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Fonte: Autorità di vigilanza sui contratti pubblici    

 
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Elenco sentenze (massime) SUBAPPALTO


TAR Sicilia, Sez. IV Catania - Sentenza 8 maggio 2006 n. 690
Articolo 34 - Codice 34.1


Essendo il subappalto una facoltà e non un obbligo, l’irregolarità della dichiarazione relativa al subappalto non è causa di esclusione, ma solo causa di inefficacia della dichiarazione medesima con l’unica conseguenza che i lavori non possono essere subappaltati. In proposito è stato sottolineato che, soltanto nell’ipotesi in cui un’impresa concorrente non fosse in possesso di tutte le qualifiche necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto, la stessa sarebbe tenuta a procedere, a pena di esclusione, all’indicazione delle lavorazioni da concedere in subappalto.

TAR Veneto, Sez. I - Sentenza 27 aprile 2006 n. 1144
Articoli 1 - 34 - Codici 1.1 - 34.1


E’ ormai principio consolidato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, posto a garanzia dei principi di trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, trova applicazione in ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione, ivi compresa quella di carattere privatistico, atteso che anche gli atti disciplinati dal diritto privato vanno inquadrati nell’attività di amministrazione, in senso stretto, degli interessi della collettività, in quanto pur sempre indirizzati al perseguimento di pubblici interessi (cfr. Cons. Stato, A.P., 22 aprile 1999 n. 4). In linea di principio, dunque, l’Amministrazione detentrice dei documenti amministrativi nel senso sopra specificato, purché direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso, se non per motivate esigenze di riservatezza. In particolare, nel campo della contrattualistica pubblica, certamente assurge a posizione giuridica qualificata per la conoscenza dei documenti relativi all’esecuzione dei lavori in appalto quella delle ditte coinvolte, ed, in specie, di quelle autorizzate a seguito di subappalto, in quanto portatrici di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità dei cittadini (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 febbraio 2002 n. 473). Tale posizione differenziata discende da specifiche disposizioni che tutelano l’interesse individuale del subappaltatore in funzione del sovrastante interesse pubblico all’ordinato svolgersi del contratto di appalto (cfr., ad es., gli artt. 96, 97, 141 e 227 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. che a loro volta rinviano all’ art. 18 della legge 55 del 1990 e s.m., nonché all’art. 353 della legge 2248 del 1865, all. F). Pertanto, il diritto di accesso riguarda tutta la documentazione inerente l’esecuzione di appalti pubblici, ivi compresa quella afferente i rapporti interni tra la stazione appaltante e l’appaltatore, in quanto attinente pur sempre ad un ambito con rilevanza pubblicistica.

TAR Lombardia, Sez. III Milano - Sentenza 18 gennaio 2006 n. 99
Articoli 13 - 34 - Codici 11.3 - 34.1


Sulla base dell’interpretazione del combinato disposto dei commi 9 e 12 dell’art. 18 della legge n. 55/90 si ricava che, in ragione del valore economico del contratto stipulato tra impresa appaltatrice ed imprese terze, si possono distinguere tre tipologie di contratti: - un primo tipo di contratto, di importo superiore sia a euro 100.000,00 sia al 2% del valore dell’intero appalto (art. 18, comma 12, della legge n. 55/90), inquadrabile come subappalto e soggetto ad autorizzazione da rilasciare da parte della stazione appaltante nel termine di 30 giorni dalla richiesta, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della legge n. 55/90; - un secondo tipo di contratto, di importo inferiore al 2% dei lavori affidati ma superiore a euro 100.000,00 ovvero, il contrario, cioè superiore al 2% dei lavori stessi ma inferiore a euro 100.000,00, inquadrabile anch’esso come subappalto ma per il quale i tempi di rilascio della relativa autorizzazione sono ridotti a 15 giorni (sempre ai sensi dell’art. 18, comma 9, della legge n. 55/90, ultima parte); un terzo tipo di contratto, di importo inferiore sia a euro 100.000,00 sia al 2% del valore dell’intero appalto, inquadrabile, per esclusione, nell’istituto del subcontratto e, pertanto, soggetto all’obbligo di semplice comunicazione alla stazione appaltante (ai sensi dell’art. 18, comma 12, della legge n. 55/90, ultima parte).

