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Fonte: Autorità di vigilanza sui contratti pubblici    

 
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Elenco sentenze (massime) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 20 settembre 2006 n. 5491
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.3

In presenza dell’annullamento del solo subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte (oltre che degli atti conseguenti) è del tutto contraria ai principi di economicità, speditezza ed adeguatezza dell’azione amministrativa (oltre che di quello della par condicio) l’eventuale determinazione dell’Amministrazione di chiedere la conferma delle offerte, atteso che ciò che occorre rivalutare, al fine della corretta e legittima individuazione dell’impresa aggiudicataria dei lavori, è soltanto se le giustificazioni delle offerte già presentate in sede di gara e sospettate di anomalia risultino adeguate.

Sebbene la valutazione delle giustificazioni delle offerte anomale costituisca espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione appaltante, con la conseguenza che detta valutazione si sottrae al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo le ipotesi di irragionevolezza o arbitrarietà manifeste ovvero di evidente travisamento di fatti, è anche vero che la giurisprudenza ha chiarito che proprio la discrezionalità tecnica che caratterizza l’operato dell’amministrazione appaltante, nella fase di verifica dell’anomalia delle offerte, esige che il giudizio finale sull’anomalia dell’offerta sia congruamente e dettagliatamente motivato, dando conto dell’esame di tutti gli elementi dell’offerta e delle ragioni dell’attendibilità (o della inattendibilità) dei singoli elementi e dell’offerta nel suo insieme (Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 751). Più precisamente è stato affermato (Cons. Stato, Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7346) che la motivazione della valutazione effettuata circa l’anomalia delle offerte in una gara di appalto costituisce l’elemento decisivo ai fini della verifica giurisdizionale, in quanto permette un controllo sulla logicità della stessa senza possibilità per il giudice amministrativo di sostituirsi alla pubblica amministrazione e di trasmodare in determinazioni che appartengono al merito dell’azione amministrativa. Il sindacato del giudice amministrativo, sotto tale profilo, se può limitarsi al controllo formale dell’iter logico seguito nell’attività amministrativa (se ciò può essere sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato), può anche consistere, se necessario, nella verifica della attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo, fermo restando - in ogni caso - che esula dal compito del giudice il riesame delle autonome valutazioni dell’interesse pubblico compiute dall’amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite.

 


Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 20 settembre 2006 n. 5498
Articolo 21 - Codice 21.3


In sede di verifica dell’anomalia delle offerte presentate nelle gare per l’aggiudicazione di appalti, compito primario del giudice amministrativo è quello di accertare se il potere della stazione appaltante sia stato esercitato con un utilizzo delle regole tecniche conforme a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti. In tale ottica, il superamento - grazie anche alle novità introdotte dall’ art. 16 della legge 21 luglio 2000, n. 205 in tema di consulenza tecnica - degli ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in astratto la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio formulato dall’organo amministrativo cui la legge affida la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, salvo il caso in cui tale giudizio risulti inficiato da evidenti sintomi di inattendibilità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7346 del 2004).

In ordine all’effettiva incidenza delle voci di prezzo per la parte non giustificata deve ritenersi che, quando gli importi rimasti non giustificati hanno dimensione percentualmente assai modesta non risulta inficiato il giudizio positivo formulato dall’amministrazione sull’attendibilità dell’offerta complessiva. Come evidenziato dalla giurisprudenza, infatti, nell’aggiudicazione dei contratti di appalto di opere pubbliche, la ratio cui è preordinato il meccanismo di verifica delle offerte anomale è quello di assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale. Pertanto, anche se ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. le giustificazioni relative all’offerta anomala debbono riguardare le “voci di prezzo” più significative che concorrono a formare l’offerta, ciò non vuol dire che in un appalto a corpo i singoli prezzi debbano essere giustificabili in sé e per sé, a prescindere dalla loro incidenza sull’offerta complessiva, essendo invece necessario tener conto degli aspetti quantitativi della prestazione, in relazione ai quali valutare la congruità dei prezzi offerti (ad es. Cons. Stato, Sez. VI, n. 6217 del 2001).

 


Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 14 settembre 2006 n. 5323
Articolo 21 - Codice 21.4


Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i criteri di aggiudicazione definiti da un’amministrazione aggiudicatrice devono essere collegati all’oggetto dell’appalto, non devono conferire alla suddetta amministrazione una libertà incondizionata di scelta, devono essere espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara e devono rispettare i principi fondamentali di parità di trattamento e trasparenza (in tal senso sentenza 17 settembre 2002, causa C 13/99, Concordia Bus Finland Racc. pag. I- 7213, punto 64). In particolare, la Corte ha evidenziato che il dovere di rispettare il principio di parità di trattamento corrisponde all’essenza stessa delle direttive in materia di appalti pubblici (v. sentenza Concordia Bus Finland punto 81) e che i concorrenti devono trovarsi su un piano di parità sia nel momento in cui essi preparano le loro offerte sia nel momento in cui queste sono valutate (v. sentenza 18 ottobre 2001 causa 19/00 SIAC Construction Racc. pag. I-7725, punto 34 ). Tutti i criteri presi in considerazione devono, inoltre, essere espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, se possibile nell’ordine decrescente di importanza che è loro attribuita, affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata (sentenza Concordia Bus Finland, cit.).

Parimenti, per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, occorre che tutti gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa e, se possibile, la loro importanza relativa siano noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte (v. in tal senso, sentenze 25 aprile 1996, causa C 87/94, Commissione / Belgio ; racc. I – 2043, punto 88, e 12 dicembre 2002 , causa C- 470/99 Universale Bau ed a., Racc. pag. I -11617, punto 98)

Ciò premesso, la Corte ha chiarito che spetta al giudice nazionale valutare se, alla luce di tali norme e principi, il diritto comunitario risulti violato dalla previsione, da parte della Commissione giudicatrice, di una ponderazione dei vari sub-elementi di un criterio di aggiudicazione precedentemente stabilito e, a tal fine, ha indicato l’iter logico che deve essere seguito dal giudice nazionale. In primo luogo, secondo la Corte, occorre verificare se, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti della causa principale, la decisione che prevede tale ponderazione modifichi i criteri di aggiudicazione definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara. In secondo luogo occorre valutare se tale decisione contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della redazione delle offerte avrebbero potuto influenzare detta preparazione. In terzo luogo occorre verificare se la Commissione aggiudicatrice abbia adottato la decisione che prevede una ponderazione tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.

E’ illegittimo l’operato della Commissione di gara che ha graduato le sottovoci previste dal disciplinare di gara, attribuendo, a suo insindacabile giudizio i punti previsti dal bando fra dette sottovoci, che, pur specificate dal disciplinare, per essere relative all’organizzazione ed alle strutture logistiche e di supporto da utilizzarsi nella gestione dei servizi oggetto del contratto, ovviamente sono direttamente attinenti le caratteristiche aziendali dei partecipanti alla gara. L’importanza relativa delle predette sottovoci avrebbe dovuto essere nota ai potenziali concorrenti già al momento della produzione delle loro offerte, al fine di evitare il pericolo che la Commissione potesse orientare a proprio piacimento ed a posteriori l’attribuzione di tale determinante punteggio e, quindi l’esito stesso della gara, dopo averne conosciuto gli effettivi concorrenti.

 


Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 7 settembre 2006 n. 5191
Articolo 21 - Codice 21.3


Il giudizio sull’anomalia dell’offerta nelle gare di appalto di opere pubbliche costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione ed è sindacabile solo ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità o evidenti contraddizioni logiche. Ciò nonostante deve ritenersi che il giudice amministrativo non invade la sfera riservata all’amministrazione, che è e rimane di merito, anche quando rileva la chiara incongruità della motivazione circa l’apprezzamento dell’anomalia.

La motivazione dell’atto che conclude il giudizio di anomalia deve essere di norma particolarmente approfondita solamente nel caso in cui l’amministrazione esprima un giudizio negativo che fa perdere all’aggiudicatario la posizione di vantaggio provvisoriamente conseguita, non richiedendosi una diffusa motivazione (che può trovare sostegno per relationem nelle giustificazioni presentate dal concorrente) quando il giudizio, invece, valga a confermare la già disposta aggiudicazione, salvo che ci si trovi di fronte alla peculiarità di un ribasso decisamente più consistente rispetto alle altre imprese offerenti a fronte del quale l’amministrazione ha deciso, non certo irrazionalmente di sottoporre l’offerta a verifica ma, a tal punto, occorreva un’istruttoria particolarmente rigorosa ed una conseguente motivazione congrua e dettagliata.

 


TAR Veneto, Sez. I - Sentenza 6 settembre 2006 n. 2851
Articolo 21 - Codice 21.1


Il fatto che l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnico-economica (busta B) avvenga in seduta riservata, non sembra arrecare un vulnus ai principi di pubblicità e della parità di condizioni tra i concorrenti, poiché la Commissione non potrebbe essere influenzata dal fatto che dette buste non siano state aperte in seduta pubblica, a meno che non si voglia sostenere che in seduta segreta ne abbia alterato o addirittura manipolato il contenuto. Ciò che conta, infatti - atteso che il momento formale della completezza dell’offerta rileva in sede di apertura della busta contenente i documenti (busta A) - è l’esame e la valutazione dei vari aspetti tecnici e concreti dell’offerta tecnico-economica ai fini dell’attribuzione del punteggio e della formazione della graduatoria che, legittimamente, avviene in seduta riservata.

 


Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 21 agosto 2006 n. 4942
Articolo 21 - Codice 21.3


Non è conforme al diritto comunitario la facoltà prevista dall’art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che consente alla stazione appaltante di limitare il controllo dell’anomalia delle offerte al 75% delle voci che la compongono (Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 543). La predetta disposizione legislativa nazionale nonché l’art. 30, n. 4, della direttiva n. 93/37 del Consiglio CE del 14 giugno 1993 devono essere interpretati nel senso di garantire una effettiva fase di valutazione dell’anomalia delle offerte, da svolgersi in contraddittorio tra stazione appaltante ed impresa concorrente, successivamente all’apertura delle buste ed indipendentemente dalle giustificazioni previamente fornite in sede di presentazione delle offerte (C.d.S., sez. IV, 21 gennaio 2003, n. 232; 21 agosto 2002, n. 4266).

In particolare, l’art. 30.4 della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993 impone, a pena di illegittimità, che l’offerta sospettata di anomalia sia oggetto di verifica in contraddittorio e cioè impone l’instaurazione di un sub-procedimento all’interno del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase dell’apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione dell’appalto, che si articola in tre fasi: richiesta delle giustificazioni delle offerte da parte dell’amministrazione aggiudicatrice; presentazione dei chiarimenti, precisazione degli eventuali elementi giustificativi dell’offerta da parte della ditta la cui offerta è stata sospettata di anomalia; verifica e valutazione delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte dell’amministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, Sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5013).

 


TAR Campania, Sez. VIII Napoli - Sentenza 9 agosto 2006 n. 7916
Articolo 21 - Codice 21.5


Determina il travolgimento dell’intera procedura la violazione dell’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che espressamente prevede, al comma 5, che “La commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore”, e al comma 6, che “I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie ...”, nonché la violazione dell’art. 92 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., attuativo del citato art 21, che disciplina le modalità di scelta dei componenti la commissione.

 


TAR Lazio, Sez. III ter Roma - Sentenza 8 agosto 2006 n. 7108
Articolo 21 - Codice 21.3


Il sistema previsto dalla stazione appaltante di chiedere preventivamente la giustificazione del 100% dei prezzi non esclude di certo la possibilità di chiedere giustificazioni successive in sede di subprocedimento di verifica dell’anomalia, svuotandosi altrimenti di contenuto lo stesso procedimento di verifica, in violazione dei principi comunitari sul contraddittorio successivo (direttiva n. 93/37/CE), richiamati più volte dalla giurisprudenza comunitaria e da quella italiana (Corte Giust. C.E. 27/11/01 cause C 285.99 e 286.99; Cons. Stato, Sez. IV, 14/12/04 n. 8028; Cons. Stato, Sez. V, 29/4/03 n. 2157; ecc.). Pertanto, in presenza di giustificazioni non sufficientemente dettagliate, in ossequio al principio del contraddittorio, correttamente la stazione appaltante chiede chiarimenti ed integrazioni documentali relativamente a documenti tempestivamente prodotti.

 


Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale - Sentenza 26 luglio 2006 n. 399
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.3


E’ legittima la clausola del bando di una gara per l’affidamento di lavori pubblici che impone alle imprese, a pena di esclusione, di allegare all’offerta le giustificazioni preventive; tali giustificazioni, anche se preventive, sono infatti coerenti con la normativa comunitaria e trovano riscontro nella legge nazionale.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 25 luglio 2006 n. 4666
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


La legittimità e la razionalità di una regola di gara che imponga determinate modalità di presentazione delle offerte (a mezzo posta o tramite corriere) sono state già riconosciute in precedenti pronunce giurisprudenziali (cfr., ex multis, la recente decisione della stessa Sez. V, n. 82 del 13 gennaio 2005 e, ancor prima, la n. 2291 del 30 aprile 2002). Il divieto della consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce evidentemente ad assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte (Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2004, n. 1411), scongiurando in radice il rischio di una dispersione di notizie riservate.

 


TAR Lombardia, Sez. III Brescia - Sentenza 21 luglio 2006 n. 1858
Articolo 21 - Codice 21.1


L’Amministrazione non deve certo ingerirsi nelle offerte dei concorrenti, modificandole, ma questo non può voler dire escludere che la stazione appaltante possa, ed anzi debba, emendare i meri errori di calcolo, al fine di far emergere quello che è il prezzo globale realmente offerto sulla base dei prezzi unitari - essi certo intangibili - indicati dai concorrenti e per effetto di mere operazioni matematiche effettuate partendo dagli stessi. Un intervento di tal fatta appare funzionale non solo alle esigenze di ampia partecipazione alle procedure concorsuali, ma anche di correttezza nello svolgimento della funzione amministrativa, riportabile al canone di imparzialità amministrativa di cui all’art. 97 Cost..

 


TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 11 luglio 2006 n. 5765
Articolo 21 - Codice 21.3


La Corte di Giustizia ha stabilito alcuni principi generali per la legittimità del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta: il primo è l’inammissibilità dell’esclusione automatica dalla gara di un’offerta superiore alla soglia dell’anomalia e il secondo è la necessità che l’impresa abbia la concreta possibilità di fornire gli opportuni chiarimenti e gli elementi giustificativi dell’offerta, che saranno valutati da parte della stazione appaltante. Non sussiste, invece, un obbligo a carico dell’amministrazione di procedere all’audizione orale del rappresentante dell’impresa, come ha affermato la giurisprudenza amministrativa, che ha precisato che la normativa vigente impone “espressamente che l’esclusione dalla gara di una offerta sospetta di anomalia può avvenire solo all’esito di una procedura di verifica dell’offerta stessa da effettuare in contraddittorio, ai sensi dell’art. 30, n. 4, della direttiva CEE 93/37/CEE del 14 giugno 1993, senza tuttavia prevedere in alcun modo che il procedimento in contraddittorio presupponga anche l’audizione della ditta la cui offerta è stata sospetta in anomalia” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5013/2004).

 


Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 6 luglio 2006 n. 4276
Articolo 21 - Codice 21.3


Ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 1bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dell’art. 89 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., ai fini del calcolo dell’anomalia delle offerte per gli appalti a misura occorre tener conto, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, del solo dato costituito dalla percentuale di ribasso. Tale percentuale di sconto sul prezzo richiesto è l’unico dato che, nella valutazione del legislatore, è ritenuto idoneo a rappresentare la volontà dell’offerente e ad esso soltanto occorre far riferimento per determinare la maggiore o minore convenienza dei prezzi concretamente offerti dai concorrenti. Né il principio indicato può ritenersi derogabile per il fatto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 77 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m., l’importo dei lavori a misura, come quello a corpo o in economia, deve essere suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei piani di sicurezza, per i cui oneri, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 109/94 e s.m., non è ammesso ribasso. Anche in tal caso, infatti, nella valutazione del legislatore l’unico dato che assume rilevanza ai fini dell’individuazione della portata dell’offerta del concorrente è sempre quello della percentuale di ribasso sul prezzo complessivo dell’appalto, sia pure depurato dai costi relativi alla sicurezza.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 5 luglio 2006 n. 4267
Articolo 21 - Codici 21.3 - 21.5


La verifica dell’offerta anomala, sulla base delle giustificazioni presentate dai ricorrenti, è compito che spetta alla Commissione giudicatrice e non ad un ufficio dell’Amministrazione, anche se tale ufficio risulta competente nel settore al quale attiene l’oggetto della gara. L’ufficio può, infatti, dare pareri di ordine tecnico, ragguagli ed altri elementi utili alla valutazione delle offerte, ma non può essere rimesso allo stesso il giudizio definitivo sulla congruità delle offerte, allorché sia costituita una apposita Commissione.

 


TAR Umbria - Sentenza 30 giugno 2006 n. 335
Articolo 21 - Codice 21.3


Una volta riconosciuta la regolarità dell’individuazione della soglia di anomalia, è altresì incontestabile la presunzione di antieconomicità delle offerte che si collocano oltre tale limite. Beninteso, si tratta di una presunzione che ammette prova contraria (e a questo appunto è preordinata la fase delle giustificazioni e del loro esame), ma l’onere della prova grava su chi ha presentato l’offerta sospetta di anomalia, non sull’amministrazione appaltante.

E’ principio consolidato in giurisprudenza che le valutazioni della commissione giudicatrice sugli aspetti di anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, i cui limiti di sindacato sono correlati alla manifesta illogicità, alla incongruità della motivazione e all’errore di fatto (Consiglio Stato, sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2868). In altre parole, al giudice amministrativo compete, di regola, verificare che non sussistano vizi tipici quali la manifesta illogicità, l’errore di fatto, e simili, e non gli compete, invece, sostituirsi all’amministrazione nel rinnovare autonomamente la valutazione dell’anomalia.

Un utile previsto dello 0,5% (calcolato non sulla base d’asta, ma sull’importo dell’offerta) è praticamente solo simbolico. Al riguardo un’assai meditato e ben argomentato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. IV, 17 aprile 2000, n. 2296), ha affermato che, ai fini della verifica dell’anomalia un utile d’impresa pari al 4% al netto delle imposte dirette va considerato il minimo giustificabile, osservando fra l’altro che l’utile normale previsto negli appalti di lavori è del 10% e che un utile del 4% al lordo dell’imposizione fiscale è, secondo le nozioni di comune esperienza, accettabile (da un investitore) solo per investimenti del tutto sicuri, quali quelli in immobili, titoli di Stato od in obbligazioni di primarie società.

Non si può condividere la tesi secondo cui la riduzione dell’utile ad un importo simbolico (o quasi) sia giustificabile, ai fini della verifica dell’anomalia, quale espressione della scelta di “politica aziendale” di rinunciare agli utili pur di acquisire ulteriori contratti e ampliare il proprio giro d’affari. Ciò in quanto il sottinteso di tutta la normativa che consente (anzi impone) alle stazioni appaltanti di escludere le offerte “anomale” (ancorché meno dispendiose e in apparenza più vantaggiose per il committente) è che un contratto non può essere vantaggioso per l’appaltante se non è, in pari tempo, giustamente remunerativo per l’appaltatore. In caso contrario, infatti, l’appaltante sarebbe esposto al rischio di una non corretta esecuzione dei lavori e/o della ricerca, da parte dell’appaltatore, di espedienti (quali contestazioni e riserve pretestuose, etc.) per recuperare l’equilibrio economico del contratto. In questo contesto, peraltro, sembra evidente che, a questi fini, il carattere remunerativo o meno del contratto debba essere valutato oggettivamente e applicando le corrette regole economiche. Se si ammettesse che l’appaltatore pratichi il dumping, rinunciando agli utili o addirittura accettando di lavorare in perdita, tanto varrebbe abbandonare il concetto di “prezzo anomalo” e l’inerente disciplina. A questa stregua, infatti, tutte le offerte, anche le più rovinose, risulterebbero giustificabili in nome di una strategia aziendale rivolta alla conquista del mercato. D’altra parte, la direttiva comunitaria n. 37 del 1993, cui si uniforma la disciplina nazionale, è esplicita nel senso che “l’amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione [solo] giustificazioni riguardanti l’economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori o l’originalità del progetto dell’offerente”. Non rientra, dunque, fra le giustificazioni ammissibili la scelta imprenditoriale di rinunciare agli utili. Sono ammesse invece quelle giustificazioni che consistono nella dimostrazione che una determinata impresa, per particolari circostanze, ha la possibilità di risparmiare oggettivamente sui costi (al netto degli utili) e, di conseguenza, di praticare un miglior prezzo.

 


TAR Sicilia, Sez. III Palermo - Sentenza 19 giugno 2006 n. 1494
Articoli 8 - 21 - Codici 8.3 - 21.1


È ritenuto in giurisprudenza che la “qualificazione maggioritaria” debba essere riferita esclusivamente all’importo dei lavori a base d’asta ed intesa nel senso che la mandataria debba essere in possesso di una qualifica adeguata con riferimento ad una quota superiore (o comunque non inferiore) a quella assunta dalle altre partecipanti (in tal senso da ultimo C.G.A., 8 marzo 2005, n. 97; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 ottobre 2004, n. 2908).

Il principio, normativamente sancito, della prevalenza dell’offerta espressa in lettere su quella espressa in cifre risponde all’esigenza di chiarezza ed univocità che sta alla base della fissazione (con l’art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.) di un tassativo criterio di individuazione dell’offerta da considerare prevalente, sollevando la stazione appaltante da un’improponibile indagine circa l’effettiva volontà dell’offerente.

 


TAR Puglia, Sez. II Lecce - Sentenza 10 giugno 2006 n. 3371
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


Nel caso in cui il bando di gara rimetta alla libera scelta degli offerenti le modalità di trasmissione dei plichi i quali, pertanto, devono pervenire tramite raccomandata con o senza ricevuta di ritorno, ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata, con l’unico limite consistente nella necessità della ricezione, da parte dell’amministrazione, entro il termine ivi indicato, proprio tale facoltà di scelta comporta la inevitabile conseguenza che il rischio del mancato o tardivo recapito deve ritenersi incombente sul partecipante alla gara.

