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Giugno 2008

 

Comunicato 23 ottobre 2006

Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
Sicurezza nei cantieri di lavori pubblici Implementazione del Casellario informatico (1) 

(G.U. 23 ottobre 2006, n.247)


Note 
(1) Per gli estremi del presente comunicato, si fa riferimento alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato stesso. 
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IL PRESIDENTE
Premesso che:


l'art. 38, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comprende tra le cause di esclusione dagli affidamenti pubblici le gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 tra le notizie da inserire nel Casellario informatico delle imprese comprende anche le gravi negligenze o gravi inadempienze in materia di sicurezza, comunicate dalle Stazioni appaltanti (comma 2, lettera p) nonché tutte le altre notizie riguardanti le imprese ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario (comma 2, lettera t); 
l

'art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone nuove misure cautelari e interdittive conseguenti ad accertate violazioni in materia di regolarità e sicurezza del lavoro sui cantieri edili; tra i compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) rientra il proporre alla stazione appaltante, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto (art. 127, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i.); 
il Consiglio dell'Autorità ha emanato la determinazione n. 4 del 26 luglio 2006 in materia di sicurezza dei cantieri edili, con particolare riguardo alla stima dei costi della sicurezza e in tema di annotazioni nel Casellario; 
ritenuto che:

la rilevanza sociale del problema della sicurezza dei lavoratori richiede il perfezionamento dei sistemi finalizzati a garantire la scelta, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, di contraenti affidabili sotto l'aspetto della prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro; 
sotto questo profilo, il Casellario informatico deve essere costantemente aggiornato con tutte le informazioni relative alla reale incidenza del fenomeno delle infrazioni degli obblighi di sicurezza nei lavori pubblici;

è necessario che tutti i soggetti ed organismi istituzionalmente coinvolti in attività di vigilanza dei cantieri di lavori pubblici concorrano ad informare l'Autorità delle infrazioni alla sicurezza, debitamente accertate nello svolgimento dei compiti d'ufficio; 
comunica:

1) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, le stazioni appaltanti, alla luce dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 494/1996 e s.m.i, dovranno comunicare all'Autorità le "gravi inosservanze" delle norme in materia di sicurezza e delle previsioni contenute nei piani di sicurezza rilevate dal CSE, non solo quelle che comportano la risoluzione del contratto, ma anche quelle che determinano la sospensione dei lavori o l'allontanamento delle imprese dal cantiere; a tali fini la predetta comunicazione, obbligatoria per i lavori di ogni importo, dovrà essere corredata da copia del provvedimento interdittivo emesso dalla S.A. e da copia della proposta del coordinatore per l'esecuzione; 

2) le stazioni appaltanti sono tenute altresì a comunicare le "gravi inosservanze" rilevate nel quadro delle attività ispettive e di controllo degli organi deputati alla vigilanza nei cantieri (aziende sanitarie locali, uffici ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, INPS, INAIL, Vigili del fuoco) - con esclusione dei fenomeni che non configurano "grave inosservanza" - allegando copia dei verbali di accertamento e delle diffide alle imprese volte alla regolarizzazione delle stesse infrazioni; 

3) per le predette comunicazioni dovrà essere utilizzato il modello di cui all'Allegato B della Determinazione n. 1/2005 ("Comunicazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di dati per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione, nonché per l'annotazione di tutte le altre notizie ritenute utili - comunicazione dati rilevati nella fase dell'esecuzione"); 

4) il Ministero delle infrastrutture è invitato a comunicare all'Autorità, per la necessaria iscrizione nel Casellario informatico, i provvedimenti interdittivi assunti ai sensi dell'art. 36-bis della legge n. 248/2006 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 

5) le comunicazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere trasmesse all'Autorità entro trenta giorni dall'assunzione dei rispettivi provvedimenti o accertamenti, ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico. 



 

 

 

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