Appare difficile negare la possibilità per le imprese mandanti di un’ATI di concludere subcontratti durante l’esecuzione dei lavori, in quanto la forma organizzativa del raggruppamento temporaneo di imprese non limita il potere delle stesse di porre in essere rapporti negoziali con soggetti terzi. La costituzione in ATI, infatti, sebbene attribuisca alla capogruppo designata il potere (tra l’altro) di rappresentare le imprese mandanti nei rapporti con la stazione appaltante, non fa comunque perdere autonomia soggettiva a queste ultime nella gestione delle loro attività. Con l’accordo di costituirsi in ATI, inoltre, non si dà luogo alla costituzione di una nuova impresa, ma si regolano solamente diritti ed obblighi reciproci con riguardo alla collaborazione relativa alla realizzazione delle opere. A ciò si aggiunga che il rapporto di mandato esistente tra le imprese del raggruppamento temporaneo non determina di per sé organizzazione o associazione tra le stesse, in quanto ognuna di esse conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, autonomia che si esplica anche attraverso la possibilità di stipulare, in autonomia per l’appunto, contratti come quello in argomento. Il rapporto di mandato (con rappresentanza) determina, altresì, che, sebbene il contratto di appalto sia stato sottoscritto dalla sola capogruppo, il rapporto costituito sia direttamente imputato alla società mandante, che diventa parte sostanziale del negozio. A fronte di quanto sopra, non risulta quindi condivisibile la tesi della stazione appaltante secondo cui “essendo la sola mandataria, ancorché nell’interesse dell’ATI, titolare del contratto di appalto con il committente nessun altro soggetto può essere legittimato a concedere subappalto a terzi, non potendo detto soggetto disporre di un diritto su cui non esercita alcun titolo”. Al contrario, la mandante è legittimata a concludere subcontratti, che traggono la propria fonte dal fatto che la mandante stessa è parte (sostanziale) del negozio principale.


Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale - Sentenza 22 dicembre 2005 n. 965
Articoli 17 - 34 - Codici 17.1 - 34.1


La clausola del bando, relativo ad un appalto di progettazione di opere pubbliche, secondo cui “il subappalto è vietato; pertanto l’aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio tutte le prestazioni”, va interpretata nel senso che non sono comprese nel divieto di subappalto le attività di carattere materiale necessarie per la progettazione, quali: i rilievi, i sondaggi e le indagini di vario tipo strumentali all’attività di progettazione vera e propria. In particolare, non ricadono nel divieto di subappalto i rilievi topografici, atteso che essi non rientrano nell’attività di progettazione in senso stretto e che il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede per la loro esecuzione una specifica qualificazione (la OS20), che sarebbe impensabile richiedere per il progettista.

L’art. 17, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che impone l’indicazione, nell’offerta di partecipazione alla gara, dei nomi dei tecnici cui si intende subappaltare lo svolgimento di alcune attività, si riferisce ai nominativi dei progettisti autori della prestazione progettuale costituente l’oggetto dell’appalto e dei servizi ad esso connessi, ma non può ritenersi applicabile ai tecnici di cui all’art. 14quinquies della citata legge n. 109/1994 e s.m. per i quali, proprio in quanto autori di prestazioni meramente accessorie passibili di essere subappaltate, andrà applicata l’ordinaria normativa in materia di subappalto, senza alcuna necessità, dunque, di una preventiva indicazione dei loro nomi già in sede di offerta.


TAR Piemonte, Sez. II - Sentenza 13 dicembre 2005 n. 4002
Articoli 8 - 34 - Codici 8.3 - 34.1


Se il divieto di subappalto, di cui all’art. 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. riguarda solo le opere speciali e non quelle di categoria generale quale la OG11, al fine di stabilire l’applicabilità dell’esclusione del subappalto è necessario comunque verificare, nello specifico, che tipo di lavorazioni sono richieste dagli atti della gara di appalto in relazione alla categoria OG11. Infatti, qualora in esito a detta verifica risulti, come nel caso di specie, che le opere in questione coincidono con l’elenco specifico contenuto nell’art. 72, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e rientrano tra gli “impianti” di cui al ricordato art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994 e s.m., per i quali è esclusa la possibilità di subappalto, l’applicabilità dell’esclusione del subappalto opera ugualmente. Né la circostanza che le opere OG11 costituiscano una categoria generale può essere di ostacolo al divieto di subappalto, posto che l’art. 74, comma 2, del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m. prevede appunto che “Le lavorazioni relative a opere generali e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni”.

