ATI di tipo misto (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 maggio 2004, n. 2742).

TAR Sicilia, Sez. III Palermo - Sentenza 16 maggio 2006 n. 1125
Articoli 8 - 13 - Codici 8.3 - 11.3


Dalla norma imperativa dell’art. 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (la quale, essendo autoesecutiva, integra le disposizioni del bando di gara) discende l’obbligo delle imprese partecipanti ad una gara di appalto in forma di ATI di declinare, in sede di gara, la quota delle opere che ciascuna di esse intende eseguire in caso di aggiudicazione. Tale obbligo è strettamente correlato all’esigenza di preventiva verifica dei requisiti di qualificazione in relazione alle quote di partecipazione di ciascuna delle imprese costituenti l’ATI. E’ del tutto evidente che detta esigenza rimarrebbe frustrata, qualora le partecipanti non dessero contezza della quota di lavori che ciascuna di esse intende assumere (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 1.2.2006, n. 289). Se tale è la ragione dell’obbligo in questione, sarebbe privo di logica ritenere che la quota di ciascuna partecipante alla costituenda ATI possa e debba essere desunta dalla qualificazione posseduta da ciascuna partecipante. Al contrario, proprio la declinazione della quota di lavori che si intende eseguire da parte di ciascuna associata consente all’Amministrazione di verificare se, in concreto, per detta quota ogni esecutrice sia in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. E la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato non manca di precisare che, ai sensi del citato art. 13, la partecipazione alla procedura di gara di opere pubbliche delle associazione temporanee è subordinata alla condizione che la mandataria e le altre imprese associate siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, con ciò evidentemente riaffermando la necessità della previa indicazione delle quote di partecipazione (Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6586).

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale - Sentenza 8 maggio 2006 n. 180
Articoli 13 - 30 - Codici 11.3 - 30.1


Nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, l’atto di fideiussione bancaria, mediante il quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestato, a pena di esclusione, non solo alla società capogruppo, ma anche alle mandanti. In particolare il fideiussore, per assicurare in modo pieno l’operatività della garanzia di fronte ai possibili inadempimenti coperti dalla cauzione provvisoria, deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente, e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale - Sentenza 18 aprile 2006 n. 158
Articolo 13 - Codice 11.3


Pur dando atto che “sulla questione di principio (ammissibilità di modificazione del soggetto partecipante alla gara tra la fase della domanda e la stipula contrattuale) gli orientamenti giurisprudenziali non sono uniformi”, si ritiene di prendere posizione nel senso che il principio della personalità ed immutabilità del soggetto durante la partecipazione alla gara di appalto vieta la sostituzione (in corso di procedura) di un impresa con un’altra, non essendo applicabile in via estensiva l’art. 35, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. Conseguentemente vanno escluse quelle imprese che mutino la propria soggettività, ovvero la propria forma giuridica, tra il momento della domanda di partecipazione alla gara e quello dell’eventuale aggiudicazione della stessa, quand’anche essi siano intermediati dallo svolgimento di un processo giurisdizionale amministrativo ed indipendentemente dalla durata di esso.

TAR Sicilia, Sez. III Catania - Sentenza 12 aprile 2006 n. 562
Articolo 13 - Codice 11.3


Nulla è espressamente previsto dalle disposizioni della legge quadro circa il momento in cui l’impresa partecipante è tenuta a dichiarare l’importo dei lavori del raggruppamento in relazione alle singole compartecipanti, e cioè se sin dall’ammissione alla gara o successivamente all’aggiudicazione (Cons. Stato, 12 ottobre 2004, n. 6586). Tuttavia, se il legislatore, in fase di riscrittura dell’art. 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ad opera della legge n. 415/1998, non ha inteso emendare il comma 1 laddove subordina la partecipazione alla procedura concorsuale delle associazioni temporanee alla condizione che la mandataria e le altre imprese del raggruppamento siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, con ciò evidentemente ha riaffermato la necessità delle previa indicazione delle quote di partecipazione (Cons. Stato, 12 ottobre 2004 n. 6586). Una volta caduto il divieto di ammettere i raggruppamenti ancora da costituire, infatti, la previsione contenuta nel citato art. 13, comma 1, della legge n. 109/94 e s.m. “è chiaro indice dell’intento del legislatore di conservare la preventiva verifica dei requisiti in relazione alle singole quote di partecipazione anche nel nuovo regime” (Cons. Stato, 12 ottobre 2004, n. 6586). Il principio di buon andamento e di trasparenze impone, inoltre, che le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di loro eseguirà in modo da permettere subito la verifica dei requisiti in parola, anche perché la normativa vigente “si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge n. 109/1994) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4 d.P.R. n. 554/1999)” (C.G.A. 13 giugno 2005 n. 358). Peraltro è proprio la normativa regolamentare a sottintendere tale “principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4)” (C.G.A., dec. 8 marzo 2005 n. 97).

TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 12 aprile 2006 n. 636
Articoli 13 - 21 - Codici 11.3 - 21.1


E’ legittima l’esclusione fondata sul fatto che l’impegno a costituirsi in associazione temporanea d’imprese è stato formulato in un documento apposito, inserito nella busta contenente i documenti di gara, anziché nella stessa offerta economica, come prescritto dall’art. 13, quinto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. La disposizione (nella specie richiamata dal bando) non prevede un inutile formalismo, atteso che il suo significato consiste nell’imporre alle imprese ancora non associate di assumere il relativo impegno anche nei confronti della stazione appaltante, e di assumerlo unitamente a quello relativo allo svolgimento della prestazione richiesta per il prezzo offerto. La diversità di trattamento nei confronti delle associazioni temporanee costituite appare ragionevole, atteso che queste ultime costituiscono organizzazioni i cui partecipanti hanno già assunto rispettive obbligazioni, mentre nelle associazioni costituende gli impegni assunti dagli associandi devono essere concretizzati.

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 7 aprile 2006 n. 1903
Articolo 13 - Codice 11.3


Le ATI non possono in alcun modo variare la loro composizione rispetto “a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta” nel quale, quindi, devono essere precisate tutte le circostanze che legittimano le singole imprese alla partecipazione alla gara, risolvendosi in una modifica non consentita anche solo la diversa configurazione dell’ATI quanto ai requisiti di partecipazione richiesti al raggruppamento ed alle singole partecipanti, mandataria e mandanti. In questo senso è ben chiaro il disposto dell’art. 13, comma 5bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.. La norma, che fissa un principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, infatti, tende a garantire una conoscenza piena da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici dei soggetti che intendono contrarre con le Amministrazioni stesse, consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti, verifica che non deve essere resa vana in corso di gara con modificazioni di alcun genere.

In mancanza di una specifica indicazione, nell’istanza di partecipazione, alla natura mista dell’ATI ed, inoltre, dei requisiti, delle mandatarie e delle mandanti, che consentono al raggruppamento di considerarsi idoneo, è violato un onere di corretta informazione dell’altra parte, possibile contraente, nella fase delle trattative preliminari, onere imposto dal rispetto del principio di buona fede e che non richiede, quindi, alcuna specifica previsione normativa.


TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 16 febbraio 2006 n. 1206
Articoli 11 - 13 - 8 - Codici 11.1 - 11.3 - 8.1


L’art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. individua, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, le società commerciali, le quali, ai sensi del comma 1 dell’art. 2249 c.c. devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V del codice civile. La società semplice non è, pertanto, compresa tra i soggetti che possono partecipare alle gare pubbliche. Come è noto, infatti, detta società è organizzata su base personale e il termine “società” è espressione sintetica per indicare la collettività dei soci ed i rapporti rimangono, sia all’interno che nei confronti di terzi, legati da un diritto di comunione sul patrimonio sociale. La società semplice non è soggetta ad alcuna forma di pubblicità legale e proprio alla deficienza di una pubblicità legale sono connesse differenze sostanziali nella sua disciplina giuridica. Per quanto riguarda l’oggetto dell’attività sociale, esso non può essere l’esercizio di una attività commerciale, poiché le società che hanno per oggetto detto tipo di attività, secondo quanto disposto dall’art. 2249 c.c., devono costituirsi in uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del Titolo V del codice civile. Ora è chiaro che la realizzazione di lavori pubblici deve essere effettuata in forma imprenditoriale. L’attività imprenditoriale, tuttavia, è soggetta alle disposizioni che fanno riferimento alle attività ed alle imprese commerciali (comma 2 dell’art. 2195 c.c.).