E’ vero che l’art. 36 del D.P.R. n. 655/1982 disciplina la distribuzione della posta ordinaria o raccomandata, disponendo che ciò avvenga presso l’ufficio postale, sicché un plico perviene nella disponibilità dell’amministrazione quando l’ufficio postale di destinazione ne rende attuale la distribuzione (questo significa che, in caso di coincidenza fra l’ufficio postale di ricezione e quello di destinazione, la disponibilità da parte dell’amministrazione si verifica quando la posta “ricevuta” è stata “lavorata” e messa in distribuzione). E’ tuttavia altrettanto vero che nulla impedisce all’amministrazione di stabilire che la partecipazione ad una gara debba materializzarsi facendo pervenire le offerte all’ufficio allo scopo destinato entro una data fissata. Le due disposizioni operano in ambiti diversi: l’amministrazione presumibilmente conscia del contenuto dell’art. 36 citato e quindi del momento in cui, per l’ordinario, ha la disponibilità della posta, impone ai concorrenti un onere ulteriore al fine di ottenere la disponibilità delle offerte presso i propri uffici per una certa data, per ragioni di speditezza dell’azione. Se il bando prevede più modalità di invio, la scelta costituisce una decisione dell’offerente che ne assume la piena responsabilità, anche per i disguidi e i ritardi. Se il bando prevede, invece, una sola modalità di inoltro, la determinazione della stazione appaltante è logica (e quindi legittima) solo alla luce di una corretta ripartizione delle responsabilità: l’offerente che può inoltrare la propria offerta in un solo modo, da un lato, non è tenuto a comportamenti più diligenti che per l’ordinario (in base al canone generale dell’art. 1176 c.c.), dall’altro non è esonerato da responsabilità per fatti cui abbia concorso a dare causa, tenendo comportamenti non improntati all’ordinaria diligenza; lo stesso vale per l’amministrazione. L’offerente deve quindi inoltrare l’offerta tempestivamente, in modo che la stessa giunga a destinazione, tenendo conto dei tempi di norma occorrenti per tutte le operazioni, d’altro canto l’Amministrazione deve curare di ritirare dall’ufficio postale i plichi entro l’orario utile in riferimento ai tempi necessari per la successiva protocollazione.

 


TAR Lombardia, Sez. Brescia - Sentenza 8 giugno 2006 n. 699
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


Il bando, inteso come dichiarazione negoziale, deve essere interpretato secondo le consuete regole sancite dal codice civile in materia di contratti, privilegiando il criterio di interpretazione oggettiva (e primo fra tutti quello di buona fede oggettiva tratto dall’art. 1366 c.c.) rispetto a quello di matrice soggettiva, teso a ricostruire la volontà delle parti anche in contrasto con il dato letterale. Il principio dell’incolpevole affidamento del futuro contraente si individua, infatti, principalmente per ciò che espressamente si enuncia per iscritto con conseguente esonero da ogni ricostruzione attraverso indagini ermeneutiche ed integrative di ulteriori ed inespressi significati delle formule contrattuali (in claris non fit interpretatio).

In linea generale rientra sicuramente nella discrezionalità dell’Amministrazione modellare una gara d’appalto in modo da prevedere due differenti prestazioni, di cui una principale, di sicura esecuzione, l’altra eventuale ed accessoria, vincolante per l’offerente ma non per l’Amministrazione (che si riserva di stipulare il relativo contratto, ad una determinata scadenza, ove lo ritenga opportuno). Tuttavia il contemporaneo svolgimento di due diverse gare nell’ambito di un’unica procedura deve necessariamente contemplare meccanismi volti ad evitare il rischio di indebite interferenze, che possano condurre alla scelta di quella meno vantaggiosa quanto alla prestazione principale dell’appalto, per il rilievo di un punteggio, che non può che restare isolato e comunque con effetti ricadenti sulla sola prestazione accessoria e meramente eventuale. Inoltre, l’attribuzione dei relativi punteggi deve tener conto, come punto di partenza, del diverso valore economico delle prestazioni, salvo poi operare ponderati bilanciamenti in ragione dell’interesse in concreto perseguito nello svolgimento della procedura, ma avendo comunque cura di non rendere tra loro del tutto svincolati quelli attribuibili rispetto al valore delle prestazioni, e salvaguardando in ogni caso l’obiettivo di assicurare una tendenziale omogeneità e comparabilità tra le rispettive offerte. Il punteggio attribuito alla miglior offerta economica relativa alla prestazione accessoria, ove non corrispondente ad un rilevante interesse dell’amministrazione, deve quindi essere modulato in termini tali da non costituire in modo ingiustificato l’elemento discriminante principale e - per la sua oggettiva portata - tendenzialmente risolutivo dell’intero iter concorsuale. Nel caso di specie, è stata all’opposto illogicamente prevista la stretta correlazione, nell’ambito di un’unica gara, tra due diverse prestazioni, la prima volta ad affidare l’esecuzione di opere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la seconda pertinente, nel quadro di una gara esplorativa, la manutenzione, per un valore considerevolmente inferiore, di per sé idonea ad influire in modo decisivo sull’esito della gara, a causa da una parte della sproporzione tra il punteggio attribuitole, non commisurato al grado di definizione della prestazione, né all’attualità ed alla rilevanza dell'interesse della stazione appaltante, e dall’altra, dall’obiettiva massima aleatorietà di un’offerta economica priva di base d’asta. Una clausola siffatta è, quindi, illegittima, perché ex ante potenzialmente idonea a frustrare lo scopo di consentire la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la prestazione principale (avente un valore economico di sessanta volte superiore) e in quanto comunque incapace di offrire un concreto, apprezzabile riferimento per quella accessoria ed eventuale. Posto che ai criteri di selezione delle offerte deve essere riconosciuta una funzione meramente strumentale, il cui scopo non può che consistere nel supportare l’amministrazione nella selezione dell’offerta economicamente o tecnicamente più vantaggiosa, la lex specialis della gara non può legittimamente prevedere meccanismi che compromettano tale interesse sostanziale cui sono preordinate le procedure ad evidenza pubblica.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 16 maggio 2006 n. 2787
Articolo 21 - Codice 21.3


L’utilizzo delle prime due cifre decimali nelle operazioni matematiche di calcolo per determinare la soglia di anomalia risponde al fine di semplificare l’operato della commissione senza aggravarlo di troppi decimali, rendendo più agevole, trasparente e percettibile il risultato finale. Nell’assenza di precise indicazioni dell’art. 21, comma 1bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. il committente può stabilire procedure più semplici nel calcolo della soglie, purché non distorsive dei risultati della gara. È evidente la semplificazione che si ottiene adoperando nelle operazioni matematiche due decimali anziché tre, in quanto un numero minore di cifre dà meno adito a possibilità di errori di trascrizione e di calcoli specie in presenza di una considerevole quantità di imprese partecipanti alla gara.

Nella meccanica del citato art. 21, comma 1bis, legge n. 109/1994 e s.m. costituiscono operazioni matematiche di calcolo la determinazione del ribasso medio delle offerte dopo il “taglio delle ali”, consistente nel dividere la somma dei ribassi delle offerte per il numero delle ditte rimaste in gara (necessaria ad individuare la prima soglia di anomalia ed escludere le offerte con ribassi superiori) nonché l’individuazione dello scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la media suindicata, consistente nel determinare la differenza fra la percentuale di ribasso di ciascuna offerta e la percentuale di ribasso medio, sommarle fra loro e dividerle per il numero delle ditte ancora rimaste. Il carattere di “operazione matematica” proprio di entrambe è dovuto al procedimento logico che esse richiedono per arrivare alla media finale, consistente nell’individuazione di un dividendo (i ribassi delle offerte e lo scarto complessivo dei ribassi) e di un divisore (il numero delle ditte rimaste in gara dopo ciascuna operazione) per poi determinare il rispettivo quoziente.

L’individuazione del ribasso definitivo, pur essendo un’operazione di calcolo, non è un’operazione matematica, trattandosi, più semplicemente, di assemblare due addendi, la percentuale media delle offerte e quella degli scarti, per poi stabilire l’offerta meritevole di aggiudicazione, che è quella portante il ribasso più vicino alla somma dei predetti.

Alla discrezionalità del committente è dunque rimesso di semplificare le operazioni matematiche di determinazione delle medie, ma non il calcolo per l’individuazione del ribasso definitivo, che deve rispecchiare un prezzo quanto più possibile vicino a quello reale, nell’interesse dell’amministrazione alla buona esecuzione dell’opera, da non compromettere con un prezzo troppo basso. Da qui il principio che nell’aggiudicazione in favore dell’offerta che eguaglia o più si avvicina per difetto alla media, si deve tenere conto della effettiva entità dell’offerta in rapporto alla media, comprensiva delle cifre decimali superiori a tre.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 15 maggio 2006 n. 2711
Articolo 21 - Codice 21.5


L’art. 21, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. stabilisce che “La commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore”. Qualora la norma citata venga violata, oltretutto con una motivazione generica e fittizia, fondata su possibili future incompatibilità dei dirigenti in servizio, sono invocati invano i principi di terzietà degli organi giudicanti nelle procedure concorsuali. Va tenuto conto, al riguardo, del fatto che il contemperamento tra le opposte esigenze di terzietà complessiva dell’organo giudicante e di presenza dell’amministrazione non è necessariamente il medesimo nelle procedure di concorso per posti d’impiego e in quelle di gara per la scelta di un contraente. Occorre tenere conto, inoltre, del fatto che la legge disciplina distintamente la posizione del presidente da quella degli altri componenti della commissione giudicatrice e che le incompatibilità stabilite per questi ultimi non sono necessariamente riferibili al presidente che, appunto, deve essere un dirigente dell’amministrazione appaltante (fattispecie nella quale era stato nominato presidente della gara un funzionario della regione - il segretario generale della giunta regionale - anziché un dirigente dell’amministrazione appaltante).

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 11 maggio 2006 n. 2612
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.2


Qualora l’esame della documentazione integrativa di un partecipante alla gara venga pretermesso, per mero ed incontestato errore materiale, non sussiste l’onere di ripetere l’intera gara previo annullamento, ma di riprendere il procedimento dal punto in cui si è verificato l’errore, laddove le stesse modalità della gara - aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, senza prefissione di alcun limite di ribasso - non sono tali da alterare le condizioni con il riesame dell’offerta non considerata nella precedente sessione di lavoro della commissione né sotto l’aspetto della segretezza né sotto quello della continuità delle operazioni. Il principio della segretezza delle offerte è infatti rivolto (unitamente alle altre caratteristiche quali la compiutezza, la completezza, la serietà e l’indipendenza) ad assicurare il gioco della libera concorrenza e del libero confronto attraverso cui può giungersi ad individuare il miglior contraente possibile (Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5185).

L'esigenza di tutela della segretezza delle offerte impone il rinnovamento dell'intero procedimento nei soli casi in cui alla commissione giudicatrice sia richiesto l’esercizio del potere di discrezionalità tecnica nel visionare e valutare le offerte e la commissione vi abbia inoltre già proceduto, con l’apertura delle buste contenenti le relative offerte economiche (Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3731). Nella gara, che si svolge con il criterio del maggior ribasso rispetto al prezzo predeterminato dall’amministrazione, la commissione deve procedere alle sole operazioni aritmetiche di calcolo, priva di qualsivoglia discrezionalità, trattandosi semplicemente di determinare quali fra le imprese ammesse alla gara avesse la più elevata percentuale di ribasso rispetto al prezzo base fissato dall’amministrazione. L’esigenza della segretezza dell’offerta opera, pertanto, sino al momento in cui le relative buste entrano nella disponibilità dell’amministrazione, onde evitare che ciascuna impresa venga a conoscenza del ribasso della concorrente, ma non oltre. Acquisiti i plichi, il contenuto delle offerte unitamente ai singoli ribassi entra nella disponibilità della stazione appaltante, cui spetta garantire che non si verifichino alterazioni nel loro contenuto, volte a falsare i risultati della gara in spregio della par condicio dei concorrenti.

 


Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale - Sentenza 8 maggio 2006 n. 182
Articolo 21 - Codice 21.1


L’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento di contabilità generale dello Stato), che ammette il ricorso al sorteggio nel caso di offerte di eguale importo nelle gare di appalto solo “ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta”, trova applicazione generalizzata indipendentemente dal suo richiamo nei bandi di gara, e non è stato abrogato né implicitamente né esplicitamente dalla successiva normativa in materia di appalti.

La clausola del bando di gara secondo cui, in caso di offerte economiche uguali, si procederà a sorteggio, va interpretata e integrata alla stregua dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, il quale, prima del sorteggio, prevede l’esperimento migliorativo.

Ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 deve ritenersi che, nel caso in cui in una gara di appalto siano state presentate offerte uguali, il sorteggio costituisce il metodo di aggiudicazione meramente residuale, applicabile solo qualora non sia possibile l’esperimento migliorativo; tale preventivo esperimento deve ritenersi rispondente ad un principio generale, in quanto consente all’Amministrazione, nel rispetto anche della libera concorrenza, di ottenere la prestazione oggetto dell’appalto alle migliori condizioni di mercato.

Non è necessaria la presenza di tutti i concorrenti classificatisi in parità per procedere all’esperimento migliorativo previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924, atteso che quest’ultima norma inibisce l’esperimento della procedura migliorativa solo “ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta”.

L’esperimento migliorativo previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924 è del tutto compatibile in caso di gare per appalti sopra soglia. In essi il limite di anomalia non determina di per sé alcuna esclusione delle offerte in sospetto di anomalia, imponendo solo la loro verifica intesa ad accertare se il ribasso è giustificato alla stregua degli elementi evidenziati (dopo contraddittorio) dalla ditta interessata.

La disciplina di cui all’art. 77 del R.D. n. 827/1924 è compatibile con la vigente normativa in tema di esclusione delle offerte anomale negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 21bis, Legge n. 109/1994 e s.m., recepito dalla L.R. Sicilia n. 7/2002), avuto in particolare riguardo alla concreta possibilità che l’offerta migliorativa si mantenga entro la soglia di anomalia, salvo comunque ed impregiudicato il potere-dovere dell’Amministrazione di procedere a verifica in contraddittorio nel caso in cui l’offerta migliorativa superi la predetta soglia.

 


TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 26 aprile 2006 n. 802
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.5


Sussiste la violazione dell’art. 21, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dell’art. 92 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. nel caso in cui i due commissari esterni della commissione giudicatrice non siano stati scelti pubblicamente mediante sorteggio nonostante il rinvio nella lex specialis a tali disposizioni. Infatti, qualora il procedimento si sia svolto secondo modalità del tutto diverse da quelle alle quali aveva inteso autovincolarsi la stazione appaltante (procedendosi alla richiesta di due nominativi alla Soprintendenza Beni Archeologici ed alla conseguente nomina dei due commissari da questa indicati), non rileva la circostanza evidenziata in ordine alla elevata qualificazione e competenza tecnica dei due commissari. Rileva, invece, che la stazione appaltante, dopo aver dettato precise norme di garanzia in ordine al procedimento di nomina della commissione giudicatrice, le ha disattese, integrando, per ciò solo, una illegittimità suscettibile di viziare in via derivata l’intera procedura concorsuale.

 


TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 12 aprile 2006 n. 636
Articoli 13 - 21 - Codici 11.3 - 21.1


E’ legittima l’esclusione fondata sul fatto che l’impegno a costituirsi in associazione temporanea d’imprese è stato formulato in un documento apposito, inserito nella busta contenente i documenti di gara, anziché nella stessa offerta economica, come prescritto dall’art. 13, quinto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. La disposizione (nella specie richiamata dal bando) non prevede un inutile formalismo, atteso che il suo significato consiste nell’imporre alle imprese ancora non associate di assumere il relativo impegno anche nei confronti della stazione appaltante, e di assumerlo unitamente a quello relativo allo svolgimento della prestazione richiesta per il prezzo offerto. La diversità di trattamento nei confronti delle associazioni temporanee costituite appare ragionevole, atteso che queste ultime costituiscono organizzazioni i cui partecipanti hanno già assunto rispettive obbligazioni, mentre nelle associazioni costituende gli impegni assunti dagli associandi devono essere concretizzati.

 


Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 11 aprile 2006 n. 2021
Articolo 21 - Codice 21.3


In sede di verifica della congruità dell’offerta presentata in una gara di appalto di lavori pubblici, il principio del contraddittorio successivo (come imposto dalle regole comunitarie interpretate dalla Corte di giustizia con la sentenza 27 novembre 2001 n. 285) mira a consentire un fisologico arricchimento degli elementi dedotti in origine e quindi incontra un limite nel divieto - immanente al sistema - di trasformazione dell’offerta originaria in un quid sostanzialmente nuovo o diverso per mezzo delle ulteriori giustificazioni. Come chiarito dalla stessa Corte di giustizia (cfr. sentenza citata paragrafo n. 51) la normativa comunitaria impone infatti all’Amministrazione di chiedere precisazioni sugli elementi dell’offerta sospettata di anomalia che abbiano concretamente dato luogo a dubbi da parte sua e di valutare successivamente questa offerta in relazione alle giustificazioni fornite dall’offerente interessato in risposta a tale richiesta. Oggetto di valutazione in base alle precisazioni è quindi l’offerta nella sua originaria composizione (par. 4 dell’art. 30 della Dir. N. 93/37/CEE), da ritenersi insuscettibile - in conclusione e per quanto qui rileva - di modificazioni per l’effetto di tardivi ripensamenti e correzioni ad opera dell’impresa partecipante. Diversamente ragionando, infatti, l’espletamento del dovuto contraddittorio finirebbe per stravolgere i connotati salienti del procedimento di evidenza pubblica, innestando in questo, a seguito di sollecitazione da parte dell’Amministrazione, elementi di negoziazione sul contenuto strutturale dell’offerta del tutto incompatibili con la garanzia di par condicio tra i partecipanti alla selezione.

 


Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 11 aprile 2006 n. 2024
Articolo 21 - Codice 21.3


Non è conforme al diritto comunitario la facoltà, prevista dall’articolo 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che consente alla stazione appaltante di limitare il controllo dell’anomalia delle offerte al 75% delle voci che la compongono (Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 543) e, per altro verso, il predetto articolo 21, comma 1bis, della citata legge n. 109/1994 e s.m. nonché l’articolo 30, n. 4, della direttiva n. 93/37/CEE devono essere interpretati nel senso di garantire una effettiva fase di valutazione dell’anomalia delle offerte, da svolgersi in contraddittorio tra stazione appaltante ed impresa concorrente, successivamente all’apertura delle buste ed indipendentemente dalle giustificazioni previamente fornite in sede di presentazione delle offerte (Cons. Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2003, n. 232; 21 agosto 2002, n. 4266).

 


Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 6 aprile 2006 n. 1862
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


In una gara di appalto l’unico termine di scadenza per la presentazione delle offerte non può che esser quello fissato dal bando e la previsione del disciplinare non può che regolare le modalità delle varie forme di presentazione delle offerte. Pertanto, qualora il disciplinare preveda, per fini evidentemente organizzativi, che la consegna a mano debba avvenire nei tre giorni antecedenti il termine di scadenza, nel computo dei tre giorni va incluso anche il termine di scadenza fissato dal bando, perché altrimenti si giungerebbe ad un inammissibile contrasto tra bando e disciplinare. Del resto anche il criterio di ragionevolezza conduce a tale conclusione, non essendo ipotizzabile che si sia voluto distinguere in sede di disciplinare in modo da prevedere, in contrasto con il bando, un termine diverso per la sola consegna a mano. Intesa in tal modo l’indicazione del disciplinare non è pleonastica, in quanto finalizzata a prevedere che solo negli ultimi tre giorni (per ragioni di tipo organizzativo) l’amministrazione ha predisposto tutto l’occorrente per la ricezione delle offerte a mano. (Non sussiste contrasto con il precedente Cons. Stato, Sez. IV, n. 3806/02, in quanto in quel caso era direttamente il bando a prevedere una diversa modalità per la consegna a mano).

 


Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 6 aprile 2006 n. 1862
Articolo 21 - Codice 21.3


Il sindacato sull’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione (tale dovendosi considerare la fase della verifica dell’anomalia dell’offerta) è pieno e non incontra limiti, potendo il giudice anche utilizzare una CTU per verificare la correttezza delle valutazioni della Commissione. Tuttavia, la consulenza tecnica, pur disposta d’ufficio, non è certo destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste (Cons. Stato, Sez. VI, 12 marzo 2004, n. 1261).

In materia di accertamento dell’anomalia dell’offerta risulta essere del tutto razionale la giustificazione del prezzo particolarmente conveniente di un materiale (calcestruzzo) con il fatto che tale materiale venga fornito da una delle imprese partecipanti all’ATI. La partecipazione all’ATI del fornitore, infatti, consente a questo di offrire il materiale anche a prezzo di costo, potendo confidare nella ripartizione degli utili dell’appalto (ovviamente nella misura della propria partecipazione all’ATI).