L’impossibilità di subappalto è, dunque, correttamente prevista dall’amministrazione quando, nello specifico, le opere richieste, ancorché generali (OG11) sono opere di alta specializzazione - conosciute come tali da ogni partecipante alla gara che abbia preso visione della relativa documentazione - ricadenti in disposizioni speciali di legge che escludono l’invocato subappalto.

 


TAR Sicilia, Sez. III Palermo - Sentenza 12 settembre 2005 n. 1463
Articoli 1 - 34 - Codici 1.1 - 34.1


L’autorizzazione al subappalto relativo ad un appalto di lavori già aggiudicato deve ritenersi atto di gestione amministrativa del rapporto contrattuale tra l’Amministrazione appaltante e l’appaltatore e, come tale, è atto di spettanza del dirigente, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000 e, ancor prima, dell’art. 51 legge n. 142/90. Da un lato, infatti, l’autorizzazione al subappalto concreta uno degli atti che, a norma del comma 2 della citata disposizione del T.U. sugli Enti Locali, per essere del tutto privi di connotazioni di controllo politico ed amministrativo, non rientrano nella sfera di competenza dell’organo politico. D’altro lato, non avrebbe senso alcuno sottrarre al Dirigente, che è competente alla stipulazione del contratto di appalto, la competenza ad adottare un atto di gestione del rapporto negoziale instaurato.

 


Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 31 maggio 2005 n. 2584
Articolo 34 - Codice 34.1


I subcontratti di importo inferiore al 2 per cento del valore dell’appalto principale e a 100.000 euro in termini assoluti non sono riconducibili alla nozione di subappalto e, pertanto, non sono soggetti alla preventiva autorizzazione della stazione appaltante ex art. 18, comma 12, delle legge n. 55/1990, bensì alla semplice comunicazione. In senso contrario non può essere invocato l’art. 18, comma 9, della citata legge n. 55/1990, il quale si limita ad introdurre un procedimento autorizzatorio abbreviato per i subappalti minori, nei quali l’importo dei lavori affidati risulti, rispettivamente, inferiore al due per cento dell’importo dei lavori, ma superiore a 100.000 euro, ovvero inferiore a 100.000 euro, ma superiore al due per cento dell’importo dei lavori affidati.

 


Cassazione civile, Sez. I - Sentenza 23 aprile 2005 n. 8565
Articoli 19 - 34 - Codici 19.4 - 34.1


L’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, con il comma 4, ha imposto all’impresa aggiudicataria dell’appalto l’obbligo di “praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento”. Tale vincolo è stato espressamente limitato nel tempo dal comma 14, che lo ha reso inapplicabile “ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge” (ossia anteriori al 7 aprile del 1990, tenuto conto della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1990).

Le richiamate disposizioni si interpretano nel senso che il limite al ribasso (non superiore al 20%), di cui al citato art. 18, comma 4, legge n. 55/1990, vincola anche l’operazione economica legata alle concessioni di opere pubbliche, ma a condizione che il negozio di subappalto, stipulato dall’appaltatore del concessionario, sia successivo all’entrata in vigore della legge in esame. Ciò in quanto la ratio della normativa sarebbe quella “di estendere … la disciplina dei subappalti affidati dall’appaltatore aggiudicatario, a quelli affidati dall’appaltatore del concessionario”.

Ai fini dell’estensione del vincolo sul corrispettivo del subappalto non conta il momento iniziale dell’operazione economica nel suo complesso, ma quello riguardante “l’aggiudicazione” o “l’affidamento” dei lavori. Tali nozioni, non del tutto univoche nell’ordinamento giuridico, devono essere interpretate all’interno della specifica normativa di ordine pubblico e devono essere riferite non già alla complessiva operazione economica ma all’atto negoziale sul quale riverbera i suoi effetti tale normativa e, dunque, all’appalto-madre dal quale sorgono e ripetono la loro ragione economico-sociale (causale) i subcontratti che da esso discendono. A tali fini, non occorre tanto individuare quali siano stati gli altri atti, per quanto complessi e di varia natura, dai quali sia scaturito l’appalto iniziale, ma prendere in considerazione solo quest’ultimo, ossia quello che ha dato luogo ai contratti derivati.