Il G.E.I.E., al quale possono aderire i più svariati tipi di soggetti, anche non imprenditoriali, deve, tuttavia, esplicitare in sede di gara quali siano le imprese interessate all’esecuzione dell’opera, poiché i requisiti richiesti per la partecipazione alle gare devono sempre sussistere in capo alle imprese aggiudicatarie. Il Gruppo, infatti, non può sostituirsi ai suoi membri e non può, quindi, assumere la veste di appaltatore dei lavori. Il suo ruolo nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice è solo quello di coordinare ed organizzare le prestazioni richieste, rappresentandole nei confronti del soggetto appaltante. Appare chiaro, quindi, che la società semplice, pur potendo partecipare al G.E.I.E., non può, tuttavia, essere soggetto esecutore dell’opera in carenza dei requisiti richiesti. D’altro canto, l’art. 10 della citata legge n. 109/1994 e s.m., nel contemplare anche il G.E.I.E. tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici, fa esplicito riferimento alla necessità di applicare a tale istituto le disposizioni di cui all’art. 13 della legge stessa.


Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale - Sentenza 26 gennaio 2006 n. 24
Articoli 10 - 13 - Codici 10.1 - 11.3


La perdita di un requisito di partecipazione alla gara e/o di aggiudicazione del contratto in capo alla mandataria di un’A.T.I. non può essere assimilata all’ipotesi di fallimento di impresa mandante, nella quale soltanto è legislativamente contemplata la possibilità di sostituzione con altra impresa. Nell’ipotesi in cui l’evento impeditivo colpisca l’impresa mandataria, il venir meno della stessa determina immediatamente la cessazione dell’unico soggetto che, nei confronti dell’Amministrazione, rappresenta tutte le altre imprese raggruppate o raggruppande, in capo alle quali non è autonomamente riconoscibile alcun “diritto” a mantenere comunque la propria partecipazione alla gara al fine di poterne conseguire l’eventuale aggiudicazione, anche in considerazione del generale divieto legislativo di modifica in corso di gara della composizione delle A.T.I. (art. 13, comma 5 bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.).

TAR Lombardia, Sez. III Milano - Sentenza 18 gennaio 2006 n. 99
Articoli 13 - 34 - Codici 11.3 - 34.1


Sulla base dell’interpretazione del combinato disposto dei commi 9 e 12 dell’art. 18 della legge n. 55/90 si ricava che, in ragione del valore economico del contratto stipulato tra impresa appaltatrice ed imprese terze, si possono distinguere tre tipologie di contratti: - un primo tipo di contratto, di importo superiore sia a euro 100.000,00 sia al 2% del valore dell’intero appalto (art. 18, comma 12, della legge n. 55/90), inquadrabile come subappalto e soggetto ad autorizzazione da rilasciare da parte della stazione appaltante nel termine di 30 giorni dalla richiesta, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della legge n. 55/90; - un secondo tipo di contratto, di importo inferiore al 2% dei lavori affidati ma superiore a euro 100.000,00 ovvero, il contrario, cioè superiore al 2% dei lavori stessi ma inferiore a euro 100.000,00, inquadrabile anch’esso come subappalto ma per il quale i tempi di rilascio della relativa autorizzazione sono ridotti a 15 giorni (sempre ai sensi dell’art. 18, comma 9, della legge n. 55/90, ultima parte); un terzo tipo di contratto, di importo inferiore sia a euro 100.000,00 sia al 2% del valore dell’intero appalto, inquadrabile, per esclusione, nell’istituto del subcontratto e, pertanto, soggetto all’obbligo di semplice comunicazione alla stazione appaltante (ai sensi dell’art. 18, comma 12, della legge n. 55/90, ultima parte).