 


Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale - Sentenza 31 marzo 2006 n. 122
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


La circostanza che l’art. 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall’art. 17 della legge regionale Sicilia n. 7/2002, mentre dispone espressamente che le offerte di ribasso debbano essere formulate con due sole cifre decimali, nulla dispone circa eventuali arrotondamenti ai fini del calcolo delle medie, non autorizza di per sé a ritenere illegittime le previsioni dei bandi o disciplinari di gara con cui le singole amministrazioni, portando ad ulteriore conseguenza la logica di semplificazione e moralizzazione sottesa all’innovazione legislativa sopra menzionata, estenda anche al calcolo delle medie la regola dell’arrotondamento dei decimali. A ciò si aggiunga che nel sistema legislativo della Regione Siciliana la scelta a favore dell’arrotondamento delle medie era formulata anche a livello di bando tipo regionale, le cui previsioni sono espressamente dichiarate vincolanti per le singole amministrazioni, in sede di redazione dei bandi di gara, dall’art. 16, comma 4, della citata legge regionale n. 7/2002. Ragioni di coerenza sistematica inducono, pertanto, a ritenere che la clausola del bando tipo, ritenuta illegittima dal giudice di primo grado, costituisca invece mero sviluppo logico della previsione della stessa fonte legislativa primaria, mantenendosi entro i limiti della potestà regolamentare da questa conferita al competente assessorato regionale al fine di omogeneizzare il contenuto degli atti delle procedure di gara indette dalle singole amministrazioni.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 24 marzo 2006 n. 1534
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


La consegna del plico ad un ufficio diverso da quello espressamente menzionato nel bando o nella lettera di invito viola la parità delle condizioni di partecipazione alla gara perché difforme ad una prescrizione imposta a tutti i concorrenti. Sussiste, infatti,l’obbligo di osservare le disposizioni poste a presidio del corretto espletamento delle gare, stabilite dalla stessa amministrazione nell’esercizio del proprio potere discrezionale di autovincolarsi (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2002, n. 4456). Una volta che la stazione appaltante abbia imposto l’osservanza di determinate regole a tutti i concorrenti non può permetterne la deroga se non in circostanze del tutto eccezionali e imprevedibili, fra le quali non rientra la chiusura degli uffici comunali per l’ordinaria scadenza dell’orario di lavoro o per il normale riposo festivo o domenicale. Non rappresenta, quindi, un valido motivo per derogare alla regola imposta dalla lettera di invito e consegnare il plico contenente l’offerta al comando dei vigili urbani e non agli uffici del comune, la chiusura degli uffici nella giornata del sabato. È infatti regola di comune esperienza la chiusura degli uffici amministrativi durante le giornate prefestive come è regola di comune esperienza dover consegnare la corrispondenza diretta all’ente presso gli uffici amministrativi e non a quelli di polizia urbana.

 


TAR Lazio, Sez. IIter Roma - Sentenza 24 marzo 2006 n. 2110
Articolo 21 - Codice 21.5


Qualora la riformulazione della graduatoria sia avvenuta in assenza di un componente della commissione di gara, ma le operazioni effettuate in tale sede si siano tradotte in mere operazioni di rettifica dei conteggi già effettuati e viziati da mero errore materiale, la natura del tutto vincolata dell’attività svolta ed il carattere oggettivo dei metodi matematici applicati non rendono necessaria la presenza del plenum dei componenti della commissione di gara. Tale presenza, infatti, come affermato da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è necessaria solo per le attività di natura discrezionale o tecnica.

 


TAR Campania, Sez. I Napoli - Sentenza 23 marzo 2006 n. 3136
Articolo 21 - Codice 21.5


Secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa la commissione giudicatrice di una gara di appalto costituisce un collegio perfetto e deve perciò operare con il plenum dei suoi componenti, fatto salvo che per le attività preparatorie ed istruttorie vincolate e verificabili anche a posteriori. Le determinazioni assunte in merito all’ammissione delle offerte consegnate non sono di natura meramente materiale, istruttoria o preparatoria, trattandosi di attività di contenuto decisorio che, in quanto tale, va svolta dalla commissione in composizione piena, nel rispetto del principio della collegialità perfetta (C.d.S., Sez. V, 23 luglio 2002, n. 4022).

Nei collegi perfetti la presenza di tutti i componenti è richiesta per quorum strutturale e non può essere sopperita da un’acquisizione postuma di assenso e ancor meno da una mera presa d’atto da parte del membro assente; ciò in quanto è nel contributo dialettico alla discussione ed alla decisione da parte di ciascun componente che risiede la specificità del metodo collegiale.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 20 marzo 2006 n. 1444
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.5


Nell’attuale assetto ordinamentale degli Enti locali può validamente sussistere la concentrazione, da parte del dirigente comunale, dei ruoli di presidente della commissione di gara e responsabile del procedimento, che procede all’approvazione definitiva degli atti della stessa. Ciò in considerazione del fatto che l’attività di approvazione definitiva degli atti di gara non può più essere qualificata alla stregua dell’attività di controllo e che la disposizione specifica di settore di cui all’art. 107, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 267/2000 prevale sulla norma generale di cui all’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 2004, n. 6029; 28 giugno 2004, n. 4772; 1° aprile 2004, n. 1812; 18 settembre 2003, n. 5322; 21 giugno 2002, n. 3404).

In presenza di criteri di assegnazione dei punteggi caratterizzati da significativi margini di discrezionalità tecnica, ma non sufficientemente definiti dalla lex specialis della gara o dalla Commissione valutatrice (in sede di determinazione di sottocriteri valutativi), quest’ultima deve fornire adeguata motivazione in merito alle ragioni che, sul piano tecnico, hanno indotto a differenziare i detti punteggi discrezionali. Ne discende che può essere omessa la motivazione del punteggio assegnato solo allorché i criteri di massima siano tali, per il loro carattere puntuale e stringente, da consentire essi stessi la ricostruzione dell’iter logico che ha portato la Commissione a conferire detti punteggi espressi in termini esclusivamente numerici (cfr. le decisioni della Sezione 16 novembre 2005, n. 6399; 6 ottobre 2003, n. 5899; Sezione VI, 7 settembre 2004, n. 5830; 10 gennaio 2003, n. 67; 4 novembre 2002, n. 6004).

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 20 marzo 2006 n. 1445
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.1


Il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è senz’altro inderogabile in ogni tipo di gara (compreso l’appalto concorso), almeno per quanto concerne la fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e relativa apertura (cfr. le decisioni n. 388 dell’11 febbraio 2005; n. 1077 del 16 marzo 2005; n. 1427 del 18 marzo 2004; n. 4586 del 3 settembre 2001; n. 1067 del 27 febbraio 2001; n. 2884 del 7 maggio 2000; n. 576 del 30 maggio 1997). Al fine di stabilirne la portata occorre però distinguere tra procedure di aggiudicazione automatica (sulla base della disciplina di gara, che tiene conto unicamente dell’aspetto economico) e quelle che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base di una pluralità di elementi tecnici ed economici. Per le prime (sistema dell’asta pubblica e delle licitazioni private, salvo quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa), la pubblicità delle sedute è generalmente totale per consentire il controllo delle varie fasi di svolgimento della gara da parte dei concorrenti, non sussistendo alcuna valutazione tecnico-discrezionale da effettuare. Ciò è connaturale al sistema dell’asta pubblica (cfr. la decisione di questa Sezione n. 661/2000), ma vale anche per la licitazione privata con scelta automatica del contraente, giusta art. 89 del R.D. n. 827/1924. La conferma della vigenza di detto principio si rinviene nella recente normativa di cui al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. che distingue tra sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e sedute pubbliche per la verifica della documentazione, apertura delle buste contenenti le offerte economiche e lettura dei ribassi offerti, con determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri prefissati (art. 64, comma 5; art. 67, comma 5; art. 91, comma 3).

Non può, peraltro, ritenersi che la mancata pubblicità delle sedute di gara non rileverebbe di per sé come vizio della procedura, occorrendo un’effettiva lesione della trasparenza della gara e della par condicio tra i concorrenti, in quanto trattasi di un adempimento (pubblicità delle sedute) posto a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla gara ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi in mancanza di un riscontro immediato (ad es. regolarità della chiusura dei plichi, data di ricevimento dei plichi, regolarità e completezza della documentazione prodotta, lettura del prezzo offerto). La sussistenza di tale vizio procedurale non può che comportare, quindi, l’invalidità derivata di tutti gli atti di gara (cfr., sul punto, anche la decisione della sezione n. 855 del 12 luglio 1996).

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 20 febbraio 2006 n. 690
Articolo 21 - Codice 21.1


Va esclusa la società la cui offerta sia stata presentata non già dal legale rappresentante ma da un suo procuratore generale, nel caso in cui la procura rilasciata contempli la possibilità per il procuratore di compiere qualunque atto di ordinaria amministrazione ed atti di straordinaria amministrazione specificamente elencati, tra i quali non figura la presentazione di offerte alle gare pubbliche.

Il potere di presentare offerte non può ritenersi compreso in quello di “Partecipare in … associazioni anche temporanee di imprese” previsto dalla procura generale.

 


TAR Veneto, Sez. I - Sentenza 6 febbraio 2006 n. 290
Articolo 21 - Codice 21.3


Nella fase di esclusione delle offerte ricadenti automaticamente oltre la soglia di anomalia ogni arrotondamento non previsto dalla lex specialis costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica. Pertanto, deve ritenersi che gli arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara.

 


TAR Calabria, Sez. Catanzaro - Sentenza 1 febbraio 2006 n. 80
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


L’esclusione da una gara di pubblico appalto può essere disposta soltanto con riferimento all’inosservanza di specifici requisiti o formalità espressamente indicati dalla legge o dal bando di gara o dalla lettera di invito, non essendo a ciò sufficiente una generica comminatoria di esclusione allorché l’irregolarità constatata non sia rilevante per l’interesse dell’amministrazione o a tutela della “par condicio” dei concorrenti (Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2000, n. 3290).

La mancata indicazione dell’oggetto della gara sulla busta dell’offerta non può essere causa di esclusione, nonostante tale indicazione sia prevista dal bando. Non può, infatti, ritenersi che una tale omissione possa far insorgere dubbi in ordine alla provenienza dell’offerta o in altro modo incidere sul corretto svolgimento della gara (Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 2000, n. 3255).

 


Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale - Sentenza 26 gennaio 2006 n. 27
Articolo 21 - Codice 21.2.2


Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., in caso di discordanza fra il prezzo complessivo e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. Costituisce presupposto indefettibile per l’applicazione di tale disposizione la circostanza che nel corpo dell’offerta siano indicati sia il prezzo complessivo in numerario sia la percentuale di ribasso, ed esista discordanza tra i due dati.

Qualora (come nel caso di specie) le imprese offerenti non siano tenute, in base alle previsioni del bando, ad indicare la percentuale di ribasso, e questa sia soggetta a determinazione da parte dello stesso seggio di gara sulla base di una semplice operazione aritmetica di conversione del prezzo complessivo indicato dall’offerente, si versa evidentemente in fattispecie del tutto diversa da quella normativamente regolata. In tal caso deve farsi applicazione della disciplina di cui ai commi 2 e 5 del citato art. 90 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., la quale, in caso di offerte a misura o di parti a misura di offerte miste, accorda prevalenza ai prezzi unitari rispetto al prezzo complessivo, imponendo al seggio di gara di procedere alle correzioni degli eventuali errori di calcolo commessi dall’impresa al fine di rideterminare il prezzo complessivo in rapporto all’effettiva entità dei prezzi unitari e di commisurare quindi al valore in tal modo rideterminato la corrispondente percentuale di ribasso sulla base d’asta.

 


TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 25 gennaio 2006 n. 33
Articoli 10 - 21 - Codici 10.3 - 21.1


Le formalità di presentazione delle offerte nelle pubbliche gare di appalto - ove non espressamente previste a pena di esclusione - rilevano quali cause di esclusione dalla gara solo quando rispondano ad un particolare interesse dell’amministrazione (suscettibile come tale di apprezzamento discrezionale).

Non sussiste alcun interesse dell’Amministrazione ad indagare sulla sussistenza o meno di precedenti penali di soggetti indubitabilmente estranei alle imprese partecipanti in quanto privi di cariche societarie (ancorché indicati ancora come direttori tecnici in carica dal certificato di iscrizione all’Albo Regionale Appaltatori).

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 23 gennaio 2006 n. 205
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


A parte l’incongruità della qualificazione di “eccessivamente oneroso” dell’obbligo di servirsi esclusivamente del servizio postale, trattandosi di un servizio che non è gravoso, perché di facile utilizzazione, né può dirsi oneroso sotto il profilo economico rispetto ad altri servizi alternativi, la cui onerosità è addirittura superiore, va confermata la giurisprudenza formatasi al riguardo, per cui tale prescrizione non può ritenersi irragionevole quando l’amministrazione stabilisce un termine congruo per la presentazione delle offerte (Sez. V, 30.4.2002, n. 2291; 31.8.2000, n. 4617; la IV Sezione, con la decisione del 20.9.2000, n. 4934, ha annullato la clausola di un bando di gara che imponeva l’uso del servizio postale in quanto assegnava il termine di soli tre giorni per fare pervenire l’offerta tramite detto servizio).

 


TAR Lombardia, Sez. III Milano - Sentenza 18 gennaio 2006 n. 93
Articoli 19 - 21 - Codici 19.5 - 21.1


L’art. 83 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. prevede che, qualora le offerte pervenute riguardano: “... la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l’appalto per l’esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario, l’aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta relativa all’acquisizione del bene e a quella relativa all’esecuzione dei lavori”. Il comma 4 dello stesso art. 83 dispone altresì che “L’amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l’acquisizione del bene”. In altre parole, la possibilità che venga presa in considerazione l’offerta separata di sola esecuzione dei lavori è subordinata alla presenza di una proposta (allo stesso tempo separata) riguardante la sola acquisizione dell’immobile tanto che, in caso contrario, la gara viene aggiudicata alla migliore offerta congiunta.

Nel caso in cui nessun concorrente ha presentato offerta per la sola acquisizione dell’immobile né le ditte partecipanti con proposta congiunta hanno manifestato disponibilità a “dividerla” nel caso di accertata incongruità dei prezzi proposti per la parte relativa all’esecuzione dei lavori, non può ritenersi che la stazione appaltante avrebbe dovuto comunque scindere le offerte congiunte (quelle giudicate anomale) in modo tale da scegliere la proposta in assoluto più conveniente per l’amministrazione, poiché ciò si scontra, oltre che con la ratio della norma più volte citata, con l’esigenza di salvaguardare l’autonomia imprenditoriale delle imprese concorrenti. Sembra, invero, paradossale costringere l’impresa partecipante ad assumersi un onere contrario (nel caso di specie, la sola acquisizione dell’immobile) alla volontà espressa in sede di gara, atteso che, nel partecipare alla procedura selettiva, l’impresa concorrente effettua preventivamente proprie valutazioni di convenienza, che non possono essere stravolte dall’amministrazione in mancanza di una dichiarazione di disponibilità dalla stessa chiaramente manifestata. Ritenere il contrario non coincide neppure con la ratio della previsione normativa in esame, atteso peraltro che la procedura delineata dal citato art. 83 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. è finalizzata alla conclusione di un contratto basato, come noto, sull’accordo raggiunto su un assetto di interessi concordato tra l’amministrazione e la parte privata, la cui volontà manifestata in sede di offerta (che deve formarsi in totale autonomia) non può essere stravolta neanche nell’ottica di una maggiore convenienza per la stazione appaltante.

 


TAR Lombardia, Sez. Brescia - Sentenza 13 gennaio 2006 n. 42
Articolo 21 - Codici 21.3 - 21.5


Le funzioni affidate alla commissione, concernenti la valutazione di anomalia dell’offerta devono essere circoscritte a quelle di natura meramente amministrativo-procedurale, dovendosi invece demandare all’esclusiva competenza del RUP (e del relativo personale di supporto) la valutazione tecnico-economica delle giustificazioni così come prescrive l’art. 89, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.. In particolare, sono demandati alla commissione (o all’autorità che presiede o svolge la gara) solo compiti di natura procedurale, volti alla determinazione della soglia di anomalia (attraverso la mera operazione matematica di cui all’art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) e all’individuazione delle offerte che presentano un ribasso percentuale superiore alla stessa (attraverso altra operazione meramente aritmetica), mentre le verifiche tecniche, in contraddittorio con l’offerente, sono demandate all’organo dotato della relativa competenza, cioè al RUP che si avvale degli organismi tecnici della stazione appaltante. Occorre, inoltre, osservare che la verifica di anomalia dell’offerta costituisce un subprocedimento che formalmente ha un rilievo preciso e distinto rispetto al procedimento di evidenza pubblica diretto all’aggiudicazione (anche se ad esso collegato), che si connota per contenuti sostanzialmente di merito tecnico ed economico sull’offerta in esame. Qualora la stazione appaltante non disponga di propri organismi tecnici, la stessa si può avvalere di altri soggetti competenti, estranei alla propria struttura, cui demandare tale verifica (cfr. TAR Brescia 25.10.2005 nn. 1048 e 1049). Una volta che la commissione abbia acquisito le valutazioni dell’organismo tecnico di supporto (interno o esterno che sia), il ricorso alla motivazione per relationem può costituire una prassi del tutto legittima anche in materia di verifica di offerte anomale, così come riconosciuto da un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 3.3.2002 n. 1853; Sez.VI, 6.8.2002 n. 4094; Sez. VI, 10.4.2002 n. 1929; Tar Brescia 25.10.2005 nn. 1048 e 1049).

 


TAR Lombardia, Sez. Brescia - Sentenza 13 gennaio 2006 n. 42
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.1


Il principio di continuità delle procedure di gara (ricavabile dall’art. 71, R.D. 23 maggio 1924, n. 827) esige, in linea di massima, che le stesse siano espletate in unica seduta o in più sedute immediatamente consecutive. La regola è volta a garantire la celerità delle operazioni, in ossequio ai principi del buon andamento e di efficienza dell’amministrazione, e l’assoluta indipendenza di giudizio della commissione di gara, per sottrarla a possibili influenze esterne. Essa mira altresì ad impedire che i criteri di valutazione delle offerte vengano formulati dopo la conoscenza delle stesse e a salvaguardare la correttezza e genuinità della documentazione prodotta dagli offerenti (che solo l’esame contestuale e cronologicamente coevo assicura).

La giurisprudenza ha, tuttavia, rilevato che il principio di continuità viene parimenti rispettato anche qualora le operazioni di gara si svolgano con ragionevole celerità in pochi giorni consecutivi, purché la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte preceda la conoscenza delle offerte medesime e venga rispettato il principio di segretezza delle operazioni di gara fino alla enunciazione dell’esito della stessa. Si è anche affermato che il principio anzidetto può subire deroghe in ragione della complessità delle operazioni di gara che renda necessarie sospensioni o interruzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7.5.1994 n. 442; TAR Piemonte, Sez. II, 11.4.1995 n. 233), ovvero in presenza di situazioni particolari che impediscano la concentrazione delle operazioni di gara in una sola seduta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23.2.1990 n. 129; TAR Lazio, Sez. II, 6.12.1994 n. 2040), o per garantire ai dipendenti comunali il periodo di ferie (cfr. C.G.R.S., 16.9.1998 n. 477). In particolare è stata ritenuta ammissibile l’interruzione del procedimento di gara nei casi in cui ricorreva la necessità, da parte della commissione, di acquisire riscontri professionali qualificati su punti, ritenuti a discrezione della commissione stessa, controversi del procedimento, dal momento che in tali casi le esigenze di celerità e di regolarità delle operazioni di gara, sottese al principio di continuità delle stesse, non vengono lese (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12.10.2004, n. 6568). Ne consegue che il principio di continuità della gara di appalto, la cui osservanza comporta la concentrazione delle operazioni in un’unica seduta o, al massimo, in poche sedute vicine, è solo tendenziale, ben potendo verificarsi talune circostanze impeditive della concentrazione, e comunque va interpretato con una certa elasticità in relazione alle gare da aggiudicarsi previa verifica, in contraddittorio con l’offerente, dell’offerta ritenuta anormalmente bassa, in quanto caratterizzata dalla valutazione di una pluralità di elementi tecnico-progettuali in cui è connaturale quella complessità di giudizio che giustifica la deroga al principio stesso.