Tale interpretazione restrittiva è autorizzata dallo stesso tenore dell’art. 18, il quale riferisce espressamente il centro della vicenda economica alla “partecipazione alla gara per gli appalti di opere o lavori pubblici”, non anche a fasi o momenti anteriori di rilevanza pubblicistica. Una diversa interpretazione produrrebbe effetti elusivi non consentiti rispetto ad una normativa che, per il rigore a cui si ispira, persegue rilevanti finalità di ordine pubblico e si impone all’equilibrio raggiunto dai privati, nell’ambito della loro autonomia, per il suo carattere inderogabile.

 


TAR Veneto, Sez. I - Sentenza 18 aprile 2005 n. 1551
Articoli 8 - 34 - Codici 8.3 - 34.1


E’ legittima l’esclusione dell’impresa che ha dichiarato di voler subappaltare i lavori della categoria OS 30 di importo superiore al 15% dell’importo totale dell’appalto (e dunque soggetti al divieto ex art. 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.), anche se l’impresa risulti in possesso della correlativa qualificazione ed anche nell’ipotesi in cui la versione originaria del bando consentiva inizialmente tale possibilità, successivamente eliminata in sede di rettifica del bando anteriore alla presentazione delle offerte.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 16 marzo 2005 n. 1075
Articoli 17 - 34 - Codici 17.1 - 34.1


Con l’art. 17, comma 14quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., il legislatore, nell’escludere “le relazioni geologiche” dalle attività che il progettista può affidare in subappalto, ha perseguito un’esigenza di tutela dell’amministrazione, che è meglio garantita dalla instaurazione di un rapporto diretto con il professionista (sia pur attraverso la sua partecipazione ad un raggruppamento temporaneo od altra forma associativa), ma lo ha fatto in via mediata attraverso una delimitazione delle attività professionali che possono esprimersi nella forma del subappalto.

Il rispetto del divieto di subappalto non è affatto assicurato dalla circostanza che il bando si limiti a chiedere genericamente agli aspiranti concorrenti di indicare preventivamente i nomi dei professionisti che svolgeranno i singoli servizi, perché ciò non chiarisce, neppure in via indiretta (cioè ponendo un esplicito divieto di subappalto), le modalità mediante le quali può essere definito il rapporto giuridico tra il progettista ed il geologo che sarà incaricato di redigere la relazione geologica. Modalità che, una volta escluso il subappalto, si riducono, tenuto conto delle diverse tipologie di soggetti che possono essere incaricati della progettazione stabilite dal medesimo articolo 17, comma 1, o nell’inclusione del geologo nelle associazioni, nel raggruppamento temporaneo e nella società di professionisti ovvero nella incardinazione stabile del medesimo nella società di ingegneria.

 


TAR Marche - Sentenza 4 febbraio 2005 n. 127
Articoli 8 - 34 - Codici 8.3 - 34.1


Le opere, non ricomprese nella categoria prevalente dell’appalto e classificate ascrivibili nella categoria OG2 di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., non sono affatto da considerare specializzate, stante l’acronimo di identificazione delle stesse “OG”, che importa la loro riferibilità alla categoria di opere generali e non certo di quelle specializzate, classificate con il diverso acronimo “OS”. Il convincimento è avvalorato dalla previsione, recata dall’art. 72, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, avente ad oggetto il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che in sede di individuazione delle opere speciali per le quali è escluso il subappalto in mancanza di apposita qualificazione da parte dell’impresa aggiudicataria, non ha ricompreso nella relativa elencazione le opere edilizie di restauro e di manutenzione dei beni immobili di valenza storico-culturale sottoposti a tutela, ma solo opere di restauro e manutenzione di superfici decorate.