Appare difficile negare la possibilità per le imprese mandanti di un’ATI di concludere subcontratti durante l’esecuzione dei lavori, in quanto la forma organizzativa del raggruppamento temporaneo di imprese non limita il potere delle stesse di porre in essere rapporti negoziali con soggetti terzi. La costituzione in ATI, infatti, sebbene attribuisca alla capogruppo designata il potere (tra l’altro) di rappresentare le imprese mandanti nei rapporti con la stazione appaltante, non fa comunque perdere autonomia soggettiva a queste ultime nella gestione delle loro attività. Con l’accordo di costituirsi in ATI, inoltre, non si dà luogo alla costituzione di una nuova impresa, ma si regolano solamente diritti ed obblighi reciproci con riguardo alla collaborazione relativa alla realizzazione delle opere. A ciò si aggiunga che il rapporto di mandato esistente tra le imprese del raggruppamento temporaneo non determina di per sé organizzazione o associazione tra le stesse, in quanto ognuna di esse conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, autonomia che si esplica anche attraverso la possibilità di stipulare, in autonomia per l’appunto, contratti come quello in argomento. Il rapporto di mandato (con rappresentanza) determina, altresì, che, sebbene il contratto di appalto sia stato sottoscritto dalla sola capogruppo, il rapporto costituito sia direttamente imputato alla società mandante, che diventa parte sostanziale del negozio. A fronte di quanto sopra, non risulta quindi condivisibile la tesi della stazione appaltante secondo cui “essendo la sola mandataria, ancorché nell’interesse dell’ATI, titolare del contratto di appalto con il committente nessun altro soggetto può essere legittimato a concedere subappalto a terzi, non potendo detto soggetto disporre di un diritto su cui non esercita alcun titolo”. Al contrario, la mandante è legittimata a concludere subcontratti, che traggono la propria fonte dal fatto che la mandante stessa è parte (sostanziale) del negozio principale.


TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 16 gennaio 2006 n. 12
Articoli 8 - 13 - Codici 8.3 - 11.3


L’indicazione in sede di offerta delle quote di partecipazione al raggruppamento delle singole imprese discende dall’art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ed è essenziale ai fini della verifica, in concreto, della congruità dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. alle singole imprese associate. Peraltro, dopo qualche incertezza iniziale, la giurisprudenza amministrativa sembra essersi consolidata in tale senso e da ultimo il C.g.a., con decisione 8.3.2005, n. 97, ha ritenuto che le imprese che partecipano alle pubbliche gare di appalto in associazione temporanea abbiano l’onere, a pena di esclusione, di specificare le rispettive quote di partecipazione, al fine di rendere possibile la puntuale verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti (cfr., in tal senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 4.12.2004 n. 2726, idem, Sez. III, n. 1250 del 19 luglio 2005, nonché Cons. St., Sez. V, decisione n. 6586/2004).

Non è convincente l’assunto che l’art. 93, quarto comma, del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m. consentirebbe di far risultare le percentuali di partecipazione ai lavori delle imprese della costituenda associazione mediante atto successivo all’aggiudicazione, in quanto la disposizione richiamata, pur non affrontando la problematica relativa alla conoscenza preventiva della qualificazione delle imprese associate in ordine ai lavori in concreto spettanti a ciascuna, nemmeno esclude la necessità di fornire alla stazione appaltante tale elemento già in sede di gara. Questa esigenza è, invece, espressa dall’art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., il quale dispone che il possesso, da parte delle imprese associate, dei necessari requisiti di qualificazione deve essere accertato ed attestato ai sensi dell’art. 8, in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.


TAR Sicilia, Sez. Catania IV - Sentenza 20 ottobre 2005 n. 1786
Articoli 8 - 10 - 13 - Codici 8.3 - 10.3 - 11.3


Ai sensi del combinato disposto dell’art. 17, comma 1, lett. m), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. e dell’art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., è illegittima l’ammissione ad una gara di appalto dell’ATI aggiudicataria quando una sua mandante, cessionaria di ramo di azienda, abbia acquistato quest’ultimo da un’impresa la cui l’attestazione sia stata annullata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, perché il rilascio è avvenuto sulla base di documenti che non hanno trovato alcun riscontro in atti o attestazioni di pubbliche amministrazioni. Ciò in quanto l’ATI aggiudicataria non avrebbe potuto utilizzare le qualificazioni provenienti dall’impresa cedente, cui è stata annullata l’attestazione SOA.

La presunta buona fede nella stipulazione della cessione del ramo di azienda non può rivestire alcuna rilevanza, atteso che, per costante giurisprudenza, il bene da tutelare non si identifica con la buona fede dei terzi, bensì con l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dei lavori, la quale presuppone la capacità tecnica in capo all’impresa incaricata dei lavori medesimi. Al riguardo può essere condivisa, in linea di principio, la possibilità dell’impresa cessionaria di ottenere un’attestazione SOA “a titolo originario”, indipendentemente da quella rilasciata all’impresa cedente. Tale possibilità, tuttavia, non sussiste quando (come nel caso di specie) l’institore dell’impresa cessionaria si identifica con quello dell’impresa cedente, ossia con il soggetto che ha reso le false dichiarazioni che hanno provocato l’annullamento dell’attestazione SOA, e l’institore medesimo non ha specificato, in violazione della normativa richiamata, di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tale circostanza, la sanzione si identifica non soltanto con l’esclusione per un anno dalle gara di appalto, ma anche con l’impossibilità di stipulare, sempre per un anno, un nuovo contratto di attestazione.