 


TAR Lombardia, Sez. Brescia - Sentenza 13 gennaio 2006 n. 42
Articolo 21 - Codice 21.3


Secondo la vigente normativa di diretta derivazione comunitaria, il sub-procedimento di verifica delle offerte anomale non può essere condotto sulla base di alcuna automaticità, bensì nel pieno e completo contraddittorio con l’offerente, chiamato a fornire tutte le giustificazioni ed integrazioni che la stazione appaltante, e l’offerente stesso, ritengano necessarie. Si tratta, in sostanza, di garantire, da una parte, l’interesse dell’impresa all’aggiudicazione dell’appalto sulla base dell’offerta risultata vittoriosa nel confronto concorrenziale (condotto sulla base del prezzo più basso) e, dall’altra, l’interesse della stazione appaltante ad aggiudicare i lavori al minor costo senza tuttavia rinunziare a standard ottimali di qualità dell’esecuzione e dei materiali. La verifica di anomalia costituisce, pertanto, un procedimento che vede prioritariamente coinvolti due soggetti (offerente e stazione appaltante), sulla base di un’offerta che, per definizione, si differenzia dalle altre, non solo per il prezzo, ma anche per i suoi contenuti che ne consentano la sostenibilità tecnica ed economica (economia del procedimento di costruzione, soluzioni tecniche adottate, condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente, così come stabilisce l’art. 30, par. 4, della Direttiva 93/37/CEE). Appare quindi evidente che, proprio perché si tratta di approfondire questioni tecniche ed economiche di differente contenuto e giustificazione, la fase del contraddittorio può svolgersi in modo diverso tra offerente ed offerente. Occorre inoltre considerare che il risultato ultimo non è tanto quello di individuare l’anomalia del prezzo offerto per la singola lavorazione, bensì l’anomalia dell’intera offerta, ossia del prezzo complessivo chiesto all’impresa per l’esecuzione dell’opera. Rientra pertanto nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione individuare quali giustificazioni chiedere all’offerente in relazione alla composizione della relativa offerta e come svolgere il conseguente processo di verifica. Per tale specifica ragione, dunque, quando l’amministrazione svolge la valutazione di anomalia, non sempre il confronto comparativo tra i prezzi delle altre offerte può offrire elementi risolutivi per giudicare congruo un prezzo, poiché quest’ultimo dipende dalle condizioni organizzative, economiche, produttive e commerciali dell’offerente, come pure dall’offerta nel suo complesso, in cui possono coesistere voci economicamente sottostimate compensate da voci economicamente sovrastimate, che rendono congrua l’offerta complessiva. Ne consegue che il principio di par condicio è in concreto vulnerato non tanto dalle diverse modalità attraverso cui si svolge il contraddittorio tra offerente e stazione appaltante, quanto dal risultato che ne potrebbe conseguire, ossia quello di ritenere incongrua un’offerta identica, per contenuto e giustificazioni, ad altra ritenuta invece congrua, poiché, in questo caso, l’amministrazione avrebbe adottato diversi e inaccettabili parametri di fronte, sostanzialmente, alla medesima offerta.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 29 novembre 2005 n. 6759
Articolo 21 - Codice 21.4


Il deficit motivazionale, che inficia l’assegnazione dei punteggi in forma soltanto numerica, è stato escluso quando il numero delle sottovoci (con i relativi punteggi) entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci sia talmente analitica da delimitare il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico, nonostante la mancanza di una motivazione discorsiva.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 29 novembre 2005 n. 6773
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


E’ illegittimo l’operato della Commissione giudicatrice che fissa sub-elementi di valutazione, procedendo ad un’indebita integrazione della lex specialis in onta a quanto stabilito dall’art. 91 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. circa l’obbligo di indicare nel bando tutti gli elementi di valutazione qualitativa delle offerte, tra cui eventuali “sub-elementi”, “sub-pesi” o “sub-punteggi”. Come precisato dalla giurisprudenza, i sub-elementi, affinché siano tali, devono incidere in maniera significativa sui criteri indicati nel bando e non essere semplici specificazioni o chiarimenti in merito alla metodologia usata nell’attribuzione del punteggio secondo pesi da stabilire sui singoli elementi tecnici che compongono l’offerta, la cui valutazione rappresenta l’oggetto dell’attività della commissione stessa, che può discrezionalmente organizzare i propri lavori anche in base a tale metodologia. Conseguentemente, l’illegittimità non sussiste quando la Commissione giudicatrice si limita a porre in essere una mera esplicazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nella lex specialis, in maniera tale da rendere la scelta maggiormente aderente alle effettive esigenze della stazione appaltante.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 28 novembre 2005 n. 6638
Articoli 20 - 21 - Codici 20.2.3 - 21.1


Di portata generale è la considerazione che nell’appalto concorso, a seguito delle fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi presentati e dei documenti in essi contenuti, interviene la valutazione tecnico-qualititativa dell’offerta, che certamente deve essere effettuata in seduta riservata, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice (Sez. V, n. 5421 del 2002). Siffatta esigenza di riservatezza delle sedute della commissione, per ciò che concerne la valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa dei singoli concorrenti, si coniuga con l’esigenza ulteriore di segretezza dell’offerta economica, fintato che le valutazioni in parola non siano state portate a compimento. La regola della continuità e l’esigenza di speditezza consentono dunque - in assenza di una norma che fissi l’inderogabilità della seduta pubblica per l’apertura delle buste contenti l’offerta economica - di proseguire, in seduta riservata, anche all’apertura delle buste contenti l’offerta economica, in quanto, come già osservato dalla Sezione (nella richiamata decisione n. 2235 del 14 aprile 2000) “la loro consistenza risulta dagli atti scritti che le contengono ai quali, insieme ai verbali da cui risulta la loro comparazione, la legge assicura l’accesso a chi vi abbia interesse”.

 


TAR Sicilia, Sez. Catania IV - Sentenza 28 novembre 2005 n. 2187
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


In una gara di appalto di opere pubbliche la disposizione del disciplinare di gara relativa alla diversità dei termini di scadenza per la presentazione dell’offerta a seconda della modalità di presentazione scelta dal concorrente (a mano o a mezzo del servizio postale) è immune da vizi logici, essendo funzionale ad assicurare il principio della “par condicio” tra i concorrenti e per garantire la contestualità della predisposizione e presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, al fine di evitare il fenomeno distorsivo delle cordate, di modo che coloro i quali non intendono correre il rischio connesso all’invio della offerta a mezzo del servizio postale devono fruire di un termine più breve per la consegna a mani, che compensa il maggior tempo necessario occorrente a coloro che scelgono di presentare l’offerta a mezzo del servizio postale. Deve, pertanto, ritenersi legittima la clausola del bando che, nel caso in cui l’impresa partecipante intenda avvalersi della facoltà di consegna a mani del plico contenente l’offerta, indica, quale termine ultimo speciale, i tre giorni antecedenti quello ultimo utile per la presentazione delle offerte a mezzo posta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3806; T.A.R. Catania, Sez. I, 11 gennaio 2005, n. 18).

Nel caso in cui il bando di gara preveda che l’offerta deve pervenire agli uffici della P.A. appaltante a mezzo di raccomandata entro un giorno ed un’ora prefissati, legittimamente la stazione appaltante esclude un’offerta pervenuta oltre il termine fissato (a pena di esclusione) dal bando stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 1999, n. 693).

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 22 novembre 2005 n. 6496
Articolo 21 - Codice 21.5


E’ illegittimo l’operato di una giunta comunale che, pur esplicitamente richiamando l’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. in ordine alla composizione della commissione, nomina, oltre ai cinque componenti (ossia il numero massimo di commissari previsto dal citato art. 21) ulteriori due membri, nelle persone di professionisti (un avvocato ed un commercialista), qualificati come “consulenti esterni”, incaricati di offrire alla commissione il necessario “supporto amministrativo”, laddove emerge dagli atti che tali “consulenti”, in luogo di limitarsi a prestare ai membri della commissione l’assistenza professionale loro eventualmente richiesta (come è giuridicamente possibile), presenziarono a tutte le sedute di gara, ivi incluse quelle riservate. E’ evidente, infatti, che tale partecipazione è indice di un apporto attivo che travalica il circoscritto concetto di “consulenza” e che conduce, conseguentemente, all’invalidazione di tutti gli atti posti in essere dalla commissione. Se, infatti, i “consulenti esterni” hanno operato come veri e propri componenti, risulta violato sia il dettato normativo dell’art. 21, comma 5, della citata legge n. 109/1994 e s.m., relativamente al numero massimo di cinque commissari da esso previsto, sia il principio di perfetta collegialità delle sedute della commissione di gara, sotto il profilo dell’illegittima presenza alle sedute, ivi comprese quelle svoltesi in maniera riservata, di persone non aventi titolo a parteciparvi.

 


TAR Piemonte, Sez. II - Sentenza 19 novembre 2005 n. 3743
Articolo 21 - Codice 21.1


Come più volte affermato in giurisprudenza, è legittima l’offerta presentata in busta “a sacchetto” sigillata nell’unico lembo aperto, essendo gli altri già chiusi dal fabbricante della busta, in quanto sono raggiunte le finalità (segretezza delle offerte e impossibilità di manomissione del plico) cui sono preordinate le modalità di presentazione dell’offerta richieste dal bando di gara (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 1 giugno 1998, n. 243). Ciò vale soprattutto nelle ipotesi (come quella di specie) in cui non emergano dal procedimento di gara concreti elementi indicativi di una possibile manomissione delle buste contenenti l’offerta; in questi casi, infatti, la rigida applicazione delle norme di gara, che richiedano sottoscrizione e sigillatura di ogni lembo della busta, si risolverebbe in un puro formalismo, disancorato da qualunque esigenza di tutela della correttezza di gara, che si pone in diretto contrasto con il principio di massima concorrenzialità e partecipazione cui deve essere improntata la procedura selettiva.

 


TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria - Sentenza 15 novembre 2005 n. 2045
Articolo 21 - Codice 21.3


Relativamente alle offerte anomale, le giustificazioni in contrasto con le indicazioni fornite in sede di offerta concretizzano una modifica della composizione dell’offerta e, conseguentemente, un’alterazione della par condicio (così Tar Reggio Calabria, 3 ottobre 2005, n. 1744; Tar Catania, III, 15 marzo 200, n. 516; Cons. Stato, IV, 25 luglio 2001 n. 4082).

 


TAR Sicilia, Sez. Palermo III - Sentenza 11 novembre 2005 n. 5232
Articolo 21 - Codice 21.1


Alla fattispecie dell’art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., coordinata con la legge regionale Sicilia n. 7/2002 e s.m., si correla l’inapplicabilità della disposizione dell’art. 77, primo comma, del R.D. n. 827/1924, (vale a dire il sub-procedimento di licitazione privata mediante offerte migliorative), e si rende invece applicabile quella del secondo comma dello stesso art. 77, laddove questo prevede il ricorso direttamente al sorteggio tra le offerte uguali nei casi di appalti con limite prefissato di massimo aumento o massimo ribasso. Ciò in quanto all’ipotesi suddetta - fissazione di un limite di ribasso insuperabile - è senz’altro assimilabile quella del limite di ribasso percentuale costituito dalla c.d. soglia di anomalia.

Diversamente opinando, potrebbe addivenirsi all’aggiudicazione sulla base di un’offerta complessiva di ribasso (determinata dalla somma, a quella originaria, dell’offerta migliorativa), uguale o superiore al limite di ribasso segnato dalla soglia di anomalia: vale a dire, sulla base di un’offerta che potrebbe recare una percentuale di ribasso addirittura superiore ad offerte (legittimamente) escluse come anomale per avere superato tale soglia. Ciò non sembra compatibile con la ratio della delineata disciplina di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici d’importo inferiore alla soglia comunitaria, basata sull’esclusione automatica delle offerte individuate come anomale all’esito dello specifico procedimento a tal fine stabilito.

 


TAR Sicilia, Sez. Palermo I - Sentenza 9 novembre 2005 n. 4992
Articolo 21 - Codice 21.5


Secondo un costante orientamento giurisprudenziale la commissione di gara costituisce organo speciale e temporaneo dell’Amministrazione, la cui legittimazione ad operare in via collegiale, nonché in persona del presidente, è necessariamente subordinata alla pendenza del procedimento di gara e sino al limite funzionale e temporale del suo esaurimento (cfr. C.G.A. 30 settembre 1998 n. 581), oltre il quale il presidente del seggio cessa la propria funzione, non potendo quindi disporre in alcun modo la riapertura delle operazioni concorsuali.

 


TAR Sicilia, Sez. Palermo I - Sentenza 9 novembre 2005 n. 4992
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


L’inosservanza delle prescrizioni del bando circa la modalità di presentazione delle offerte, implica l’esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell’Amministrazione, ovvero quando siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o quando siano preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento della gara (Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2001 n. 5690 e 30 giugno 1995 n. 936).

Nel caso in cui il prezzo complessivo omesso è facilmente ricavabile da una semplice operazione aritmetica, in ragione della percentuale di ribasso offerto sull’importo a base d’asta, va considerato che è stato affermato in giurisprudenza il principio che individua nella percentuale di ribasso il parametro per riparare ad eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguando i primi a quest’ultima (Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2003 n. 6767), onde la mancata indicazione del prezzo complessivo, facilmente determinabile come in premessa, non può essere sanzionata in ogni caso in modo più rigoroso della errata indicazione del medesimo. In entrambi i casi, infatti, ciò che rileva ai fini della individuazione certa dell’offerta è l’indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta (in modo conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2003 n. 7134).

 


TAR Piemonte, Sez. II - Sentenza 8 novembre 2005 n. 3441
Articolo 21 - Codice 21.3


La funzione delle Tabelle di giustificazioni preventive è quella di far avere alla stazione appaltante una prima indicazione relativamente all’anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 21bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.. La mancata compilazione di alcuna delle voci ivi elencate, tuttavia, non può determinare, ex se, l’esclusione di un’offerta, potendo essere scelte dalle imprese concorrenti modalità di esecuzione dei lavori che non comportino l’indicazione di prezzo per tutte le voci presenti nelle Tabelle medesime. Si rileva peraltro che, se è vero che, ai sensi del richiamato art. 21bis della legge n. 109/1994 e s.m., le giustificazioni dell’impresa nel corso del procedimento per la valutazione delle offerte anomale devono riguardare le voci di prezzo più significative che concorrono a formare l’offerta, in un appalto “a corpo” (quale quello di cui si tratta) ciò non significa che debbono essere giustificati i singoli prezzi a sé stanti, ma deve invece tenersi conto della loro incidenza sull’offerta complessiva, avendo il detto procedimento di verifica delle offerte anomale propriamente il fine di accertare l’affidabilità delle offerte e di garantire quindi una seria esecuzione dei lavori in appalto (in tal senso vedasi Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 maggio 2000, n. 2908). Ciò a motivo della distinzione tra appalti a corpo e appalti a misura, caratterizzandosi i primi per il fatto che l’offerta presentata dal privato non necessita della specificazione di tutte le singole voci di prezzo, ma viene espressa con riferimento all’intera opera da realizzare che l’appaltatore si impegna ad eseguire al prezzo offerto, senza possibilità di mutamenti in corso d’opera ad eccezione del limitato e specifico caso della necessità di varianti.

 


TAR Basilicata - Sentenza 7 novembre 2005 n. 995
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


Sia le Direttive Comunitarie in materia di appalti pubblici (art. 7 Direttiva n. 18/2004 e art. 16 Direttiva n. 17/2004) sia la normativa nazionale di recepimento, quando fanno riferimento agli importi a base di gara, specificano sempre che tali importi sono al netto dell’IVA. Deve pertanto ritenersi che, in caso di mancata specificazione da parte del bando di gara o del partecipante ad un procedimento di evidenza pubblica, il prezzo offerto deve intendersi formulato al netto dell’IVA. Sul punto va, inoltre, precisato che la Commissione giudicatrice, una volta che sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche, non può chiedere all’offerente di specificare se il prezzo offerto sia comprensivo o meno di IVA, in quanto in tal modo verrebbe manifestamente violato il principio della par condicio tra i concorrenti, poiché verrebbe consentito all’offerente di rispondere in un senso o in un altro a secondo della possibilità di scavalcare o meno il potenziale aggiudicatario dell’appalto.

 


TAR Lazio, Sez. II ter Roma - Sentenza 12 ottobre 2005 n. 8409
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.2.2


L’art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. ha inteso risolvere in modo chiaro tutti i problemi connessi alle discordanze tra le varie parti dell’offerta, indicando come criterio unificatore e vincolante quello della percentuale di ribasso (in precedenza non prescritta), onde considerare irrilevanti i possibili errori che il concorrente in una gara di appalto abbia commesso nell’indicazione del prezzo complessivo offerto per l’esecuzione di un’opera pubblica. In base alla norma sopra citata il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari negli appalti di lavori pubblici è, pertanto, rappresentato dal ribasso percentuale, in base al quale non solo si identifica l’offerta (comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest’ultima (T.A.R. Abruzzo Pescara, 8 luglio 2004, n. 696; T.A.R. Veneto, sez. I, 15 gennaio 2003, n. 1; Consiglio Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6767).

Legittimamente il disciplinare di gara dispone circa il calcolo delle medie fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, allo scopo di precisare e chiarire che, in caso di differenze minime tra le offerte, non debba delle stesse tenersi conto, dovendosi invece fare esclusivo riferimento ai ribassi percentuali approssimati fino alla terza cifra. Sostenere la necessità di estendere oltre la terza cifra decimale il calcolo dell’effettivo ribasso condurrebbe all’assurda conseguenza di ritenere diverse due offerte che si differenziano minimamente, in contrasto con i criteri assunti dal bando, che, nel prevedere l’aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere, deve intendersi nel senso che tenda ad evitare scelte basate su pretese convenienze di migliori offerte (in termini di importi meramente numerici) che in realtà appaiono pretestuose ed illogiche (T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 2003, n. 5032).

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 5 ottobre 2005 n. 5315
Articolo 21 - Codice 21.3


In base all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia con la sentenza 27 novembre 2001, resa nelle cause XC-285/99 e 286/99, la previsione di giustificazioni preventive contemplata dall’art. 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., non deve incidere sul diritto dell’offerente sospettato di avere presentato un’offerta anormalmente bassa, di presentare successivamente giustificazioni, in omaggio al principio del contraddittorio che ispira la disciplina comunitaria nella specifica materia. Ne deriva, con riferimento al caso di specie, che la pretesa insufficienza delle giustificazioni preliminari non avrebbe potuto incidere sull’esplicazione di una successiva fase di approfondimento delle giustificazioni al fine di consentire l’integrazione delle originarie indicazioni (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2004, n.1072).

La possibilità di rimodulare gli elementi economici dell’offerta in sede di giustificazioni sull’anomalia è stata pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, con il solo ovvio limite di non alterare il quantum iniziale dell’offerta medesima - considerata nella sua globalità - pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. Infatti, è possibile un aggiornamento degli elementi originari al fine di sincronizzarne la valutazione con il momento dell’analisi delle giustificazioni definitive (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1072/2004 cit.).

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 5 ottobre 2005 n. 5315
Articolo 21 - Codici 21.2.2 - 21.3


L’art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., rubricato “aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari”, prevede che i concorrenti, al momento della presentazione delle loro offerte, sono tenuti ad indicare, oltre ai singoli prezzi unitari sulla base della scheda all’uopo predisposta dalla Stazione appaltante, anche il prezzo complessivo offerto “...unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara...”. La verificazione, da parte della Stazione appaltante, della congruità (o della soglia di anomalia) dell’offerta nella sua interezza, sulla base del combinato disposto dell’art. 21, comma 1bis, della legge n. 109/1994 e s.m. e dell’art. 90, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. n. 554/1999, deve, dunque, avere riguardo non ai singoli prezzi unitari contenuti nell’elenco predisposto per la presentazione delle offerte per l’ammissione alla partecipazione alla gara, bensì all’importo complessivo posto a base d’asta, rispetto al quale le imprese concorrenti, sempre all’atto della presentazione della loro offerta, sono tenute a specificare il ribasso percentuale offerto.

 


Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 5 ottobre 2005 n. 5360
Articoli 21 - 26 - Codici 21.5 - 25.1


La commissione di gara è un organo straordinario e temporaneo dell’amministrazione aggiudicatrice e non già una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dagli organi competenti della predetta amministrazione appaltante. Infatti, essa svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente, rispetto all’amministrazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata alla individuazione del miglior contraente possibile, attività che si concreta nella c.d. aggiudicazione provvisoria. Come è intuitivo, la funzione di detta commissione si esaurisce soltanto con l’approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell’amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di c.d. aggiudicazione definitiva; nel periodo intercorrente tra tali atti non può fondatamente negarsi il potere della stessa commissione di riesaminare nell’esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già espletato, anche riaprendo il procedimento di gara per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, anche in relazione all’eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un’impresa concorrente. Tale potere di riesame, infatti (che potrebbe essere esercitato anche indirettamente, informando del dubbio di legittimità del proprio stesso operato l’organo dell’amministrazione appaltante investito del potere di approvazione degli atti di gara e invitandolo, pertanto, a sospendere il procedimento finalizzato all’aggiudicazione definitiva e a rimettere gli atti alla stessa commissione di gara per il riesame delle questioni dubbie) costituisce concreta attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento (consacrati dall’articolo 97 della Costituzione) che devono informare qualsiasi attività della Pubblica Amministrazione e che impongono, conseguentemente, l’adozione di atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire (C.d.S., sez. V, 2 luglio 2001, n. 3610) e che, nel caso di specie, si configura proprio come autotutela (C.d.S., sez, V, 28 febbraio 2002, n. 1224; 3 febbraio 2000, n. 661).

 


TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 4 ottobre 2005 n. 7719
Articoli 17 - 21 - Codici 17.1 - 21.4


In una gara per l’affidamento della progettazione definitiva e dello studio di impatto ambientale, indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è di per se stessa automaticamente illegittima la circostanza che né nel bando né nella lettera di invito siano rinvenibili criteri oggettivi di valutazione degli elementi richiesti a ciascun concorrente per la presentazione dell’offerta tecnica, con la conseguenza che l’attribuzione dei punteggi massimi previsti per ciascuna delle due macro voci (p. 40 per il merito tecnico e p. 30 per la metodologia), resta affidata all’esclusiva ed amplissima discrezionalità della Commissione Tecnica di gara. Tale circostanza, tuttavia, si traduce in una previsione illegittima nel momento in cui (come nel caso di specie) ad essa si accompagna un espresso divieto della lettera di invito di attribuire sub punteggi, rispetto a quelli complessivi individuati per le due macro voci dalla stessa lettera di invito e detto divieto venga, inoltre, interpretato come ostativo anche della definizione di preventivi criteri specifici di valutazione degli elementi richiesti in offerta tecnica a ciascun concorrente.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 3 ottobre 2005 n. 5267
Articolo 21 - Codice 21.5


La norma di cui all’art. 55 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. è tassativa e non ammette deroghe, né nella parte in cui stabilisce il numero minimo (almeno tre) dei componenti della commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi, né circa la qualificazione che i tre membri necessari devono possedere (tecnici esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto), né, infine per quanto riguarda il rapporto di dipendenza con la stazione appaltante di almeno uno dei membri con qualificazione di tecnico esperto.

La norma regolamentare in parola non si pone in contrasto con l’art. 21 della legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che fissa il numero massimo dei componenti della commissione, lasciando alla stazione appaltante la scelta di costituire commissioni con un più ridotto numero di componenti.

Ove la committente preferisca optare per una commissione di tre membri, dovrà avere l’accortezza di individuare il dirigente chiamato a presiedere fra quanti possano qualificarsi fra i tecnici esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto, altrimenti, in difetto di specifiche professionalità nell’ambito della dirigenza, dovrà fare ricorso ad una commissione di cinque membri.

La formula secondo cui deve trattarsi di tecnici esperti della materia “oggetto” della gara deve essere intesa nel senso che è necessario individuare lo specifico bene che la committente mira a perseguire attraverso la gara ed a ciò deve inerire, anche secondo l’insegnamento desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 453 del 15 ottobre 1990, il bagaglio di conoscenza ed esperienza richiesto dalla normativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2004 n. 1408).