 


TAR Marche - Sentenza 4 febbraio 2005 n. 128
Articoli 17 - 34 - Codici 17.1 - 34.1


Il coinvolgimento nell’attività di progettazione dell’intervento contribuisce a dare luogo ad una situazione di incompatibilità non solo ai fini della partecipazione al pubblico appalto indetto per l’affidamento dell’intervento progettato, ma anche ai fini della esecuzione degli stessi lavori in subappalto, poiché quello che il legislatore vuole evitare è che si realizzi una qualsiasi commistione tra progettista dei lavori pubblici ed esecutore degli stessi, che può rivelarsi astrattamente pregiudizievole della par condicio dei concorrenti aspiranti all’affidamento dell’intervento e potenzialmente dannoso per la stazione appaltante interessata a che la scelta del contraente si realizzi sulla base di una libera concorrenza dei partecipanti alla gara che, non vi è dubbio, è destinata ad essere alterata nel caso in cui una delle ditte partecipanti sia a conoscenza di tutte le problematiche approntate in sede progettuale.

 


Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale - Sentenza 27 gennaio 2005 n. 22
Articoli 8 - 34 - Codici 8.3 - 34.1


Ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., per partecipare alle gare per l’aggiudicazione di contratti della Pubblica Amministrazione è sufficiente la qualificazione relativa alla categoria prevalente, che abilita l’aggiudicatario a realizzare anche i lavori riferiti a categorie scorporabili, purché non si tratti di opere o lavori speciali a qualificazione necessaria e purché ciò non sia diversamente disciplinato da una legittima clausola, all’uopo inserita nel bando di gara.

Qualora nel bando venga prevista una diversa disposizione per l’esecuzione di lavori relativi ad una categoria scorporabile, espressamente stabilendosi che nel caso in cui l’aggiudicataria non sia qualificata anche per la categoria secondaria, i relativi lavori devono essere eseguiti in subappalto da impresa qualificata, occorrerà verificare se, in concreto, la citata norma sia stata rispettata con l’affidamento di tali lavori ad una impresa che abbia la necessaria qualificazione per la categoria di riferimento.

 


Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 19 ottobre 2004 n. 6701
Articoli 8 - 34 - Codici 8.3 - 34.1


Ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., le opere generali sono caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte, mentre le opere specializzate sono quelle lavorazioni che, nell’ambito del processo realizzativo dell’opera, necessitano di una particolare specializzazione o professionalità.

L’art. 74 del citato regolamento prevede la possibilità dell’impresa aggiudicataria, in possesso della qualificazione in categoria prevalente, di eseguire direttamente tutte le lavorazioni se in possesso delle adeguate qualificazioni o subappaltare dette lavorazioni a imprese in possesso delle relative qualificazioni, salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.

La norma sembra indicare che le opere generali sono sempre subappaltabili, salvo il divieto di cui all’art. 13, comma 7, della citata legge n. 109/1994, ma detto limite si riferisce testualmente alle sole opere speciali e non alle opere di categoria generale (qual è la OG11- Impianti tecnologici- inserita nell’ all. A al D.P.R. n. 34 del 2000 espressamente fra le categorie di opere generali). Né con tale assunto confligge la deliberazione dell’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici n. 31 del 2002 (che ha ritenuto che il divieto di subappalto riguardi anche le categorie generali, avendo le stesse un notevole contenuto tecnologico di rilevante complessità tecnica, identica a quella delle categorie speciali) ove la stessa venga interpretata nei termini, esplicitati dalla decisione n. 4671/03 della VI Sezione, la quale ha ritenuto che, anche ammettendo che il divieto si applichi alle categorie generali, esso sia applicabile in forza del loro essere categorie caratterizzate dalla medesima specializzazione delle categorie speciali e, quindi, una sommatoria di opere speciali che rilevano, a questi fini, singolarmente al fine di verificare l’applicabilità del divieto. La suddetta sentenza ha, invece, escluso l’operatività del divieto per le categorie generali senza altra specificazione in ordine alle modalità applicative dello stesso, perché ciò comporterebbe l’effetto di una estensione generalizzata della portata del divieto, contrariamente alle indicazioni provenienti dal diritto comunitario, dalle innovazioni legislative di cui alla legge n. 166 del 2002, che prevede che i divieti operino per uno o più lavori di alta specializzazione e dalle decisioni più recenti del giudice amministrativo. La menzionata decisione ha ritenuto che le Amministrazioni possano contemplare nei bandi la possibilità di subappalto, costruendo la categoria generale come non assorbente e verificando l’operatività del divieto in relazione alla singola categoria di opera speciale compresa nella categoria generale scorporata, evitando così distonie applicative rispetto ai lavori altamente specializzati, sia nel caso in cui essi siano individuati in categorie del tipo OS sia qualora essi siano considerati come opere generali del tipo OG.