Consiglio di Stato, Adunanza plenaria - Sentenza 4 ottobre 2005 n. 8
Articoli 13 - 30 - Codici 11.3 - 30.2


La causa del contratto di fideiussione è la garanzia di un debito altrui e, stante il carattere accessorio della garanzia, il fideiussore, nel manifestare in modo espresso la volontà di prestarla (art. 1937 c.c.), deve anche indicare la obbligazione principale garantita, il soggetto garantito, le eventuali condizioni e limitazioni soggettive ed oggettive della garanzia rispetto all’obbligazione principale. Il debito ed il soggetto terzo devono essere quantomeno determinabili. Ciò risponde ad un principio generale in materia contrattuale, secondo cui l’oggetto del contratto stesso deve essere determinato o almeno determinabile a pena di nullità (artt. 1346 e 1418 c.c.). In particolare la determinazione o la determinabilità del debitore o dei debitori principali garantiti non riguarda la struttura soggettiva del negozio fideiussorio (le cui parti, sono il garante ed il beneficiario ma non il garantito), ma l’oggetto della stessa, in quanto consente di individuare l’obbligazione garantita in tutti i suoi elementi e le sue componenti oggettive e soggettive.

Nel caso specifico della cauzione provvisoria da depositare nelle gare di appalto di lavori pubblici occorre, quindi, stabilire quale soggetto e quale obbligazione debbano essere garantiti dalla stessa e debbano, quindi, essere indicati nella intestazione della polizza fideiussoria. Al riguardo si osserva che la cauzione provvisoria, con la possibilità del suo incameramento da parte della stazione appaltante, può assolvere una duplice funzione: da un lato, una funzione indennitaria in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, dall’altro una funzione più strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedimentali del concorrente. Nell’uno e nell’altro caso, in presenza di una ATI costituenda, il soggetto garantito non è la ATI nel suo complesso (non essendo ancora costituita) e non è neppure la sola capogruppo designata. Garantite sono tutte le imprese associande, che durante la gara operano individualmente e responsabilmente nell’assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione alla gara, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello (per le future mandanti) di conferire il mandato collettivo all’impresa designata capogruppo, che stipulerà il contratto con l’Amministrazione.

Atteso che la cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, dal punto di vista letterale e logico, il riferimento al fatto dell’aggiudicatario include, in caso di imprese associate, non solo il fatto della capogruppo, ma anche quello delle mandanti. In particolare, ove trattasi di ATI costituenda, comprende, come detto, anzitutto il fatto delle (designate) mandanti che non provvedano ad assolvere l’impegno di conferire, dopo l’aggiudicazione, il mandato collettivo alla designata capogruppo, impedendo quindi la stipula contrattuale. Il fidejussore deve quindi garantire la stazione appaltante non solo per l’inadempimento del soggetto divenuto mandatario, e cioè in caso di mancata stipulazione per fatto ad esso imputabile, ma deve anche garantire l’eventuale inadempimento propedeutico delle offerenti/mandanti, e cioè deve garantire l’Amministrazione anche nel caso in cui, per fatto imputabile a tutti, o anche soltanto a taluno degli offerenti, il mandato non venga rilasciato e, di conseguenza, non emerga un mandatario comune e, quindi, il contratto non possa essere stipulato. Le obbligazioni, ad attuazione congiunta, da garantire con la cauzione provvisoria, quanto alle ATI costituende sono dunque quella finale della capogruppo (la sottoscrizione del contratto) e quella propedeutica delle mandanti di conferire il mandato.