 


TAR Calabria, Sez. Catanzaro - Sentenza 3 ottobre 2005 n. 1591
Articolo 21 - Codice 21.3


Al fine di contestare il calcolo della soglia di anomalia, alla quale viene raffrontata l’offerta dei partecipanti ad una gara, non è sufficiente limitarsi a dedurre che se una determinata ditta non fosse stata esclusa la soglia sarebbe stata diversa e quindi anche l’aggiudicazione sarebbe stata differente, senza esporre in alcun modo gli elementi del calcolo in base al quale si verificherebbe detta divergenza, che sarebbe comunque più favorevole all’interessato. Laddove non è possibile indicare il valore dell’offerta della ditta esclusa, a causa della circostanza che le buste dell’offerta economica delle ditte escluse non sono state per nulla aperte e che, quindi, non è stato possibile ricavare il loro ammontare, il ricorrente non può dimostrare il suo interesse, dal momento che non può calcolare la nuova soglia di anomalia che, con la presenza della concorrente esclusa, gli avrebbe consentito di vedersi aggiudicare la gara, secondo l’ipotesi argomentativa.

 


TAR Sicilia, Sez. III Palermo - Sentenza 16 settembre 2005 n. 1604
Articolo 21 - Codici 21.1 - 21.2.1


Alla fattispecie dell’art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., coordinata con la legge regionale n. 7/2002 e s.m., si correla la inapplicabilità della disposizione dell’art. 77, comma 1, del R.D. n. 827/1924, (vale a dire il sub-procedimento di licitazione privata mediante offerte migliorative), e si rende invece applicabile quella del comma 2 dello stesso art. 77, laddove questo prevede il ricorso direttamente al sorteggio tra le offerte uguali nei casi di appalti con limite prefissato di massimo aumento o massimo ribasso. Ciò in quanto, trattandosi di appalti sotto soglia comunitaria da aggiudicarsi, ai sensi del citato art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994 e s.m., al prezzo più basso previa determinazione della soglia di anomalia e conseguente esclusione automatica delle offerte risultate anomale, con la licitazione integrativa-migliorativa si verrebbe a consentire l’aggiudicazione ad una offerta ulteriormente ribassata (a “carte scoperte”) rispetto alla percentuale già valutata come anomala secondo parametri ben determinati che inderogabilmente fissano la percentuale di massimo ribasso consentito. Né, al riguardo, può farsi riferimento al vantaggio economico che l’Amministrazione potrebbe conseguire dall’offerta migliorativa, dal momento che tali oggettivi ed automatici parametri scaturiscono dalla ratio sottesa al suddetto art. 21, comma 1 bis, della legge quadro, finalizzata, come è noto, ad evitare che le offerte disancorate dal mercato e scarsamente affidabili possano incidere negativamente sul conteggio (in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2001, n. 3861).

La possibilità di presentare offerte migliorative, inoltre, verrebbe ad alterare il sistema di aggiudicazione delineato dal citato art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994 e s.m., in quanto l’esperimento migliorativo presuppone una flessibilità di contrattazione del tutto incompatibile con il rilevato automatismo che si fonda anche sul principio di immodificabilità della proposta contrattuale inizialmente formulata che, nell’impedire di rendere valida una offerta diversamente invalida (attraverso ripensamenti e riformulazioni da parte di alcuni concorrenti), esclude ogni margine di ulteriore miglioramento delle offerte e di conseguente trasformazione di una originaria selezione aperta in una procedura negoziata, trasmodando nello schema della trattativa privata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2002, n. 6281, secondo cui “va negata la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un’opera, sia prima che dopo l’aggiudicazione, perché in ogni caso…vi è palese violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni fra i partecipanti alle gare pubbliche”).

 


Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 9 settembre 2005 n. 4685
Articoli 1 - 17 - 21 - Codici 1.1 - 17.3.3 - 21.5


L’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. riguarda le commissioni aggiudicatrici negli appalti di lavori pubblici.

In caso di appalto pubblico di servizi indetto (in applicazione dell’art. 17, comma 10, della citata legge n. 109/1994 e s.m.) ai sensi del D.Lgs. n. 157/1995, rileva l’art. 55, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., secondo cui “la commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante”.

L’art. 21, comma 5, della legge n. 109/1994 e s.m. codifica un principio immanente nell’ordinamento generale, che trascende il settore dei lavori pubblici, per rendersi operativo in qualsiasi gara, in quanto risponde ai criteri di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, solo relativamente all’esigenza che la commissione giudicatrice sia composta, almeno prevalentemente, da persone fornite di specifica competenza tecnica o munite di qualificazioni professionali che tale competenza facciano presumere.

I criteri di massima relativi alla scelta del contraente devono essere previamente stabiliti anche con riguardo al così detto confronto a coppie. Ciò a garanzia dell’imparziale svolgimento di procedure selettive e per un’oggettiva verifica delle stesse, nonché in attuazione del principio di correttezza dell’azione amministrativa. Ne consegue che la commissione aggiudicatrice, nell’applicazione del metodo a coppie, può attribuire i punteggi solo dopo avere fissato i criteri di valutazione delle offerte.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 30 agosto 2005 n. 4413
Articoli 20 - 21 - Codici 20.2.3 - 21.1


Nella materia dell’appalto concorso, nei limiti imposti dal capitolato speciale, l’Amministrazione ha piena discrezionalità nella scelta delle soluzioni tecniche alternative, che non contrastino con i criteri fondamentali fissati dal bando, indicate dalle ditte offerenti, ed il provvedimento con il quale viene giudicato l’appalto è incensurabile se la valutazione tecnica del progetto prescelto è immune da vizi logici (Sez. IV, n. 651 del 19 agosto 1994, Sez. IV, n. 1212 del 10 luglio 1999; sez. V, n. 1233 dell’ 11 ottobre 1996). Nel caso di specie assume rilievo la circostanza che il capitolato speciale, piuttosto che fissare, in puntuali previsioni progettuali, limiti invalicabili ai quali la Commissione giudicatrice fosse tenuta ad attenersi, ha fissato obiettivi da perseguire, stabilendo indicatori di massima rispetto ai quali l’eventuale elemento singolo di scostamento del progetto-offerta non avrebbe costituito motivo di esclusione dalla gara, neanche per ciò che riguarda la parte costruttiva, per la quale i servizi tecnici dell’Amministrazione hanno elaborato un progetto guida. In tale circostanza compito precipuo della Commissione giudicatrice è dunque accertare con riferimento a ciascuno dei tre sub-elementi, sui quali doveva articolarsi l’offerta, se le soluzioni proposte dalle concorrenti non si discostassero sensibilmente dalle linee guida fissate dalla stazione appaltante, se fossero più o meno in condizione di realizzare gli obiettivi perseguiti e se gli eventuali scostamenti riscontrati introducessero, rispetto alle indicazioni, elementi migliorativi o peggiorativi, confrontando poi fra di loro, ai fini dell’attribuzione del punteggio, le differenti previsioni progettuali.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 30 agosto 2005 n. 4413
Articolo 21 - Codice 21.1


La normativa di cui all’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. non può trovare applicazione alla procedura di aggiudicazione di un appalto misto con prevalenza di servizi, la quale, invece, nelle linee generali è governata dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (come modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 65). Nel nostro diritto positivo, in particolare dopo l’adeguamento della normativa interna a quella comunitaria, è infatti netta, nella regolamentazione delle procedure di gara, la distinzione delle norme applicabili a seconda dell’oggetto contrattuale. Non è, pertanto, corretta una operazione di trasposizione di alcune disposizioni da un settore all’altro, in quanto ciascuno trova una disciplina completa negli atti normativi che attengono specificamente al settore considerato (in termini, la decisone della Sez. V, n. 350 del 2003). Può anche essere ammessa una prescrizione di bando che integri la disciplina di settore, quando non collida con aspetti fondamentali di quest’ultima o con disposizioni puntuali. Al contrario, non è possibile trasferire i principi o singole disposizioni di dettaglio dalla disciplina di un oggetto contrattuale ad un differente ambito senza una esplicita norma di bando che lo consenta.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 30 agosto 2005 n. 4423
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.4


Il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale. Tale esigenza risponde al principio di correttezza dell’azione amministrativa, ineludibile per tutte le procedure di evidenza pubblica, a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire la verifica del comportamento dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato sia ad opera del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2003, n. 2379; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3471).

All’assenza di criteri predefiniti non può sopperire il cosiddetto “confronto a coppie”. Tale metodo - introdotto con il d.p.c.m. 27 febbraio 1997, n. 116 (abrogato con legge n. 39 del 2002) e con il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (art. 61, all. C ed A) - con il quale è possibile mettere a raffronto, a due a due, gli elementi delle offerte presentate, sì da trarne, poi, una graduazione che è il risultato di tutte le comparazioni fatte con attribuzione di preferenze che vanno da un minimo ad un massimo di punti predeterminati, non influisce in alcun modo sulle regole proprie della motivazione. Invero, sia nell’allegato A, sopra citato, sia, con maggior analisi, nel predetto DPCM, all’art. 2, non si rinvengono elementi circa i criteri da adottare o le motivazioni da addurre per formulare i giudizi di valore espressi con l’assegnazione dei punteggi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2003, cit.).

 


TAR Sicilia, Sez. III Palermo - Sentenza 1 agosto 2005 n. 1402
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1 - 21.3


Il mancato richiamo nella lex specialis all’art. 77 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 preclude la possibilità di verificare, in sede di gara, la disponibilità delle imprese presenti a formulare un’offerta migliorativa. Ciò in quanto l’individuazione, quale criterio di aggiudicazione finale, del mero sorteggio potrebbe aver disincentivato la partecipazione alla seduta di gara di talune imprese che hanno presentato offerta, inducendo in esse la convinzione della superfluità della presenza fisica del proprio legale rappresentante, così ledendo la par condicio che deve essere garantita a tutte le imprese.

Il sistema migliorativo dell’offerta non può comunque trovare applicazione laddove, dovendosi applicare il sistema automatico di esclusione delle offerte anomale, il tentativo del suo esperimento porterebbe all’aberrante risultato dell’aggiudicazione ad un’offerta di importo pari o inferiore a quello di altre legittimamente escluse in quanto al di sotto della soglia di anomalia, offerta che, quindi, se presentata originariamente sarebbe stata per tale ragione essa stessa esclusa (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, n. 977/05).

 


TAR Lombardia, Sez. III Milano - Sentenza 1 agosto 2005 n. 3521
Articoli 10 - 21 - Codici 10.1 - 21.1


E’ illegittima la condotta della stazione appaltante la quale, durante la seduta della Commissione di gara nella quale sono state aperte le offerte (dopo, quindi, il termine perentorio di presentazione delle stesse da parte dei concorrenti), consente al legale rappresentante di una società concorrente di produrre in quella sede la copia del documento di identità. Ciò in quanto il predetto inadempimento, non potendo essere considerato alla stregua di una mera irregolarità (trattandosi di una procedura ad evidenza pubblica), avrebbe dovuto essere sanzionato con l’esclusione dalla gara della società stessa.

 


TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria - Sentenza 27 luglio 2005 n. 1293
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


La prescrizione dell’uso del servizio raccomandato per la trasmissione dei plichi contenenti le offerte risponde all’interesse pubblico di conseguire certezza circa gli estremi della spedizione anche in sede di ricezione e di attribuire il compito di registrare tali informazioni al servizio postale pubblico.

Tale ricostruzione logica non esime, però, dal dover giudicare la portata delle conseguenze dell’uso di una modalità di recapito apparentemente difforme da quella prescritta con esclusivo riferimento agli interessi dell’Amministrazione. In ogni caso, qualora sia stato comunque utilizzato dall’impresa concorrente un servizio assicurato da Poste Italiane S.p.A. (nel caso di specie la posta prioritaria), non è condivisibile la conclusione nel senso della doverosità dell’esclusione dell’offerta trasmessa dall’impresa medesima, atteso che l’obiettivo prefissato dall’interesse pubblico è stato comunque conseguito e deve affermarsi l’equipollenza del mezzo usato a quello richiesto nel bando, per tacere del necessario privilegio dell’interesse pubblico per la più ampia partecipazione dei concorrenti alle procedure concorsuali.

 


TAR Liguria, Sez. I - Sentenza 15 luglio 2005 n. 1075
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.1


La partecipazione ad una gara importa che l’offerta tecnico progettuale presentata fuoriesca dalla sfera di dominio riservato dell’impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte degli altri concorrenti, con la conseguenza che la società non aggiudicataria ha interesse ad accedere alla documentazione afferente le offerte presentate in vista della tutela dei propri interessi giuridici, nè a ciò si oppongono ragioni di tutela della “privacy”. Tuttavia, a fronte di un contrapposto diritto alla riservatezza paventato dall’impresa aggiudicataria (nel caso di specie, relativa a beni della vita tutelati da altre norme dell’ordinamento, quale il “know how” industriale), il diritto di accesso è idoneo a prevalere nella menzionata forma attenuata della visione degli atti solo in relazione a quegli atti o a quelle parti di documenti, la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 9 gennaio 2004, n. 14).

 


TAR Puglia, Sez. I Bari - Sentenza 13 luglio 2005 n. 3255
Articolo 21 - Codici 21.3 - 21.5


In sede di gara per l’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici la verifica della congruità dell’offerta va riferita a tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, analiticamente considerati, ma una volta che l’impresa sia stata ammessa a giustificarsi in modo analitico e che l’Amministrazione abbia confutato in modo parimenti analitico le voci di prezzo non occorre una ulteriore fase valutativa avente ad oggetto l’offerta nella sua globalità (Cons. Stato, IV Sez., 25 luglio 2001 n. 4082, 5 aprile 2003 n. 1787 e 7 giugno 2004 n. 3554).

La Commissione legittimamente dichiara incongrua l’offerta sospettata di anomalia se l’impresa che l’ha presentata non fornisce all’organo collegiale i chiarimenti da esso richiesti ovvero se gli stessi sono giudicati non esaustivi (Cons. Stato, IV Sez., 17 settembre 2004 n. 6183) a conclusione di una valutazione che soggiace solo entro limiti ridottissimi al sindacato del giudice della legittimità (T.A.R. Bologna, I Sez., 21 agosto 2002 n. 1091).

 


TAR Sicilia, Sez. III Palermo - Sentenza 24 giugno 2005 n. 1084
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


Laddove l’impresa, sia pure per una “semplice svista”, ha inserito la documentazione a corredo dell’offerta direttamente nel plico senza previamente predisporre l’apposita busta “A”, con le specifiche modalità di chiusura prescritte dagli atti di gara, non par dubbio che la stessa deve essere esclusa. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come le prescrizioni contenute nella lettera di invito non possono essere disattese o disapplicate neppure dalla stessa amministrazione appaltante (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 1 ottobre 2003, n. 5712; 2 novembre 1998, n. 1485) e che le clausole di un bando che prevedono ipotesi di esclusione dalla gara di appalto, incidendo sul contenuto e sulla serietà dell’offerta e quindi sulla par condicio dei concorrenti, sono di stretta interpretazione (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2001, n. 5397; Sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3900). Va ancora osservato che il c.d. criterio teleologico, secondo cui nelle gare per l’aggiudicazione dei pubblici contratti le prescrizioni sulle formalità di presentazione delle offerte rilevano, ai fini dell’esclusione dalla gara medesima, quando rispondono ad un particolare interesse dell’amministrazione e garantiscono la parità dei concorrenti, ha carattere suppletivo, in quanto opera soltanto là dove una formalità non sia espressamente prevista a pena di esclusione. In quest’ultimo caso, infatti, prevale il principio dell’imperatività del provvedimento amministrativo ed il criterio teleologico recede di fronte al criterio formale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6440; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 19 aprile 2002, n. 195; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 giugno 2004, n. 6186).

 


TAR Sicilia, Sez. I Palermo - Sentenza 20 giugno 2005 n. 1016
Articoli 21 - 37bis - Codici 21.1 - 37/bis.1


Le disposizioni normative dettate dall’art. 37bis e s.s. della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., non prevedono alcun procedimento di gara per l’individuazione del soggetto che assume la veste del “promotore” nel procedimento ivi previsto. Ciò considerato, si può ritenere ammissibile che, attraverso una sostanziale autolimitazione dei propri poteri, l’amministrazione ritenga di dover bandire una gara per l’individuazione del soggetto “promotore” dell’opera che intende realizzare. Ma, anche in considerazione della natura dell’operazione in cui tale procedimento si viene ad inserire, volto ad acquisire “proposte” soggette anche a poter essere integrate, rimodulate ed adeguate alle esigenze rappresentate dall’amministrazione, risulta poco ragionevole imporre, a pena di esclusione, particolari adempimenti formali che vadano oltre le ragionevoli esigenze di garantire la par condicio dei concorrenti.

In particolare, è evidente che risulta poco congruente richiedere, quale elemento indefettibile per la regolarità dell’offerta, la traduzione in italiano di tutti gli atti presentati, considerato che la sua eventuale mancanza non può costituire ostacolo all’esame della proposta da parte della commissione, che potrebbe comunque richiedere l’integrazione della documentazione depositata, attraverso l’allegazione della traduzione mancante, ovvero provvedere autonomamente a tale traduzione. Inoltre, una volta garantita l’integrità del plico generale, contenente le varie buste, non risulta chiaro il motivo per il quale viene richiesta anche la sigillatura delle buste in esso contenute e, comunque, perché non vengono ammesse forme di chiusura, che ne garantiscano comunque l’impossibilità di manomissione, diverse dalla chiusura con ceralacca.

 


TAR Puglia, Sez. I Bari - Sentenza 7 giugno 2005 n. 2778
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.3


Ai sensi dell’art. 30, n. 4 della Direttiva 93/37/CE, l’amministrazione è tenuta ad ammettere le imprese a far valere utilmente e dialetticamente il loro punto di vista su ciascuno dei vari elementi di prezzo proposti, consentendo che tale facoltà possa essere esercitata dalle imprese nel modo più ampio e completo possibile, in modo che esse possano presentare tutte le giustificazioni a sostegno delle offerte, senza alcuna limitazione. La discrezionalità tecnica che connota l’operato della stazione appaltante non esclude, e anzi, al contrario, impone, la necessità che il giudizio finale di anomalia/non anomalia dell’offerta debba essere congruamente e dettagliatamente motivato, dando conto dell’esame di tutti gli elementi dell’offerta e delle ragioni di attendibilità/inattendibilità dei singoli elementi e dell’offerta nel suo insieme. L’obbligo di motivazione si impone non solo nel caso di giudizio finale negativo, ma anche nel caso di giudizio finale positivo, sia in ossequio all’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi (art. 3, legge 7 agosto 1990. n. 241) sia a tutela, negli appalti, della “par condicio” dei concorrenti (Cons. Stato, Sez. VI, 21 agosto 2000, n. 4502). Se, infatti, è interesse dell’escluso poter controllare il giudizio di anomalia negativo, è interesse dei non aggiudicatari poter controllare il giudizio positivo.

Le valutazioni operate dall’amministrazione nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico - discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, richiedendo la conduzione di un’analisi su elementi di natura tecnica, che presenta o può presentare, in relazione a talune voci, margini di opinabilità, fatta salva ovviamente l’ipotesi in cui dette valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori di fatto (Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5945; Cons. Stato, Sez.V, 1 ottobre 2001, n.5188; 6 agosto 2001, n. 4228; 5 marzo 2001, n. 1247; Cons. Stato, Sez.VI, 11 dicembre 2001, n. 6217 - punto 3.4 -).

L’obbligo di disapplicazione del diritto interno in contrasto con il diritto comunitario fa carico non solo al Giudice, ma anche agli organi della Pubblica Amministrazione nello svolgimento della loro attività amministrativa, anche d’Ufficio ed indipendentemente da sollecitazioni o richieste di parte (ex pluirimis: Cons. Stato, Sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 54; 28 agosto 1997, n. 927; sez. V, 6 aprile 1991, n. 452; Cassaz.SS.UU., 10 agosto 1996, n. 7410).

Non può ritenersi scusabile l’omessa disapplicazione dell’art. 21, comma 1bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 [fattispecie relativa alla norma transitoria di cui all’ultimo periodo del comma 1bis dell’art.21 della legge n. 109 del 1994 -nel testo allora vigente-, la quale andava disapplicata dall’Amministrazione appaltante, in base a principi già noti ed affermati da risalente e consolidata giurisprudenza anche del giudice delle leggi (Corte Cost., sent.: 11 luglio 1989, n. 389; 18 aprile 1991, n. 168; 7 novembre 1995, n. 482; Cons. Stato: Sez. V, 6 aprile 1991, n. 452; Sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 54; 28 agosto 1997, n. 927; Cassaz., SS.UU., 10 agosto 1996) secondo cui, in caso di contrasto tra diritto interno e diritto comunitario, la prevalenza spetta al diritto comunitario anche se la norma interna confliggente sia stata emanata in epoca successiva, con conseguente obbligo, non solo in capo al Giudice, ma anche in capo agli organi della Pubblica Amministrazione, di disapplicare le norme di diritto interno)].

 


TAR Lombardia, Sez. Brescia - Sentenza 23 maggio 2005 n. 555
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.1 - 21.4


Il rispetto dei generalissimi ed inderogabili principi della par condicio tra i concorrenti e del regolare, trasparente ed imparziale svolgimento della gara esige che sia garantita l’assoluta segretezza delle offerte economiche fintanto che non siano state valutate l’ammissibilità dei partecipanti e le componenti tecnico-qualitative dell’offerta. Tale rigoroso formalismo - che non tollera equipollenti - si spiega con l’esigenza di evitare che a seguito di un’indebita ed intempestiva conoscenza delle offerte economiche possano avanzarsi contestazioni per la concreta possibilità di prendere visione del contenuto della documentazione tecnica racchiusa nei plichi e di provvedere alla sua sostituzione “mirata” (Consiglio di Stato, sez. V – 31/12/1998 n. 1996; sez. VI – 3/6/1997 n. 839; sez. VI – 12/12/2002 n. 6795; sez. VI – 10/7/2002 n. 3848).

La separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica e dal resto della documentazione amministrativa persegue lo scopo di garantire un ordinato svolgimento della gara e di salvaguardare l’esigenza di obiettività e di imparzialità nella disamina dei requisiti di partecipazione, dei relativi documenti probatori e dei contenuti tecnici della prestazione offerta, imponendo al contempo di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte economiche (T.A.R. Sardegna – 14/5/2003 n. 605).