E’ illegittima l’esclusione dell’impresa non in possesso di qualificazione nella categoria scorporabile OG11, indicata nel bando in aggiunta alla categoria prevalente OG1, sul presupposto che il divieto di subappalto delle categorie scorporabili imposto dall’art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994 trovi applicazione rispetto a tutte le categorie generali. In presenza di più opere speciali, il divieto di subappalto previsto dall’art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, si applica alle sole opere scorporabili altamente specializzate, le quali hanno singolarmente valore superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, senza bisogno che, qualora vi siano altre categorie altamente specializzate, anche le altre singolarmente considerate, siano tutte di importo superiore al 15 per cento del valore complessivo dell’intervento.

 


TAR Piemonte, Sez. II - Sentenza 11 ottobre 2004 n. 2217
Articolo 34 - Codice 34.1


Il divieto di subappalto, di cui all’art. 13, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. si applica in presenza di due presupposti: a) opere per le quali, oltre ai lavori prevalenti, sono necessari strutture, impianti ed opere speciali; b) lavori il cui valore superi il 15 per cento dell’importo totale. Tali presupposti, in considerazione della congiunzione “e” (e non “o”) usata dal legislatore devono sussistere in concomitanza per portare all’esclusione del subappalto. Nel caso in cui, le opere richieste - e classificate OG8 - non rientrano tra le “strutture, impianti ed opere speciali” elencate dall’art. 72, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., cade uno dei necessari presupposti dell’applicazione del divieto di subappalto di cui al citato art. 13. E’ irrilevante, quindi, soffermarsi sulla percentuale di incisione di tali lavori sull’importo totale, perché anche se tale percentuale del 15 per cento fosse superata (e indipendentemente dalla interpretazione dell’espressione “ciascuna” usata dal legislatore su cui si è soffermata di recente la giurisprudenza, v. Cons. Stato, sez. VI, 3.4.2003, n. 1716 e TAR Lazio, sez. 1 bis, 27.10.2003, n. 9012), comunque, l’altro presupposto previsto dalla legge non sussisterebbe in concomitanza.

Non impone alcuna norma che il subappalto venga stipulato in momento antecedente all’aggiudicazione o addirittura alla presentazione dell’offerta della ditta che se ne intende avvalere per verificare la fondatezza delle intenzioni delle ditte subappaltatrici. L’effettiva applicazione dei prezzi indicati, quindi, riguarda un momento negoziale successivo che, come tale, non inficia la legittimità della disposta aggiudicazione.

 


Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 27 settembre 2004 n. 6320
Articoli 21 - 34 - Codici 21.3 - 34.1


E’ illegittima l’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base d’asta, ad un concorrente che giustifichi il ribasso offerto dichiarando di volersi avvalere in subappalto di imprese con personale inquadrato in un contratto diverso da quello di settore.

A norma dell’art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990 n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, “l’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto”. Si tratta di norma di carattere imperativo, il cui contenuto non appare derogabile in relazione alla finalità generale di interesse pubblico perseguita, di assicurare l’uniforme trattamento delle maestranze impiegate dall’appaltatore nell’esecuzione dei lavori oggetto del contratto rispetto a quelle che normalmente operano nella zona per lo stesso tipo di lavorazione. Ad essa, peraltro, anche se ne è evidente l’attinenza alla fase di esecuzione del contratto, deve riconoscersi rilevanza come elemento essenziale ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara, quando vi faccia espresso richiamo la disciplina speciale di questa risultante dal bando. È di immediata percezione che il rispetto della clausola relativa assume importanza decisiva sotto il profilo della parità di trattamento fra i concorrenti ed ai fini dell’affidamento dell’appalto a soggetti presuntivamente idonei alla sua corretta esecuzione, anche con riguardo alle opere scorporabili e, come tale, è suscettibile di rivelarsi ed incidere anche nel diverso momento della verifica dell’anomalia delle offerte.