Per quanto concerne gli ulteriori impegni, oggetto della cauzione provvisoria, è stato osservato in giurisprudenza che essa svolge una duplice funzione di garanzia per l’amministrazione appaltante, a tutela della serietà e della correttezza del procedimento di gara, sia per il caso in cui l’affidatario non si presti a stipulare il relativo contratto sia per la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alla gara in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa prescritti dal bando o dalla lettera di invito (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4789). Va richiamato a quest’ultimo riguardo l’art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che prevede, tra l’altro, la escussione della cauzione, nell’ipotesi in cui, in sede di verifica da parte della stazione appaltante, l’impresa concorrente non provi ovvero non confermi le dichiarazioni contenute, in ordine ai detti requisiti, nella domanda di partecipazione o nell’offerta. Analoga garanzia è usualmente prevista anche nei cosiddetti “Patti di integrità”, in cui le parti si impegnano a tenere comportamenti anticorruzione nonché a non creare, direttamente o indirettamente, ovvero a tollerare accordi che possano falsare la regolarità della aggiudicazione della gara e/o influire sulla corretta esecuzione dell’appalto (cfr.; C.d.S., Sez. V, 24 marzo 2005, n. 1258 e 28 giugno 2004 n. 4789). E’ evidente che anche sotto questi profili (non strettamente collegati alla sottoscrizione del contratto), soprattutto nel caso di ATI costituende, la garanzia debba essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. Diversamente verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante ogniqualvolta l’inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle mandanti.

Per assicurare in modo pieno l’operatività della garanzia di fronte ai possibili inadempimenti (coperti dalla cauzione provvisoria), in conclusione, il fidejussore deve dunque richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.


TAR Sicilia, Sez. I Catania - Sentenza 19 settembre 2005 n. 1400
Articoli 8 - 13 - Codici 8.3 - 11.3


La misura minima del 40% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara non può essere raggiunta attraverso l’incremento di un quinto dell’iscrizione posseduta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. per due ordini di considerazioni. Sul piano letterale, la disposizione di cui all’art. 95, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., facendo riferimento al possesso dei requisiti ivi previsti in una “misura minima”, rapportata ai requisiti richiesti in capo alle imprese singole, sembra univocamente riferirsi alla soglia di qualificazione attinta attraverso la mera classifica di iscrizione, e non già all’entità quantitativa dei lavori realizzabili attraverso il beneficio dell’aumento del quinto, di cui parimenti fruiscono anche le imprese partecipanti individualmente alla gara. Sul piano logico-sistematico, la tesi opposta appare contraddetta dalla pratica impossibilità di dare applicazione al beneficio dell’aumento del quinto al fine del raggiungimento da parte delle imprese mandanti di A.T.I. della soglia minima per esse prevista, pari soltanto al 10% dell’iscrizione richiesta all’impresa singola. Tale difficoltà di coordinamento è stata avvertita dalla giurisprudenza, che ha escluso l’elevabilità al 20% dei requisiti minimi di partecipazione richiesti in capo alle mandanti, ex art. 3, comma 2, D.P.R. n. 34/2000 e s.m., in base al rilievo che tale ultima norma non incide sulla portata precettiva dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., disciplinante in forma esaustiva l’entità dei requisiti minimi richiesti sia in capo alla mandataria che alle mandanti di A.T.I. orizzontale (C.G.A., 14 aprile 2003, n. 154).

TAR Sicilia, Sez. III Palermo - Sentenza 19 luglio 2005 n. 754
Articoli 8 - 13 - Codici 8.3 - 11.3


Alla stregua dell’Allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., a partire dall’anno 2005, per l’attestazione di qualità delle imprese con classifica III è cessata la fase transitoria prevista dallo stesso Allegato (fase nella quale era sufficiente il possesso degli “elementi significativi del sistema di qualità”) ed è entrato a regime il sistema basato sul terzo comma dell’art. 4 del regolamento stesso, con conseguente onere per le imprese di comprovare il possesso del “sistema di qualità” esclusivamente a mezzo attestato delle SOA. Il comma 3 dell’art. 4 del citato D.P.R. n. 34/2000 sancisce espressamente che spetta alle SOA attestare “il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione”; sicché una impresa certificata SOA non può documentare in altro modo il proprio sistema di qualità.

Trattandosi di un requisito soggettivo di ammissione, la certificazione in argomento deve essere posseduta da tutte le componenti dell’ATI (Cons. St., Sez. V, 30 maggio 2005, n. 2576; cfr. Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 435); pertanto nessun rilievo può assumere la produzione da parte della sola mandante di una propria certificazione SOA del sistema di qualità.

