Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235
"Attuazione della direttiva 2001/45/CE
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27
agosto 2003
(modifiche al D.lgs 626/94
) Abrogato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;
Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva
89/655/CE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 12 marzo e del 23 maggio
2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle attivita'
produttive e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito
denominato «decreto legislativo», sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole: «36, comma 8-ter,»,
sono inserite le seguenti: «36-bis, commi 5, 6; 36-ter;
36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2,»;
b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis,
commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1,
3 e 4, 36-quinquies, comma 1.».
2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, nonche' dalle disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.».
Art. 2.
1. Al titolo del decreto legislativo dopo le parole: «99/38/CE»
sono aggiunte le seguenti: «2001/45/CE».
Art. 3.
1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di
sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per
l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
Art. 4.
1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la
lettera c) viene aggiunta la seguente:
«c-bis) lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone
il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti
i seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso
di attrezzature per lavori in quota). - 1. Il datore
di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non
possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in
condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto
allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a
garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in
conformita' ai seguenti criteri:
a) priorita' alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti
alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di
sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla
durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve
consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il
passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di
caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata
una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi
in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu'
sicure non e' giustificato a causa del limitato livello di
rischio e della breve durata di impiego oppure delle
caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati
sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali
il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze
in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il
lavoro puo' essere effettuato in condizioni di sicurezza e
l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu'
sicura non e' giustificato a causa della breve durata di impiego
e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo'
modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un
sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della
valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei
lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di
attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti,
individua le misure atte a minimizzare i rischi per i
lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo,
ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione
contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una
configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare
le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per
quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono
presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti
scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un
lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea
di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute,
adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e'
eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura
particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le
cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in
quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi
all'impiego delle scale a pioli). - 1. Il datore di
lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da
garantire la loro stabilita' durante l'impiego e secondo i
seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un
supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile,
in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in
modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale
da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli
portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con
qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi
altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere
tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a
meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da piu' elementi innestabili
o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il
fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate
stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli
siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre
in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In
particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non
deve precludere una presa sicura.
Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro
relativi all'impiego dei ponteggi). - 1. Il datore di
lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di
stabilita' e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se
nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono
disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi
schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui
al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in
conformita' ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di
persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in
funzione della complessita' del ponteggio scelto. Tale piano
puo' assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata
integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli
schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a
disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei
lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un
ponteggio e' impedito tramite fissaggio su una superficie di
appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi
altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio
hanno una capacita' portante sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento
involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei
lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli
impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da
eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire
un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da
impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso,
nonche' la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi
che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di
protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti
di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante
segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con
elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di
pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano
montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un
preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla
legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di
persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle
condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del
ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province
autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno due anni attivita' di
montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a
partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due
anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a
partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due
anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro
concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi). - 1. Il datore di lavoro impiega
sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in
conformita' ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate
separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune
di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario
(fune di sicurezza). E' ammesso l'uso di una fune in circostanze
eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro
piu' pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire
la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di
sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e
discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la
caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei
propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un
dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti
del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori,
agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad
altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato,
anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore
in caso di necessita'. Il programma dei lavori definisce un
piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di
protezione individuale, le tecniche e le procedure operative,
gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di
accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso
i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo
di vigilanza competente per territorio di compatibilita' ai
criteri di cui all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati
una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in
particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso
dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali,
sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale,
loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e
conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e
protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province
autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attivita' con
impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4
entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
Art. 6.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione le norme del presente decreto
afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano
ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/45 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, si
applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il
19 luglio 2005.
|