La valutazione della congruità dell’offerta non può prescindere dall’analisi della previsione di spesa assunta a base, anche per il caso di ricorso al subappalto. Questa forma di esecuzione del contratto, infatti, non può essere addotta a giustificazione dell’anomalia, dato che, risolvendosi ciò nel sottrarre al giudizio di anomalia una parte eventualmente anche considerevole dell’offerta, essa costituirebbe un facile modo di eludere tutta la normativa che vuole assicurare, attraverso questo tipo di controllo, l’accertamento dell’affidabilità della proposta contrattuale e, in sostanza, della reale possibilità dell’impresa concorrente di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni economiche proposte. Per di più, in aperta violazione del principio di parità di condizioni tra i concorrenti.

 


TAR Campania, Sez. I Napoli - Sentenza 27 settembre 2004 n. 12590
Articoli 19 - 34 - 37bis - Codici 19.4 - 34.1 - 37/bis.1


L’istituto del subappalto non è affatto ontologicamente incompatibile con la concessione di lavori pubblici o con il project financing, ponendosi su un piano diverso rispetto all’obbligo di appaltare almeno il 30% dei lavori. Tale obbligo assume una connotazione distinta dall’ipotesi del subappalto, il quale riguarda lavori in cui il concessionario assume la veste di appaltatore.

 


TAR Abruzzo - Sentenza 4 maggio 2004 n. 574
Articoli 21 - 34 - Codici 21.1 - 34.1


E’ illegittima l’esclusione disposta per non aver effettuato la dichiarazione relativa all’intento di avvalersi o meno dell’istituto del subappalto, nonché la lettera d’invito nella parte in cui prescrive che la ditta produca detta dichiarazione a pena di esclusione, atteso che l’art. 18 del D.Lvo 17 marzo 1995, n. 157 e l’art. 18 L. 19 maggio 1990, n. 55, nella parte in cui impongono ai concorrenti a gare di appalti di opere pubbliche l’indicazione, all’atto dell’offerta, dei lavori o delle parti di opere che intendono subappaltare, non possono intendersi nel senso di prescrivere l’indicazione dei subappaltatori anche nell’ipotesi in cui l’impresa partecipante non intenda avvalersi della facoltà di subappaltare. La mancata indicazione della dichiarazione di cui sopra, pertanto, ancorché richiesta dalla lettera d’invito, non può comportare di per sé l’esclusione dalla gara dell’impresa che, se non ha prodotto detta dichiarazione, è evidentemente in possesso dei requisiti per eseguire direttamente le opere, che non ha ovviamente più facoltà di subappaltare.

 


TAR Abruzzo, Sez. L'Aquila - Sentenza 4 maggio 2004 n. 574
Articoli 21 - 34 - Codici 21.1 - 34.1


E’ illegittima l’esclusione disposta per non aver effettuato la dichiarazione relativa all’intento di avvalersi o meno dell’istituto del subappalto, nonché la lettera d’invito nella parte in cui prescrive che la ditta produca detta dichiarazione a pena di esclusione, atteso che l’art. 18 del D.Lvo 17 marzo 1995, n. 157 e l’art. 18 L. 19 maggio 1990, n. 55, nella parte in cui impongono ai concorrenti a gare di appalti di opere pubbliche l’indicazione, all’atto dell’offerta, dei lavori o delle parti di opere che intendono subappaltare, non possono intendersi nel senso di prescrivere l’indicazione dei subappaltatori anche nell’ipotesi in cui l’impresa partecipante non intenda avvalersi della facoltà di subappaltare. La mancata indicazione della dichiarazione di cui sopra, pertanto, ancorché richiesta dalla lettera d’invito, non può comportare di per sé l’esclusione dalla gara dell’impresa che, se non ha prodotto detta dichiarazione, è evidentemente in possesso dei requisiti per eseguire direttamente le opere, che non ha ovviamente più facoltà di subappaltare.