L’indicazione circa le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento discende dall’art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ed è essenziale ai fini della verifica, in concreto, della congruità dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. alle singole imprese associate. Peraltro, dopo qualche incertezza iniziale, la giurisprudenza amministrativa sembra essersi consolidata in tale senso e da ultimo ha ritenuto che le imprese che partecipano alle pubbliche gare d’appalto in associazione temporanea abbiano l’onere, a pena di esclusione, di specificare le rispettive quote di partecipazione al fine di rendere possibile la puntuale verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti (C.G.A., dec. 8 marzo 2005, n. 97; vedasi anche, nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 4 dicembre 2004, n. 2726; Cons. St., Sez. V, n. 6586/2004).


TAR Sicilia, Sez. IV Catania - Sentenza 19 maggio 2005 n. 854
Articoli 8 - 13 - Codici 8.3 - 11.3


I requisiti posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% non possono essere raggiunti mediante l’applicazione del beneficio dell’aumento del quinto, previsto dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.. Sul piano letterale, la disposizione di cui all’art. 95, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., facendo riferimento al possesso dei requisiti ivi previsti in una misura minima, rapportata ai requisiti richiesti in capo alle imprese singole, sembra univocamente riferirsi alla soglia di qualificazione attinta attraverso la mera classifica d’iscrizione, e non già all’entità quantitativa dei lavori realizzabili attraverso il beneficio dell’aumento del quinto, di cui parimenti fruiscono anche le imprese partecipanti individualmente alla gara.

Una diversa soluzione interpretativa comporterebbe, infatti, una ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese che partecipano all’incanto in forma associata (che potrebbero sommare gli importi delle proprie qualificazioni sino a ricoprire il solo importo a base di gara pur non raggiungendo l’importo di iscrizione corrispondente alla classifica prescritta dal bando) e quelle che vi partecipano singolarmente (che, in ogni caso, debbono possedere l’iscrizione alla categoria per la classifica prescritta dal bando). Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 - espressamente richiamato dall’art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. - l’importo complessivo delle iscrizioni richieste non può essere diversificato in ragione del fatto che l’impresa chieda di partecipare alla gara singolarmente ovvero riunita in associazione temporanea o consorzio.


Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 17 febbraio 2004 n. 623
Articoli 13 - 21 - Codici 11.3 - 21.1


E’ legittimamente esclusa da una gara d’appalto una costituenda A.T.I. che inserisce l’impegno a conferire mandato collettivo speciale ad una delle imprese componenti l’associazione nella busta relativa alla documentazione anziché in quella relativa all’offerta economica come previsto dal bando di gara. L’inosservanza di detta prescrizione, infatti, non costituisce mera irregolarità, ma violazione di regole aventi portata sostanziale, atteso che l’art. 13, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (di cui la lex specialis di gara costituisce applicazione), nel consentire la presentazione di offerte da parte di soggetti non ancora costituiti in A.T.I. espressamente prevede che è l“offerta sottoscritta” dalle imprese costituende in A.T.I. - e quindi l’offerta economica – che deve “contenere l’impegno” a conferire mandato collettivo. Che tale impegno debba essere indicato nel contesto del “documento” che contiene l’offerta costituisce, altresì, acquisizione della giurisprudenza. Non può del resto non rilevarsi come l’assunzione di un impegno siffatto, che ridonda in termini di contitolarità e unitarietà del rapporto, trovi la sua sede naturale nella manifestazione di volontà concernente la dichiarazione di offerta “economica”, componente essenziale del consenso negoziale anche in funzione di garanzia della serietà e affidabilità dell’offerta stessa.

TAR Sicilia, Sez. I Catania - Sentenza 3 febbraio 2004 n. 120
Articoli 13 - 30 - Codici 11.3 - 30.2


E’ illegittimo il bando di gara che prescrive che la polizza fideiussoria prestata da un costituendo RTI riporti a pena di esclusione come contraenti tutte le imprese facenti parte della riunione di imprese e sia da tutte sottoscritta. Ciò in quanto, da un lato, la fideiussione rilasciata in favore dell’impresa mandataria è sufficiente al fine di soddisfare l’interesse della stazione appaltante che ben può, nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto, incamerare la cauzione; d’altra parte, poiché nell’ipotesi di partecipazione a gara in forma associata le dichiarazioni negoziali, inclusi impegni e promesse, devono essere resi dalla sola capogruppo, unica interlocutrice dell’amministrazione appaltante, la fideiussione costituente cauzione provvisoria ben può essere rilasciata solo in favore della mandataria, non essendovi necessità di riferimenti agli obblighi delle future mandanti.

Fonte: Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

 

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