E’ stato così statuito che costituisce violazione degli essenziali principi della “par condicio” e di segretezza delle offerte - nella fase di valutazione dei requisiti tecnici - l’inserimento, da parte dell’impresa aggiudicataria, di elementi concernenti l’offerta economica all’interno della busta contenente l’offerta tecnica, in quanto la commistione così introdotta tra profilo tecnico ed economico è di per sè idonea ad introdurre elementi perturbatori della corretta valutazione da parte della Commissione di gara (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II – 15/10/2001 n. 751). Si è altresì evidenziato che ove un concorrente, in contrasto con le prescrizioni del bando, inserisca nella busta destinata a contenere la documentazione amministrativa un piano finanziario ed un riepilogo da cui risulta l’offerta economica, viola i principi posti a tutela della correttezza delle gare e, in primis, quelli della segretezza dell’offerta e dell’imparzialità (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II – 13/6/2003 n. 3977).

La regola generale così enucleata deve poi applicarsi in modo rigoroso alle procedure di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nelle quali ampio spazio è rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella valutazione di elementi e parametri ulteriori rispetto a quello meramente automatico del prezzo più basso (tali ad esempio il termine di consegna, la qualità, l’assistenza tecnica, ecc.). In tale contesto procedimentale il principio di segretezza risponde all’esigenza, ancora più avvertita, di evitare sospetti di parzialità a favore dell’impresa della cui offerta economica si sia presa cognizione, poiché in base al suo scostamento dal prezzo base indicato dall’amministrazione nel bando si potrebbe intraprendere un intervento “compensativo” teso a far recuperare, con un punteggio più elevato riservato agli elementi non matematici, l’eventuale minore convenienza dell’offerta medesima (Consiglio Stato, sez. II – 30/4/2003 n. 1036).

 


TAR Lombardia, Sez. Brescia - Sentenza 23 maggio 2005 n. 555
Articoli 17 - 21 - Codici 17.1 - 21.1


L’art. 64, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., nel prescrivere gli elementi che vanno racchiusi all’interno della busta contenente l’offerta economica, impone un adempimento volto di per sé a garantirne la segretezza, e quindi ad impedire che la Commissione aggiudicatrice possa prendere contezza del prezzo offerto o di altri elementi automatici prima di aver verificato l’ammissione dei concorrenti o prima di aver espresso il proprio giudizio tecnico-qualitativo.

La stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nella deliberazione n. 133 adottata nella seduta del 14 luglio 2004, ha puntualizzato che - in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito di una procedura per l’affidamento di servizi di ingegneria - la Commissione “in una o più sedute riservate, …….. valuta le offerte tecniche, ed assegna i relativi punteggi; successivamente, in seduta pubblica, dà lettura di questi ultimi e procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta economicamente più vantaggiosa”. Ha aggiunto l’Autorità che il ribasso percentuale sul tempo di esecuzione deve essere inserito nella busta contenente l’offerta economica e non già in quella relativa all’offerta tecnica, “a nulla rilevando la presenza, in quest’ultima, del cronoprogramma legato alla relazione metodologica che, invece, costituisce parte integrante della documentazione tecnica relativa all’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico”.

Nel caso in cui l’offerta economica è formata da tre parametri: - il tempo di consegna del progetto definitivo, il tempo di consegna del progetto esecutivo ed il prezzo - per i quali il capitolato speciale ha dettato un criterio meccanico e vincolato di determinazione del punteggio, la riduzione sui tempi per l’espletamento dell’incarico è uno degli elementi dell’offerta economica cui la lex specialis ricollega un valore numerico ottenuto attraverso un semplice calcolo matematico. Risulta pertanto evidente come l’anticipata conoscenza di uno dei componenti dell’offerta economica di un concorrente - quale il tempo di consegna dei progetti - sia suscettibile di influenzare il giudizio tecnico della Commissione, il cui potere discrezionale è ulteriormente ampliato dal peso assegnato agli aspetti qualitativi (nel caso di specie per tali aspetti il bando prevedeva fino a 60 punti sui 100 complessivi).

 


TAR Lazio, Sez. Iter Roma - Sentenza 20 maggio 2005 n. 4001
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


L’offerta del concorrente, che non ha apposto il prescritto segno sulla sigillatura in ceralacca e si è limitato invece a firmare i lembi della busta, è legittimamente esclusa laddove il bando prescriveva che “l’offerta ed i documenti allegati dovranno pervenire in apposito plico chiuso e sigillato con ceralacca e con impresso un segno non facilmente contraffabile”.

Non è condivisibile la tesi che ravvisa nella prescrizione in questione un inutile formalismo, che mai avrebbe potuto condurre a conseguenze tanto penalizzanti. Le finalità di segretezza ed autenticità del plico recante l’offerta volute dall’Amministrazione sarebbero state, infatti, vanificate se sulla sigillatura in ceralacca non fosse stato apposto un segno certo.

Non è parimenti convincente la tesi che ritiene sufficiente la firma sulla busta, perché il bando, usando l’espressione “impresso”, non poteva che riferirsi al sigillo, e non alla busta (posto che la firma si appone, non si imprime).

La necessità che la chiusura con sigillo speciale debba essere perfezionata con un’impronta sul sigillo stesso e non sui lembi di chiusura della busta è stata peraltro ritenuta essenziale dalla giurisprudenza (qualora il bando e la lettera di invito non consentano forme equipollenti o interpretazioni univocamente più liberali) anche con riguardo alla regola generale dettata dall’art. 75 r.d. 23 maggio 1924 n. 827 (Consiglio Stato, sez. V, 3 marzo 2001, n. 1222, 3 novembre 2000 n. 5906 e 20 novembre 1996 n. 2291).

 


Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale - Sentenza 18 maggio 2005 n. 349
Articolo 21 - Codice 21.3


La mancata produzione di giustificazioni preventive necessarie costituisce ragione di immediata esclusione ove l’offerta risulti sospetta di anomalia ex art. 21 comma 1bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e si accerti che le giustificazioni, richieste a pena di inammissibilità, non sono state prodotte.

In caso di carenza di giustificazioni necessarie preventive i principi generali di partecipazione privata all’azione amministrativa - che nella disposizione richiamata e nelle normative comunitarie trovano ripetute sottolineature - rendono quanto meno opportuna una preventiva contestazione, utile se non altro ad instaurare un contraddittorio sulla effettiva carenza della documentazione obbligatoria e sulla possibilità di ricavare i dati richiesti da altri documenti prodotti a corredo della offerta.

Le giustificazioni preventive obbligatorie, già previste nel sistema antecedente alla legge citata, sono coerenti con la normativa comunitaria e trovano ora nella legge un preciso riscontro esegetico (Cons. Stato, VI, 17 febbraio 2004, n. 613). E’ dunque conforme al diritto comunitario la clausola del bando o della lettera di invito che preveda l’esclusione per le offerte sospette di anomalia ove le medesime risultino prive di giustificazioni preventive. In questa prospettiva correttamente i bandi e le lettere di invito prescrivono che le giustificazioni vengano inserite in una busta chiusa, destinata ad essere aperta solo per le offerte sospette di anomalia. La normativa comunitaria non sembra, infatti, di ostacolo alla previsione di deposito documentale preventivo, a pena di inammissibilità. E’ invece incompatibile con un sistema che, a fronte di una preventiva documentazione completa rispetto agli adempimenti imposti dal bando e dalla lettera invito, consenta di addivenire ad esclusioni per anomalia non giustificata senza sentire l’impresa interessata e senza consentirle di depositare eventuali documenti integrativi (originariamente non necessari e comunque utili a chiarire i contenuti della documentazione obbligatoria regolarmente prodotta con l’offerta).

 


TAR Puglia, Sez. II Lecce - Sentenza 16 maggio 2005 n. 2775
Articolo 21 - Codice 21.1


Coerentemente con il dettato normativo di cui all’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 costituisce: regola generale la necessità di una pluralità di offerte al fine di una corretta aggiudicazione; circostanza eccezionale la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, ove prevista espressamente dall’Amm.ne procedente. La necessità della presenza di almeno due offerte valide costituisce un principio di carattere generale applicabile in tutte le procedure concorsuali e risulta preordinata a coniugare la necessità di un confronto concorrenziale aperto ed effettivo, e non già simbolico, tra più concorrenti, con i principi altrettanto generali di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Anche la giurisprudenza amministrativa ritiene che, in mancanza di espressa previsione nel bando di aggiudicazione, in presenza di una sola offerta i pubblici incanti debbano essere dichiarati deserti ove non siano state presentate ed ammesse alla gara almeno due offerte valide, potendo solo in tale evenienza essere assicurata l’effettività del confronto fra più soggetti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 1995, n. 703). A tale conclusione, sia pur in riferimento ad appalti di opere pubbliche e con le precisazioni rese necessarie dall’analisi della normativa di settore, è di recente pervenuta anche l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con richiami estesi alla consolidata giurisprudenza comunitaria intervenuta sul punto (determinazione n. 17 del 26 luglio 2001).

 


TAR Sicilia, Sez. II Palermo - Sentenza 9 maggio 2005 n. 733
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


Conformemente ad un condiviso orientamento giurisprudenziale deve ritenersi illegittima la clausola del bando di gara la quale, uniformandosi al bando tipo regionale, disponga che in caso di offerte uguali venga effettuato il sorteggio, senza la possibilità di presentazione di offerte migliorative da parte delle imprese presenti (TAR Sicilia Sede di Catania, I, 5 agosto 2004, n. 2055 e 11 gennaio 2005, n. 19). Tale clausola contrasta, infatti, con l’art. 77, ultimo comma, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, il quale ammette il ricorso al sorteggio solo “ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta”.

La disposizione suddetta - che è contenuta nel regolamento di contabilità generale dello Stato, il quale trova applicazione generalizzata indipendentemente dal suo richiamo nei bandi di gara - non è stata abrogata né implicitamente né esplicitamente dalla successiva normativa in materia di appalti, con la conseguenza che deve trovare applicazione in tutte le procedure di gara (TAR Sicilia Palermo, II, 17 maggio 2001, n. 739). Conseguentemente, in caso di offerte uguali, il sorteggio è un metodo di aggiudicazione meramente residuale, esperibile solo qualora non sia possibile l’esperimento migliorativo, il quale deve ritenersi rispondente ad un principio generale (in tal senso C.G.A., 19 marzo 2002, n. 144), in quanto consente alla Amministrazione, nel rispetto anche della libera concorrenza, di ottenere la prestazione oggetto dell’appalto alle migliori condizioni di mercato (vedi C.G.A. 19 marzo 2002, n. 144 e 15 febbraio 2005, n. 61).

 


TAR Piemonte, Sez. II - Sentenza 30 aprile 2005 n. 1332
Articolo 21 - Codice 21.3


L’art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, modificato dalla legge 18 novembre 1998 n. 415 (“Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria l’Amministrazione interessata procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma”), ha la funzione di consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di inferiore alla soglia comunitaria (al contrario di quanto avviene negli appalti eccedenti la soglia medesima) ma non quella di imporne tassativamente l’esclusione automatica. Ciò si ricava, tra l’altro, dall’ultima parte della disposizione in esame, ove si precisa che l’esclusione automatica non è “esercitabile” nel caso che le offerte siano meno di cinque, a conferma che la norma ha inteso autorizzare la procedura più snella e non quella certo di imporne l’utilizzo, tanto che tale speciale “autorizzazione” viene espressamente limitata ai soli casi in cui le offerte valide siano almeno cinque.

Tale impostazione non è smentita dalla sentenza 5 marzo 1998, n. 4, della Corte Costituzionale, poiché oggetto di quella pronuncia - peraltro intervenuta quando l’art. 21, comma 1bis, della legge n. 109/1994, ancora non esisteva - era il distinto problema della legittimità o meno dell’esclusione automatica nelle procedure di importo “sotto soglia”, per cui la Corte Costituzionale non ha affatto esaminato l’obbligatorietà o meno di tale più sbrigativo meccanismo procedimentale; e neppure assume rilievo, nel caso di specie, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 6 aprile 2004, n. 3188, in quanto anche il Consiglio di Stato si è limitato ad affermare la non obbligatorietà del meccanismo di verifica in contraddittorio dell’anomalia negli appalti sotto soglia comunitaria e non ha, invece, sancito l’esistenza di un divieto per la stazione appaltante di effettuare comunque la verifica stessa (cfr.: T.A.R. Piemonte, Sezione II, 14 luglio 2004, n. 2190).

 


TAR Lazio, Sez. II Roma - Sentenza 22 aprile 2005 n. 3085
Articolo 21 - Codice 21.3


L’amministrazione, nell’apprezzamento delle offerte che appaiono anormalmente basse, deve valutare, in particolare, se, globalmente considerata, l’offerta stessa sia seria ed attendibile. Correttamente, pertanto, la stessa non tiene conto nella valutazione delle giustificazioni delle asserite condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente, consistenti - nella specie - nella contemporanea vigenza di contratti tra il concorrente medesimo e comuni limitrofi a quello appaltante. Non appare, infatti, né irrazionale né frutto di una incompiuta percezione degli elementi costituitivi dell’offerta il giudizio negativo espresso sulle giustificazioni che concernono elementi estrinseci all’offerta, tanto da impedire la imputabilità di un costo ad una prestazione e, conseguentemente, da poter far presumere l’instabilità della prestazione stessa.

 


TAR Sicilia, Sez. I Catania - Sentenza 21 aprile 2005 n. 697
Articoli 21 - 35 - Codici 21.3 - 35.1


Ai sensi dell’art. 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., in caso di contratto di appalto di lavori pubblici è possibile il subentro nella posizione di contraente privato del cessionario di azienda ovvero del soggetto risultante da operazioni di trasformazione, fusione, e scissione, con il consenso della stazione appaltante. Regolando la norma in commento solo l’ipotesi di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni, scissioni che si verificano durante l’esecuzione del contratto di appalto, si pone la questione se la stessa, ovvero il principio che da essa si desume, sia estensibile al caso in cui tali vicende dell’impresa si verifichino mentre è in corso di svolgimento una gara di appalto e, quindi, se sia cedibile al cessionario di azienda, ovvero al soggetto che risulta da operazioni di trasformazione, fusione, scissione, anche la posizione di partecipante ad una gara di appalto pubblico.

La giurisprudenza amministrativa ha, dapprima, espresso un orientamento negativo al riguardo (C. Stato, sez. V, 13 maggio 1995, n. 761; C. Stato, sez. V, 10 febbraio 2000, n. 754); successivamente ha assunto una posizione possibilista, dovendosi valutare caso per caso se la posizione di partecipante alla gara sia o meno cedibile, in considerazione delle circostanze concrete e della rilevanza o meno di specifiche qualità soggettive dell’originario partecipante (C. Stato, sez. V, 26 settembre 2002, n. 4940). Si ritiene, in particolare, che l’Amministrazione, in assenza di specifici motivi contrari (nella specie non indicati), non possa esimersi di dare luogo ad apposito sub-procedimento, inteso a valutare la posizione del soggetto che aspira a subentrare nella posizione dell’operatore, che ha originariamente partecipato alla gara. Ciò anche nel caso in cui (come nella specie) il subentro avvenga nella fase anteriore alla aggiudicazione definitiva, a conclusione della fase di verifica dell’anomalia delle offerte.

 


TAR Calabria, Sez. II Catanzaro - Sentenza 13 aprile 2005 n. 621
Articoli 1 - 20 - 21 - Codici 1.1 - 20.1 - 21.1 - 21.5


Non è viziata da incompetenza la decisione della Commissione di gara di non far luogo all’apertura delle buste e di rimettere gli atti all’amministrazione comunale qualora la decisione di riapertura dei termini sia stata assunta dall’organo competente (la Giunta comunale) alla quale la commissione, sulla base della mancata chiarezza della clausola contrattuale, si è limitata a rimettere gli atti, proponendo quattro possibili comportamenti da adottare a fronte della rilevata dubbia interpretazione. Legittimamente dunque l’atto con il quale è stata adottata la decisione di riaprire i termini di gara è stato posto in essere dall’organo competente.

La decisione (assunta dalla Giunta comunale) di riaprire i termini di gara deve considerarsi legittima, in quanto non viola i principi e le regole generali relative al corretto svolgimento della procedura concorsuale, nel caso in cui sia stata assunta a buste chiuse e la nuova formulazione della clausola sia stata indirizzata a tutti i partecipanti alla gara. Tali modalità fanno sì che l’operato della Giunta risulti adottato in conformità ai canoni di imparzialità e di buon andamento e nel rispetto della par condicio dei concorrenti.

Non vi è norma di legge che faccia divieto alle Amministrazioni pubbliche di disporre la riapertura dei termini di gara di un pubblico appalto (non prevedono nulla, al riguardo, né l’art. 66 del R.D. 23.5.1924, n. 827, che disciplina la pubblicazione degli avvisi d’asta negli appalti pubblici dello Stato, né l’art. 12 del D.Lgs.19.12.1991 n. 406, recante norme comuni di pubblicità per gli appalti comunitari di opere pubbliche). La giurisprudenza, per converso, ammette in modo pacifico la possibilità di riapertura dei termini di gara, purché ovviamente ne sussista la ragione, essa sia esplicitata adeguatamente nel contesto del provvedimento amministrativo e non sia violata la par condicio dei concorrenti (cfr.: Cons. Stato IV 29.5.1998 n. 900; idem 13.10.1986 n. 664; T.A.R. Calabria 28.4.1999 n. 519; T.A.R. Lazio II 25.5.1998 n. 996).

 


TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 5 aprile 2005 n. 596
Articoli 1 - 20 - 21 - Codici 1.1 - 20.1 - 21.1


In presenza di cause di esclusione dalla gara previste come tali dalla lex specialis è preclusa all’amministrazione ogni valutazione della gravità o meno dell’irregolarità sanzionata configurandosi, altrimenti, la lesione alla “par condicio” dei concorrenti ed alla correttezza e serietà della procedura di selezione.

I principi di elaborazione giurisprudenziale secondo cui le formalità di presentazione delle offerte nelle pubbliche gare di appalto rilevano quali cause di esclusione dalla gara solo quando rispondano ad un particolare interesse dell’amministrazione (suscettibile come tale di apprezzamento discrezionale) non sono applicabili, stante il loro valore suppletivo, nei casi in cui il bando stabilisce l’esclusione dalla gara come sanzione per la mancata osservanza delle formalità predette e rendono, pertanto, inammissibile ogni valutazione da parte della commissione di gara circa la rilevanza delle prescritte formalità.

Da quanto sopra discende che, qualora il bando commini espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, la P.A. è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione (Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 1999, n. 228), senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza l’Amministrazione si è, invero, autovincolata al momento dell’adozione del bando. Conseguentemente, deve essere escluso dalla gara il concorrente che, in violazione della clausola del bando, non ha controfirmato sui lembi di chiusura il plico contenente l’offerta.

La clausola relativa all’obbligo di controfirmare il plico contenente l’offerta non è illegittima né inutilmente volta a comportare un aggravio procedimentale, anche in presenza della previsione della sigillatura delle tre buste recanti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica. Infatti, a parte il rilievo che l’estrema semplicità dell’adempimento richiesto rende evidentemente inconsistente l’eccezione di aggravio procedimentale, non può revocarsi in dubbio la piena legittimità della prescrizione relativa alla controfirma del plico contenente l’offerta e della relativa sanzione di esclusione, trattandosi di prescrizione razionale intesa a garantire la provenienza dell’offerta dal concorrente, in funzione di un interesse pubblico rilevante in ordine alla regolarità dell’offerta e della stessa procedura di gara, (sulla piena legittimità e razionalità delle prescrizioni relative alla controfirma del plico si veda in particolare Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2001, n. 6395 che ha riformato la contraria decisione del TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 4650/2000 del 29 giugno 2000). Va inoltre rilevato che la sigillatura del plico esterno e quella delle tre buste interne rispondono a finalità di garanzia parzialmente difformi e, pertanto, devono esser tutte rigorosamente rispettate.

 


TAR Puglia, Sez. II Lecce - Sentenza 5 aprile 2005 n. 1863
Articolo 21 - Codice 21.5


Le commissioni di gara sono organi straordinari, che cessano di esistere nel momento in cui la gara si conclude con l’aggiudicazione (o con la mancata aggiudicazione, se, ad esempio, non sono pervenute offerte valide). Pertanto, le attività successive possono e debbono essere compiute dalla stazione appaltante, a meno che non si tratti di procedere ad una nuova valutazione delle offerte (ad esempio, in presenza di reclami da parte delle imprese non aggiudicatarie), ma sempre che il responsabile del procedimento non sia in grado di compiere da sé tali atti.

 


Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 31 marzo 2005 n. 1434
Articoli 10 - 21 - Codici 10.1 - 21.1


E’ illegittima l’ammissione alla fase della valutazione delle offerte di un’impresa che sia rimasta estranea alla prima fase di prequalificazione. Una diversa conclusione, infatti, altererebbe il principio della par condicio e renderebbe sostanzialmente inutile la prima fase che, proprio per la procedimentalizzazione e la formalizzazione che ne fa il bando, non può essere considerata alla stregua di una mera indagine esplorativa.

Sussiste, peraltro, una netta distinzione tra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi attinenti all’aggiudicazione vera e propria, con la conseguenza che nella fase dell’aggiudicazione non possono essere inseriti criteri attinenti all’individuazione della capacità tecnica dell’impresa né, nella lettera di invito, possono essere modificati i requisiti di partecipazione, in quanto, espletata la prequalificazione, sono ormai noti gli aspiranti concorrenti e i relativi requisiti

Il richiamo al principio che consente alla stazione appaltante di verificare la sussistenza dei requisiti di ordine soggettivo in capo alla partecipante a una gara anche nella fase della presentazione delle offerte non è pertinente, in quanto tale principio si limita a consentire all’amministrazione di verificare la persistenza dei requisiti di ordine soggettivo in capo ai partecipanti alla gara, ma nulla dice sulla possibilità di partecipare alla gara di soggetti rimasti estranei alla fase della prequalificazione.