 


TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 23 marzo 2004 n. 432
Articolo 34 - Codice 34.1


L’irregolare dichiarazione dell’impresa che, pur affermando di volersi avvalere della facoltà di subappaltare di cui all’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m., non abbia indicato quali opere intenda subappaltare, come previsto dal comma 3 dell’art. 18 medesimo, non può implicare l’esclusione dalla gara, quanto, invece, l’invalidità di tale dichiarazione con conseguente impossibilità per l’impresa, ove aggiudicataria, di avvalersi del subappalto e il conseguente obbligo della stessa di portare a termine in proprio tutti i lavori appaltati.

 


TAR Lazio, Sez. IIIter Roma - Sentenza 11 marzo 2004 n. 2371
Articoli 13 - 34 - Codici 11.3 - 34.1


L’art. 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. impone all’aggiudicatario di eseguire, in via esclusiva e senza possibilità di affidamento in subappalto, tutte le opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e semprechè una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, ma consente altresì, ai soggetti che non siano in grado di realizzare tali componenti, di costituire ATI di tipo verticale. Tale assetto non è revocabile in dubbio neppure mercé l’art. 18, comma 3, secondo periodo, della legge n. 55/1990, il quale ammette sì che tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, siano subappaltabili, ma sempre ferme restando le norme vigenti che prevedono, per particolari casi, il divieto di affidamento in subappalto.

 


TAR Lazio, Sez. Roma Ibis - Sentenza 27 ottobre 2003 n. 9012
Articolo 34 - Codice 34.1


In presenza di più opere speciali, il divieto di affidamento in subappalto previsto dall’art. 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. si applica alle sole opere altamente specializzate, indicate dal bando come scorporabili, le quali hanno singolarmente valore superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, senza bisogno che, qualora vi siano altre categorie altamente specializzate, anche le altre singolarmente considerate, siano necessariamente tutte di importo superiore al 15% del valore complessivo dell’intervento.

 


TAR Toscana, Sez. II - Sentenza 17 settembre 2003 n. 5103
Articoli 8 - 34 - Codici 8.1 - 34.1


E' legittima l'esclusione di un concorrente che non dichiari di voler subappaltare una categoria scorporabile specializzata elencata all'articolo 72, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., di importo superiore al 10% del totale dell'appalto, per la quale egli sia sprovvisto di qualificazione.

 

Il subappalto obbligatorio di cui al combinato disposto ex articoli 72, comma 4, 73 e 74, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., trova applicazione anche qualora la categoria scorporabile sia di importo inferiore a 150.000 euro purché superiore al 10% del totale.

 


Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 19 agosto 2003 n. 4671
Articolo 34 - Codice 34.1


La categoria OG11, ove scorporabile, non rientra necessariamente nel divieto di subappalto e obbligo di A.T.I. ex art. 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.; deve, invece, verificarsi se una o più d'una delle categorie specializzate che si intendono assorbite nella OG11 (OS3, OS5, OS28, OS30) superino o meno la soglia del 15%.

 

 

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 20 maggio 2003 n. 2755
Articolo 34 - Codice 34.1


Poiché il subappalto è un contratto derivato, il quale, perciò, non incide sull'ambito dei diritti e degli obblighi scaturenti dal contratto principale, che rimane immutato tra le parti originarie, la controversia che inerisce al rapporto contrattuale di natura privatistica del subappaltatore con il sua dante causa ed al quale resta estraneo il Comune, senza che sul suo svolgimento e relative posizioni di diritto ed obbligo abbiano incidenza i poteri di vigilanza in ordine all’adempimento delle obbligazioni che la legge riconosce alla pubblica Amministrazione appaltante, appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario.

 


Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 3 aprile 2003 n. 1716
Articolo 34 - Codice 34.1


In presenza di più opere speciali, il divieto dell’affidamento in subappalto, previsto dall’art.13, co.7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., si applica alle sole opere altamente specializzate (indicate nel bando come scorporabili) le quali hanno singolarmente valore superiore al 15 per cento dell’importo totale dei lavori, non occorrendo che, qualora vi siano altre categorie altamente specializzate, anche le altre, singolarmente considerate, siano tutte di importo superiore al 15 per cento del valore complessivo dell’intervento.

 

 

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