 


TAR Lombardia , Sez. Brescia - Sentenza 21 marzo 2005 n. 168
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.1


Con la sentenza 7 ottobre 2004, n. C-247/02, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ha dichiarato che l’art. 30, n. 1, della direttiva del Consiglio 93/37/CEE del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso. In particolare, la Corte sottolinea che la citata direttiva mira allo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici e tende ad organizzare l’attribuzione di appalti pubblici in modo tale da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di comparare le varie offerte e di scegliere quella più vantaggiosa sulla base di criteri obiettivi. Per tale motivo, osserva la sentenza, la direttiva prevede i criteri sui quali l’amministrazione aggiudicatrice si deve basare: unicamente il prezzo più basso o, quando l’aggiudicazione si fa in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai diversi criteri variabili secondo l’appalto (ad esempio: il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico). Secondo la Corte di Giustizia, quindi, la disposizione della legge italiana che impone il solo criterio del prezzo più basso, stabilisce senz’altro un criterio obiettivo, tuttavia la fissazione in termini astratti e generali di un unico criterio di attribuzione, priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche di ogni appalto e di scegliere per ciascuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta. (Nel caso di specie, essendo la realizzazione del parcheggio un’opera complessa, l’amministrazione aggiudicatrice ha tenuto utilmente conto di tale complessità scegliendo criteri oggettivi di aggiudicazione dell’appalto, diversi da quelli del prezzo più basso).

Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale è, pertanto, necessario disapplicare l’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. nel testo antecedente alle modifiche ad esso apportate dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, rilevante ratione temporis per la controversia oggetto del giudizio, in quanto dichiarato incompatibile con le regole generali dell’ordinamento comunitario ricavate in sede di interpretazione dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nell’esercizio dei compiti ad essa attribuiti dall’art. 234 (ex art. 177) del Trattato.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 16 marzo 2005 n. 1077
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.1


Il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è senz’altro inderogabile in ogni tipo di gara (compreso l’appalto concorso), almeno per quanto concerne la fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica nonché la relativa apertura.

Al fine di stabilire la portata del suddetto principio della pubblicità delle sedute di gara occorre, però, distinguere tra procedure di aggiudicazione automatica (sulla base della disciplina di gara, che tiene conto unicamente dell’aspetto economico) e quelle che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base di una pluralità di elementi tecnici ed economici. Per le prime (sistema dell’asta pubblica e delle licitazioni private, salvo quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa introdotto sulla base della normativa comunitaria dall’art. 24 , comma 1, lett. b, legge 8 agosto 1977, n. 584), la pubblicità delle sedute è generalmente totale, per consentire il controllo delle varie fasi di svolgimento della gara da parte dei concorrenti, non sussistendo alcuna valutazione tecnico-discrezionale da effettuare. Ciò è connaturato al sistema dell’asta pubblica, ma vale anche per la licitazione privata con scelta automatica del contraente (V. art. 89 R.D. n. 827/1924).

La conferma della vigenza del principio in esame si rinviene nella recente normativa di cui al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., che distingue tra sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e sedute pubbliche per la verifica della documentazione, apertura delle buste contenenti le offerte economiche e lettura dei ribassi offerti, con determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri prefissati (art. 64, comma 5; art. 67, comma 5; art. 91, comma 3).

Non può ritenersi che la mancata pubblicità delle sedute di gara non rileverebbe di per sé come vizio della procedura, occorrendo un’effettiva lesione della trasparenza della gara e della par condicio tra i concorrenti, in quanto trattasi di un adempimento (pubblicità delle sedute) posto a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla gara ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi in mancanza di un riscontro immediato (ad es. regolarità della chiusura dei plichi, data di ricevimento dei plichi, regolarità e completezza della documentazione prodotta, lettura del prezzo offerto). La violazione di tale vizio procedurale non può che comportare l’invalidità derivata di tutti gli atti di gara. Pertanto, qualora l’apertura della busta contenente l’offerta economica sia avvenuta senza che sia stato invitato alcun concorrente e, quindi, in violazione del principio di pubblicità della seduta di gara, si determina l’illegittimità della procedura posta in essere, con il conseguente radicale annullamento della gara.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 16 marzo 2005 n. 1080
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


Nell’interpretazione delle clausole di un bando di gara per l’aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati idonei ad ingenerare incertezze nell’applicazione (per tutte, Sez. VI, n. 1709 del 2 aprile 2003), cui si correla l’altro, consolidato principio generale, secondo cui le prescrizioni del bando emanato per l’aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione, ove risultino equivoche e diano adito a dubbi interpretativi, vanno interpretate nel senso di favorire la più ampia partecipazione alla gara e di realizzare, così, il relativo preminente interesse pubblico (fra le tante, V Sez., n. 223 del 2 marzo 1999 e n. 5215 del 3 ottobre 2002).

Anche nel differente e specifico ambito del controllo sugli atti delle pubbliche amministrazioni è pacificamente affermato che, nella materia dei contratti (che involge anche il bando di gara e la sua interpretazione) trova applicazione il principio, sancito dall’art. 1366 c.c. (interpretazione secondo buona fede ), che deve essere applicato con riferimento, fra l’altro, alla necessità di garantire l’effettiva possibilità per tutti gli interessati di partecipare alle gare, conoscendo ciò che l’Amministrazione esattamente richiede, con la conseguente esigenza di interpretare le singole clausole non già privilegiando il significato che ad esso può dare un imprenditore particolarmente avveduto, quanto piuttosto il senso che determinati termini rivestono obbiettivamente nel linguaggio comune alla maggior parte dei soggetti che operano in un particolare settore economico e che siano interessati ad entrare in contatto con l’Amministrazione (Corte dei conti - Sezione controllo Stato - n. 171 dell’11 dicembre 1996). Ne consegue che la clausola del bando che consente la consegna del plico contente l’offerta anche “tramite agenzia di recapito autorizzata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni”, non può essere interpretata altrimenti che nel senso di abilitare il concorrente ad avvalersi di qualsiasi agenzia, debitamente autorizzata da detta Autorità, senza distinguere, nell’ambito delle autorizzazioni al recapito, previste dalla legge, a seconda che si tratti dell’autorizzazione generale ovvero della licenza individuale, contemplata da norme diverse del decreto legislativo n. 261 del 1999, che attribuisce alla suddetta Autorità la competenza al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

 


TAR Marche - Sentenza 15 marzo 2005 n. 241
Articolo 21 - Codici 21.1 - 21.5


La Commissione aggiudicatrice di una gara pubblica può legittimamente introdurre elementi di specificazione dei criteri generali stabiliti dal bando di gara o dalla lettera di invito per la valutazione delle offerte, attraverso la previsione di sottovoci rispetto alle categorie principali già definite, ove ciò occorra per una più esatta valutazione delle offerte medesime, a condizione che a tale determinazione di sottocriteri di valutazioni si addivenga prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte (Cons. St., sez.VI, 20 dicembre 1999, n. 2117; sez.V, 26 gennaio 2001, n. 264).

 


TAR Puglia, Sez. I Bari - Sentenza 9 marzo 2005 n. 994
Articolo 21 - Codice 21.3


Deve ritenersi che le giustificazioni fornite in sede di contraddittorio non possano costituire rettifica integrale di quelle analitiche fornite unitamente all’offerta, in tal senso dovendosi intendere il limite dello “stravolgimento” dell’offerta, pure indicato in giurisprudenza, come un quid di sostanzialmente nuovo e diverso (secondo un) giudizio (che) spetta insindacabilmente all’amministrazione appaltante (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3554). Le suddette giustificazioni, inoltre, se riferite ai medesimi elementi di costo già indicati preventivamente non possono essere di segno completamente contrario rispetto alle precedenti, altrimenti si verserebbe in un caso di vera e propria modifica dell’offerta, che, naturalmente, non è possibile per una sola impresa e dopo lo scrutinio di tutte le offerte presentate (Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6183). In altri termini, tra le giustificazioni originarie e quelle successive in contraddittorio deve pur sempre intercorrere un rapporto di specificazione delle seconde rispetto alle prime, non potendo le analisi successive sostituirsi all’analisi preliminare mediante la prospettazione di elementi di analisi dei costi del tutto nuovi e diversi, che revocano in dubbio la congruità e serietà dell’offerta stessa nel suo complesso in funzione della conclamata carenza di una puntuale e attendibile analisi originaria dei costi.

 


TAR Sicilia, Sez. III Catania - Sentenza 7 marzo 2005 n. 392
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.3


Nella delicata fase di individuazione dell’offerta più bassa e di esclusione automatica delle offerte ricadenti oltre la soglia di anomalia ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica. Ciò non esclude, tuttavia, che l’Amministrazione possa dettare un’apposita disciplina degli arrotondamenti, introducendola con le norme speciali della gara, così evitando qualsiasi situazione di incertezza sul punto.

E’, pertanto, legittimo il bando tipo regionale con il quale è stata dettata una specifica disciplina degli arrotondamenti delle medie delle offerte, dovendosi riconoscere all’Amministrazione, a tutti i livelli, il potere di disciplinare la modalità di arrotondamento della media delle offerte, all’evidente fine di porre un limite al numero dei decimali derivanti dal calcolo della media stessa, che nel caso di numeri periodici tende addirittura all’infinito.

 


TAR Calabria, Sez. I Catanzaro - Sentenza 3 marzo 2005 n. 331
Articolo 21 - Codice 21.5


La formale chiusura della gara pubblica segna il discrimine tra la competenza dell’organo straordinario costituito dalla Commissione di gara e gli organi ordinari dell’Amministrazione appaltante. Prima di tale momento è la Commissione a dover provvedere a tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa l’eliminazione di eventuali errori commessi; dopo riprendono vigore le normali competenze degli organi ordinari dell’Amministrazione. Con la formale chiusura della gara, infatti, l’organo temporaneo si estingue e, in conseguenza, riprendono vigore le norme che disciplinano le competenze degli organi ordinari dell’ente.

 


TAR Veneto, Sez. I - Sentenza 21 febbraio 2005 n. 727
Articoli 7 - 21 - Codici 7.3 - 21.5


In applicazione dell’art. 21, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., da individuarsi quale principio generale là dove afferma che: “I commissari non debbono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura”, il responsabile del procedimento - figura precipua nella materia degli appalti, avente un suo preciso ruolo - non può coincidere con il dirigente chiamato a presiedere la commissione di gara, quando questa sia necessaria. Meno che mai può pensarsi ad una doppia presidenza.

 


Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 21 febbraio 2005 n. 536
Articolo 21 - Codice 21.3


Dopo la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 27 novembre 2001, n. 285 il meccanismo del 75% è stato comunque ritenuto compatibile con la normativa comunitaria, purché inserito nel più generale contesto che prevede anche una verifica successiva dell’anomalia verificata.

 


TAR Emilia Romagna, Sez. II Bologna - Sentenza 17 febbraio 2005 n. 286
Articolo 21 - Codice 21.3


Il ricorso a “consulenti esterni” (anche privati) ai fini di verifica dell’anomalia è legittimo - oltre che consentito in linea di principio - laddove risulta non espressamente escluso da contrarie disposizioni della lex specialis.

Il metro di valutazione adottato dall’Amministrazione nell’esame delle giustificazioni delle offerte anomale costituisce il principale e pressoché esclusivo profilo di legittimità del procedimento di verifica suscettibile di sindacato giurisdizionale, atteso che il giudice amministrativo non può addentrarsi nel merito dei giudizi espressi dall’Amministrazione circa le giustificazioni fornite dai singoli partecipanti. Ne consegue il riconoscimento al giudice amministrativo di un c.d. “sindacato debole” sulla discrezionalità tecnica esercitata in materia, limitato alla verifica della ragionevolezza e coerenza della decisione amministrativa, ma esteso comunque alla verifica dei presupposti di fatto.

Si appalesa corretto il modus operandi della stazione appaltante che si fonda: - su di un’ampia ed estesa applicazione della regola del contraddittorio ; - su di una analitica disaggregazione dell’esito finale della valutazione effettuata, dopo le giustificazioni, in relazione ad ogni singola voce inizialmente sospettata di anomalia e su di un’altrettanto analitica disaggregazione, della differenza, per ogni singola voce, tra l’importo offerto e quello ritenuto congruo.

 


TAR Emilia Romagna, Sez. II Bologna - Sentenza 17 febbraio 2005 n. 286
Articolo 21 - Codice 21.3


E’ legittimo il ricorso a “consulenti esterni” (anche privati) ai fini della verifica dell’anomalia - oltre che consentito in linea di principio - laddove risulta non espressamente escluso (come nel caso di specie) da contrarie disposizioni della lex specialis.

Il metro di valutazione adottato dall’Amministrazione nell’esame delle giustificazioni delle offerte anomale costituisce il principale e pressoché esclusivo profilo di legittimità del procedimento di verifica suscettibile di sindacato giurisdizionale, atteso che il giudice amministrativo non può addentrarsi nel merito dei giudizi espressi dall’Amministrazione circa le giustificazioni fornite dai singoli partecipanti. Ne consegue: il riconoscimento al giudice amministrativo di un c.d. “sindacato debole” sulla discrezionalità tecnica esercitata in materia, limitato alla verifica della ragionevolezza e coerenza della decisione amministrativa, ma esteso comunque alla verifica dei presupposti di fatto; la declaratoria di inammissibilità delle censure volte - in relazione a determinate voci di prezzo - a contestare il merito dell’apprezzamento tecnico, nel tentativo di sovrapporre la propria valutazione tecnica a quella compiuta dalla Stazione appaltante.

Si appalesa corretto il modus operandi della stazione appaltante che si regge: su di una ampia ed estesa applicazione della regola del contraddittorio; su di una analitica disaggregazione dell’esito finale della valutazione effettuata, dopo le giustificazioni, in relazione ad ogni singola voce inizialmente sospettata di anomalia e su di un’altrettanto analitica disaggregazione, della differenza, per ogni singola voce, tra l’importo offerto e quello ritenuto congruo.

 


Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 16 febbraio 2005 n. 491
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.2.2


E’ principio fondamentale delle pubbliche gare che prevedono l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta di prezzi unitari, che le offerte, al fine di garantire la par condicio dei concorrenti e la trasparenza della comparazione, devono rispettare i contenuti previsti dal bando di gara. Ne consegue che l’offerta, in quanto recante un contenuto diverso dallo schema predisposto dalla stazione appaltante, si presenta, per ciò stesso, inammissibile, senza necessità di un’espressa clausola di esclusione, essendo la conformità a tale schema il presupposto condizionante la validità della manifestazione di volontà della partecipante alla gara.

La difformità, derivante dall’aggiunta di un elemento di prezzo non richiesto, non può essere considerata dalla stazione appaltante alla stregua di una mera irregolarità, sanabile mediante una semplice operazione matematica di sottrazione. E’ sufficiente considerare, infatti, che una siffatta operazione comporterebbe, attraverso l’eliminazione di una categoria di lavori e del relativo prezzo unitario, la rettifica d’ufficio anche del prezzo complessivo ossia la correzione, ad opera dell’Amministrazione, dell’elemento fondamentale dell’offerta economica, da prendere a riferimento per l’individuazione dell’aggiudicatario.

 


Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 15 febbraio 2005 n. 476
Articoli 1 - 20 - 21 - Codici 1.1 - 20.1 - 21.4


Secondo un costante orientamento giurisprudenziale le “clausole di sbarramento” - come la previsione nel capitolato speciale di appalto dell’esclusione automatica degli offerenti che non abbiano raggiunto nel giudizio di qualità almeno il 50% del punteggio attribuibile - sono illegittime, anche alla luce del noto principio secondo cui, in materia di esclusione da gare di appalto, deve prevalere l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione e selezione dei concorrenti, in vista del perseguimento dell’interesse dell’amministrazione al confronto tra le offerte ed alla scelta di quella più vantaggiosa.

La clausola in questione, in particolare, determina un effetto distorsivo tale da attenuare sensibilmente ed ingiustificatamente il rilievo della valutazione economica. La stessa entità così elevata della soglia (pari al 50%) stabilita nel capitolato speciale per il giudizio di qualità, si rivela, inoltre, illogica, rispetto all’interesse dell’amministrazione, poiché consente, nell’ipotesi in cui un partecipante alla gara non raggiunga, seppure di poco, la soglia stessa, di dover aggiudicare ad altri, indipendentemente dall’entità del compenso richiesto.

 


Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 15 febbraio 2005 n. 478
Articoli 21 - 31bis - Codici 21.2.1 - 21.4 - 31/bis.1


La dimostrazione della spettanza dell’appalto all’impresa danneggiata risulta ovviamente configurabile nei soli casi in cui il criterio di aggiudicazione si fonda su parametri vincolati e matematici (come, ad esempio, nel caso del massimo ribasso in un pubblico incanto in cui l’impresa vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa), mentre si rivela impossibile là dove la selezione del contraente viene operata sulla base di un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’offerta (come nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa).

L’impresa danneggiata che dimostra la spettanza dell’appalto ha diritto ad un risarcimento pari al 10% del valore dell’appalto (come eventualmente ribassato dalla sua offerta), ferma restando la possibilità di conseguire una somma superiore in presenza della dimostrazione che il margine di utile sarebbe stato maggiore di quello presunto.

Viceversa, quando l’impresa danneggiata adduce a sostegno della pretesa risarcitoria solo la perdita di una chance (cioè quando non riesce a provare che l’aggiudicazione dell’appalto le spettava secondo le regole di gara), la somma commisurata all’utile di impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria risultanti dagli atti della procedura.

 


TAR Lazio, Sez. IIter Roma - Sentenza 14 febbraio 2005 n. 1275
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.4


Per pacifico principio giurisprudenziale, negli appalti che vengono aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non può procedersi ad una valutazione congiunta del prezzo (il cui punteggio viene attribuito sulla base di una formula matematica, che non lascia spazio alla discrezionalità della Commissione) e degli elementi tecnici (il cui apprezzamento è effettuato mediante attribuzione di punteggi variabili da un minimo ad un massimo), poiché la conoscenza del punteggio automatico, nel momento dell’attività valutativa discrezionale, potrebbe far sì che un giudizio, che dovrebbe essere formulato solo attraverso l’autonoma applicazione di regole scientifiche o tecniche, risulti influenzato, anche involontariamente, da fattori di carattere economico, con conseguente infrazione dei canoni fondamentali della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione.

Al fine di evitare che la Commissione tecnica possa venire anticipatamente a conoscenza di una parte, almeno, dell’offerta economica, deve essere privilegiato un canone interpretativo della lex specialis di gara, in relazione agli elementi da inserire nell’offerta tecnica, in grado di rendere l’apprezzamento della Commissione il più neutrale possibile rispetto ai valori economici dell’offerta.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 11 febbraio 2005 n. 388
Articoli 1 - 20 - 21 - Codici 1.1 - 20.2.3 - 21.1


Il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è senz’altro inderogabile in ogni tipo di gara (compreso l’appalto concorso), almeno per quanto concerne la fase di verifica dell’integrità dei plichi, contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica, e la relativa apertura.

Per quanto concerne in particolare l’appalto concorso, cui è assimilabile la procedura della licitazione privata con l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi tecnici ed economici, occorre tener presente che a seguito delle fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi presentati e dei documenti in essi contenuti, interviene la valutazione tecnico-qualititativa dell’offerta, che certamente non può che essere effettuata in seduta riservata ad evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice. Né detta (parziale) pubblicità può essere esclusa per il fatto che la relativa normativa non la prevede espressamente nell’appalto concorso, atteso che la ratio ispiratrice della pubblicità delle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare l’esigenza di trasparenza ed imparzialità che deve guidare l’attività amministrativa in tale delicata materia.

 


TAR Puglia, Sez. II Bari - Sentenza 11 febbraio 2005 n. 540
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


L’argomentazione secondo cui la lettera di invito andrebbe integrata con quanto dispone l’art. 36 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in modo che la ricezione dei plichi venga ricondotta al momento della consegna all’Ufficio postale, non convince nel caso in cui la lex specialis di gara sia - come nel caso di specie - inconciliabile con la disciplina settoriale delle Poste, ponendo la lettera di invito espressamente a carico del partecipante ogni possibile disguido dovuto a mancato o ritardato recapito.

La suddetta prescrizione della lex specialis di gara non può ritenersi sproporzionata in quanto, in caso di applicazione del richiamato art. 36, del D.P.R. n. 655/1982, le Amministrazioni sarebbero esposte ad una seria difficoltà in caso di ritardi o disguidi nella consegna dei plichi, con la conseguente necessità di riaprire le operazioni di aggiudicazione anche più volte in esito alla acquisizione tardiva delle offerte di quei concorrenti incorsi, appunto, nei disservizi.

Nel caso in cui la lettera di invito ammette possibilità alternative di trasmissione (raccomandata espresso o posta celere) ciò è sufficiente ad escludere la configurabilità di un ingiustificato aggravamento della procedura, perché la regola, nella formulazione riportata, si presenta del tutto ragionevole e proporzionata al fine pubblico perseguito.

 


TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria - Sentenza 9 febbraio 2005 n. 89
Articolo 21 - Codici 21.3 - 21.5


Il giudizio sull’anomalia dell’offerta nelle gare di appalto di opere pubbliche costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione ed è sindacabile solo ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità ovvero evidenti contraddizioni logiche. Pertanto, fermo restando che le determinazioni finali dell’Amministrazione devono basarsi su un’adeguata istruttoria e su una congrua motivazione (affinché in sede giurisdizionale possa verificarsi se esse risultano affette da eccesso di potere), l’Amministrazione deve, a tal fine, prendere specificamente in considerazione le giustificazioni rese dall’impresa, la cui offerta sia assoggettata alla verifica di anomalia, e deve chiaramente esporre le ragioni per cui le abbia poi considerate insoddisfacenti, convincendosi così che l’offerta (apparentemente) migliore o più conveniente non sia poi in realtà tale, in quanto effettivamente anomala e non in grado di dare adeguato affidamento circa il corretto adempimento del contratto da stipulare.

L’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. non impone che la valutazione delle offerte sia affidata obbligatoriamente ad apposito organo collegiale (commissione giudicatrice) deputato espressamente alla valutazione delle offerte, come invece prescrive l’art. 21, comma 4, della medesima legge per l’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché per l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata, ma più genericamente prevede che il responsabile del procedimento, nell’esercizio del compito affidatogli dalla norma (“...esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti, ai sensi dell’art. 21, comma 1bis della legge, e valuta la congruità delle offerte...”) possa avvalersi di “...organismi tecnici della stazione appaltante...” dei quali la stessa norma non definisce né la natura né la composizione. L’Amministrazione - e per essa il responsabile del procedimento - può, dunque, avvalersi o di propri organi tecnici, se già istituzionalmente previsti, ovvero può procedere all’istituzione di apposito organismo tecnico.

Deve ritenersi ormai consolidato l’avviso secondo cui, alla stregua della richiamata normativa nazionale e comunitaria, il giudizio di verifica di un’offerta sospetta di anomalia ha natura globale e deve risultare da un’analisi di carattere tecnico sia delle singole componenti in cui l’offerta si articola sia della relativa incidenza di dette componenti sulla medesima offerta, ma considerata nel suo insieme, al fine di valutare se l’anomalia riscontrata con riguardo alla singola voce o componente si traduca o meno nell’inattendibilità dell’offerta nel suo complesso (cfr. Cons. Stato, VI, 10.2.2000, n. 707; 19.5.2000, n. 2908; 11.12.2001, n. 6217 e 14.1.2002, n. 157; T.A.R. Lazio, Roma, III, 20.2.2003, n. 1357). Giova, dunque, ribadire che il giudizio di anomalia non deve mirare unicamente a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l’offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza sia nella realtà di mercato sia in quella aziendale. Tutto ciò, ovviamente, in un quadro che garantisca la ricerca di un equilibrio tra la convenienza dell’Amministrazione ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di evitarne l’esecuzione, qualora il ribasso si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato (T.A.R. Lazio, III, 20.2.2003, n. 1537; 2.12.2002, n. 11032).

 


TAR Marche - Sentenza 4 febbraio 2005 n. 128
Articoli 7 - 21 - Codici 7.3 - 21.5


In base alla normativa vigente, il dirigente o il funzionario investito della relativa funzione, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale ex art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è responsabile sia nella fase istruttoria sia in quella di emanazione del provvedimento finale del procedimento e non può sottrarsi a tale responsabilità impostagli dalla legge, astenendosi da una delle due fasi. E’ legittimo, pertanto, in tali circostanze, che il responsabile del procedimento sia Presidente della Commissione giudicatrice e che approvi gli atti della Commissione medesima e disponga dell’aggiudicazione definitiva della gara.

 


Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 3 febbraio 2005 n. 312
Articolo 21 - Codice 21.2


Il riferimento, ex art. 90, comma 6, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale si spiega in ragione della prevalenza accordata dal comma 4 della stessa norma al ribasso percentuale in caso di discordanza dal prezzo complessivo. (Nel caso di specie tale ultimo presupposto non ricorre, non rilevando all’uopo l’approssimazione in termini centesimali del ribasso ai soli fini di calcolo dell’anomalia).

La traduzione conseguenziale in termini di ribasso percentuale del prezzo offerto è per definizione un posterius, che non può provocare, ove discordanza non vi sia, una modificazione contenutistica del prezzo stesso.

 


TAR Lazio, Sez. IIIter Roma - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 389
Articolo 21 - Codice 21.3


E’ noto che l’art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., pur prevedendo che le offerte devono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base di gara, precisa che “ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio”. La norma citata stabilisce quindi la necessità di un contraddittorio pieno e successivo.

La sentenza della Corte C.E. 27/11/2001 (nei procedimenti riuniti C-285/99 e C-286/99), nel valutare la compatibilità del diritto interno con l’art. 30.4 della direttiva n. 93/37, pur esprimendo il principio della necessarietà di una verifica in contraddittorio delle offerte considerate anormalmente basse dall’Amministrazione aggiudicatrice, ha comunque aggiunto che la norma comunitaria non si oppone ad un obbligo di giustificazione preliminare delle offerte. In tale contesto normativo sembra effettivamente porsi al limite della compatibilità sistemica la presentazione di chiarimenti nuovi ed ulteriori in aggiunta alle giustificazioni preventive; tuttavia non appare consentito al G.A., in siffatta valutazione delle giustificazioni, che attiene anche a considerazioni tecnico-discrezionali, connesse all’interpretazione delle giustificazioni, sostituirsi alla Stazione appaltante.

Non è rinvenibile, nel sistema legale, un procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta strutturato, o, meglio, compartimentalizzato, quanto piuttosto un’istruttoria scandita dalle variabili giuridico-formali proprie di ogni offerta. La norma, sia comunitaria sia di diritto interno, si limita invero a prevedere l’applicazione di una procedura di verifica in contraddittorio delle offerte considerate anormalmente basse dall’Amministrazione aggiudicatrice, imponendo a quest’ultima l’obbligo, dopo avere preso conoscenza di tutte le offerte e prima di aggiudicare l’appalto, di chiedere per iscritto precisazioni sugli elementi dell’offerta sospettata di anomalia che abbiano dato luogo a dubbi, e di valutare successivamente questa offerta in relazione alle giustificazioni fornite dall’offerente interessato in risposta a tale richiesta.

E’ noto come, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, il sindacato sull’esercizio di apprezzamenti discrezionali da parte della Commissione di gara in merito alla considerazione delle offerte anomale è limitato alla correttezza, ovvero, con riguardo alla motivazione delle determinazioni, ai criteri logici applicati per seguire le valutazioni occorrenti ed ai fatti considerati, relativamente all’eventuale travisamento (Cons. Stato, Sez. V, 17/4/2002, n. 2018). In altri termini, il metro di valutazione adottato dall’Amministrazione nell’esame delle giustificazioni delle offerte anomale costituisce il principale e pressoché esclusivo profilo di legittimità del procedimento di verifica suscettibile di sindacato giurisdizionale, atteso che il giudice amministrativo non può addentrarsi nel merito dei giudizi espressi dall’Amministrazione circa le giustificazioni fornite dai singoli partecipanti (Cons. Stato, Sez. V, 30/9/2002, n. 5061). Seguendo tale criterio, deve ammettersi un “sindacato debole” sulla discrezionalità tecnica, limitato alla verifica della ragionevolezza e coerenza della decisione amministrativa, esteso comunque alla verifica dei presupposti di fatto.

 


TAR Campania, Sez. I Napoli - Sentenza 14 gennaio 2005 n. 158
Articoli 1 - 20 - 21 - Codici 1.1 - 20.1 - 21.1


L’art. 9, comma 5bis, del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, introdotto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65, in materia di attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, prevede - con una disposizione che sebbene riferita formalmente ai soli appalti pubblici di servizi deve invece ritenersi di portata generale - che le offerte siano recapitate o direttamente oppure a mezzo posta, contemplando altresì la possibilità di prevedere ulteriori modalità di inoltro, purché vengano salvaguardate specifiche esigenze di riservatezza e par condicio. Trattasi di una disposizione volta a tutelare la posizione delle imprese concorrenti, nel senso che impone alle stazioni appaltanti di prevedere sempre tali due principali modalità di consegna, di cui, più specificamente, quella per autoproduzione determina una maggiore garanzia in termini di certezza e tempestività nella ricezione, i cui potenziali effetti negativi incidenti sul principio di concorrenzialità e di massimizzazione dell’utile per l’amministrazione - rischi che si identificano nel pericolo di aggiustamenti dell’offerta in considerazione del numero di quelle già pervenute - possono essere comunque scongiurati attraverso l’adozione di idonee misure correttive, quali ad esempio la previsione di una consegna obbligatoria anticipata di alcuni giorni rispetto alla scadenza del termine generale fissato dal bando.

Mentre deve ritenersi senz’altro illegittimo un bando in cui non siano state previste ambedue le modalità di inoltro richiamate, deve chiedersi se ad analoghe conclusioni debba pervenirsi nell’ipotesi in cui la lex specialis di gara non abbia previsto modalità di consegna ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge come assolutamente indefettibili. Fermo restando che il principio del favor partecipationis resta pur sempre assicurato nella sua massima estensione dalla previsione del sistema dell’autoproduzione, non è affatto necessario che la stazione appaltante debba introdurre ulteriori sistemi di inoltro dei plichi e che, in ogni caso, debba fornire giustificazioni in merito alla loro mancata previsione. Infatti, ciò che rileva è che il bando abbia previsto quelle modalità di recapito che la legge considera indefettibili a garanzia della par condicio e del favor partecipationis, restando del tutto estraneo a qualsiasi logica di aggravamento del procedimento la mancata previsione di ulteriori sistemi di inoltro, evenienza che non è destinata in alcun modo ad incidere sulla possibilità delle imprese di partecipare utilmente alla gara.

 


TAR Campania, Sez. I Napoli - Sentenza 14 gennaio 2005 n. 160
Articoli 1 - 10 - 21 - Codici 1.1 - 10.1 - 21.1


In materia di procedimenti ad evidenza pubblica costituisce consolidato principio di derivazione nazionale e comunitaria quello del divieto di commistione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell’offerta (Consiglio di Stato Sezione V 16.4.2003 n. 1993; Consiglio di Stato Sezione V 13.11.2003 n. 7237; T.A.R. Campania Sezione I 27.10.2004 n. 16267; T.A.R. Campania Sezione I 9.9.2002 n. 4670). La ratio è da ravvisarsi nella stessa finalità del procedimento di selezione che consiste non già nella competizione tra più imprese - la cui necessaria ed astratta idoneità ad eseguire l’appalto è previamente valutata in sede di qualificazione - ma tra le offerte da queste presentate, intese nel senso di concrete proposte contrattuali riferibili all’oggetto di gara. Ne consegue che già in linea di principio i criteri di ammissione e quelli di valutazione delle offerte devono essere mantenuti nettamente distinti sia sotto un profilo ontologico che funzionale, come del resto chiaramente previsto in materia di servizi pubblici dagli artt. 13 e ss. e 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, né se ne può ammettere una loro eventuale commistione o doppia valenza, nel senso di un impiego per finalità diverse dalla loro intrinseca natura, oppure come possibilità di utilizzarli contestualmente sia a scopi di selezione in termini di partecipazione che di valutazione delle offerte.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 13 gennaio 2005 n. 82
Articolo 21 - Codice 21.1


La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l’inosservanza delle prescrizioni del bando di gara circa le modalità di presentazione delle offerte, implica l’esclusione dalla gara stessa solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della Pubblica Amministrazione appaltante o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti. Tuttavia, in presenza di una espressa comminatoria di esclusione della domanda di partecipazione alla gara, in conseguenza del mancato rispetto di determinate prescrizioni, non è consentito al giudice amministrativo di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, dato che il c.d. criterio teleologico ha un valore esclusivamente suppletivo rispetto a quello formale, nel senso che può essere utilizzato solo nel caso in cui una determinata formalità non sia prevista espressamente a pena di esclusione (Cons. Stato, sez. V, 29/07/2003, n. 4326).

La prescrizione di servirsi, per la partecipazione alla gara, esclusivamente del servizio pubblico postale - assistita da espressa comminatoria di esclusione in caso di inosservanza - cioè del più tradizionale e sperimentato mezzo di cui si serve l’Amministrazione per la ricezione degli atti, che consente anche, a parità di condizioni, una più ampia partecipazione di concorrenti, non può essere ritenuta irrazionale, quando l’amministrazione stabilisce un termine congruo per la presentazione delle offerte. Il servizio postale, inoltre, per la sua neutralità nei confronti della gara può meglio garantire i concorrenti sul rispetto dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte. L’interesse pubblico sotteso alla prescrizione dell’uso del servizio raccomandato per la trasmissione dei plichi contenenti le offerte va senz'altro riconosciuto nell’esigenza di conseguire pubblica certezza circa gli estremi della spedizione (data di invio, identificazione del mittente e data della ricezione) e di attribuire l’esclusivo compito di registrare e documentare tali informazioni al servizio postale pubblico (nell’esercizio della peculiare specie di quello raccomandato, che garantisce tali attestazioni).

Può condividersi la tesi secondo cui l’uso del servizio postale in via esclusiva è destinato ad impedire che le imprese possano utilizzare per proprie finalità le notizie sul numero e sull’identità dei partecipanti alla gara, che possono apprendersi presso l’ufficio e determinare in base ad esse la loro condotta. Pertanto, ove il bando di gara abbia definito come unica modalità di presentazione delle offerte, il servizio postale, la violazione della prescrizione va sanzionata con la prescritta esclusione (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 30/04/2002, n. 2291). Tale onere non risulta particolarmente vessatorio, costoso, discriminatorio o di difficile attuazione, ma si connette ad una prassi diffusissima, ragionevole e perfettamente attendibile.

Le regole stabilite dalla lex specialis vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione appaltante, la quale deve applicarle senza che abbia alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione (specie quando il significato delle clausole è chiaro) e nella loro attuazione. Ciò sia per il principio di tutela della par condicio delle imprese concorrenti e sia per il principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’Amministrazione si è in origine autovincolata (Cons. Stato, sez. IV, 20/12/2002, n. 7258; Cons. Stato, sez. V, 20/05/2002, n. 2717; art. 12, comma 1, disp. prel.), con la conseguenza che qualora nel bando sia previsto che l’offerta e gli altri documenti debbano pervenire per posta, l’uso di quell’avverbio deve far ritenere precluse (indipendentemente da qualsiasi indagine sulla natura formale o sostanziale del fine garantistico che si intendeva conseguire con la specifica clausola) la possibilità e la legittimità di altre forme di invio, le quali, dunque, se adottate, comportano la necessaria esclusione dalla gara del concorrente inadempiente.

 


Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 12 gennaio 2005 n. 43
Articoli 17 - 21 - Codici 17.1 - 21.3


Nelle gare aventi ad oggetto l’affidamento di incarichi di progettazione di lavori pubblici, l’art. 64, comma 6, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. stabilisce modalità di attuazione della procedura di verifica della congruità con riferimento all’offerta economicamente più vantaggiosa diverse da quelle previste nell’art. 25 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 cui, in via generale, fa rinvio l’art. 17, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., ai fini dell’espletamento di dette gare. Tali modalità differiscono nella individuazione delle offerte che devono essere assoggettate a verifica. Dette offerte, nella prima norma, sono quelle in cui “i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”, mentre, nella seconda norma, sono quelle “che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento”. Le due norme, pur concernendo entrambe le modalità di svolgimento delle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione di lavori pubblici, hanno un ambito di applicazione diverso. La prima, disposizione, infatti, inserita nel Capo IV del Titolo TITOLO IV (“Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”) del citato D.P.R. n. 554/99 e s.m., riguarda le sole gare relative all’“Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP” - e cioè le gare di valore inferiore alla c.d. “soglia” comunitaria, - per le quali è l’unica procedura di verifica delle offerte anomale possibile e legittima. La seconda disposizione, invece, in virtù del rinvio che il citato art. 17 contiene alle disposizioni del D.Lgs. n. 157/95 (che, com’è noto, reca disposizioni di “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”), concerne, con tutta evidenza, le sole procedure per l’aggiudicazione degli appalti di siffatti servizi “il cui valore di stima, al netto dell’IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo” (art. 1, comma 1, del citato D.Lgs. n. 157/95). Le due norme differiscono tra loro anche quanto all’ambito di discrezionalità, che lasciano alle amministrazioni aggiudicatrici nell’applicazione della rispettiva disciplina di verifica delle offerte anormalmente basse. La prima disposizione, nello stabilire che “le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, com’è evidente dal tenore letterale della norma, lascia alle stesse la decisione se attuare o meno, nella specifica gara, la suddetta procedura (che, in caso positivo, si attuerà secondo le successive prescrizioni), così che, in caso di mancato esercizio della “facoltà”, a dette gare non si applicherà, poi, alcuna procedura di tal fatta (del resto, versandosi fuori dell’ambito comunitario, non è configurabile alcun contrasto tra la stessa ed i principi o le disposizioni delle direttive comunitarie in materia di appalti ). La seconda disposizione, invece, rende, per così dire, “automatica” e dovuta detta procedura di verifica, che deve ritenersi applicabile anche in assenza di espresso richiamo nelle disposizioni di gara.

Erroneamente l’amministrazione, per una gara di servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie, fa applicazione della previsione dell’art. 64, D.P.R. n. 554/1999 e s.m., atteso che, trattandosi di gara di rilievo comunitario, l’unica disciplina applicabile è quella di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 157/95. Tale errata interpretazione del quadro normativo di riferimento non autorizza peraltro l’amministrazione a disapplicare la pur erronea ed illegittima, ma esplicita, previsione della lex specialis.

Alla stregua dei principi generali, secondo cui l’Amministrazione appaltante è vincolata, nello svolgimento delle procedure di gara (e dunque anche della particolare procedura di valutazione delle offerte anomale), dalle disposizioni che provengano da una fonte normativa e dalle prescrizioni (non vaghe, né generiche) contenute nel bando di gara formato per l’aggiudicazione del relativo contratto (sì che alle stesse deve essere data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento) e in considerazione che, nel caso (che ricorre appunto nella fattispecie) che con la lex specialis l’Amministrazione si sia pur illegittimamente autovincolata mediante esplicito rinvio ad una fonte normativa, il bando stesso (in quanto, appunto, legge della gara) non è suscettibile di disapplicazione né da parte dell’Amministrazione né da parte del Giudice (dovendo esso essere invece eliminato previamente dal mondo giuridico in sede di autotutela od in sede giurisdizionale previa impugnazione, con ricorso incidentale radicato nel giudizio proposto da chi invece l’applicazione della regola del bando invochi), deve conclusivamente ritenersi che l’offerta, incontestatamente collocantesi fuori dall’area di verifica come individuata dal citato art. 64 richiamato dal bando, alla stessa non dovesse essere assoggettata.

 


TAR Sicilia, Sez. I Catania - Sentenza 11 gennaio 2005 n. 18
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1


E’ infondata la censura con la quale si lamenta l’illegittimità dell’esclusione dalla gara e del disciplinare di gara nella parte in cui prevede termini diversificati con riguardo alla presentazione delle offerte a mano o a mezzo servizio postale.

La disposizione del disciplinare di gara relativa alla diversità dei termini di scadenza per la presentazione dell’offerta a seconda della modalità di presentazione scelta dal concorrente è, conformemente ad un costante indirizzo giurisprudenziale, immune da vizi logici, essendo funzionale ad assicurare il principio della par condicio tra i concorrenti. Tale disposizione del disciplinare di gara (che peraltro è conforme ai bandi tipo regionali) è finalizzata ad assicurare la contestualità della predisposizione e presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, per evitare il fenomeno distorsivo delle cordate, con la conseguenza che coloro i quali non intendono correre il rischio connesso all’invio dell’offerta a mezzo del servizio postale devono fruire di un termine più breve per la consegna a mano, che compensa il maggior tempo necessario occorrente a coloro che scelgono di presentare l’offerta a mezzo del servizio postale (Consiglio di Stato V, 8 luglio 2002 n. 3806; TAR Campania; Napoli, I, 17 luglio 2001, n. 3411; TAR Sicilia Palermo, II, 4 giugno 2004, n. 959).

L’art. 8 del D.Lgs. 261 del 1999 nell’ambito della riforma del servizio postale in recepimento della direttiva comunitaria 97/67, dispone che “è consentita senza autorizzazione la prestazione di servizi postali da parte di persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell’interesse dell’autoproduttore”. Tale modalità di invio consiste nella consegna diretta al ricevente previa affrancatura del plico in base alle vigenti tariffe del “corriere prioritario”, annullata con “bollo a data” da un qualsiasi ufficio postale. Il rispetto della procedura indicata è ovviamente necessario per distinguere, come correntemente avviene nell’ambito delle gare ad evidenza pubblica, fra spedizione dell’offerta mediante “autoprestazione postale” e “consegna a mano” (Nella fattispecie in cui l’offerta è consegnata a mano, ma non è affrancata né riporta bollo a data di alcun ufficio postale, la relativa consegna non può essere equiparata a quella mediante il servizio postale).

 


TAR Sicilia, Sez. I Catania - Sentenza 11 gennaio 2005 n. 19
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1

E’ illegittima la clausola del bando di gara la quale (uniformandosi al bando tipo regionale) disponga che in caso di offerte uguali si procede al sorteggio e non alla procedura di presentazione di offerte migliorative, in quanto in contrasto con l’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924, contenuto in un corpo normativo (il regolamento di contabilità generale dello Stato) che trova applicazione generalizzata indipendentemente dal suo richiamo negli atti (compresi i bandi di gara) della pubblica amministrazione, e che non è stato né implicitamente né esplicitamente abrogato dalla legge Merloni vigente.

Il contenuto dei bandi è ormai vincolato dalle disposizioni normative regolamentari che disciplinano il contenuto generale del contratto, i requisiti di partecipazione, le procedure per la presentazione delle offerte ed i criteri di aggiudicazione. Vero è che il responsabile del procedimento deve certificare la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento, così imponendo un onere di conformare il contenuto del bando della singola gara a quello del bando tipo, tuttavia alle amministrazione non è, comunque, precluso modificare il bando, introducendo specifiche correzioni che il responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di certificazione, imponendo un onere di motivazione con riguardo al contenuto derogatorio del singolo bando rispetto allo schema generale. A tal proposito è utile richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in sede di predisposizione del bando di gara, l’amministrazione può motivatamente integrare o sostituire le clausole contenute negli schemi di bandi-tipo nel caso di lacune nello schema o difformità rispetto alla normativa (anche quale interpretata dalla giurisprudenza), ovvero qualora si tratti di appalti di opere atipiche, con il concorso di due condizioni: a) che non sia vulnerato il principio della par condicio dei concorrenti; b) che le prescrizioni richieste siano pertinenti rispetto al fine di garantire la maggiore serietà del procedimento di gara, senza peraltro imporre ai concorrenti compiti troppo gravosi.

 

 

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